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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/11/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4279/2022 tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
ES (NA) il 19.8.1969, rappresentato e difeso dall'avv. AN ER, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terzigno (NA), alla Via Viale
Palladio n. 1, come da procura in calce dell'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(SA) alla Via Vico I S. Giovanni n.3,
CONVENUTO - CONTUMACE
E
(P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Della
Sala, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca
Giordano n. 69, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.6.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola e la Controparte_1 CP_2
chiedendo che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del
[...] sinistro in capo a proprietario del veicolo Fiat Punto tg. Controparte_1
CY408ZL, dichiararsi la tenuto al risarcimento dei danni Controparte_2 riportati a seguito del sinistro occorsogli in data 6.9.2021, in toto o secondo equità, nella misura di 22.457,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.
L'attore deduceva che in data 6.9.2021, alle ore 18,30 circa, si trovava come pedone in Terzigno (NA), alla Via Corso L. Da Vinci allorquando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura Fiat
Punto tg. CY408ZL di proprietà di assicurata con la Controparte_1
, polizza n. 9031313062097, che procedeva a velocità Controparte_2 elevata in pieno centro abitato, con direzione San PE ES.
Assumeva che a seguito dell'urto rovinava al suolo riportando “trauma toracico con multiple fratture costali” con una prognosi di 30 giorni, come certificato dai medici dell'Ospedale di Nocera Inferiore (SA), ove si recava in un secondo tempo.
Dichiarava che i successivi controlli clinici-ortopedici, in particolare la TAC del
13.10.2021, evidenziavano “interruzione della corticale ossea dell'arco posteriore della XII e XI costa sinistra, esiti di frattura a carico dell'arco posteriore della X, IX, VII, VIII e VI costa a sinistra. Esiti di frattura a carico dell'arco anteriore della IX, VIII, VII e VI costa sinistra, le ultime tre con maggiore rimaneggiamento osseo da consolidazione” e che soltanto in data
5.11.2021 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi di invalidità permanenti nella misura del 9%, 30 giorni di ITT e 30 giorni di ITP al 50%.
Opinava che la Società Assicuratrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva, nonostante la visita medico legale effettuata dal fiduciario della in data 11.3.2022. Controparte_2
Pertanto faceva richiesta del risarcimento del danno per la personalizzazione del danno biologico.
Si costituiva in giudizio la Società Assicuratrice, la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per la violazione degli artt. 145 e 148 del D.
Leg. 209/2005, perché carente dei requisiti disposti dalla normativa;
la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n, 3,4,5 c.p.c; nel merito l'infondatezza della domanda anche con riferimento al quantum, e comunque chiedeva applicarsi la presunzione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c..
Espletata prova per testi, giusta ordinanza ammissiva del 9.11.2023, disposta
C.T.U. e precisate le conclusioni la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dagli appellati in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
L'attore ha avanzato, per i fatti avvenuti il 6.9.2021 con nota inviata via pec in data 17.2.2022 formale richiesta di risarcimento danni, senza avere risposta alcuna.
La circostanza rileva anche ai fini della prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c., ferma l'efficacia interruttiva della stessa con l'atto di costituzione in mora, anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 c.c. anche se l'atto è inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito.
La società assicuratrice convenuta ha eccepito, genericamente, la nullità della citazione.
A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte dell'attrice; nel detto atto, infatti, ha dapprima enunciato i fatti presupposti Parte_1 dell'azione di risarcimento del danno, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto.
In ordine alla responsabilità del sinistro, è stato possibile accertare che il
6.9.2021 l'attore si trovava in Terzigno, alla Via Corso Leonardo da Vinci, e uscito dal supermercato, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della figlia, veniva investito dalla Fiat Punto tg. CY408ZL, di colore nero, il cui conducente, dopo l'impatto, si era fermato e dichiarato di essersi distratto.
I testi escussi, e presenti ai fatti, hanno poi Testimone_1 Testimone_2 confermato che l'attore si rifiutava di essere accompagnato al Pronto Soccorso, poi necessitando nelle ore successive dell'ossigeno e restando allettato per circa un mese.
