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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:57 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 29 Aprile 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il in persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Castellano giusta deliberazione della
Giunta Comunale n. 219 del 17/11/2021 e in virtù di procura alle liti che si allegata agli atti di causa, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Ninni
Giardina, sito ad Agrigento, nella via Mazzini n. 118,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
il ex Controparte_1
, in persona del e legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento, nella Piazza A. Moro n. 1, ove è
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Cammalleri e Diega Alaimo
Martello giusta procura allegata agli atti di lite, conferita in virtù della determinazione del commissario straordinario n. 47 del 22/03/2022,
1 - resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il Parte_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 29 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il : Controparte_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 29 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione depositata il 13 Settembre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 17 Novembre 2021, notificato a cura della cancelleria a mezzo pec e a mani il 15 e il 20 Dicembre 2021 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il in persona del in qualità Parte_1 Pt_2
di legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione n. 144 del 7 Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n.
1602/2021, notificata per posta il 19 Ottobre 2021. Esponendo che, con tale provvedimento il direttore del Settore Ambient Controparte_4
CP e (L.R. 15/2015) Controparte_5 CP_2
, aveva ingiunto al Rag. quale Presidente della
[...] CP_1 CP_7
Girgenti Acque S.p.A., in qualità di trasgressore, e al Sindaco pro tempore di esso istante, alla stregua di obbligato in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 9.000,00, oltre le spese di notifica. Ciò in quanto,
a seguito dei sopralluoghi eseguiti da personale tecnico dell' Controparte_8
, il 16 e il 17 Ottobre 2018 presso l'impianto di depurazione del prefato comune sito
[...]
nella Contrada Nucillaro, gestito dalla suddetta società, erano stati accertati non solo la mancanza del rinnovo nei termini dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con D.A. n. 184/7
del 23 Febbraio 1994; ma, anche, il superamento dei limiti di cui alla tabella 3, all. 5 parte terza,
del D. Lgs. n. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, S.S.T., nonché per il parametro analitico
Escherichia Coli, risultanti dai rapporti di prova n. 2018CL000050 del 23 Ottobre 2018, n.
2018CL000555 e n. 2018CL000556 del 21 Dicembre 2018, relativi ai prelievi effettuati durante gli stessi. Di guisa che, con il provvedimento in parola era stata imputata a carico dei cennati
2 soggetti, nelle spiegate qualità, la violazione dell'art. 133, I e II comma, del menzionato D. Lgs.
n. 152/2006. All'uopo l'ente locale opponente eccepiva, con riferimento alla prima contestazione ascritta con l'enunciata ordinanza ingiunzione, essere indubbio che sin dal mese di Dicembre 2008 la Girgenti Acque S.p.A. aveva assunto in via esclusiva la gestione dell'impianto di depurazione in parola. Di guisa che, ricadeva esclusivamente su di essa l'onere di richiedere la nuova autorizzazione allo scarico, o il rinnovo di quella precedentemente concessa ove scaduta. Evidenziava che, nel caso di specie, come emergeva dal nominato provvedimento sanzionatorio, con nota prot. n. 16274 del 19 Dicembre 2016 la prefata società
aveva chiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico, ovvero il rinnovo di quella precedente, per il ricordato impianto di depurazione. Osservando che, l'art. 124, VIII comma, terzo periodo del D. Lgs. n.
152/2006, integrante il Codice dell'Ambiente, disponeva che, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento lo scarico poteva essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione. Il ricorrente con riguardo alla richiamata nota prot. n. 16274 del 19 Dicembre 2016 rilevava che nel silenzio del citato
Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17bis della legge n. 241/1990, la richiesta di autorizzazione in dibattito doveva intendersi tacitamente accolta con le modalità definite dai provvedimenti autorizzatori antecedentemente rilasciati, oltre che nei modi e nei termini di legge. Obiettava, poi, relativamente all'altra contestazione formulata con la predetta ordinanza ingiunzione che, nessuna responsabilità in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 24 Novembre
1981 poteva essergli addebitata atteso che, con il verbale del 10 Dicembre 2008, che aveva recepito la Convenzione di Gestione datata 27 Novembre 2007, aveva affidato in via esclusiva la gestione della rete idrica e fognaria e di tutti gli impianti tecnologici, ivi compreso quello di depurazione in discorso, alla Girgenti Acque S.p.A. Deducendo che, mediante tale atto vi era stato non solo l'effettivo trasferimento dei poteri decisionali;
ma, anche, l'attribuzione di una piena e completa autonomia di gestione e di spesa. Sul punto l'istante richiamava l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore con riguardo al cennato principio di solidarietà, secondo cui la delega di funzioni, nell'ipotesi di affidamento della gestione di impianti a terzi, ove regolarmente conferita, comportava l'assoggettamento a responsabilità soltanto del soggetto delegato. Di conseguenza, a sua detta, innanzitutto, una volta individuato nel gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solamente lo stesso
3 era obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, quale rispettivo rappresentante o preposto. In secondo luogo, allorché, come nella fattispecie, il soggetto gestore e l'autore dell'illecito coincidevano, unicamente a proprio carico poteva essere comminata la sanzione amministrativa per la violazione accertata. La menzionata pubblica amministrazione denunciava, inoltre, l'infrazione da parte dell' del principio sia di partecipazione CP_9
al procedimento amministrativo, conclusosi con l'adozione del provvedimento sanzionatorio controverso, dei soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, ivi compreso esso opponente;
sia del contraddittorio nella fase dell'accesso ispettivo. Sostenendo che, poiché tale vizio procedurale inficiava la legittimità delle modalità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti, questi ultimi non potevano costituire prova idonea a sanare l'ordinanza ingiunzione impugnata e a legittimarne il contenuto. La medesima lamentava, infine, la violazione di quanto disposto dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente ai valori limite della concentrazione di BOD5, di COD e di S.S.T. ivi espressi. Spiegando che,
con riferimento al parametro afferente al batterio Escherichia Coli, inserito al n. 50 della enunciata tabella, non era specificato un preciso valore limite. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva del nominato provvedimento sanzionatorio. Nel merito, di annullarlo, e/o, comunque,
di dichiararlo inefficace.
Il (L.R. n. 15/2015), ex Controparte_1 [...]
, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Settembre 2022 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione nei riguardi di tutte le argomentazioni sviluppate dal per corroborare la proposizione Parte_1 dell'opposizione in commento. Sulla scorta delle ragioni articolate domandava al Tribunale di
Agrigento di rigettare, in via preliminare, la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva della ricordata ordinanza ingiunzione, e tutte le eccezioni dallo stesso formulate. Nel merito, il richiamato ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, il provvedimento sanzionatorio oggetto del contendere.
Con ordinanza emessa il 20 Settembre 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite sospendeva l'efficacia esecutiva della citata ordinanza ingiunzione.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli.
4 Indi, nel corso dell'odierna udienza del 29 Aprile 2025 i procuratori dell'anzidetta pubblica amministrazione e dell'ente resistente discutono la causa come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 144 del 7 Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n. 1602/2021, notificata per posta il 19 Ottobre 2021 su istanza del direttore del Settore Ambiente, Turismo Controparte_4
, proposta dall'ente
[...] Controparte_5
locale ricorrente è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi dedotti per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'eccezione sollevata dal in persona del Sindaco in qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al punto n. 1) del ricorso introduttivo del procedimento de quo per contrastare il cennato provvedimento sanzionatorio. Per il suo tramite obietta che, nessuna responsabilità in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981 può essergli addebitata per le violazioni contestate con quest'ultimo. Ciò in quanto, con il verbale del 10
Dicembre 2008, che ha recepito la Convenzione di Gestione datata 27 Novembre 2007, ha affidato alla Girgenti Acque S.p.A in via esclusiva la gestione della rete idrica e fognaria e di tutti gli impianti tecnologici, ivi compreso quello di depurazione sito nel proprio territorio, in
Contrada Nucillaro, oggetto del sopralluogo compiuto da personale dell'
[...]
, il 16 e il 17 Ottobre 2018. Deducendo che, mediante il menzionato Controparte_8
atto vi è stato non solo l'effettivo trasferimento dei poteri decisionali;
ma, anche, l'attribuzione di una piena e completa autonomia di gestione e di spesa. In proposito l'opponente richiama l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore con riguardo all'enunciato principio di solidarietà, in forza del quale la delega di funzioni, nell'ipotesi di affidamento della gestione di impianti a terzi, ove regolarmente conferita, comporta l'assoggettamento a responsabilità soltanto del soggetto delegato. Di conseguenza, secondo l'ente locale ricorrente,
innanzitutto, una volta individuato nel gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solamente lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, quale rispettivo rappresentante o preposto. In secondo luogo, allorché,
5 come nel caso di specie, il soggetto gestore e l'autore dell'illecito coincidono, unicamente a proprio carico può essere comminata la sanzione amministrativa per la violazione accertata.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'eccezione sottoposta a disamina suscettibile di accoglimento è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, risulta pacifico,
non essendo stato minimamente contestato dal Controparte_1
, innanzitutto, che l'Autorità di Ambito Territoriale di Agrigento (ATO), di cui
[...]
