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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6320/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente tra
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Orlando, presso il cui studio in Nola, alla Via Mons. Amilcare Boccio, n. 121 e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE - OPPONENTE
e
CF e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, CF in persona del CP_2 P.IVA_2 procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pignata, presso il cui studio in Aversa (CE), alla via Carlo Pisacane, n. 1, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615, primo comma, e
617, primo comma, c.p.c. spiegava opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli dall'opposta in data 8.09.2021, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €
1.013.614,07, di cui € 1.012,534,12 per credito intimato, € 913,00 per competenze precetto ex D.M. 55/2014, € 136,95 per spese generali al
15%, € 30,00 per spese notifica dell'atto di precetto, oltre interessi successivi alla data del 30/6/2021 e fino all'effettivo soddisfo, IVA e
CPA, spese e compensi successivamente maturati, in virtù di mutuo fondiario dell'11/12/2006 per Notaio stipulato dalla Persona_1
e da Immobiliare AP sas di AP Controparte_3
NO, in cui si erano costituiti fidejussori l'opponente e
NO AP.
A tal fine l'opponente deduceva: - la mancata notifica del titolo esecutivo;
- l'estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto non poteva avvenire la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore per fatto del creditore, tenuto conto del capitale iniziale della società garantita di € 660.000,00 e del fatto che il creditore aveva notificato al fideiussore l'atto di precetto nel 2021 mentre la morosità del mutuo era iniziata il 31.10.2013, allorquando la società garantita era proprietaria di diversi beni immobili;
- l'avvio di una procedura esecutiva ai danni della società garantita, con la conseguenza che non era chiaro se vi sarebbe stata incapienza e, in caso positivo, di quanto;
- la nullità, invalidità o inefficacia della fideiussione in quanto conforme al modello ABI e violativa del divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. 287/1990 (“Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”), essendo riproduttiva degli articoli 2 (contenente la clausola di riviviscenza), 6 (contenente la deroga all'art. 1957 c.c.) e 8 (contenente la clausola di insensibilità della
2 garanzia agli eventuali vizi del titolo) dello schema ABI;
- la liberazione del fidejussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto da tale disposizione il creditore non aveva proposto le sue istanze contro il debitore ed essendo invalida, per quanto detto, la deroga all'art. 1957
c.c. e di per sé invalida la relativa pattuizione di deroga “così come sarà precisato in corso di causa” (citazione, pag. 6); - la previsione di tassi di interesse, sia corrispettivi e moratori, usurari, con conseguente riduzione del dovuto;
- l'indeterminatezza del credito, per omessa precisazione dell'imputazione della somma di € 657.199,71 versata dalla debitrice, nonché per omessa precisazione del capitale richiesto, degli interessi, della decorrenza degli stessi e del saggio applicato;
- la prescrizione degli interessi per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per insussistenza dei gravi motivi e il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che inammissibile.
Il giudice, con provvedimento reso in data 1.04.2022, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, con provvedimento del 14.7.2022, rigettava la richiesta di CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni davanti allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che la parte opponente, a seguito della costituzione di un nuovo avvocato, avvenuta dopo l'esaurimento della fase istruttoria, quando la causa era già stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, ha proposto domande nuove e ha effettuato un disconoscimento della propria sottoscrizione in violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. Ha altresì allegato
3 fatti nuovi. Tali allegazioni e domande nuove sono inammissibili in quanto tardive. Lo stesso dicasi per le domande nuove contenute solo nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dedicata alle indicazioni di prova contraria, quando non era più possibile ampliare l'oggetto del giudizio.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato la mancata notifica del titolo esecutivo. Trattasi di motivo di opposizione qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., che andava proposto entro 20 giorni dalla notificazione del precetto. Ne deriva che tale motivo di opposizione deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. In ogni caso, risulta dalla documentazione in atti (all. 3 depositato dalla parte opposta al momento della costituzione) che il titolo è stato notificato all'opponente il 26.06.2017.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. Anche tale motivo è infondato in quanto parte opponente ha espressamente rinunciato a far valere il disposto dell'art. 1955 (art. 7 del contratto di mutuo) ed è valida la rinuncia preventiva del fideiussore alle garanzie previste da tale articolo trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 675/2000).