Da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto, altresì conto, della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Dunque, le concordi dichiarazioni rese dai testi, riscontrati dalla documentazione versata in atti, portano a ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Punto tg. CY408ZL, per violazione degli artt. 190 e ss. del C.d.S. nella causazione del sinistro in lite, come ricostruito dalle dichiarazioni rese dai testi escussi;
ove la proprietà dell'automobile appartiene a , Controparte_1 come si evince dal certificato del PRA depositato nella produzione di parte attrice.
Giova ricordare, in punto di diritto, che per il disposto dell'art. 191 del vigente
Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”.
L'investitore, ovvero il proprietario del veicolo Fiat Punto tg. CY408ZL, non ha superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma,
c.c., nulla dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ed anzi dichiarando nella constatazione amichevole di incidente sottoscritta il
6.9.2021: “ho torto”.
Quanto ai danni subiti dall'attore, il perito incaricato ha depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto dei postumi permanenti quali: 30 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, con postumi invalidanti al 8% di danno biologico.
Il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle
Tabelle di Milano, facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro l'attore aveva 51 anni, e della percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 8%, il danno va determinato in
€ 3.450,00 per invalidità temporanea totale, € 1.725,00. per invalidità temporanea parziale al 50%, € 13.584,00 per danno biologico.
Il danno da ritardo si quantifica facendo ricorso alla attribuzione degli interessi al tasso annuo sulla somma di € 18.759,00 devalutata alla data del 6.9.2021 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Ogni ulteriore domanda resta assorbita.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza della e si liquidano, in favore dell'attore come da Controparte_2 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 18.759,00 devalutata alla data del 6.9.2021 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici
ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali sulle predette somme come determinate a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1
€ 300,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione all'avv.
AN ER dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., le spese di CTU.
Nola, il 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4279/2022 tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
ES (NA) il 19.8.1969, rappresentato e difeso dall'avv. AN ER, presso il cui studio elettivamente domicilia in Terzigno (NA), alla Via Viale
Palladio n. 1, come da procura in calce dell'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(SA) alla Via Vico I S. Giovanni n.3,
CONVENUTO - CONTUMACE
E
(P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Della
Sala, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca
Giordano n. 69, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.6.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola e la Controparte_1 CP_2
chiedendo che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del
[...] sinistro in capo a proprietario del veicolo Fiat Punto tg. Controparte_1
CY408ZL, dichiararsi la tenuto al risarcimento dei danni Controparte_2 riportati a seguito del sinistro occorsogli in data 6.9.2021, in toto o secondo equità, nella misura di 22.457,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.
L'attore deduceva che in data 6.9.2021, alle ore 18,30 circa, si trovava come pedone in Terzigno (NA), alla Via Corso L. Da Vinci allorquando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dall'autovettura Fiat
Punto tg. CY408ZL di proprietà di assicurata con la Controparte_1
, polizza n. 9031313062097, che procedeva a velocità Controparte_2 elevata in pieno centro abitato, con direzione San PE ES.
Assumeva che a seguito dell'urto rovinava al suolo riportando “trauma toracico con multiple fratture costali” con una prognosi di 30 giorni, come certificato dai medici dell'Ospedale di Nocera Inferiore (SA), ove si recava in un secondo tempo.
Dichiarava che i successivi controlli clinici-ortopedici, in particolare la TAC del
13.10.2021, evidenziavano “interruzione della corticale ossea dell'arco posteriore della XII e XI costa sinistra, esiti di frattura a carico dell'arco posteriore della X, IX, VII, VIII e VI costa a sinistra. Esiti di frattura a carico dell'arco anteriore della IX, VIII, VII e VI costa sinistra, le ultime tre con maggiore rimaneggiamento osseo da consolidazione” e che soltanto in data
5.11.2021 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi di invalidità permanenti nella misura del 9%, 30 giorni di ITT e 30 giorni di ITP al 50%.
