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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2499/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MORELLI FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI 3 65124 PESCARA, presso il difensore avv. MORELLI FRANCESCA ATTORE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Controparte_2 P.IVA_2 ANTONIO elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI FALCONE N. 25 67100 L'AQUILA, presso il difensore avv. VALENTINI ANTONIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
L'attore, assumendo di essere creditore nei confronti della della Controparte_1 somma di € 72.000,00, dopo il rinvio della causa per la decisione ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 nelle quali, riportandosi alle conclusioni formulate in citazione, ha chiesto che il tribunale accerti e dichiari che la compravendita degli immobili, indicati in citazione, effettuata con atto per Notar in Chieti del 13/03/2023 con i relativi atti Persona_1 consequenziali ed integrativi Rep. 76840 e Racc. 41183 è stata posta in essere dalla
[...]
, in concordato preventivo, favore della Controparte_1 Controparte_2 all'esclusivo fine di sottrarre i beni ceduti alle ragioni creditorie dell'attore e dell'intera
[...] procedura e per l'effetto, dichiari l'atto dispositivo inefficace nei confronti dell'attore e dell'intera procedura. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La convenuta riportandosi alle conclusioni rassegnate nella Controparte_2 comparsa di costituzione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del IG. che Parte_1 aveva ceduto il credito da lui vantato nei confronti della alla Controparte_1
pagina 1 di 3 consorte e che non legittimato a promuovere l'azione pauliana a tutela degli Parte_2 interessi della procedura concorsuale.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore, per insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2901 c.c., vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 28.8.2024
[...] creditore nei confronti della della somma di € Parte_1 Controparte_1
72.000,00, ha convenuto in giudizio e l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo che il Tribunale, accertato che l'atto di compravendita immobiliare per
[...]
Notar di Chieti del 13.03.2023, con i consequenziali atti integrativi, concluso Persona_1 dalla in concordato preventivo, in favore dell' Controparte_1 Controparte_2
è idoneo a ledere non solo l'interesse dell'attore, ma anche quello dell'intero ceto
[...] creditorio concorsuale, quanto meno nella misura del valore del debito residuo al netto del debito che si era trasferito con le ipoteche gravanti sugli immobili stessi, dichiari l'inefficacia, nei confronti dell'attore e dell'intera procedura, ai sensi dell'art. 2901 cc, dei menzionati atti dispositivi del patrimonio del debitore.
2. Con comparsa depositata il 13.11.2025 si è costituita Controparte_2 contestando il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c. dell'attore che non solo non era legittimato a promuovere l'azione pauliana a tutela degli interessi della procedura concorsuale, ma che aveva anche ceduto il credito da lui vantato nei confronti della
[...]
alla consorte , alla quale erano stati così trasferiti Controparte_1 Parte_2 anche gli accessori del credito, ivi compresi i diritti di azione finalizzati alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore, per insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2901 c.c., vinte le spese.
3. Accertata la rituale citazione della convenuta ne è stata dichiarata Controparte_1 la contumacia e, verificata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinvita per la decisione all'udienza dell'8.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
La domanda formulata dall'attore, privo della necessaria legittimazione attiva, va dichiarata inammissibile.
A. Sul difetto di legittimazione attiva dell'attore
Premesso che, con sentenza n. 50/2024 pubblicata il 16/07/2024, questo Tribunale ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo n. 15/2012 della società
[...] dichiarando aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1 [...] cfr all. 1 della convenuta) va evidenziato che il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore è stato sollevato dalla convenuta sotto due distinti Controparte_2 pagina 2 di 3 profili.
Da un lato è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, formulata dall'attore ex art. 2901 cc, non solo a titolo personale ma anche nell'interesse dell'intero ceto creditorio, sul presupposto che l'attore si fosse indebitamente surrogato nell'azione spettante alla Curatela della Procedura di Liquidazione
Giudiziale della Controparte_1
Dall'altro, la convenuta ha evidenziato che l'attore, con scrittura privata sottoscritta in data 05.01.2024, quindi prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva ceduto il credito privilegiato di €.
72.000,00, a tutela del quale ha promosso il presente giudizio, alla moglie, IG.ra , Parte_2 giusta notifica inoltrata a mezzo di pec in data 07.01.2024 agli organi concordatari (cfr all. 4).
Accertata la fondatezza di entrambe le eccezioni formulate dalla convenuta, la domanda proposta ex art. 2901 cc dall'attore va dichiarata inammissibile.
B. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto che, nell'azione revocatoria, il valore della causa va determinato sulla base al credito a tutela del quale l'azione è stata proposta (€ 72.000,00).
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2499/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCERTATO il difetto di legittimazione attiva dell'attore,
DICHIARA
l'inammissibilità della domanda dal medesimo formulata ex art. 2901 cc.