Passando all'esame del terzo motivo di opposizione, va ribadito quanto affermato nell'ordinanza dell'1.4.2022, ovverosia che la pendenza di una procedura esecutiva ai danni di altro soggetto (nella specie della società garantita), non impedisce al creditore di porre in essere più azioni esecutive fino al momento in cui la sua pretesa sia completamente soddisfatta.
Per quanto riguarda il successivo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha dedotto la nullità, invalidità o inefficacia della fideiussione in quanto conforme al modello ABI e violativa del divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. 287/1990, preme rilevare che su tale motivo il giudice si è già espresso con l'ordinanza dell'1.4.2022, nella quale si è dichiarato incompetente su tale motivo e
4 ha concesso termine per la riassunzione davanti al Tribunale delle
Imprese. Dagli atti (replica conclusionale dell'opposta, pag. 9) risulta che il giudizio è stato riassunto e pende davanti al Tribunale delle
Imprese di Napoli (RG 13424/2022). Nulla pertanto va disposto nel presente provvedimento in ordine a tale motivo di opposizione.
Il successivo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha dedotti la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto da tale disposizione il creditore non aveva proposto le sue istanze contro il debitore, non può essere accolto in quanto parte opponente ha espressamente rinunciato a far valere il disposto dell'art. 1957 (art. 7 del contratto di mutuo) ed essendo la disciplina di cui a tale articolo derogabile, espressamente o tacitamente (Cass. 13078/2008).
L'invalidità della clausola di deroga, in quanto riproduttiva dello schema
ABI, è stata rimessa al Tribunale delle Imprese, mentre è generica e pertanto inammissibile la dedotta invalidità della pattuizione di per sé
“così come sarà precisato in corso di causa” (citazione, pag. 6).
Con riguardo al successivo motivo di impugnazione, va ribadito e precisato quanto già affermato dal giudice nell'ordinanza dell'1 aprile
2022, ovverosia che gli oneri quali quello di commissione per estinzione anticipata (che per l'opponente avrebbe la maggiore incisione nel determinare il superamento del tasso soglia), poiché eventuali nella loro applicazione (e nel caso de quo le condizioni in presenza delle quali quella commissione sarebbe stata dovuta non si sono concretamente verificate, posto che la parte mutuataria giammai si è avvalsa della relativa facoltà), non possono concorrere alla formazione del tasso di interesse corrispettivo né moratorio per valutare l'eventuale superamento di quello soglia. In tal senso si è espressa la Suprema
Corte, secondo la quale “[…] proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso,
5 maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7352/2022).
Nel caso di specie, nel periodo di riferimento (1.10.2006-
31.12.2006) il tasso usurario per gli interessi corrispettivi per i mutui a tasso fisso è dell'8,565% (cioè il tasso medio rilevato di 5,71% aumentato della metà), mentre in contratto è stato pattuito un interesse del 5,47 % nominale annuo (art. 1 del contratto) e un ISC del 5,63%
(art. 12 del contratto).
Applicando i principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza S.U. n. 19597/2020, per i contratti conclusi dall'01/04/2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del
2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Come già affermato nell'ordinanza dell'1 aprile 2022, “il tasso moratorio originario in contratto (8,47%) va rapportato al tasso soglia moratorio a sua volta costituito da quello previsto per i corrispettivi dal
d.m. di riferimento (5,71%), maggiorato prima del 2,1% e poi della maggiorazione usura (cioè aumentato della metà): pertanto avremo 5,71%
(tasso medio corrispettivi in base al d.m. di riferimento) + 2,1%
(maggiorazione usura) = 7,81% + 3,905% (e cioè la maggiorazione di mora data dalla metà di 7,81%) = 11,715%”. Ne consegue che non si è verificato nessun superamento del tasso soglia degli interessi moratori.
Anche il motivo di opposizione relativo alla dedotta prescrizione degli interessi non può trovare accoglimento in quanto, come sancito dalla Suprema Corte, “All'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo, che costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione
6 quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., relativa ai debiti che debbono soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi”
(Cass. 12707/2002). Inoltre, il motivo risulta genericamente formulato, avendo la parte opponente l'onere non solo di tipizzare la prescrizione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge ma anche di indicare la data di inizio del decorso prescrizionale (Cass. 3578/2004), nella specie mancante. Si aggiunga, ad abundantiam, che dalla lettera di decadenza del beneficio del termine dell'8.11.2016 ovvero dalla data della morosità (31.10.2013) alla notifica dell'atto di precetto non è decorso il termine decennale di prescrizione.
In relazione al motivo di opposizione concernente l'indeterminatezza del credito, preme rilevare che nel precetto si indica la somma di € 1.012,534,12 quale credito intimato. Nella lettera di messa in mora dell'8.11.2016 (dep. il 10.03.2022), si precisa che alla data dell'11.10.2016 vi era un debito complessivo di € 826.991,61, di cui € 549.431,43 per capitale a scadere ed € 277.560,19 per rate insolute e non pagate. Nell'estratto conto depositato il 6.5.2024 sono precisate le rate insolute e non pagate.
L'opponente nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 30.5.2022 ha chiesto disporsi C.T.U. “al fine di verificare quanto lamentato nell'atto di opposizione e nel presente atto
(ammortamento alla francese)”. Tale istanza è stata (correttamente) rigettata in quanto generica e per quanto già argomentato nell'ordinanza dell'1.4.2022.
Nondimeno, preme rilevare, per quanto riguarda gli interessi richiesti, che, secondo la Suprema Corte, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando
l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati” (Cass. 34812/2021). Tale principio è estensibile agli interessi moratori per l'identità di ratio.
7 Nel caso di specie, parte creditrice né nel precetto né nel presente giudizio, nonostante il motivo proposto, ha precisato quanto dovuto a titolo di interessi moratori calcolati solo sulla quota delle rate scadute imputabile a rimborso del capitale e sul capitale residuo quale esistente alla data di decadenza del beneficio del termine né ha provato come li ha conteggiati e a maggior ragione non ha provato la correttezza e la legittimità del criterio con cui sono stati conteggiati.
A fronte di tali carenze probatorie, nulla deve ritenersi dovuto dalla parte opponente oltre quanto precisato nella lettera di messa in mora dell'8.11.2016, e quindi oltre l'importo di € 826.991,61, oltre accessori, interessi e spese successivi al precetto.
Ne consegue che la somma portata nel precetto deve ritenersi eccessiva.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass., n. 5515 del 29 febbraio 2008; nel medesimo senso si veda Cass., n. 20238 del 22 luglio 2024).
Pertanto, nel caso de quo, l'atto opposto, sebbene non sia nullo, risulta parzialmente inefficace relativamente all'intimazione di pagamento della somma superiore ad euro 828.071,56 (826.991,61 +
913,00 + 136,95 + 30,00), oltre accessori (iva e cpa) e oltre interessi successivi al 30.06.2021 e spese successive al precetto, restando pienamente valido per il restante importo intimato.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
A.C. N. 6320/2021 promossa da nei confronti Parte_1
8 di , e, per essa, quale procuratrice, di Controparte_1 CP_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che il diritto ad agire in via esecutiva in virtù del mutuo fondiario dell'11/12/2006 per Notaio rep. n. 82468 – Persona_1 racc. n. 19482, sussiste limitatamente all'importo di € 828.071,56, oltre accessori (iva e cpa) e oltre interessi successivi al 30.06.2021 e spese successive al precetto notificato l'8.09.2021;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 24 novembre 2025 Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
9
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6320/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente tra
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Orlando, presso il cui studio in Nola, alla Via Mons. Amilcare Boccio, n. 121 e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE - OPPONENTE
e
CF e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice, CF in persona del CP_2 P.IVA_2 procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pignata, presso il cui studio in Aversa (CE), alla via Carlo Pisacane, n. 1, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615, primo comma, e
617, primo comma, c.p.c. spiegava opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli dall'opposta in data 8.09.2021, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €
1.013.614,07, di cui € 1.012,534,12 per credito intimato, € 913,00 per competenze precetto ex D.M. 55/2014, € 136,95 per spese generali al
15%, € 30,00 per spese notifica dell'atto di precetto, oltre interessi successivi alla data del 30/6/2021 e fino all'effettivo soddisfo, IVA e
CPA, spese e compensi successivamente maturati, in virtù di mutuo fondiario dell'11/12/2006 per Notaio stipulato dalla Persona_1
e da Immobiliare AP sas di AP Controparte_3
NO, in cui si erano costituiti fidejussori l'opponente e
NO AP.