Opinava che la Società Assicuratrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva, nonostante la visita medico legale effettuata dal fiduciario della in data 11.3.2022. Controparte_2
Pertanto faceva richiesta del risarcimento del danno per la personalizzazione del danno biologico.
Si costituiva in giudizio la Società Assicuratrice, la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per la violazione degli artt. 145 e 148 del D.
Leg. 209/2005, perché carente dei requisiti disposti dalla normativa;
la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n, 3,4,5 c.p.c; nel merito l'infondatezza della domanda anche con riferimento al quantum, e comunque chiedeva applicarsi la presunzione del concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c..
Espletata prova per testi, giusta ordinanza ammissiva del 9.11.2023, disposta
C.T.U. e precisate le conclusioni la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dagli appellati in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
L'attore ha avanzato, per i fatti avvenuti il 6.9.2021 con nota inviata via pec in data 17.2.2022 formale richiesta di risarcimento danni, senza avere risposta alcuna.
La circostanza rileva anche ai fini della prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c., ferma l'efficacia interruttiva della stessa con l'atto di costituzione in mora, anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 c.c. anche se l'atto è inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito.
La società assicuratrice convenuta ha eccepito, genericamente, la nullità della citazione.
A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte dell'attrice; nel detto atto, infatti, ha dapprima enunciato i fatti presupposti Parte_1 dell'azione di risarcimento del danno, espressamente individuandoli ed illustrando le ragioni di diritto.
In ordine alla responsabilità del sinistro, è stato possibile accertare che il
6.9.2021 l'attore si trovava in Terzigno, alla Via Corso Leonardo da Vinci, e uscito dal supermercato, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in compagnia della figlia, veniva investito dalla Fiat Punto tg. CY408ZL, di colore nero, il cui conducente, dopo l'impatto, si era fermato e dichiarato di essersi distratto.
I testi escussi, e presenti ai fatti, hanno poi Testimone_1 Testimone_2 confermato che l'attore si rifiutava di essere accompagnato al Pronto Soccorso, poi necessitando nelle ore successive dell'ossigeno e restando allettato per circa un mese.
Da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto, altresì conto, della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Dunque, le concordi dichiarazioni rese dai testi, riscontrati dalla documentazione versata in atti, portano a ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Punto tg. CY408ZL, per violazione degli artt. 190 e ss. del C.d.S. nella causazione del sinistro in lite, come ricostruito dalle dichiarazioni rese dai testi escussi;
ove la proprietà dell'automobile appartiene a , Controparte_1 come si evince dal certificato del PRA depositato nella produzione di parte attrice.
Giova ricordare, in punto di diritto, che per il disposto dell'art. 191 del vigente
Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”.
L'investitore, ovvero il proprietario del veicolo Fiat Punto tg. CY408ZL, non ha superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma,
c.c., nulla dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ed anzi dichiarando nella constatazione amichevole di incidente sottoscritta il
6.9.2021: “ho torto”.
Quanto ai danni subiti dall'attore, il perito incaricato ha depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione della invalidità permanente e temporanea, ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto dei postumi permanenti quali: 30 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, con postumi invalidanti al 8% di danno biologico.
Il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle
Tabelle di Milano, facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione, all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro l'attore aveva 51 anni, e della percentuale di invalidità permanente accertata nella misura del 8%, il danno va determinato in
€ 3.450,00 per invalidità temporanea totale, € 1.725,00. per invalidità temporanea parziale al 50%, € 13.584,00 per danno biologico.
Il danno da ritardo si quantifica facendo ricorso alla attribuzione degli interessi al tasso annuo sulla somma di € 18.759,00 devalutata alla data del 6.9.2021 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Ogni ulteriore domanda resta assorbita.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza della e si liquidano, in favore dell'attore come da Controparte_2 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 18.759,00 devalutata alla data del 6.9.2021 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici
ISTAT dalla predetta data e fino alla pubblicazione della presente sentenza nonché agli interessi legali sulle predette somme come determinate a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;
- condanna , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Parte_1
€ 300,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione all'avv.
AN ER dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., le spese di CTU.
Nola, il 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti