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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Sergio Centaro Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Sul ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 284 comma 2^ e ss. CCII, (iscritto al n. 434-1/2024) proposto da: Contr
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e per essa la P.IVA_1 procuratrice speciale con sede in Parte_2
Milano alla via San Prospero n. 4, codice fiscale in persona del P.IVA_2 legale rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa dallo Parte_3
Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'avv. Adiutrice Barretta (C.F. , giusta procura in atti, stessa elettivamente C.F._1 domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5. nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF Controparte_2
), residente in [...]
8/B, già titolare di omonima Ditta Individuale (P.IVA , P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rapisarda per procura in atti;
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); visto il ricorso proposto dalla società di cui in epigrafe;
rilevato che all'udienza fissata per la comparizione del debitore lo stesso – appositamente costituito ha chiesto termine al fine di accedere ad una delle procedure di cui all'art.271 CCI;
ritenuto che
alla scadenza del termine assegnato non è stata avanzata dal debitore alcuna domanda di accesso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
ritenuto che
– alla luce della documentazione allegata al ricorso e delle stesse allegazioni del – emerge lo stato di insolvenza in cui versa il debitore e che CP_2 sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione come da istanza (reiterata a verbale innanzi al giudice delegato) del suddetto creditore;
ritenuto che
va nominato, quale liquidatore, l'avv. Andrea Minneci.
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE nei confronti di , nato a [...] il [...] Controparte_2
(CF ), residente in [...]
n. 8/B ORDINA
ai suddetto debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;
dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.; DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il
Pubblico Registro Automobilistico (in presenza di beni immobili o mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante, salve le eventuali successive determinazioni di cui all'art. 146 T.U. spese di giustizia - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali procedure pag. 2/3 esecutive nei confronti dei debitori, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione.
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai debitori e
– a cura del liquidatore - ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio. Così deciso in Catania, 27.6.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente est.
dott. Roberto Cordio
pag. 3/3
SENTENZA Sul ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 284 comma 2^ e ss. CCII, (iscritto al n. 434-1/2024) proposto da: Contr
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e per essa la P.IVA_1 procuratrice speciale con sede in Parte_2
Milano alla via San Prospero n. 4, codice fiscale in persona del P.IVA_2 legale rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa dallo Parte_3
Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'avv. Adiutrice Barretta (C.F. , giusta procura in atti, stessa elettivamente C.F._1 domiciliata in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5. nei confronti di
, nato a [...] il [...] (CF Controparte_2
), residente in [...]
8/B, già titolare di omonima Ditta Individuale (P.IVA , P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rapisarda per procura in atti;
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); visto il ricorso proposto dalla società di cui in epigrafe;
rilevato che all'udienza fissata per la comparizione del debitore lo stesso – appositamente costituito ha chiesto termine al fine di accedere ad una delle procedure di cui all'art.271 CCI;
ritenuto che
alla scadenza del termine assegnato non è stata avanzata dal debitore alcuna domanda di accesso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
ritenuto che
– alla luce della documentazione allegata al ricorso e delle stesse allegazioni del – emerge lo stato di insolvenza in cui versa il debitore e che CP_2 sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione come da istanza (reiterata a verbale innanzi al giudice delegato) del suddetto creditore;
ritenuto che
va nominato, quale liquidatore, l'avv. Andrea Minneci.
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE nei confronti di , nato a [...] il [...] Controparte_2
(CF ), residente in [...]
n. 8/B ORDINA
ai suddetto debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;
dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.; DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il
Pubblico Registro Automobilistico (in presenza di beni immobili o mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante, salve le eventuali successive determinazioni di cui all'art. 146 T.U. spese di giustizia - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali procedure pag. 2/3 esecutive nei confronti dei debitori, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione.
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai debitori e
– a cura del liquidatore - ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio. Così deciso in Catania, 27.6.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente est.
dott. Roberto Cordio
pag. 3/3