A tal fine l'opponente deduceva: - la mancata notifica del titolo esecutivo;
- l'estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto non poteva avvenire la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore per fatto del creditore, tenuto conto del capitale iniziale della società garantita di € 660.000,00 e del fatto che il creditore aveva notificato al fideiussore l'atto di precetto nel 2021 mentre la morosità del mutuo era iniziata il 31.10.2013, allorquando la società garantita era proprietaria di diversi beni immobili;
- l'avvio di una procedura esecutiva ai danni della società garantita, con la conseguenza che non era chiaro se vi sarebbe stata incapienza e, in caso positivo, di quanto;
- la nullità, invalidità o inefficacia della fideiussione in quanto conforme al modello ABI e violativa del divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. 287/1990 (“Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto
o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”), essendo riproduttiva degli articoli 2 (contenente la clausola di riviviscenza), 6 (contenente la deroga all'art. 1957 c.c.) e 8 (contenente la clausola di insensibilità della
2 garanzia agli eventuali vizi del titolo) dello schema ABI;
- la liberazione del fidejussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto da tale disposizione il creditore non aveva proposto le sue istanze contro il debitore ed essendo invalida, per quanto detto, la deroga all'art. 1957
c.c. e di per sé invalida la relativa pattuizione di deroga “così come sarà precisato in corso di causa” (citazione, pag. 6); - la previsione di tassi di interesse, sia corrispettivi e moratori, usurari, con conseguente riduzione del dovuto;
- l'indeterminatezza del credito, per omessa precisazione dell'imputazione della somma di € 657.199,71 versata dalla debitrice, nonché per omessa precisazione del capitale richiesto, degli interessi, della decorrenza degli stessi e del saggio applicato;
- la prescrizione degli interessi per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Costituitasi, l'opposta chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per insussistenza dei gravi motivi e il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che inammissibile.
Il giudice, con provvedimento reso in data 1.04.2022, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, con provvedimento del 14.7.2022, rigettava la richiesta di CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni davanti allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che la parte opponente, a seguito della costituzione di un nuovo avvocato, avvenuta dopo l'esaurimento della fase istruttoria, quando la causa era già stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, ha proposto domande nuove e ha effettuato un disconoscimento della propria sottoscrizione in violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. Ha altresì allegato
3 fatti nuovi. Tali allegazioni e domande nuove sono inammissibili in quanto tardive. Lo stesso dicasi per le domande nuove contenute solo nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dedicata alle indicazioni di prova contraria, quando non era più possibile ampliare l'oggetto del giudizio.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato la mancata notifica del titolo esecutivo. Trattasi di motivo di opposizione qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., che andava proposto entro 20 giorni dalla notificazione del precetto. Ne deriva che tale motivo di opposizione deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. In ogni caso, risulta dalla documentazione in atti (all. 3 depositato dalla parte opposta al momento della costituzione) che il titolo è stato notificato all'opponente il 26.06.2017.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'estinzione della fidejussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. Anche tale motivo è infondato in quanto parte opponente ha espressamente rinunciato a far valere il disposto dell'art. 1955 (art. 7 del contratto di mutuo) ed è valida la rinuncia preventiva del fideiussore alle garanzie previste da tale articolo trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 675/2000).
