CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2026, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12856/2025 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINUZZI DARIO unitamente all'avvocato STUMPO VINCENZO -ricorrente- contro LIBERATORI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE, 118, presso lo studio dell’avvocato RICCARDI RI ND che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. L Num. 4644 Anno 2026 Presidente: ES LU Relatore: IN IZ Data pubblicazione: 02/03/2026 2 di 18 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1432/2025 pubblicata il 11/04/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025 dal Consigliere IZ IN. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. EF Visonà il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Dario Marinuzzi per il ricorrente, IC DO Riccardi per EF OR. FATTI DI CAUSA 1. EF OR, dipendente del Centro sperimentale di cinematografia e capitano arruolato del Corpo militare volontario della Croce SA (il Corpo militare), chiese il pagamento della indennità ex art.1 della legge n.653/1940 sul presupposto del suo richiamo alle armi da parte del Corpo nel periodo dal 16/01/2021 al 28/02/2021. 2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.3057/2023, rigettò la domanda. 3. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto da OR e, in integrale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato il suo diritto alla indennità oggetto di causa, in considerazione della «imprescindibile ausiliarietà» del Corpo militare e dei suoi appartenenti rispetto alle Forze armate, e della necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, avuto riguardo all’art.1660 del d.lgs. n. 66/2010. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, al quale OR resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 di 18 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 653/1940 e del d. lgs. n. 178/2012. 2. Il ricorrente deduce che a seguito della mutata qualificazione della Associazione della Croce SA italiana (la Croce SA), persona giuridica di diritto privato per effetto del d.lgs. n.178/2012, non possa più ritenersi che la stessa rientri nel novero delle Forze armate;
e che per effetto della riforma anche il personale inquadrato nel Corpo militare non possa più ritenersi appartenente alle Forze armate, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.79/2019. 3. Sulla base di queste premesse il ricorrente sostiene che l’indennità oggetto di causa può essere riconosciuta solo al personale già appartenente alle Forze armate, e non ai corpi ausiliari, che siano richiamati alle armi dalle Forze armate. 4. Il ricorso è fondato. 5. La corte territoriale, ben consapevole della mutata natura giuridica della Croce SA, ha ritenuto di valorizzare l’aspetto funzionale dell’art.1 della legge n.653/1940, ritenendo che l’indennità potesse essere riconosciuta nel caso di richiamo «per qualsiasi esigenza nelle Forze armate», e dunque anche nel caso di richiamo di personale inquadrato in un corpo ausiliario delle Forze armate, quale il Corpo militare della Croce SA. 6. L’interpretazione dell’art.1 della legge n.653/1940 deve essere vagliata alla luce dei canoni interpretativi stabiliti dall’art.12 comma primo delle preleggi. Dalla valutazione complessiva del significato proprio delle parole, della loro connessione e della intenzione del legislatore deve escludersi che la norma conduca al riconoscimento dell’indennità oggetto di causa a favore di coloro che, inquadrati in 4 di 18 un corpo ausiliario delle Forze armate, vengano chiamati in servizio in quel corpo. 7. L’art.1 della legge n.653/1940 (recante: «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi»), prevede che: «Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, è dovuta: a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;
b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti. (…)». 8. Nel procedere alla interpretazione della disposizione de qua deve in primo luogo sgombrarsi il campo dalla questione degli effetti prodotti dalla mutata qualificazione giuridica della Croce SA, a seguito del d.lgs. n.178/2010. Questione agitata sia nel ricorso che nel corso della discussione orale. 9. Come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato non è di per sé concludente, ai fini della sussistenza o meno dei presupposti previsti per il riconoscimento della indennità de qua. E ciò perché non viene in rilievo lo stato giuridico del personale appartenente alla Croce SA in quanto tale, ma lo stato giuridico del personale appartenente al Corpo militare, quale corpo ausiliario delle Forze armate. 10. A valle della riorganizzazione disposta per effetto del d.lgs. n.178/2010 alla Croce SA, persona giuridica di diritto ed «ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario» (art.1 comma 1 d.lgs. cit.) si affiancano il «Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa», quali «ausiliari delle Forze armate» (art.5 comma 1 d.lgs. cit., cfr. anche l’art. 1626 del d.lgs. n. 66/2010 ─ Codice dell’ordinamento militare ─ che 5 di 18 prevede: « Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate»). 11. La Corte costituzionale, nella sentenza n.79/2019, ha così ricostruito le vicende della Croce SA e del suo Corpo militare: «7.1.– Organizzazione dai notevoli trascorsi storici, la CRI fu fondata nel 1864 (e denominata Associazione italiana della Croce SA) nell’ambito di un movimento di opinione che aveva portato, appena un anno prima, alla fondazione a Ginevra di una associazione di diritto privato, regolata dal diritto civile svizzero, che prese il nome di Comitato internazionale per il soccorso dei feriti e dei malati (ribattezzato, a partire dal 1876, Comitato internazionale della Croce SA, soggetto che oggi concorre a formare, insieme alle società nazionali della Croce SA e della UN SA e alla Federazione internazionale, ente di coordinamento delle società nazionali, il Movimento internazionale della Croce SA). La Croce SA fu eretta in ente morale con il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (che erige in Corpo morale l’Associazione italiana della Croce SA), e posta sotto la sorveglianza dei «ministri della guerra e della marina» (art. 1). Poteva così mantenere la natura di persona giuridica di diritto privato e sottrarsi alla trasformazione delle opere pie in istituzioni pubbliche di beneficenza, e quindi in enti pubblici, effettuata qualche anno dopo dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Sulle Opere Pie), più volte riformata negli anni successivi. Durante il regime fascista, furono adottate normative che ne misero sempre più in ombra la vocazione associativa fino a favorirne la collocazione tra gli enti pubblici parastatali: in tale direzione si mossero il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 (Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della 6 di 18 Croce SA Italiana), cui seguirà il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111 (Approvazione dello statuto organico dell’Associazione italiana della Croce SA); ma già prima il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870 (Provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri Enti), nel disciplinare in via generale l’efficacia degli atti di alcuni enti pubblici, annoverava, tra questi, anche la CRI. Nel dopoguerra, in un contesto fortemente segnato dagli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 (Compiti dell’Associazione italiana della Croce SA in tempo di pace), si limitava a ridefinire i compiti dell’ente in tempo di pace, ma in una prospettiva che ne valorizzava la funzione sussidiaria di assistenza. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le quali hanno contribuito a delineare l’intelaiatura fondamentale del diritto internazionale umanitario, ratificate e rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, firmate a Ginevra l’8 dicembre 1949 (Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate di mare;
Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra), facevano riacquistare alla CRI una spiccata dimensione internazionale. In tempo di guerra, infatti, quale società nazionale della Croce SA, riconosciuta e autorizzata dallo Stato di appartenenza, essa è chiamata a svolgere attività umanitaria in favore dei militari feriti, ammalati o nei confronti dei naufraghi, porta legittimamente l’emblema del Movimento internazionale e beneficia, di conseguenza, di tutte le immunità riconosciute alle formazioni sanitarie degli eserciti belligeranti (art. 26 della Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei 7 di 18 malati delle Forze armate in campagna;
art. 64 della Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra). La CRI, originariamente composta da un comitato centrale, dai comitati provinciali e dai sottocomitati, veniva posta nel 1962 sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. In particolare, la legge 13 ottobre 1962, n. 1496 (Modifiche all’ordinamento dell’Associazione italiana della Croce SA) ne riformava il vertice, consistente in un consiglio direttivo composto dal presidente generale (che la stessa legge si premurava di equiparare, come rango, al grado di generale di corpo d’armata) e da dodici consiglieri, nominati, per la metà, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della difesa. Solo nel 1978, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il legislatore tentava di superare l’assetto ancipite dell’ente pubblico, ma a base associativa, delegando al Governo il compito di ristrutturare l’associazione italiana della Croce SA, in conformità con il principio volontaristico dell’associazione stessa e in «relazione alle finalità statutarie e agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce SA internazionale alle società di Croce SA nazionali» (art. 70, terzo comma). La stessa legge poneva altresì le basi per una articolazione regionale dell’ente, disponendo la gratuità e l’elettività delle cariche. In conseguenza della citata legge delega n. 833 del 1978, il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, recante «Riordinamento della Croce SA italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)», che ha disciplinato l’ente fino al decreto legislativo oggetto dell’odierno giudizio di costituzionalità, pur accentuando i compiti di direzione e vigilanza sull’ente in capo al Ministro della sanità, definiva la Croce SA, nell’ottica di una valorizzazione della componente volontaristica e associativa, quale «ente privato di interesse pubblico», stabilendo 8 di 18 altresì che la rinnovata trasformazione privatistica sarebbe intervenuta «a seguito dell’approvazione del nuovo statuto» (art. 1). Tale statuto, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 1981 (art. 3), tuttavia non è mai stato approvato e nel 1995 la CRI è tornata ad essere un «ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico» (per effetto della modifica apportata all’art. 1 del d.P.R. n. 613 del 1980 dall’art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 490). 7.2.– Le vicende che hanno segnato l’organizzazione della CRI interessano anche la disciplina dei rapporti di impiego instaurati nell’ambito dell’ente e, in particolare, l’assetto del personale militare ausiliario. Tradizionalmente, all’interno della CRI, il personale era organizzato in due sotto-ordinamenti particolari e derivati. Il primo di questi, non modificato dal censurato d.lgs. n. 178 del 2012, ricomprende il Corpo delle infermiere volontarie (in origine regolato dall’art. 8 del r.d.l. n. 2034 del 1928), che presta servizio non retribuito;
in aggiunta ad esse, l’ente si è avvalso di infermiere professionali, assunte mediante contratto di lavoro di diritto privato e perciò retribuite. Il secondo sotto-ordinamento ricomprendeva il personale mobilitato per servizio della Croce SA in tempo di guerra o in occasione di pubbliche calamità (in origine disciplinato dall’art. 7 del r.d.l. n. 2034 del 1928 e dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, recante «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce SA Italiana»). In dette circostanze straordinarie, la CRI disponeva di un «potere di arruolamento» per i necessari servizi sanitari e assistenziali, chiamando a sé un 9 di 18 apposito personale volontario formato essenzialmente da cittadini esenti da obblighi di leva o di chiamata per i servizi di guerra. Gli arruolati della CRI costituivano un corpo speciale volontario, ausiliario delle forze sanitarie militari dello Stato, i cui componenti rivestivano i gradi secondo l’importanza delle loro funzioni, risultavano sottoposti alla disciplina militare e al codice penale militare di guerra e si distinguevano in «ufficiali» (personale direttivo) e in «sottufficiali e truppa» (personale sanitario). Le chiamate in servizio venivano effettuate con precetto del «presidente generale» della CRI (art. 29 del r.d. n. 484 del 1936), e il servizio prestato in tempo di guerra o di calamità nella CRI veniva equiparato, ai fini civili e amministrativi, al servizio prestato nelle Forze armate dello Stato, dando luogo alle corrispondenti qualifiche degli appartenenti all’esercito combattente. 7.2.1.