CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33520 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di appello 12/04/2022 della CORTE DI AP- PELLO DI BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita l'Avvocata ROSALBA CANNONE, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha concluso per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Riviera Cinzano, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/04/2022 della Corte di appello di Brescia, che ha ridotto la pena inflittagli con sentenza in data 24/05/2021 dal Tribunale di Mantova, per il reato di truffa pluriaggravata, così riqualificata l'originaria contestazione di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33520 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/04/2023 Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha dato adeguatamente conto di come sia pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado, avendo riguardo al compendio probatorio e alle conclusioni delle parti, con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa e alla impossibilità di comprendere se la condotta di Riviera avesse ingenerato nella vittima un pericolo immaginario. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente aggiunge che il fatto non può essere ricondotto all'ipotesi della truffa aggravata dall'avere ingenerato un pericolo immaginario, atteso che la volontà della vittima è stata solo il frutto della manipolazione dei raggiri dell'agente. 1.2. Vizio di motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, al cui riguardo il ricorrente sostiene che andavano riconosciute con giudizio di prevalenza sull'aggravante e non in termini di equivalenza, per come invece ritenuto dai giudici di merito, che non hanno considerato il comportamento processuale, l'assenza di un danno economico e la volontà dell'imputato di eliminare gli effetti dannosi della sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2. Il primo motivo di ricorso si dipana lungo tre temi: mancanza di adeguata motivazione;
inattendibilità della persona offesa;
insussistenza della circostanza aggravante dell'avere ingenerato un pericolo immaginario. 2.1. La prima doglianza è manifestamente infondata e viene smentita dalla presenza di una motivazione adeguata e puntuale, sviluppata in risposta alle doglianze difensive, pedissequamente reiterate con l'odierno ricorso, che già alla luce di tale preliminare rilievo si mostra inammissibile. Questa Corte, infatti, ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massinnate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente 2 privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.2. La questione relativa all'attendibilità della persona offesa non è stata sollevata davanti al giudice dell'appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). In ogni caso, le censure involgono argomentazioni di merito, dovendosi ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 2.3. Quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod.pen.., la Corte di appello ha declinato come surrettizia e inconferente l'argomentazione difensiva in ordine alla mancanza nella vittima di un timore paralizzante e determinativo nella scelta di consegnare i beni al sedicente Carabiniere. I magistrati dell'appello hanno specificato che l'agente aveva ingenerato nella donna straniera il timore di essere coinvolta nelle indagini in corso per il delitto di rapina, con conseguenti risvolti anche per la sua permanenza in Italia. In questo senso hanno puntualizzato che «la persona offesa ha consegnato i gioielli (collana, braccialetto e anelli) spontaneamente, senza che l'imputato esercitasse violenza o minaccia nei suoi confronti, ma perché tratta in inganno dal fatto che questi si fosse qualificato come Carabiniere di Marcaria, che le avesse mostrato un documento, che indossasse una giacca militare con la scritta "Carabinieri", che inoltre l'uomo le avesse detto che bisognava fare una perizia sui gioielli perché l'autovettura della donna risultava coinvolta in una rapina, facendole 3 À'ìì vI-‘,__, ritenere di potersi scagionare proprio consegnando i gioielli». La Corte di appello ha posto l'accento sull'artificiosa modifica della realtà proprio al fine di far sentire la donna in pericolo, osservando che tali artifizi facevano insorgere nella donna straniera il convincimento di trovarsi al cospetto di un Carabiniere oltre che il timore di essere indiziata nelle indagini per rapina, con la conseguente "percepita necessità di scagionarsi" con la consegna dei gioielli e della somma di denaro. Le opposte argomentazioni difensive sono prive di rilievi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una lettura delle emergenze istruttorie antagonista a quella dei giudici di merito, la cui valutazione in punto di qualificazione giuridica del fatto si è risolta in senso favorevole all'imputato, ove si consideri che questa Corte ha più volte chiarito che le condotte perpetrate secondo le modalità dianzi descritte configurano una violenza e/o minaccia, atteso che la consegna dei beni viene provocata dalla necessità di evitare il male ingiusto (reale o immaginario) prospettato dall'agente (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35346 del 30/06/2010, De Silva, Rv. 248402 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, attesa la genericità del correlato motivo di appello, che si è risolto in una generica evocazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 .J\