Passando all'esame del terzo motivo di opposizione, va ribadito quanto affermato nell'ordinanza dell'1.4.2022, ovverosia che la pendenza di una procedura esecutiva ai danni di altro soggetto (nella specie della società garantita), non impedisce al creditore di porre in essere più azioni esecutive fino al momento in cui la sua pretesa sia completamente soddisfatta.
Per quanto riguarda il successivo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha dedotto la nullità, invalidità o inefficacia della fideiussione in quanto conforme al modello ABI e violativa del divieto di intese concorrenziali di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. 287/1990, preme rilevare che su tale motivo il giudice si è già espresso con l'ordinanza dell'1.4.2022, nella quale si è dichiarato incompetente su tale motivo e
4 ha concesso termine per la riassunzione davanti al Tribunale delle
Imprese. Dagli atti (replica conclusionale dell'opposta, pag. 9) risulta che il giudizio è stato riassunto e pende davanti al Tribunale delle
Imprese di Napoli (RG 13424/2022). Nulla pertanto va disposto nel presente provvedimento in ordine a tale motivo di opposizione.
Il successivo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha dedotti la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale previsto da tale disposizione il creditore non aveva proposto le sue istanze contro il debitore, non può essere accolto in quanto parte opponente ha espressamente rinunciato a far valere il disposto dell'art. 1957 (art. 7 del contratto di mutuo) ed essendo la disciplina di cui a tale articolo derogabile, espressamente o tacitamente (Cass. 13078/2008).
L'invalidità della clausola di deroga, in quanto riproduttiva dello schema
ABI, è stata rimessa al Tribunale delle Imprese, mentre è generica e pertanto inammissibile la dedotta invalidità della pattuizione di per sé
“così come sarà precisato in corso di causa” (citazione, pag. 6).
Con riguardo al successivo motivo di impugnazione, va ribadito e precisato quanto già affermato dal giudice nell'ordinanza dell'1 aprile
2022, ovverosia che gli oneri quali quello di commissione per estinzione anticipata (che per l'opponente avrebbe la maggiore incisione nel determinare il superamento del tasso soglia), poiché eventuali nella loro applicazione (e nel caso de quo le condizioni in presenza delle quali quella commissione sarebbe stata dovuta non si sono concretamente verificate, posto che la parte mutuataria giammai si è avvalsa della relativa facoltà), non possono concorrere alla formazione del tasso di interesse corrispettivo né moratorio per valutare l'eventuale superamento di quello soglia. In tal senso si è espressa la Suprema
Corte, secondo la quale “[…] proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso,
5 maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7352/2022).
Nel caso di specie, nel periodo di riferimento (1.10.2006-
31.12.2006) il tasso usurario per gli interessi corrispettivi per i mutui a tasso fisso è dell'8,565% (cioè il tasso medio rilevato di 5,71% aumentato della metà), mentre in contratto è stato pattuito un interesse del 5,47 % nominale annuo (art. 1 del contratto) e un ISC del 5,63%
(art. 12 del contratto).
Applicando i principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza S.U. n. 19597/2020, per i contratti conclusi dall'01/04/2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del
2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Come già affermato nell'ordinanza dell'1 aprile 2022, “il tasso moratorio originario in contratto (8,47%) va rapportato al tasso soglia moratorio a sua volta costituito da quello previsto per i corrispettivi dal
d.m. di riferimento (5,71%), maggiorato prima del 2,1% e poi della maggiorazione usura (cioè aumentato della metà): pertanto avremo 5,71%
(tasso medio corrispettivi in base al d.m. di riferimento) + 2,1%
(maggiorazione usura) = 7,81% + 3,905% (e cioè la maggiorazione di mora data dalla metà di 7,81%) = 11,715%”. Ne consegue che non si è verificato nessun superamento del tasso soglia degli interessi moratori.