– Tale assetto, basato sia su apporti volontari sia su personale delle Forze armate temporaneamente assegnato (spesso proveniente dai ranghi della “Sanità militare” delle tre Armi), ha subito negli anni Ottanta del secolo scorso un progressivo mutamento quando, a fronte di casi di servizio prolungato, vennero approvate numerose norme che provvedevano a incardinare, ope legis, il personale (militare e civile) che aveva prestato servizio temporaneo nella CRI nell’organico del medesimo ente. Tra esse, l’art. 6, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)»; l’art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante «Disposizioni in materia di calamità naturali»; l’art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»; il decreto del Ministro della sanità del 12 febbraio 1988, recante «Affidamento all’Associazione italiana della Croce SA del servizio di pronto 10 di 18 soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato». I beneficiari di tali misure sono stati così progressivamente incardinati nella CRI, tanto che questa Corte, sotto la vigenza del d.P.R. n. 613 del 1980, adita nell’ambito di un procedimento attivato da alcuni sottoufficiali dell’ente per ottenere la «perfetta equiparazione giuridica ed economica» al personale delle Forze armate, ha affermato che «il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato […], essendo […] personale non dello Stato, ma di un ente» (ordinanza n. 273 del 1999). Infatti, il «corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, […] non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha mantenuto – in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 – la sua […] collocazione», confermata dalla «dipendenza dell’autorità di vertice del corpo direttamente dal presidente nazionale dell’Associazione, salvo che nei periodi di mobilitazione» (ordinanza n. 273 del 1999). 7.2.2.– La normativa relativa al Corpo militare ausiliario della CRI è stata poi riordinata dal d.lgs. n. 66 del 2010 (d’ora in poi anche: cod. ordinamento militare), che ha riguardato anche l’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta, entrambi corpi ausiliari delle Forze armate ma non inquadrati nelle stesse. Tale codice, come si vedrà, continua ad applicarsi al Corpo militare volontario, per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo censurato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 178 del 2012). Il cod. ordinamento militare ha previsto un duplice ruolo (normale e speciale) per il Corpo militare ausiliario, distinguendo, in coerenza con la previgente normativa, il personale stabilmente assunto dalla CRI dal personale richiamato in servizio dall’ente per specifiche 11 di 18 esigenze. Sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 178 del 2012, oggetto del presente giudizio, quindi, solo il primo poteva dirsi collocato stabilmente alle dipendenze dell’ente e incardinato nella relativa pianta organica» (cfr. considerato in diritto, §§ 7.1-7.2). 12. Dalla disamina compiuta dalla Corte costituzionale risulta evidente che in seno alla Croce SA, all’esito della riorganizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012, esistano due distinte categorie di personale, e segnatamente: a) il «personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI» e;
b) il «personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare» (cfr. l’art.6 comma 1 d.lgs. cit.). 13. Il rapporto degli ex appartenenti al Corpo militare della CRI è stato smilitarizzato e privatizzato per effetto del combinato disposto degli artt.5 e 6 del d.lgs. n.178/2012, perché tali disposizioni hanno «provveduto a congedare e a trasferire al ruolo civile tutto il personale militare della CRI» (cfr. Corte Cost., cit., considerato in diritto, § 7.4.3). 14. Giova infine rilevare che nell’ambito del personale del Corpo militare occorre distinguere tra il personale in servizio continuativo, iscritto nel ruolo unico ex art.5 commi 3 e 5 del d.lgs. n.178/2012 (cc.dd. continuativi) ed i cc.dd. riservisti, ovvero coloro che vengano di volte in volte chiamati in servizio mediante precettazione, secondo le modalità previste dall’ordinamento militare (cfr. Cass. 26/11/2024 n.30419). 15. Da questa sommaria ricostruzione possono trarsi una serie di conseguenze che si rivelano indispensabili al fine dello scrutinio della censura proposta dall’istituto previdenziale. 16. In primo luogo, deve ritenersi che, a valle della smilitarizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012, il personale del Corpo militare non sia più inquadrato o inquadrabile nelle Forze armate, ma sia divenuto personale civile del tutto estraneo alle Forze armate. 12 di 18 17. Tale conclusione trova un sicuro riscontro nell’art.5 comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n.178/2012, che prevede: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo (ossia il personale c.d. continuativo, nde) non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo»: il personale del Corpo militare appartiene alla Croce SA. 18. Sul punto la Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n.79/2019, ha ritenuto che «il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico della CRI, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in associazione di diritto privato» (cfr. considerato in diritto, § 12.4.1). 19. Alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. n.178/2012 e dal codice dell’ordinamento militare, l’art.1 della legge n.653/1940 ed in particolare il sintagma: «richiamati alle armi per qualsiasi esigenza nelle Forze armate» (nostro inciso, nde) deve essere interpretata nel senso che l’indennità non possa essere riconosciuta al richiamato inquadrato nel personale civile dei corpi ausiliari, ma solo al richiamato nelle Forze armate in senso stretto. 20. Avuto riguardo alla smilitarizzazione del personale del Corpo militare, la preposizione articolata «nelle» appare in questo senso concludente, perché preposizione che implica necessariamente inquadramento all’interno delle Forze armate. 21. Occorre a questo proposito soffermarsi sulle modalità di richiamo previste dall’ordinamento militare, modalità che distinguono tra il richiamo in servizio nelle Forze armate, e la chiamata in servizio presso il Corpo militare, quale corpo ausiliario delle prime. 13 di 18 22. Con riferimento alle Forze armate, il «richiamo alle armi», proprio dell’ordinamento militare coevo alla legge del 1940, è oggi disciplinato nella forma del «richiamo in servizio» dall’art.986 del d.lgs. n.66/2010 («Tipologia dei richiami in servizio»), che prevede: «1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio: a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 2. Il richiamo d'autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa (…)». 23. Al richiamo in servizio si affiancano poi le disposizioni dettate in materia di riattivazione della leva ai sensi dell'articolo 1929 d.lgs. cit., «in tempo di guerra o di grave crisi internazionale». 24. Con riferimento ai corpi ausiliari delle Forze armate, in modo precipuo al Corpo militare, viene invece in considerazione il diverso istituto della chiamata in servizio, così previsto dall’art.1668 del d.lgs. n. 66/2010: «1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale. 2. In nessun caso si può precettare personale senza l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche;
per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla 14 di 18 presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati». 25. Le differenti modalità di disciplina tra richiamo in servizio nelle Forze armate e chiamata in servizio nel Corpo militare, in uno con la smilitarizzazione del Corpo militare, sono univoche e convergenti con gli altri elementi già analizzati nel senso di ritenere che il «richiamo alle armi» di cui all’art.1 della lege n.653/1940 debba oggi essere interpretato nel senso di ricomprendervi il richiamo in servizio nelle Forze armate, ma non anche la chiamata in servizio nel corpo ausiliario del Corpo militare. 26. Il richiamo presuppone la (re) instaurazione di un rapporto con le Forze armate, esclusa per gli appartenenti al Corpo militare a seguito della smilitarizzazione compiuta dal d.lgs. n.178/2012. La chiamata non determina la costituzione, e tanto meno la ricostituzione di alcun rapporto con le Forze armate, nelle Forze armate, perché tali effetti si producono invece con il Corpo militare. 27. Deve inoltre considerarsi la peculiare occasio legis posta a fondamento della legge n.653/1940. 28. La legge de qua è stata emanata lo stesso giorno dell’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, a seguito della dichiarazione di guerra fatta nello stesso giorno. La legge intendeva fare fronte alle conseguenze più immediate della dichiarazione di guerra, alla necessità di incrementare le forze disponibili rispetto ai militari in quel momento in servizio permanente effettivo. 29. Il nesso funzionale, espresso dal sintagma «qualunque esigenza» non può essere interpretato nel senso prospettato dalla 15 di 18 corte territoriale, perché l’indennità non viene riconosciuta a chi viene richiamato (alle armi) per qualunque esigenza delle Forze armate, ma a colui che viene richiamato per qualunque esigenza nelle Forze armate. Anche la connessione delle parole è concludente nel senso che ad essere rilevante non è tanto l’elemento funzionale, quanto l’appartenenza alle Forze armate per effetto del richiamo, appartenenza da escludersi quanto ai membri del Corpo militare per le ragioni più volte esposte. 30. Se è vero che i corpi ausiliari fanno fronte alle esigenze delle Forze armate nei termini oggi previsti dall’ordinamento militare, è anche vero che tale nesso funzionale non vale a ripristinare l’appartenenza alle Forze armate, radicalmente escluda per effetto della riorganizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012. 31. L’esclusione dei membri del Corpo militare dai soggetti in astratto beneficiari della indennità prevista dall’art.1 della legge n.653/1940 trova infine conforto anche nel peculiare meccanismo di determinazione del quantum della indennità. 32. Laddove per i primi due mesi di richiamo alle armi l’indennità è riconosciuta in misura pari alla retribuzione, per i mesi successivi l’art.1 comma 1 lettera b) della legge n. 653/1940 prevede che la stessa sia riconosciuta in misura pari alla differenza tra la retribuzione e il «trattamento economico militare». 33. Il riferimento al «trattamento economico militare» implica necessariamente che a seguito del richiamo alle armi il richiamato percepisca tale emolumento, e ciò si verifica senz’altro nel caso del richiamo in servizio nelle Forze armate come previsto dall’art.986 del d.lgs. n.66/2010 ovvero nel caso di riattivazione della leva ai sensi dell'articolo 1929 d.lgs. cit. Ma ciò non si verifica affatto nel caso della chiamata in servizio prevista per i membri del Corpo militare dall’art.1668 del d.lgs. n. 66/2010. Al contrario, deve rilevarsi che giusta l’art.5 comma 4 del d.lgs. n.178/2012: «Il 16 di 18 servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito». 34. Tirando le somme del discorso sin qui svolto, i canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi, oltre che il canone della interpretazione convenzionalmente conforme, sono convergenti nel senso di escludere che un membro del Corpo militare, chiamato in servizio, abbia diritto alla indennità prevista dall’art.1 della legge n.653/1940. 35. Il diritto all’indennità de qua presuppone il richiamo in servizio nelle Forze armate, non la chiamata in servizio nei corpi ausiliari, quale il Corpo militare. 36. A diversa conclusione non conduce l’argomento richiamato dalla corte territoriale, laddove ha ritenuto che ─ diversamente opinando ─ si verificherebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestino servizio nel Corpo militare, in forza dell’art. 1660 del d.lgs. n.66/2010. 37. A questo proposito è sufficiente considerare che giusta la disposizione citata i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in tanto possono essere chiamati in servizio nel Corpo militare in quanto l’amministrazione di appartenenza presti il suo consenso in forma scritta. Consenso e formalità che non sono invece prescritti per l’impiego privato. Il trattamento più favorevole riservato ai pubblici dipendenti è, dunque, condizionato al vaglio e conseguente consenso scritto della amministrazione di appartenenza. 38. Infine deve osservarsi che le parti hanno richiamato, a sostegno delle tesi rispettivamente sostenute, due disegni di legge tuttora oggetto dell’esame in sede parlamentare. 39. L’istituto previdenziale ha richiamato il testo del d.d.l. S-810, che all’art.1 prevede espressamente il riconoscimento della indennità oggetto di causa anche ai «ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce rossa italiana per attività ausiliarie delle 17 di 18 forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare». 40. La parte privata ha invece richiamato il testo del d.d.l. S-1320 che all’art.2 lettera l), nel delegare il Governo «ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione della Croce SA italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell’ordinamento militare», stabilisce quale principio di delega «l’adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l’applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653». 41. Anche il pubblico ministero, nel corso della discussione orale, si è soffermato sulle ricadute interpretative del diritto costituendo. 42. Giova però rilevare che lo iure condendo non è ─ al momento della decisione ─ diventato iure condito, perché il d.d.l. S-1320 è stato approvato dal Senato della Repubblica, ma deve ancora essere esaminato dalla Camera dei Deputati, mentre il d.d.l. S-810 non è ancora stato esaminato dalla competente commissione del Senato della Repubblica. 43. L’unica conclusione che può trarsi dal dibattito parlamentare in corso, quanto alle ricadute interpretative sulla materia in esame, è quella della presenza di una oggettiva incertezza quanto al riconoscimento della indennità de qua ai richiamati del Corpo 18 di 18 militare della Croce rossa, desumibile dal fatto che il d.d.l. S-810 intende superare il regime di incertezza estendendo in modo chiaro ed univoco il riconoscimento della indennità de qua anche ai richiamati, mentre il d.d.l. S-1320 persegue il medesimo obiettivo confermandone l’applicazione. 44.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. 45. La causa può essere decisa nel merito, ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto del ricorso originariamente proposto da EF OR. 46. Le spese dell’intero processo devono essere compensate per la assoluta novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto da EF OR. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile,l’11/12/2025. Il Consigliere estensore IZ IN Il Presidente LU ES