è parte il ha stipulato con la Girgenti Acque S.p.A. il 27 Novembre Parte_1
2007 la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato di cui sopra. In secondo luogo che, in esecuzione della medesima la citata società ha preso in carico il servizio idrico integrato della nominata pubblica amministrazione. Tant'è vero che, con verbale redatto il 10 Dicembre
2008 l'ente locale istante ha affidato in via esclusiva alla Girgenti Acque S.p.A. la gestione della rete idrica e fognaria e di tutti gli impianti tecnologici, fra cui figura pure quello di depurazione a cui fa riferimento l'ordinanza ingiunzione impugnata. Prendendo le mosse da questo dato non smentito dal resistente, è possibile escludere la responsabilità solidale del ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 133, I e II comma, del D. Lgs. n. 152/2006,
attribuitale con il ricordato provvedimento sanzionatorio in conseguenza dell'accertamento, per un verso, della mancanza del rinnovo nei termini dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con
D.A. n. 184/7 del 23 Febbraio 1994; per un altro, del superamento dei limiti di cui alla tabella
3, all. 5 parte terza, del D. Lgs. n. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, S.S.T., nonché per il parametro analitico Escherichia Coli, risultanti dai rapporti di prova n. 2018CL000050 del 23
Ottobre 2018, n. 2018CL000555 e n. 2018CL000556 del 21 Dicembre 2018, relativi ai prelievi effettuati durante i citatati sopralluoghi del 16 e 17 Ottobre 2018, eseguiti dal personale dell' . A questo fine bisogna richiamare il principio Controparte_8
elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale si riconosce che: “In
tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità
degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per
“culpa in vigilando”, “in eligendo” o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza
6 degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta
individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto” (cfr.: Cass., Sez. II, 22/06/2006 n. 14441; conforme: Cass., Sez. II, 2/11/2010 n. 22295; Cass., Sez. II, n. 28653/2011; Cass. Civ., Sez. II,
25/02/2022 n. 6351). A fondamento di questo insegnamento viene posto un percorso motivazionale secondo cui, la giurisprudenza penale di legittimità, in materia ambientale, è costantemente orientata nel senso dell'ammissibilità della delega di funzioni amministrative, con conseguente possibilità di escludere la colpa del soggetto delegante. In proposito detta precisi e rigorosi criteri, oggettivi e soggettivi, ai fini del riconoscimento della legittimità del trasferimento dei poteri e del conseguente assoggettamento a responsabilità del solo delegato.
Sotto il primo profilo assumono rilevanza le dimensioni dell'ente o impresa delegante, tali da giustificare l'esigenza della delega, l'effettività del trasferimento di poteri, comportante completa autonomia gestionale, la conformità della delega alle norme interne o disposizioni statutarie al riguardo. Per quel che concerne l'aspetto soggettivo, ha particolare rilevanza la capacità e idoneità tecnica del soggetto delegato, l'esistenza o meno di poteri di ingerenza, a termini della convenzione, del delegante nell'espletamento dell'attività delegatale, eventuali richieste di intervento da parte del delegato, l'eventuale conoscenza da parte del delegante della negligenza, o della sopravvenuta incapacità del gestore. Altrettanto costante, peraltro, è la giurisprudenza nel ravvisare, comunque, la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l'avvenuto trasferimento della gestione dell'attività di depurazione, nelle ipotesi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi. Laddove, viene, invece, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del gestore nelle ipotesi di superamento dei limiti tabellari di emissione, dovuti ad improprio uso degli impianti, o ad omessa adozione di particolari e contingenti misure tecniche. Or dunque,
nell'ipotesi che ci occupa non si rinvengono ragionevoli motivi per discostarsi dall'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze superiormente indicate. Ciò in quanto, nel caso qui analizzato non è la responsabilità in sé che è oggetto del trasferimento;
bensì, il particolare rapporto con la cosa, integrata dall'impianto di depurazione sito nella Contrada Nucillaro del Comune di alla cui disponibilità essa è correlata. Parte_1
Tale relazione può essere legittimamente trasferita, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che lo consentono, con conseguente assoggettamento degli assuntori ai relativi
7 obblighi, derivanti dai precetti normativi dei quali i medesimi divengono, in ragione dell'autonoma e qualificata detenzione, destinatari e, come tali, passibili delle relative sanzioni, comminate a carico di “chiunque” cagioni i fatti di inquinamento vietati dalla legge (cfr., così:
Cass. Civ., Sez. II, 25/02/2022 n. 6351).
