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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.4.2025 da
1) la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
4 C.F. (doc. 1) professione: impiegata, titolo di studio: diploma di ragioneria, C.F._1 cittadina italiana e
2) sig. nato a [...] in data [...] residente in [...]
Turchino 4 C.F. (doc. 2) professione impiegato titolo di studio diploma di C.F._2 scuola media inferiore, cittadino italiano,
entrambi con l'Avv. Giulia BENVENUTI presso cui hanno eletto domicilio telematico i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Milano in data 16.6.2018 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atto n. 376, parte 2, serie A, anno 2018, optando per il regime della separazione dei beni dal matrimonio non sono nati figli;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. ciascuno provvederà al proprio mantenimento, attese la reciproca indipendenza economica e abitativa di ciascuna parte;
3. la casa coniugale resterà nell'esclusiva disponibilità della signora Pt_1
4. le spese accessorie e le utenze dell'abitazione adibita a casa coniugale – che sono intestate alla GN – sono e resteranno interamente ed esclusivamente a carico di quest'ultima, a Pt_1 decorrere dal deposito del ricorso;
le utenze eventualmente intestate al Signor verranno Parte_2 volturate alla GN che si prenderà carico del relativo pagamento, entro il 15.5.2025; Pt_1
5. tutti i beni (compresi gli elettrodomestici), che si trovano attualmente presso la casa coniugale, resteranno di proprietà esclusiva della signora con rinunzia del Signor ad ogni Pt_1 Parte_2 eventuale pretesa sugli stessi;
6. il signor si impegna ad asportare i propri beni personali dall'abitazione della Parte_2
GN entro il 15.5.2025; Pt_1
7. l'autovettura Tg. EX194FZ resterà definitivamente di proprietà esclusiva della moglie;
8. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo di mantenimento personale, essendo entrambi autosufficienti e stabiliscono, a tacitazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa, titolo e/o ragione comunque connesso e conseguente al rapporto matrimoniale e prematrimoniale, che null'altro è dovuto tra loro per esborsi o spese, anche legali, e di rinunciare l'una dei confronti dell'altro e viceversa a qualsivoglia ulteriore pretesa a qualsiasi titolo comunque avanzata dichiarando di avere definito tra loro ogni rapporto economico.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi GN e sig. Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano in data 16.6.2018 iscritto Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atto n. 376, parte 2, serie A, anno 2018,
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura pagina 2 di 4 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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