uditi gli avv.ti Dario Marinuzzi per il ricorrente, IC DO Riccardi per EF OR. FATTI DI CAUSA 1. EF OR, dipendente del Centro sperimentale di cinematografia e capitano arruolato del Corpo militare volontario della Croce SA (il Corpo militare), chiese il pagamento della indennità ex art.1 della legge n.653/1940 sul presupposto del suo richiamo alle armi da parte del Corpo nel periodo dal 16/01/2021 al 28/02/2021. 2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.3057/2023, rigettò la domanda. 3. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto da OR e, in integrale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato il suo diritto alla indennità oggetto di causa, in considerazione della «imprescindibile ausiliarietà» del Corpo militare e dei suoi appartenenti rispetto alle Forze armate, e della necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, avuto riguardo all’art.1660 del d.lgs. n. 66/2010. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, al quale OR resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 di 18 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 653/1940 e del d. lgs. n. 178/2012. 2. Il ricorrente deduce che a seguito della mutata qualificazione della Associazione della Croce SA italiana (la Croce SA), persona giuridica di diritto privato per effetto del d.lgs. n.178/2012, non possa più ritenersi che la stessa rientri nel novero delle Forze armate;
e che per effetto della riforma anche il personale inquadrato nel Corpo militare non possa più ritenersi appartenente alle Forze armate, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.79/2019. 3. Sulla base di queste premesse il ricorrente sostiene che l’indennità oggetto di causa può essere riconosciuta solo al personale già appartenente alle Forze armate, e non ai corpi ausiliari, che siano richiamati alle armi dalle Forze armate. 4. Il ricorso è fondato. 5. La corte territoriale, ben consapevole della mutata natura giuridica della Croce SA, ha ritenuto di valorizzare l’aspetto funzionale dell’art.1 della legge n.653/1940, ritenendo che l’indennità potesse essere riconosciuta nel caso di richiamo «per qualsiasi esigenza nelle Forze armate», e dunque anche nel caso di richiamo di personale inquadrato in un corpo ausiliario delle Forze armate, quale il Corpo militare della Croce SA. 6. L’interpretazione dell’art.1 della legge n.653/1940 deve essere vagliata alla luce dei canoni interpretativi stabiliti dall’art.12 comma primo delle preleggi. Dalla valutazione complessiva del significato proprio delle parole, della loro connessione e della intenzione del legislatore deve escludersi che la norma conduca al riconoscimento dell’indennità oggetto di causa a favore di coloro che, inquadrati in 4 di 18 un corpo ausiliario delle Forze armate, vengano chiamati in servizio in quel corpo. 7. L’art.1 della legge n.653/1940 (recante: «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi»), prevede che: «Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, è dovuta: a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;
b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti. (…)». 8. Nel procedere alla interpretazione della disposizione de qua deve in primo luogo sgombrarsi il campo dalla questione degli effetti prodotti dalla mutata qualificazione giuridica della Croce SA, a seguito del d.lgs. n.178/2010. Questione agitata sia nel ricorso che nel corso della discussione orale. 9. Come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato non è di per sé concludente, ai fini della sussistenza o meno dei presupposti previsti per il riconoscimento della indennità de qua. E ciò perché non viene in rilievo lo stato giuridico del personale appartenente alla Croce SA in quanto tale, ma lo stato giuridico del personale appartenente al Corpo militare, quale corpo ausiliario delle Forze armate. 10. A valle della riorganizzazione disposta per effetto del d.lgs. n.178/2010 alla Croce SA, persona giuridica di diritto ed «ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario» (art.1 comma 1 d.lgs. cit.) si affiancano il «Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa», quali «ausiliari delle Forze armate» (art.5 comma 1 d.lgs. cit., cfr. anche l’art. 1626 del d.lgs. n. 66/2010 ─ Codice dell’ordinamento militare ─ che 5 di 18 prevede: « Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate»). 11. La Corte costituzionale, nella sentenza n.79/2019, ha così ricostruito le vicende della Croce SA e del suo Corpo militare: «7.1.– Organizzazione dai notevoli trascorsi storici, la CRI fu fondata nel 1864 (e denominata Associazione italiana della Croce SA) nell’ambito di un movimento di opinione che aveva portato, appena un anno prima, alla fondazione a Ginevra di una associazione di diritto privato, regolata dal diritto civile svizzero, che prese il nome di Comitato internazionale per il soccorso dei feriti e dei malati (ribattezzato, a partire dal 1876, Comitato internazionale della Croce SA, soggetto che oggi concorre a formare, insieme alle società nazionali della Croce SA e della UN SA e alla Federazione internazionale, ente di coordinamento delle società nazionali, il Movimento internazionale della Croce SA). La Croce SA fu eretta in ente morale con il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (che erige in Corpo morale l’Associazione italiana della Croce SA), e posta sotto la sorveglianza dei «ministri della guerra e della marina» (art. 1). Poteva così mantenere la natura di persona giuridica di diritto privato e sottrarsi alla trasformazione delle opere pie in istituzioni pubbliche di beneficenza, e quindi in enti pubblici, effettuata qualche anno dopo dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Sulle Opere Pie), più volte riformata negli anni successivi. Durante il regime fascista, furono adottate normative che ne misero sempre più in ombra la vocazione associativa fino a favorirne la collocazione tra gli enti pubblici parastatali: in tale direzione si mossero il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 (Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della 6 di 18 Croce SA Italiana), cui seguirà il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111 (Approvazione dello statuto organico dell’Associazione italiana della Croce SA); ma già prima il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870 (Provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri Enti), nel disciplinare in via generale l’efficacia degli atti di alcuni enti pubblici, annoverava, tra questi, anche la CRI. Nel dopoguerra, in un contesto fortemente segnato dagli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 (Compiti dell’Associazione italiana della Croce SA in tempo di pace), si limitava a ridefinire i compiti dell’ente in tempo di pace, ma in una prospettiva che ne valorizzava la funzione sussidiaria di assistenza. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le quali hanno contribuito a delineare l’intelaiatura fondamentale del diritto internazionale umanitario, ratificate e rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, firmate a Ginevra l’8 dicembre 1949 (Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate di mare;
Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra), facevano riacquistare alla CRI una spiccata dimensione internazionale. In tempo di guerra, infatti, quale società nazionale della Croce SA, riconosciuta e autorizzata dallo Stato di appartenenza, essa è chiamata a svolgere attività umanitaria in favore dei militari feriti, ammalati o nei confronti dei naufraghi, porta legittimamente l’emblema del Movimento internazionale e beneficia, di conseguenza, di tutte le immunità riconosciute alle formazioni sanitarie degli eserciti belligeranti (art. 26 della Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei 7 di 18 malati delle Forze armate in campagna;
art. 64 della Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra). La CRI, originariamente composta da un comitato centrale, dai comitati provinciali e dai sottocomitati, veniva posta nel 1962 sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. In particolare, la legge 13 ottobre 1962, n. 1496 (Modifiche all’ordinamento dell’Associazione italiana della Croce SA) ne riformava il vertice, consistente in un consiglio direttivo composto dal presidente generale (che la stessa legge si premurava di equiparare, come rango, al grado di generale di corpo d’armata) e da dodici consiglieri, nominati, per la metà, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della difesa. Solo nel 1978, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il legislatore tentava di superare l’assetto ancipite dell’ente pubblico, ma a base associativa, delegando al Governo il compito di ristrutturare l’associazione italiana della Croce SA, in conformità con il principio volontaristico dell’associazione stessa e in «relazione alle finalità statutarie e agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce SA internazionale alle società di Croce SA nazionali» (art. 70, terzo comma). La stessa legge poneva altresì le basi per una articolazione regionale dell’ente, disponendo la gratuità e l’elettività delle cariche. In conseguenza della citata legge delega n. 833 del 1978, il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, recante «Riordinamento della Croce SA italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)», che ha disciplinato l’ente fino al decreto legislativo oggetto dell’odierno giudizio di costituzionalità, pur accentuando i compiti di direzione e vigilanza sull’ente in capo al Ministro della sanità, definiva la Croce SA, nell’ottica di una valorizzazione della componente volontaristica e associativa, quale «ente privato di interesse pubblico», stabilendo 8 di 18 altresì che la rinnovata trasformazione privatistica sarebbe intervenuta «a seguito dell’approvazione del nuovo statuto» (art. 1). Tale statuto, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 1981 (art. 3), tuttavia non è mai stato approvato e nel 1995 la CRI è tornata ad essere un «ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico» (per effetto della modifica apportata all’art. 1 del d.P.R. n. 613 del 1980 dall’art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 490). 7.2.– Le vicende che hanno segnato l’organizzazione della CRI interessano anche la disciplina dei rapporti di impiego instaurati nell’ambito dell’ente e, in particolare, l’assetto del personale militare ausiliario. Tradizionalmente, all’interno della CRI, il personale era organizzato in due sotto-ordinamenti particolari e derivati. Il primo di questi, non modificato dal censurato d.lgs. n. 178 del 2012, ricomprende il Corpo delle infermiere volontarie (in origine regolato dall’art. 8 del r.d.l. n. 2034 del 1928), che presta servizio non retribuito;
in aggiunta ad esse, l’ente si è avvalso di infermiere professionali, assunte mediante contratto di lavoro di diritto privato e perciò retribuite. Il secondo sotto-ordinamento ricomprendeva il personale mobilitato per servizio della Croce SA in tempo di guerra o in occasione di pubbliche calamità (in origine disciplinato dall’art. 7 del r.d.l. n. 2034 del 1928 e dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, recante «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce SA Italiana»). In dette circostanze straordinarie, la CRI disponeva di un «potere di arruolamento» per i necessari servizi sanitari e assistenziali, chiamando a sé un 9 di 18 apposito personale volontario formato essenzialmente da cittadini esenti da obblighi di leva o di chiamata per i servizi di guerra. Gli arruolati della CRI costituivano un corpo speciale volontario, ausiliario delle forze sanitarie militari dello Stato, i cui componenti rivestivano i gradi secondo l’importanza delle loro funzioni, risultavano sottoposti alla disciplina militare e al codice penale militare di guerra e si distinguevano in «ufficiali» (personale direttivo) e in «sottufficiali e truppa» (personale sanitario). Le chiamate in servizio venivano effettuate con precetto del «presidente generale» della CRI (art. 29 del r.d. n. 484 del 1936), e il servizio prestato in tempo di guerra o di calamità nella CRI veniva equiparato, ai fini civili e amministrativi, al servizio prestato nelle Forze armate dello Stato, dando luogo alle corrispondenti qualifiche degli appartenenti all’esercito combattente. 7.2.1.– Tale assetto, basato sia su apporti volontari sia su personale delle Forze armate temporaneamente assegnato (spesso proveniente dai ranghi della “Sanità militare” delle tre Armi), ha subito negli anni Ottanta del secolo scorso un progressivo mutamento quando, a fronte di casi di servizio prolungato, vennero approvate numerose norme che provvedevano a incardinare, ope legis, il personale (militare e civile) che aveva prestato servizio temporaneo nella CRI nell’organico del medesimo ente. Tra esse, l’art. 6, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)»; l’art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante «Disposizioni in materia di calamità naturali»; l’art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»; il decreto del Ministro della sanità del 12 febbraio 1988, recante «Affidamento all’Associazione italiana della Croce SA del servizio di pronto 10 di 18 soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato». I beneficiari di tali misure sono stati così progressivamente incardinati nella CRI, tanto che questa Corte, sotto la vigenza del d.P.R. n. 613 del 1980, adita nell’ambito di un procedimento attivato da alcuni sottoufficiali dell’ente per ottenere la «perfetta equiparazione giuridica ed economica» al personale delle Forze armate, ha affermato che «il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato […], essendo […] personale non dello Stato, ma di un ente» (ordinanza n. 273 del 1999). Infatti, il «corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, […] non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha mantenuto – in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 – la sua […] collocazione», confermata dalla «dipendenza dell’autorità di vertice del corpo direttamente dal presidente nazionale dell’Associazione, salvo che nei periodi di mobilitazione» (ordinanza n. 273 del 1999). 