2.1.- A delle simili considerazioni si perviene con riferimento all'altra infrazione, che è stata imputata in capo all'ente locale opponente, alla stregua di obbligato in solido, con l'ordinanza ingiunzione opposta. Essa si sostanzia nella violazione del menzionato art. 133, II comma, del D. Lgs. n. 152/2006, per la constatata mancanza del rinnovo nei termini dell'autorizzazione allo scarico, dato che quella rilasciata con D.A. n. 184/7 del 23 Febbraio
1994 al momento dei suddetti sopralluoghi è risultata scaduta. Pure in merito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che: “L'infrazione amministrativa prevista dall'art.
133, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che punisce “chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie...senza l'autorizzazione”, non costituisce un illecito “proprio”, atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata” (cfr.: Cass., Sez. II, ordinanza n. 1740 del 27/01/2020). A ben guardare, nella fattispecie l'affidamento della gestione del cennato impianto di depurazione da parte del alla Girgenti Parte_1
Acque S.p.A., essendo avvenuto in maniera regolare, ha comportato l'assoggettamento a responsabilità soltanto del gestore. A conferma della correttezza di questa conclusione depone una peculiare circostanza, di cui si è dato atto nel provvedimento sanzionatorio controverso.
Precipuamente che, il 19 Dicembre 2016, quindi in epoca successiva alla presa in carico a opera sua del Servizio Idrico Integrato dell'ente locale ricorrente, con nota n. 16274 la menzionata società ha richiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico per l'enunciato impianto. E' innegabile che, la
Girgenti Acque S.p.A. non avrebbe provveduto a inoltrare la citata istanza qualora il compimento di tale attività non fosse rientrato nell'ambito dell'affidamento in discorso e delle competenze che le sono state delegate. Alle argomentazioni che precedono deve aggiungersi una ulteriore constatazione, che è opportuno evidenziare tenuto conto di quanto contestato sul punto dal nella propria memoria di Controparte_1
costituzione. A fronte di affermazioni meramente labiali, nel corso della vertenza processuale
8 che ci occupa il prefato opposto non ha fornito la prova della radicale e originaria deficienza tecnica dell'impianto di depurazione in dibattito ascrivibile alla gestione comunale. D'altro canto, non ha nemmeno dimostrato che, la pubblica amministrazione opponente ha omesso di intervenire sul medesimo, provvedendo alla rispettiva manutenzione, provocandone l'inadeguatezza riscontrata dal personale dell' durante i nominati controlli. Nessun CP_8
elemento di valutazione in questo senso emerge dalla lettura dei verbali di sopralluogo e di inizio e di fine operazioni di campionamento mediato nell'arco delle 24 ore e istantaneo di acque reflue urbane da caratterizzare, redatti il 16 e il 17 Ottobre 2018, versati agli atti di causa.
Pertanto, anche da questa differente ottica non può negarsi che, non è ascrivibile a carico del alcuna responsabilità di natura solidale con riferimento alle violazioni Parte_1 contestate con l'ordinanza ingiunzione in discorso. Di conseguenza, quest'ultima va annullata.
L'accoglimento dell'obiezione di cui sopra rende superfluo l'esame degli altri motivi spiegati dall'istante per prendere posizione contro il ricordato provvedimento sanzionatorio, che sono da essa assorbiti.
3.- Infine, tenuto conto della particolare complessità della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva quale obbligato in solido sollevata dal Parte_1
l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 144 del 7
Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n. 1602/2021, notificata per posta il 19 Ottobre
2021 su istanza del Settore CP_10 Controparte_11
e
[...] Controparte_12
;
[...]
