Versione
15 maggio 1998
15 maggio 1998
Art. 16. (Crediti tributari di modesta entita'). 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione. Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 :
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione. Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 :
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 28/07/2000 n. 123 - Min. Finanze - Dip. Entrate Riscossione Uff. del Dir. CentraleMin. Finanze · 28 luglio 2000 · 4.564052
[…] del 1999 - stabilisce, al primo periodo, che "non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire 20.000" e, al secondo periodo, che "tale importo puo\' essere elevato con il regolamento previsto dall\'art. 16, comma 2, della legge n. 146 del 1998". Ebbene, poiche\' il secondo periodo della norma citata attribuisce al
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 28/02/2023, n. 548Provvedimento: […] Nel merito deve osservarsi come, nel caso di specie, la violazione di legge sia stata realizzata al momento del controllo formale della dichiarazione dei redditi, di cui all'art. 36 ter D.P.R. 600/1973, cioè prima del 10 luglio 2012, in quanto l'Ufficio ha ricevuto la documentazione della Società il 21 ottobre 2011, allorquando era in vigore l'art. 16 comma 2 della legge 146/1998, che prevedeva una soglia di non punibilità della persona che aveva rilasciato il visto, pari ad € 16,53.Leggi di più...
- tempus commissi delicti·
- contraddittorio·
- sanzioni tributarie·
- principio del favor rei·
- visto di conformità·
- soglia di non punibilità·
- compensazione spese·
- art. 59 D.Lgs. 546/1992·
- esimente art. 12-bis D.P.R. 600/1973·
- rimessione causa