7.2.2.– La normativa relativa al Corpo militare ausiliario della CRI è stata poi riordinata dal d.lgs. n. 66 del 2010 (d’ora in poi anche: cod. ordinamento militare), che ha riguardato anche l’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta, entrambi corpi ausiliari delle Forze armate ma non inquadrati nelle stesse. Tale codice, come si vedrà, continua ad applicarsi al Corpo militare volontario, per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo censurato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 178 del 2012). Il cod. ordinamento militare ha previsto un duplice ruolo (normale e speciale) per il Corpo militare ausiliario, distinguendo, in coerenza con la previgente normativa, il personale stabilmente assunto dalla CRI dal personale richiamato in servizio dall’ente per specifiche 11 di 18 esigenze. Sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 178 del 2012, oggetto del presente giudizio, quindi, solo il primo poteva dirsi collocato stabilmente alle dipendenze dell’ente e incardinato nella relativa pianta organica» (cfr. considerato in diritto, §§ 7.1-7.2). 12. Dalla disamina compiuta dalla Corte costituzionale risulta evidente che in seno alla Croce SA, all’esito della riorganizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012, esistano due distinte categorie di personale, e segnatamente: a) il «personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI» e;
b) il «personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare» (cfr. l’art.6 comma 1 d.lgs. cit.). 13. Il rapporto degli ex appartenenti al Corpo militare della CRI è stato smilitarizzato e privatizzato per effetto del combinato disposto degli artt.5 e 6 del d.lgs. n.178/2012, perché tali disposizioni hanno «provveduto a congedare e a trasferire al ruolo civile tutto il personale militare della CRI» (cfr. Corte Cost., cit., considerato in diritto, § 7.4.3). 14. Giova infine rilevare che nell’ambito del personale del Corpo militare occorre distinguere tra il personale in servizio continuativo, iscritto nel ruolo unico ex art.5 commi 3 e 5 del d.lgs. n.178/2012 (cc.dd. continuativi) ed i cc.dd. riservisti, ovvero coloro che vengano di volte in volte chiamati in servizio mediante precettazione, secondo le modalità previste dall’ordinamento militare (cfr. Cass. 26/11/2024 n.30419). 15. Da questa sommaria ricostruzione possono trarsi una serie di conseguenze che si rivelano indispensabili al fine dello scrutinio della censura proposta dall’istituto previdenziale. 16. In primo luogo, deve ritenersi che, a valle della smilitarizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012, il personale del Corpo militare non sia più inquadrato o inquadrabile nelle Forze armate, ma sia divenuto personale civile del tutto estraneo alle Forze armate. 12 di 18 17. Tale conclusione trova un sicuro riscontro nell’art.5 comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n.178/2012, che prevede: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo (ossia il personale c.d. continuativo, nde) non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo»: il personale del Corpo militare appartiene alla Croce SA. 18. Sul punto la Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n.79/2019, ha ritenuto che «il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico della CRI, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in associazione di diritto privato» (cfr. considerato in diritto, § 12.4.1). 19. Alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. n.178/2012 e dal codice dell’ordinamento militare, l’art.1 della legge n.653/1940 ed in particolare il sintagma: «richiamati alle armi per qualsiasi esigenza nelle Forze armate» (nostro inciso, nde) deve essere interpretata nel senso che l’indennità non possa essere riconosciuta al richiamato inquadrato nel personale civile dei corpi ausiliari, ma solo al richiamato nelle Forze armate in senso stretto. 20. Avuto riguardo alla smilitarizzazione del personale del Corpo militare, la preposizione articolata «nelle» appare in questo senso concludente, perché preposizione che implica necessariamente inquadramento all’interno delle Forze armate. 21. Occorre a questo proposito soffermarsi sulle modalità di richiamo previste dall’ordinamento militare, modalità che distinguono tra il richiamo in servizio nelle Forze armate, e la chiamata in servizio presso il Corpo militare, quale corpo ausiliario delle prime. 13 di 18 22. Con riferimento alle Forze armate, il «richiamo alle armi», proprio dell’ordinamento militare coevo alla legge del 1940, è oggi disciplinato nella forma del «richiamo in servizio» dall’art.986 del d.lgs. n.66/2010 («Tipologia dei richiami in servizio»), che prevede: «1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio: a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 2. Il richiamo d'autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa (…)». 23. Al richiamo in servizio si affiancano poi le disposizioni dettate in materia di riattivazione della leva ai sensi dell'articolo 1929 d.lgs. cit., «in tempo di guerra o di grave crisi internazionale». 24. Con riferimento ai corpi ausiliari delle Forze armate, in modo precipuo al Corpo militare, viene invece in considerazione il diverso istituto della chiamata in servizio, così previsto dall’art.1668 del d.lgs. n. 66/2010: «1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale. 2. In nessun caso si può precettare personale senza l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche;