Anche il motivo di opposizione relativo alla dedotta prescrizione degli interessi non può trovare accoglimento in quanto, come sancito dalla Suprema Corte, “All'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo, che costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione
6 quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., relativa ai debiti che debbono soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi”
(Cass. 12707/2002). Inoltre, il motivo risulta genericamente formulato, avendo la parte opponente l'onere non solo di tipizzare la prescrizione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge ma anche di indicare la data di inizio del decorso prescrizionale (Cass. 3578/2004), nella specie mancante. Si aggiunga, ad abundantiam, che dalla lettera di decadenza del beneficio del termine dell'8.11.2016 ovvero dalla data della morosità (31.10.2013) alla notifica dell'atto di precetto non è decorso il termine decennale di prescrizione.
In relazione al motivo di opposizione concernente l'indeterminatezza del credito, preme rilevare che nel precetto si indica la somma di € 1.012,534,12 quale credito intimato. Nella lettera di messa in mora dell'8.11.2016 (dep. il 10.03.2022), si precisa che alla data dell'11.10.2016 vi era un debito complessivo di € 826.991,61, di cui € 549.431,43 per capitale a scadere ed € 277.560,19 per rate insolute e non pagate. Nell'estratto conto depositato il 6.5.2024 sono precisate le rate insolute e non pagate.
L'opponente nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 30.5.2022 ha chiesto disporsi C.T.U. “al fine di verificare quanto lamentato nell'atto di opposizione e nel presente atto
(ammortamento alla francese)”. Tale istanza è stata (correttamente) rigettata in quanto generica e per quanto già argomentato nell'ordinanza dell'1.4.2022.
Nondimeno, preme rilevare, per quanto riguarda gli interessi richiesti, che, secondo la Suprema Corte, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando
l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati” (Cass. 34812/2021). Tale principio è estensibile agli interessi moratori per l'identità di ratio.
7 Nel caso di specie, parte creditrice né nel precetto né nel presente giudizio, nonostante il motivo proposto, ha precisato quanto dovuto a titolo di interessi moratori calcolati solo sulla quota delle rate scadute imputabile a rimborso del capitale e sul capitale residuo quale esistente alla data di decadenza del beneficio del termine né ha provato come li ha conteggiati e a maggior ragione non ha provato la correttezza e la legittimità del criterio con cui sono stati conteggiati.
A fronte di tali carenze probatorie, nulla deve ritenersi dovuto dalla parte opponente oltre quanto precisato nella lettera di messa in mora dell'8.11.2016, e quindi oltre l'importo di € 826.991,61, oltre accessori, interessi e spese successivi al precetto.
Ne consegue che la somma portata nel precetto deve ritenersi eccessiva.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass., n. 5515 del 29 febbraio 2008; nel medesimo senso si veda Cass., n. 20238 del 22 luglio 2024).
Pertanto, nel caso de quo, l'atto opposto, sebbene non sia nullo, risulta parzialmente inefficace relativamente all'intimazione di pagamento della somma superiore ad euro 828.071,56 (826.991,61 +
913,00 + 136,95 + 30,00), oltre accessori (iva e cpa) e oltre interessi successivi al 30.06.2021 e spese successive al precetto, restando pienamente valido per il restante importo intimato.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
A.C. N. 6320/2021 promossa da nei confronti Parte_1
8 di , e, per essa, quale procuratrice, di Controparte_1 CP_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che il diritto ad agire in via esecutiva in virtù del mutuo fondiario dell'11/12/2006 per Notaio rep. n. 82468 – Persona_1 racc. n. 19482, sussiste limitatamente all'importo di € 828.071,56, oltre accessori (iva e cpa) e oltre interessi successivi al 30.06.2021 e spese successive al precetto notificato l'8.09.2021;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 24 novembre 2025 Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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