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi su articolati, il provvedimento sanzionatorio opposto;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
9 Così deciso in Agrigento in data 29 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
10
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:57 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 29 Aprile 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il in persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Castellano giusta deliberazione della
Giunta Comunale n. 219 del 17/11/2021 e in virtù di procura alle liti che si allegata agli atti di causa, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Ninni
Giardina, sito ad Agrigento, nella via Mazzini n. 118,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
il ex Controparte_1
, in persona del e legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede ad Agrigento, nella Piazza A. Moro n. 1, ove è
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Cammalleri e Diega Alaimo
Martello giusta procura allegata agli atti di lite, conferita in virtù della determinazione del commissario straordinario n. 47 del 22/03/2022,
1 - resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il Parte_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 29 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il : Controparte_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 29 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione depositata il 13 Settembre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 17 Novembre 2021, notificato a cura della cancelleria a mezzo pec e a mani il 15 e il 20 Dicembre 2021 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il in persona del in qualità Parte_1 Pt_2
di legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione n. 144 del 7 Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n.
1602/2021, notificata per posta il 19 Ottobre 2021. Esponendo che, con tale provvedimento il direttore del Settore Ambient Controparte_4
CP e (L.R. 15/2015) Controparte_5 CP_2
, aveva ingiunto al Rag. quale Presidente della
[...] CP_1 CP_7
Girgenti Acque S.p.A., in qualità di trasgressore, e al Sindaco pro tempore di esso istante, alla stregua di obbligato in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 9.000,00, oltre le spese di notifica. Ciò in quanto,
a seguito dei sopralluoghi eseguiti da personale tecnico dell' Controparte_8
, il 16 e il 17 Ottobre 2018 presso l'impianto di depurazione del prefato comune sito
[...]
nella Contrada Nucillaro, gestito dalla suddetta società, erano stati accertati non solo la mancanza del rinnovo nei termini dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con D.A. n. 184/7
del 23 Febbraio 1994; ma, anche, il superamento dei limiti di cui alla tabella 3, all. 5 parte terza,
del D. Lgs. n. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, S.S.T., nonché per il parametro analitico
Escherichia Coli, risultanti dai rapporti di prova n. 2018CL000050 del 23 Ottobre 2018, n.
2018CL000555 e n. 2018CL000556 del 21 Dicembre 2018, relativi ai prelievi effettuati durante gli stessi. Di guisa che, con il provvedimento in parola era stata imputata a carico dei cennati
2 soggetti, nelle spiegate qualità, la violazione dell'art. 133, I e II comma, del menzionato D. Lgs.
n. 152/2006. All'uopo l'ente locale opponente eccepiva, con riferimento alla prima contestazione ascritta con l'enunciata ordinanza ingiunzione, essere indubbio che sin dal mese di Dicembre 2008 la Girgenti Acque S.p.A. aveva assunto in via esclusiva la gestione dell'impianto di depurazione in parola. Di guisa che, ricadeva esclusivamente su di essa l'onere di richiedere la nuova autorizzazione allo scarico, o il rinnovo di quella precedentemente concessa ove scaduta. Evidenziava che, nel caso di specie, come emergeva dal nominato provvedimento sanzionatorio, con nota prot. n. 16274 del 19 Dicembre 2016 la prefata società
aveva chiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico, ovvero il rinnovo di quella precedente, per il ricordato impianto di depurazione. Osservando che, l'art. 124, VIII comma, terzo periodo del D. Lgs. n.
