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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 694/ 2023 R.G. Lav.
All'udienza del 24/06/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. ASCHERI FEDERICO e per il Parte_1 resistente l'Avv. ALIZERI MARIA CHIARA in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. IOANNONE LUIGI.
L'avv. ASCHERI discute la causa affermando che all'esito dell'istruttoria è emersa la fondatezza della domanda di mansioni superiori;
richiama in particolare la declaratoria dell'inquadramento oggetto di domanda e afferma che la documentazione fotografica dimostra che il suo assistito ha utilizzato la lancia per irrorare le coltivazioni con l'antiparassitario; riepiloga anche le dichiarazioni rese dai testi escussi;
rileva che i conteggi prodotti non sono stati specificamente contestati;
chiede quindi l'accoglimento di tale domanda;
alla luce dell'esito dell'istruttoria orale rinuncia invece alla domanda in punto straordinario.
L'avv. ontesta quanto affermato dal collega ed afferma che controparte non ha CP_1 assolto all'onere probatorio;
prende atto della rinuncia alla domanda di straordinari e richiama le risultanze testimoniali sul punto;
contesta anche la domanda di mansioni superiori, affermando che l'istruttoria ha escluso che il ricorrente abbia condotto mezzi agricoli o ricoperto il ruolo di irroratore di prodotti antiparassitari;
richiama il contenuto delle testimonianze raccolte e rileva come i trattamenti antiparassitari fossero assai rari;
1 contesta la valenza probatoria delle foto e dei video allegati al ricorso, privi di data;
afferma, poi, che il carretto manuale ritratto nella foto non è un mezzo meccanico semovente;
rileva che il soggetto che nei video effettua l'irrorazione dei vasetti non indossa la tuta protettiva, quindi non sparge trattamenti antiparassitari ma concime;
afferma l'inattendibilità della versione del ricorrente quanto alla frequenza dei trattamenti antiparassitari, posto che non sarebbero vendibili le piantine riportanti residui di pesticidi;
evidenzia, poi, come in alcuni mesi invernali nei quali il ricorrente afferma di aver svolto tali trattamenti, lo stesso non era nemmeno in forza all'azienda del convenuto;
richiama i Co principi affermati dalla giurisprudenza;
afferma che i controlli dell' non hanno portato ad alcuna contestazione nei confronti dell'azienda e rileva come il ricorrente sia sempre tornato a lavorare alle dipendenze del convenuto in ogni annualità; contesta i conteggi di controparte e richiama la relazione di parte prodotta;
conclude per la reiezione del ricorso con vittoria di spese;
in via di subordine chiede limitarsi le maggiorazioni per il superiore inquadramento alle giornate effettivamente lavorate.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.45 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 24/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 694/2023 R.G. Lav. tra
- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. ASCHERI FEDERICO, che lo Parte_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. IOANNONE LUIGI, il Controparte_1 quale lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate negli atti introduttivi e nell'odierno verbale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 premesso di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze dell'impresa individuale dal 2013 e sino al dicembre 2021 Controparte_3 in forza di vari contratti a tempo determinato, di essere stato inquadrato come bracciante avventizio comune di cui all'area 3^ livello E, di essere stato adibito sin dal 2015 anche a mansioni (irroratore portatore di lancia per trattamenti antiparassitari e conduttore di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi) proprie del superiore livello professionale area 2^ livello
D e di aver di fatto osservato un orario di 8/9 ore al giorno, ha chiamato in causa l'ex datore di lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)- Accertare e dichiarare il diritto del sig. al passaggio dal area 3^ livello E (bracciante avventizio comune) all'area Parte_1
2^ livello D del CCNL del settore Operai Agricoli e Florovivaistici e del relativo Contratto
Integrativo Provinciale, con decorrenza dal 2015, con ogni conseguenza di legge;
2)- Per
l'effetto condannare la impresa individuale resistente (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona titolare (C.F. ), con sede in Albenga (SV), Regione Controparte_1 C.F._1
Antognano s.n., al pagamento in favore del ricorrente: * di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra l'area 3^ livello E e l'area 2^ livello D del CCNL del settore Operai Agricoli e Florovivaistici e del relativo Contratto Integrativo Provinciale, per il periodo Ottobre 2018/Dicembre 2021 pari ad una somma non inferiore ad euro 18.938,43=, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3)- Accertare e dichiarare che il sig. svolgeva, durante l'intero periodo lavorativo alle Parte_1 dipendenze della resistente, numero 2,30 ore di lavoro straordinario giornaliero (dal lunedi' al sabato) nei mesi da Marzo a Maggio e numero 1,30 ore di lavoro straordinario giornaliero (dal lunedì al sabato) nei mesi da Giugno a Febbraio;
4)- Per l'effetto condannare la impresa individuale resistente (P.I. ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), con sede in in Albenga (SV), Regione Antognano s.n. al C.F._1 pagamento in favore del ricorrente delle ore di lavoro straordinario effettuate dal mese di
Ottobre 2018 al mese di Dicembre 2021, svolte con un inquadramento che come detto era
4 superiore a quello indicato nel contratto, e non retribuite, per una somma pari o non inferiore ad euro 17.452,22=, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge 5) vinte le spese e competenze di causa oltre spese generali ed oneri di legge.”