CO
l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta , che Controparte_2 liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 24/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2499/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MORELLI FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI 3 65124 PESCARA, presso il difensore avv. MORELLI FRANCESCA ATTORE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Controparte_2 P.IVA_2 ANTONIO elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI FALCONE N. 25 67100 L'AQUILA, presso il difensore avv. VALENTINI ANTONIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
L'attore, assumendo di essere creditore nei confronti della della Controparte_1 somma di € 72.000,00, dopo il rinvio della causa per la decisione ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 nelle quali, riportandosi alle conclusioni formulate in citazione, ha chiesto che il tribunale accerti e dichiari che la compravendita degli immobili, indicati in citazione, effettuata con atto per Notar in Chieti del 13/03/2023 con i relativi atti Persona_1 consequenziali ed integrativi Rep. 76840 e Racc. 41183 è stata posta in essere dalla
[...]
, in concordato preventivo, favore della Controparte_1 Controparte_2 all'esclusivo fine di sottrarre i beni ceduti alle ragioni creditorie dell'attore e dell'intera
[...] procedura e per l'effetto, dichiari l'atto dispositivo inefficace nei confronti dell'attore e dell'intera procedura. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La convenuta riportandosi alle conclusioni rassegnate nella Controparte_2 comparsa di costituzione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del IG. che Parte_1 aveva ceduto il credito da lui vantato nei confronti della alla Controparte_1
pagina 1 di 3 consorte e che non legittimato a promuovere l'azione pauliana a tutela degli Parte_2 interessi della procedura concorsuale.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore, per insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2901 c.c., vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 28.8.2024
[...] creditore nei confronti della della somma di € Parte_1 Controparte_1
72.000,00, ha convenuto in giudizio e l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo che il Tribunale, accertato che l'atto di compravendita immobiliare per
[...]
Notar di Chieti del 13.03.2023, con i consequenziali atti integrativi, concluso Persona_1 dalla in concordato preventivo, in favore dell' Controparte_1 Controparte_2
è idoneo a ledere non solo l'interesse dell'attore, ma anche quello dell'intero ceto
[...] creditorio concorsuale, quanto meno nella misura del valore del debito residuo al netto del debito che si era trasferito con le ipoteche gravanti sugli immobili stessi, dichiari l'inefficacia, nei confronti dell'attore e dell'intera procedura, ai sensi dell'art. 2901 cc, dei menzionati atti dispositivi del patrimonio del debitore.
2. Con comparsa depositata il 13.11.2025 si è costituita Controparte_2 contestando il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c. dell'attore che non solo non era legittimato a promuovere l'azione pauliana a tutela degli interessi della procedura concorsuale, ma che aveva anche ceduto il credito da lui vantato nei confronti della
[...]
alla consorte , alla quale erano stati così trasferiti Controparte_1 Parte_2 anche gli accessori del credito, ivi compresi i diritti di azione finalizzati alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'attore, per insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2901 c.c., vinte le spese.
3. Accertata la rituale citazione della convenuta ne è stata dichiarata Controparte_1 la contumacia e, verificata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinvita per la decisione all'udienza dell'8.10.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
La domanda formulata dall'attore, privo della necessaria legittimazione attiva, va dichiarata inammissibile.
A. Sul difetto di legittimazione attiva dell'attore
Premesso che, con sentenza n. 50/2024 pubblicata il 16/07/2024, questo Tribunale ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo n. 15/2012 della società
[...] dichiarando aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1 [...] cfr all. 1 della convenuta) va evidenziato che il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore è stato sollevato dalla convenuta sotto due distinti Controparte_2 pagina 2 di 3 profili.
Da un lato è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, formulata dall'attore ex art. 2901 cc, non solo a titolo personale ma anche nell'interesse dell'intero ceto creditorio, sul presupposto che l'attore si fosse indebitamente surrogato nell'azione spettante alla Curatela della Procedura di Liquidazione
Giudiziale della Controparte_1
Dall'altro, la convenuta ha evidenziato che l'attore, con scrittura privata sottoscritta in data 05.01.2024, quindi prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva ceduto il credito privilegiato di €.
72.000,00, a tutela del quale ha promosso il presente giudizio, alla moglie, IG.ra , Parte_2 giusta notifica inoltrata a mezzo di pec in data 07.01.2024 agli organi concordatari (cfr all. 4).
Accertata la fondatezza di entrambe le eccezioni formulate dalla convenuta, la domanda proposta ex art. 2901 cc dall'attore va dichiarata inammissibile.
B. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto che, nell'azione revocatoria, il valore della causa va determinato sulla base al credito a tutela del quale l'azione è stata proposta (€ 72.000,00).
Spese parametrate al minimo, considerata la linearità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2499/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCERTATO il difetto di legittimazione attiva dell'attore,
DICHIARA
l'inammissibilità della domanda dal medesimo formulata ex art. 2901 cc.
CO
l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta , che Controparte_2 liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 24/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 3 di 3