152/2006, integrante il Codice dell'Ambiente, disponeva che, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento lo scarico poteva essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione. Il ricorrente con riguardo alla richiamata nota prot. n. 16274 del 19 Dicembre 2016 rilevava che nel silenzio del citato
Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17bis della legge n. 241/1990, la richiesta di autorizzazione in dibattito doveva intendersi tacitamente accolta con le modalità definite dai provvedimenti autorizzatori antecedentemente rilasciati, oltre che nei modi e nei termini di legge. Obiettava, poi, relativamente all'altra contestazione formulata con la predetta ordinanza ingiunzione che, nessuna responsabilità in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 24 Novembre
1981 poteva essergli addebitata atteso che, con il verbale del 10 Dicembre 2008, che aveva recepito la Convenzione di Gestione datata 27 Novembre 2007, aveva affidato in via esclusiva la gestione della rete idrica e fognaria e di tutti gli impianti tecnologici, ivi compreso quello di depurazione in discorso, alla Girgenti Acque S.p.A. Deducendo che, mediante tale atto vi era stato non solo l'effettivo trasferimento dei poteri decisionali;
ma, anche, l'attribuzione di una piena e completa autonomia di gestione e di spesa. Sul punto l'istante richiamava l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore con riguardo al cennato principio di solidarietà, secondo cui la delega di funzioni, nell'ipotesi di affidamento della gestione di impianti a terzi, ove regolarmente conferita, comportava l'assoggettamento a responsabilità soltanto del soggetto delegato. Di conseguenza, a sua detta, innanzitutto, una volta individuato nel gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solamente lo stesso
3 era obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, quale rispettivo rappresentante o preposto. In secondo luogo, allorché, come nella fattispecie, il soggetto gestore e l'autore dell'illecito coincidevano, unicamente a proprio carico poteva essere comminata la sanzione amministrativa per la violazione accertata. La menzionata pubblica amministrazione denunciava, inoltre, l'infrazione da parte dell' del principio sia di partecipazione CP_9
al procedimento amministrativo, conclusosi con l'adozione del provvedimento sanzionatorio controverso, dei soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, ivi compreso esso opponente;
sia del contraddittorio nella fase dell'accesso ispettivo. Sostenendo che, poiché tale vizio procedurale inficiava la legittimità delle modalità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti, questi ultimi non potevano costituire prova idonea a sanare l'ordinanza ingiunzione impugnata e a legittimarne il contenuto. La medesima lamentava, infine, la violazione di quanto disposto dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente ai valori limite della concentrazione di BOD5, di COD e di S.S.T. ivi espressi. Spiegando che,
con riferimento al parametro afferente al batterio Escherichia Coli, inserito al n. 50 della enunciata tabella, non era specificato un preciso valore limite. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva del nominato provvedimento sanzionatorio. Nel merito, di annullarlo, e/o, comunque,
di dichiararlo inefficace.
Il (L.R. n. 15/2015), ex Controparte_1 [...]
, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Settembre 2022 il rispettivo fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione nei riguardi di tutte le argomentazioni sviluppate dal per corroborare la proposizione Parte_1 dell'opposizione in commento. Sulla scorta delle ragioni articolate domandava al Tribunale di
Agrigento di rigettare, in via preliminare, la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva della ricordata ordinanza ingiunzione, e tutte le eccezioni dallo stesso formulate. Nel merito, il richiamato ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, il provvedimento sanzionatorio oggetto del contendere.
Con ordinanza emessa il 20 Settembre 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite sospendeva l'efficacia esecutiva della citata ordinanza ingiunzione.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli.
4 Indi, nel corso dell'odierna udienza del 29 Aprile 2025 i procuratori dell'anzidetta pubblica amministrazione e dell'ente resistente discutono la causa come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, ritiratasi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 144 del 7 Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n. 1602/2021, notificata per posta il 19 Ottobre 2021 su istanza del direttore del Settore Ambiente, Turismo Controparte_4
, proposta dall'ente
[...] Controparte_5
locale ricorrente è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi dedotti per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'eccezione sollevata dal in persona del Sindaco in qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al punto n. 1) del ricorso introduttivo del procedimento de quo per contrastare il cennato provvedimento sanzionatorio. Per il suo tramite obietta che, nessuna responsabilità in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981 può essergli addebitata per le violazioni contestate con quest'ultimo. Ciò in quanto, con il verbale del 10
Dicembre 2008, che ha recepito la Convenzione di Gestione datata 27 Novembre 2007, ha affidato alla Girgenti Acque S.p.A in via esclusiva la gestione della rete idrica e fognaria e di tutti gli impianti tecnologici, ivi compreso quello di depurazione sito nel proprio territorio, in
Contrada Nucillaro, oggetto del sopralluogo compiuto da personale dell'
[...]
, il 16 e il 17 Ottobre 2018. Deducendo che, mediante il menzionato Controparte_8
atto vi è stato non solo l'effettivo trasferimento dei poteri decisionali;
ma, anche, l'attribuzione di una piena e completa autonomia di gestione e di spesa. In proposito l'opponente richiama l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore con riguardo all'enunciato principio di solidarietà, in forza del quale la delega di funzioni, nell'ipotesi di affidamento della gestione di impianti a terzi, ove regolarmente conferita, comporta l'assoggettamento a responsabilità soltanto del soggetto delegato. Di conseguenza, secondo l'ente locale ricorrente,
innanzitutto, una volta individuato nel gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solamente lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, quale rispettivo rappresentante o preposto. In secondo luogo, allorché,
5 come nel caso di specie, il soggetto gestore e l'autore dell'illecito coincidono, unicamente a proprio carico può essere comminata la sanzione amministrativa per la violazione accertata.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare l'eccezione sottoposta a disamina suscettibile di accoglimento è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, risulta pacifico,
non essendo stato minimamente contestato dal Controparte_1
, innanzitutto, che l'Autorità di Ambito Territoriale di Agrigento (ATO), di cui
[...]