Si è regolarmente costituito in giudizio contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande e chiedendone la reiezione. Il convenuto, in particolare, ha negato che il ricorrente fosse mai stato adibito, in via prevalente e continuativa, a mansioni superiori a quelle proprie del suo inquadramento, ha escluso che allo stesso fosse stato chiesto di irrorare le coltivazioni con prodotti antiparassitari (saltuariamente, infatti, AK aveva utilizzato la lancia solo per spargere il concime) o di condurre piccoli trattori ed ha contestato anche le deduzioni attoree in punto lavoro straordinario.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, all'esito della prima udienza il
Giudice ha invitato parte ricorrente a precisare la domanda in relazione ai periodi effettivamente lavorati in relazione ai quali era prospettato lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario.
La difesa attorea ha, quindi, depositato il 22.1.2024 una nota autorizzata nella quale ha affermato che le domande erano state avanzate in relazione alle mensilità lavorate risultanti dalle buste paga in atti e richiamate nel conteggio allegato, aggiungendo altresì che la mansione di irroratore portatore di lancia per trattamento antiparassitario era stata svolta “una volta al mese nel periodo Settembre/Dicembre e due volte al mese nel periodo Gennaio/Marzo sulle terre 1, 2,
3, 4 e 5 in Regione Antoniano e sul terreno in Località Campochiesa. Mentre nelle serre presenti in Regione Antoniano tre volte al mese”.
Nel corso della successiva udienza il difensore di parte convenuta ha contestato le allegazioni contenute nella nota depositata dalla controparte, affermando che l'azienda agricola aveva effettuato i trattamenti antiparassitari solo nei mesi estivi e non con la frequenza e la tempistica affermate dal ricorrente.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti sulle circostanze ammesse con ordinanza del 4.3.2024.
5 All'esito dell'istruttoria orale, il difensore del ricorrente ha limitato la domanda rinunciando alla richiesta di retribuzione per il lavoro straordinario, insistendo invece per l'accoglimento della domanda di mansioni superiori, mentre il difensore del convenuto ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
Attesa la rinuncia operata dal difensore del ricorrente nel corso dell'odierna udienza, non deve essere esaminata la domanda inizialmente avanzata al fine di ottenere il riconoscimento della retribuzione per il lavoro straordinario asseritamente svolto.
Giova evidenziare che la “modificazione in senso riduttivo della domanda”, se non incide sostanzialmente sul diritto controverso, rientra tra i poteri del difensore e non necessita dell'accettazione della controparte né richiede di essere compiuta secondo forme speciali (Cass.
n. 934/1989; Cass. 21848/2013; Cass. n. 1439/2002).
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, costituisce espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 420 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, mediante esercizio di quella discrezionalità tecnica che compete al difensore nell'impostazione della lite che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato. ha, invece, insistito nella residua domanda volta ad ottenere il Parte_1 trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per il livello D area 2 affermando di aver svolto, dal 2015 in poi, mansioni superiori rispetto a quelle proprie del suo inquadramento come bracciante avventizio comune, area 3 liv. E.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare
e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/03).
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, poi, deve svilupparsi “in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento
6 in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 8589/15; nello stesso senso Cass. n. 18943/16, Cass. n. 30580/19; Cass. 12039/20).
Occorre, inoltre, la prova che lo svolgimento delle mansioni superiori sia stato pieno, continuo ed abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (in tal senso,
Cass, n. 25673/19).
Non è, quindi, sufficiente l'eventuale occasionale svolgimento da parte del lavoratore di taluni isolati compiti attribuiti ad un collega di grado più elevato, ma occorre una sua continua e duratura assegnazione a mansioni riconducibili ad un inquadramento superiore.