per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla 14 di 18 presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati». 25. Le differenti modalità di disciplina tra richiamo in servizio nelle Forze armate e chiamata in servizio nel Corpo militare, in uno con la smilitarizzazione del Corpo militare, sono univoche e convergenti con gli altri elementi già analizzati nel senso di ritenere che il «richiamo alle armi» di cui all’art.1 della lege n.653/1940 debba oggi essere interpretato nel senso di ricomprendervi il richiamo in servizio nelle Forze armate, ma non anche la chiamata in servizio nel corpo ausiliario del Corpo militare. 26. Il richiamo presuppone la (re) instaurazione di un rapporto con le Forze armate, esclusa per gli appartenenti al Corpo militare a seguito della smilitarizzazione compiuta dal d.lgs. n.178/2012. La chiamata non determina la costituzione, e tanto meno la ricostituzione di alcun rapporto con le Forze armate, nelle Forze armate, perché tali effetti si producono invece con il Corpo militare. 27. Deve inoltre considerarsi la peculiare occasio legis posta a fondamento della legge n.653/1940. 28. La legge de qua è stata emanata lo stesso giorno dell’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, a seguito della dichiarazione di guerra fatta nello stesso giorno. La legge intendeva fare fronte alle conseguenze più immediate della dichiarazione di guerra, alla necessità di incrementare le forze disponibili rispetto ai militari in quel momento in servizio permanente effettivo. 29. Il nesso funzionale, espresso dal sintagma «qualunque esigenza» non può essere interpretato nel senso prospettato dalla 15 di 18 corte territoriale, perché l’indennità non viene riconosciuta a chi viene richiamato (alle armi) per qualunque esigenza delle Forze armate, ma a colui che viene richiamato per qualunque esigenza nelle Forze armate. Anche la connessione delle parole è concludente nel senso che ad essere rilevante non è tanto l’elemento funzionale, quanto l’appartenenza alle Forze armate per effetto del richiamo, appartenenza da escludersi quanto ai membri del Corpo militare per le ragioni più volte esposte. 30. Se è vero che i corpi ausiliari fanno fronte alle esigenze delle Forze armate nei termini oggi previsti dall’ordinamento militare, è anche vero che tale nesso funzionale non vale a ripristinare l’appartenenza alle Forze armate, radicalmente escluda per effetto della riorganizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012. 31. L’esclusione dei membri del Corpo militare dai soggetti in astratto beneficiari della indennità prevista dall’art.1 della legge n.653/1940 trova infine conforto anche nel peculiare meccanismo di determinazione del quantum della indennità. 32. Laddove per i primi due mesi di richiamo alle armi l’indennità è riconosciuta in misura pari alla retribuzione, per i mesi successivi l’art.1 comma 1 lettera b) della legge n. 653/1940 prevede che la stessa sia riconosciuta in misura pari alla differenza tra la retribuzione e il «trattamento economico militare». 33. Il riferimento al «trattamento economico militare» implica necessariamente che a seguito del richiamo alle armi il richiamato percepisca tale emolumento, e ciò si verifica senz’altro nel caso del richiamo in servizio nelle Forze armate come previsto dall’art.986 del d.lgs. n.66/2010 ovvero nel caso di riattivazione della leva ai sensi dell'articolo 1929 d.lgs. cit. Ma ciò non si verifica affatto nel caso della chiamata in servizio prevista per i membri del Corpo militare dall’art.1668 del d.lgs. n. 66/2010. Al contrario, deve rilevarsi che giusta l’art.5 comma 4 del d.lgs. n.178/2012: «Il 16 di 18 servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito». 34. Tirando le somme del discorso sin qui svolto, i canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi, oltre che il canone della interpretazione convenzionalmente conforme, sono convergenti nel senso di escludere che un membro del Corpo militare, chiamato in servizio, abbia diritto alla indennità prevista dall’art.1 della legge n.653/1940. 35. Il diritto all’indennità de qua presuppone il richiamo in servizio nelle Forze armate, non la chiamata in servizio nei corpi ausiliari, quale il Corpo militare. 36. A diversa conclusione non conduce l’argomento richiamato dalla corte territoriale, laddove ha ritenuto che ─ diversamente opinando ─ si verificherebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestino servizio nel Corpo militare, in forza dell’art. 1660 del d.lgs. n.66/2010. 37. A questo proposito è sufficiente considerare che giusta la disposizione citata i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in tanto possono essere chiamati in servizio nel Corpo militare in quanto l’amministrazione di appartenenza presti il suo consenso in forma scritta. Consenso e formalità che non sono invece prescritti per l’impiego privato. Il trattamento più favorevole riservato ai pubblici dipendenti è, dunque, condizionato al vaglio e conseguente consenso scritto della amministrazione di appartenenza. 38. Infine deve osservarsi che le parti hanno richiamato, a sostegno delle tesi rispettivamente sostenute, due disegni di legge tuttora oggetto dell’esame in sede parlamentare. 39. L’istituto previdenziale ha richiamato il testo del d.d.l. S-810, che all’art.1 prevede espressamente il riconoscimento della indennità oggetto di causa anche ai «ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce rossa italiana per attività ausiliarie delle 17 di 18 forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare». 40. La parte privata ha invece richiamato il testo del d.d.l. S-1320 che all’art.2 lettera l), nel delegare il Governo «ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione della Croce SA italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell’ordinamento militare», stabilisce quale principio di delega «l’adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l’applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653». 41. Anche il pubblico ministero, nel corso della discussione orale, si è soffermato sulle ricadute interpretative del diritto costituendo. 42. Giova però rilevare che lo iure condendo non è ─ al momento della decisione ─ diventato iure condito, perché il d.d.l. S-1320 è stato approvato dal Senato della Repubblica, ma deve ancora essere esaminato dalla Camera dei Deputati, mentre il d.d.l. S-810 non è ancora stato esaminato dalla competente commissione del Senato della Repubblica. 43. L’unica conclusione che può trarsi dal dibattito parlamentare in corso, quanto alle ricadute interpretative sulla materia in esame, è quella della presenza di una oggettiva incertezza quanto al riconoscimento della indennità de qua ai richiamati del Corpo 18 di 18 militare della Croce rossa, desumibile dal fatto che il d.d.l. S-810 intende superare il regime di incertezza estendendo in modo chiaro ed univoco il riconoscimento della indennità de qua anche ai richiamati, mentre il d.d.l. S-1320 persegue il medesimo obiettivo confermandone l’applicazione. 44.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. 45. La causa può essere decisa nel merito, ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto del ricorso originariamente proposto da EF OR. 46. Le spese dell’intero processo devono essere compensate per la assoluta novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto da EF OR. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile,l’11/12/2025. Il Consigliere estensore IZ IN Il Presidente LU ES