è parte il ha stipulato con la Girgenti Acque S.p.A. il 27 Novembre Parte_1
2007 la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato di cui sopra. In secondo luogo che, in esecuzione della medesima la citata società ha preso in carico il servizio idrico integrato della nominata pubblica amministrazione. Tant'è vero che, con verbale redatto il 10 Dicembre
2008 l'ente locale istante ha affidato in via esclusiva alla Girgenti Acque S.p.A. la gestione della rete idrica e fognaria e di tutti gli impianti tecnologici, fra cui figura pure quello di depurazione a cui fa riferimento l'ordinanza ingiunzione impugnata. Prendendo le mosse da questo dato non smentito dal resistente, è possibile escludere la responsabilità solidale del ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 133, I e II comma, del D. Lgs. n. 152/2006,
attribuitale con il ricordato provvedimento sanzionatorio in conseguenza dell'accertamento, per un verso, della mancanza del rinnovo nei termini dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con
D.A. n. 184/7 del 23 Febbraio 1994; per un altro, del superamento dei limiti di cui alla tabella
3, all. 5 parte terza, del D. Lgs. n. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, S.S.T., nonché per il parametro analitico Escherichia Coli, risultanti dai rapporti di prova n. 2018CL000050 del 23
Ottobre 2018, n. 2018CL000555 e n. 2018CL000556 del 21 Dicembre 2018, relativi ai prelievi effettuati durante i citatati sopralluoghi del 16 e 17 Ottobre 2018, eseguiti dal personale dell' . A questo fine bisogna richiamare il principio Controparte_8
elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale si riconosce che: “In
tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità
degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per
“culpa in vigilando”, “in eligendo” o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza
6 degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà; vale a dire che, una volta
individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto” (cfr.: Cass., Sez. II, 22/06/2006 n. 14441; conforme: Cass., Sez. II, 2/11/2010 n. 22295; Cass., Sez. II, n. 28653/2011; Cass. Civ., Sez. II,
25/02/2022 n. 6351). A fondamento di questo insegnamento viene posto un percorso motivazionale secondo cui, la giurisprudenza penale di legittimità, in materia ambientale, è costantemente orientata nel senso dell'ammissibilità della delega di funzioni amministrative, con conseguente possibilità di escludere la colpa del soggetto delegante. In proposito detta precisi e rigorosi criteri, oggettivi e soggettivi, ai fini del riconoscimento della legittimità del trasferimento dei poteri e del conseguente assoggettamento a responsabilità del solo delegato.
Sotto il primo profilo assumono rilevanza le dimensioni dell'ente o impresa delegante, tali da giustificare l'esigenza della delega, l'effettività del trasferimento di poteri, comportante completa autonomia gestionale, la conformità della delega alle norme interne o disposizioni statutarie al riguardo. Per quel che concerne l'aspetto soggettivo, ha particolare rilevanza la capacità e idoneità tecnica del soggetto delegato, l'esistenza o meno di poteri di ingerenza, a termini della convenzione, del delegante nell'espletamento dell'attività delegatale, eventuali richieste di intervento da parte del delegato, l'eventuale conoscenza da parte del delegante della negligenza, o della sopravvenuta incapacità del gestore. Altrettanto costante, peraltro, è la giurisprudenza nel ravvisare, comunque, la responsabilità del titolare dello scarico, nonostante l'avvenuto trasferimento della gestione dell'attività di depurazione, nelle ipotesi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi. Laddove, viene, invece, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del gestore nelle ipotesi di superamento dei limiti tabellari di emissione, dovuti ad improprio uso degli impianti, o ad omessa adozione di particolari e contingenti misure tecniche. Or dunque,
nell'ipotesi che ci occupa non si rinvengono ragionevoli motivi per discostarsi dall'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze superiormente indicate. Ciò in quanto, nel caso qui analizzato non è la responsabilità in sé che è oggetto del trasferimento;
bensì, il particolare rapporto con la cosa, integrata dall'impianto di depurazione sito nella Contrada Nucillaro del Comune di alla cui disponibilità essa è correlata. Parte_1
Tale relazione può essere legittimamente trasferita, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo che lo consentono, con conseguente assoggettamento degli assuntori ai relativi
7 obblighi, derivanti dai precetti normativi dei quali i medesimi divengono, in ragione dell'autonoma e qualificata detenzione, destinatari e, come tali, passibili delle relative sanzioni, comminate a carico di “chiunque” cagioni i fatti di inquinamento vietati dalla legge (cfr., così:
Cass. Civ., Sez. II, 25/02/2022 n. 6351).