Perché il lavoratore possa essere inquadrato in categoria superiore, quindi, è necessaria la prova dello svolgimento di compiti ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli propri del formale inquadramento e nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli di inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore: i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata (sul punto v., ex multis, Cass. n. 5536/2021).
Orbene, nel caso in esame occorre rilevare come nel ricorso introduttivo l'attore abbia rivendicato il trattamento retributivo previsto dal superiore livello affermando di aver svolto dal
2015 in poi “oltre a mansioni generiche anche la mansione di irroratore portatore di lancia per trattamenti antiparassitari e conduttore di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi”, senza tuttavia nemmeno precisare la frequenza con cui avrebbe svolto questi compiti più qualificanti.
E', poi, pacifico che il ricorrente non abbia continuativamente lavorato alle dipendenze del convenuto dal 2013 al 2021, ma vi siano stati negli anni ripetuti rapporti di lavoro a tempo determinato di durata imprecisata: difetta del tutto in ricorso, infatti, l'allegazione circa gli effettivi periodi nei quali vrebbe lavorato alle dipendenze di Pt_1 CP_1
7 Dai contratti di lavoro allegati al ricorso si evince che si sono susseguiti nel tempo i seguenti rapporti di lavoro:
- dal 20.2.2017 al 30.9.2017;
- dal 16.2.2018 al 31.10.2018;
- dal 6.2.2019 al 15.12.2019;
- dal 25.2.2020 al 31.12.2020;
- dal 3.3.2021 al 31.8.2021;
- dal 1.10.2021 al 31.12.2021.
Anche la più risalente tra buste paga allegate al ricorso è datata febbraio 2017: nulla, quindi, risulta dagli atti quanto al periodo dal “2013” al gennaio 2017. ad ogni modo, rivendica differenze retributive parametrate all'area 2^ livello D Pt_1 del CCNL per il periodo “Ottobre 2018/Dicembre 2021”.
Sempre con riferimento alle allegazioni attoree, poi, si rileva che a fronte della estrema genericità dell'atto introduttivo, il ricorrente nelle note autorizzate ha precisato di essersi occupato dell'irrorazione delle piantine con gli antiparassitari “una volta al mese nel periodo
Settembre/Dicembre e due volte al mese nel periodo Gennaio/Marzo sulle terre 1, 2, 3, 4 e 5 in
Regione Antoniano e sul terreno in Località Campochiesa. Mentre nelle serre presenti in
Regione Antoniano tre volte al mese”: non risulta, tuttavia, dai contratti prodotti in atti che abbia mai lavorato alle dipendenze del convenuto nel mese di gennaio (e spesso Pt_1 nemmeno per gran parte del mese di febbraio) o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno
2018.
Ad ogni modo, al di là di ogni ulteriore considerazione circa l'adeguatezza delle allegazioni poste a fondamento della domanda di mansioni superiori, l'istruttoria orale non ha offerto alcuna significativa conferma alla prospettazione attorea.
I testi escussi, infatti, hanno sostanzialmente escluso che il convenuto abbia chiesto ad di irrorare le piante con prodotti antiparassitari per mezzo di una lancia “ogni giorno su Pt_1 richiesta del datore di lavoro in base alle necessità” (come indicato in ricorso) oppure “una volta al mese nel periodo Settembre/Dicembre e due volte al mese nel periodo Gennaio/Marzo
8 sulle terre 1, 2, 3, 4 e 5 in Regione Antoniano e sul terreno in Località Campochiesa. Mentre nelle serre presenti in Regione Antoniano tre volte al mese” (come indicato, invece, nella nota datata 22.1.2024). ha affermato di non saper dire quale prodotto trattasse il ricorrente Parte_2 quando usava la lancia, aggiungendo che lo stesso usava tale attrezzo “qualche volta, mi pare una volta in due mesi per dare il concime nei vasi” (quindi non per spandere antiparassitari).