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere est. La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita l'Avvocata ROSALBA CANNONE, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha concluso per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Riviera Cinzano, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 12/04/2022 della Corte di appello di Brescia, che ha ridotto la pena inflittagli con sentenza in data 24/05/2021 dal Tribunale di Mantova, per il reato di truffa pluriaggravata, così riqualificata l'originaria contestazione di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33520 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/04/2023 Il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha dato adeguatamente conto di come sia pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado, avendo riguardo al compendio probatorio e alle conclusioni delle parti, con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa e alla impossibilità di comprendere se la condotta di Riviera avesse ingenerato nella vittima un pericolo immaginario. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente aggiunge che il fatto non può essere ricondotto all'ipotesi della truffa aggravata dall'avere ingenerato un pericolo immaginario, atteso che la volontà della vittima è stata solo il frutto della manipolazione dei raggiri dell'agente. 1.2. Vizio di motivazione. Il vizio viene denunciato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, al cui riguardo il ricorrente sostiene che andavano riconosciute con giudizio di prevalenza sull'aggravante e non in termini di equivalenza, per come invece ritenuto dai giudici di merito, che non hanno considerato il comportamento processuale, l'assenza di un danno economico e la volontà dell'imputato di eliminare gli effetti dannosi della sua condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2. Il primo motivo di ricorso si dipana lungo tre temi: mancanza di adeguata motivazione;
inattendibilità della persona offesa;
insussistenza della circostanza aggravante dell'avere ingenerato un pericolo immaginario. 2.1. La prima doglianza è manifestamente infondata e viene smentita dalla presenza di una motivazione adeguata e puntuale, sviluppata in risposta alle doglianze difensive, pedissequamente reiterate con l'odierno ricorso, che già alla luce di tale preliminare rilievo si mostra inammissibile. Questa Corte, infatti, ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massinnate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente 2 privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.2. La questione relativa all'attendibilità della persona offesa non è stata sollevata davanti al giudice dell'appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). In ogni caso, le censure involgono argomentazioni di merito, dovendosi ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 2.3. Quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod.pen.., la Corte di appello ha declinato come surrettizia e inconferente l'argomentazione difensiva in ordine alla mancanza nella vittima di un timore paralizzante e determinativo nella scelta di consegnare i beni al sedicente Carabiniere. I magistrati dell'appello hanno specificato che l'agente aveva ingenerato nella donna straniera il timore di essere coinvolta nelle indagini in corso per il delitto di rapina, con conseguenti risvolti anche per la sua permanenza in Italia. In questo senso hanno puntualizzato che «la persona offesa ha consegnato i gioielli (collana, braccialetto e anelli) spontaneamente, senza che l'imputato esercitasse violenza o minaccia nei suoi confronti, ma perché tratta in inganno dal fatto che questi si fosse qualificato come Carabiniere di Marcaria, che le avesse mostrato un documento, che indossasse una giacca militare con la scritta "Carabinieri", che inoltre l'uomo le avesse detto che bisognava fare una perizia sui gioielli perché l'autovettura della donna risultava coinvolta in una rapina, facendole 3 À'ìì vI-‘,__, ritenere di potersi scagionare proprio consegnando i gioielli». La Corte di appello ha posto l'accento sull'artificiosa modifica della realtà proprio al fine di far sentire la donna in pericolo, osservando che tali artifizi facevano insorgere nella donna straniera il convincimento di trovarsi al cospetto di un Carabiniere oltre che il timore di essere indiziata nelle indagini per rapina, con la conseguente "percepita necessità di scagionarsi" con la consegna dei gioielli e della somma di denaro. Le opposte argomentazioni difensive sono prive di rilievi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una lettura delle emergenze istruttorie antagonista a quella dei giudici di merito, la cui valutazione in punto di qualificazione giuridica del fatto si è risolta in senso favorevole all'imputato, ove si consideri che questa Corte ha più volte chiarito che le condotte perpetrate secondo le modalità dianzi descritte configurano una violenza e/o minaccia, atteso che la consegna dei beni viene provocata dalla necessità di evitare il male ingiusto (reale o immaginario) prospettato dall'agente (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35346 del 30/06/2010, De Silva, Rv. 248402 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, attesa la genericità del correlato motivo di appello, che si è risolto in una generica evocazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 .J\
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere est. La Presidente