2.1.- A delle simili considerazioni si perviene con riferimento all'altra infrazione, che è stata imputata in capo all'ente locale opponente, alla stregua di obbligato in solido, con l'ordinanza ingiunzione opposta. Essa si sostanzia nella violazione del menzionato art. 133, II comma, del D. Lgs. n. 152/2006, per la constatata mancanza del rinnovo nei termini dell'autorizzazione allo scarico, dato che quella rilasciata con D.A. n. 184/7 del 23 Febbraio
1994 al momento dei suddetti sopralluoghi è risultata scaduta. Pure in merito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che: “L'infrazione amministrativa prevista dall'art.
133, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che punisce “chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie...senza l'autorizzazione”, non costituisce un illecito “proprio”, atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata” (cfr.: Cass., Sez. II, ordinanza n. 1740 del 27/01/2020). A ben guardare, nella fattispecie l'affidamento della gestione del cennato impianto di depurazione da parte del alla Girgenti Parte_1
Acque S.p.A., essendo avvenuto in maniera regolare, ha comportato l'assoggettamento a responsabilità soltanto del gestore. A conferma della correttezza di questa conclusione depone una peculiare circostanza, di cui si è dato atto nel provvedimento sanzionatorio controverso.
Precipuamente che, il 19 Dicembre 2016, quindi in epoca successiva alla presa in carico a opera sua del Servizio Idrico Integrato dell'ente locale ricorrente, con nota n. 16274 la menzionata società ha richiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico per l'enunciato impianto. E' innegabile che, la
Girgenti Acque S.p.A. non avrebbe provveduto a inoltrare la citata istanza qualora il compimento di tale attività non fosse rientrato nell'ambito dell'affidamento in discorso e delle competenze che le sono state delegate. Alle argomentazioni che precedono deve aggiungersi una ulteriore constatazione, che è opportuno evidenziare tenuto conto di quanto contestato sul punto dal nella propria memoria di Controparte_1
costituzione. A fronte di affermazioni meramente labiali, nel corso della vertenza processuale
8 che ci occupa il prefato opposto non ha fornito la prova della radicale e originaria deficienza tecnica dell'impianto di depurazione in dibattito ascrivibile alla gestione comunale. D'altro canto, non ha nemmeno dimostrato che, la pubblica amministrazione opponente ha omesso di intervenire sul medesimo, provvedendo alla rispettiva manutenzione, provocandone l'inadeguatezza riscontrata dal personale dell' durante i nominati controlli. Nessun CP_8
elemento di valutazione in questo senso emerge dalla lettura dei verbali di sopralluogo e di inizio e di fine operazioni di campionamento mediato nell'arco delle 24 ore e istantaneo di acque reflue urbane da caratterizzare, redatti il 16 e il 17 Ottobre 2018, versati agli atti di causa.
Pertanto, anche da questa differente ottica non può negarsi che, non è ascrivibile a carico del alcuna responsabilità di natura solidale con riferimento alle violazioni Parte_1 contestate con l'ordinanza ingiunzione in discorso. Di conseguenza, quest'ultima va annullata.
L'accoglimento dell'obiezione di cui sopra rende superfluo l'esame degli altri motivi spiegati dall'istante per prendere posizione contro il ricordato provvedimento sanzionatorio, che sono da essa assorbiti.
3.- Infine, tenuto conto della particolare complessità della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva quale obbligato in solido sollevata dal Parte_1
l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 144 del 7
Ottobre 2021, emessa sulla base della proposta n. 1602/2021, notificata per posta il 19 Ottobre
2021 su istanza del Settore CP_10 Controparte_11
e
[...] Controparte_12
;
[...]
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi su articolati, il provvedimento sanzionatorio opposto;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
9 Così deciso in Agrigento in data 29 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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