Tale teste, poi, ha riferito che la lancia era usata per effettuare i trattamenti antiparassitari ed era generalmente utilizzata da e dal figlio , ma aveva visto (in tempi e con Controparte_1 Per_1 frequenza imprecisati) usare la lancia però non era da solo ma con . Pt_1 Controparte_1
si è detto non informato. Parte_3 ha affermato che i trattamenti antiparassitari erano effettuati da CP_4
e che qualche volta aveva visto il ricorrente utilizzare la lancia, ma non sapeva Controparte_1 dire se per irrorare le piante con concime o con antiparassitari;
lo stesso, comunque, ha precisato che la lancia non veniva usata tutti i giorni: “il nostro lavoro quotidiano è quello di fare le talee, mettere la pianta nel vasetto, pulire dalle erbacce, carichiamo i vasi quando sono pronti, mettiamo le etichette non facciamo la concimazione”.
a riferito di aver lavorato per il convenuto come bracciante negli anni Parte_4
2020 e 2021 ed ha dichiarato che in quegli anni i trattamenti antiparassitari erano eseguiti da perché il figlio allora non aveva ancora il patentino (“preciso che Controparte_1 Per_1 bisogna avere il patentino per i trattamenti antiparassitari”);
Nemmeno ha trovato conferma all'esito dell'istruttoria quanto, peraltro genericamente, capitolato dal ricorrente circa la conduzione “di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi”. ha dichiarato che aveva utilizzato il mezzo ritratto nella foto Pt_2 Pt_1 prodotta quale allegato 4, ma ha precisato che non si trattava di un mezzo “semovente”, ma spinto a mano;
il teste ha, poi, affermato di non aver mai visto il ricorrente guidare un trattore. ha confermato che il mezzo riprodotto nella foto sub 4 doveva CP_4 essere “spinto” e che “ogni tanto” lo usava anche il quale mai aveva condotto trattori o Pt_1 camion.
ha ricordato che l'unico trattore dell'azienda era condotto dai due Pt_4 Pt_5
9 Il fatto che AK abbia saltuariamente “spinto” il mezzo al quale è semplicemente appoggiato nella foto prodotta in atti, non dimostra né che lo stesso abbia effettivamente svolto mansioni di “irroratore portatore di lancia per trattamenti antiparassitari” o di “conduttore di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi”.
La difesa attorea, dopo numerosi infruttuosi tentativi di citazione ed un provvedimento di accompagnamento coattivo non eseguito per asserita malattia del teste, ha rinunciato all'escussione di CP_5
Non è quindi in alcun modo stata raggiunta la prova che il ricorrente abbia svolto continuativamente, e non in via meramente occasionale, mansioni superiori a quelle proprie del bracciante livello E (la cui declaratoria, al pari di quella del superiore livello D, nemmeno è riportata nell'atto introduttivo).
Non è, infatti, a tal fine sufficiente il fatto che AK sia stato visto, peraltro in sporadiche ed imprecisate occasioni, maneggiare una lancia per irrorare le piante.
Il convenuto, in proposito, ha affermato che tale strumento era talvolta utilizzato anche per spargere il concime, mentre per i trattamenti antiparassitari era maneggiato solo da soggetti in possesso del necessario patentino (lo stesso e, da una certa data in poi, il Controparte_1 figlio ) e con indosso una tuta protettiva non visibile nei due brevi filmati prodotti dal Per_1 ricorrente.
Tali brevi filmati, peraltro, sono privi di qualsiasi riferimento temporale e ritraggono solamente un soggetto (con indosso una maschera, ma non la tuta protettiva, quindi nemmeno non facilmente identificabile) che irrora con un liquido imprecisato le piantine tramite una lancia: come detto, i testi escussi non hanno evidenziato alcuna circostanza concreta idonea a dimostrare che il soggetto ritratto nel filmato in esame stesse irrorando le piantine con antiparassitari e non con il concime, come affermato dal convenuto.
Se, poi, anche una volta in due mesi ed in una imprecisata annualità, avesse Pt_1 effettivamente fornito assistenza al datore di lavoro nella somministrazione degli antiparassitari
(come, al massimo, potrebbe sostenersi alla luce delle dichiarazioni, in parte contraddittorie, rese del solo , ciò non sarebbe sufficiente per affermare il diritto dello stesso ad ottenere Pt_2 la retribuzione prevista per il livello D per tutte le mensilità nelle quali lo stesso, nell'arco
10 temporale 2018-2021, ha effettivamente lavorato nell'azienda agricola in forza di distinti e ripetuti contratti a tempo determinato.
La domanda attorea deve, quindi, essere respinta.
Le spese di lite, opportunamente ridotte attesa la limitazione della domanda in corso di causa, devono essere poste a carico del ricorrente, avendo questi rifiutato la proposta conciliativa formulata dal convenuto all'udienza del 9.1.2024 e non ravvisandosi ragioni di deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, spese che liquida in € 2.695,00 oltre accessori di legge.
Savona, 24.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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