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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4050/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4050/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO GABRIELE ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINO Parte_1 Parte_2 TORINESE il 28/07/2002.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13.10.2005. Per_1
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi la somma mensile di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento, Pt_2 da intendersi così suddiviso: Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia che verrà erogato direttamente alla stessa ed Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento alla coniuge;
per il resto delle spese relative alla figlia i coniugi si impegnano a contribuire in maniera Persona_2 paritaria.
PRENDE ATTO che le spese universitarie saranno a carico del sig. ella misura del Parte_2 100% e che la figlia sarà fiscalmente a carico dello stesso.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Pino Torinese (TO), Via Monviso n. 2, di proprietà esclusiva della sig.ra , verrà abitata dal sig. che andrà ad Parte_1 Parte_2 occupare il piano mansardato. La sig.ra si trasferirà in altra abitazione entro Parte_1 il fissando termine di deposito delle note in sostituzione dell'udienza e comunque entro la data di emissione della sentenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4050/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO GABRIELE ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINO Parte_1 Parte_2 TORINESE il 28/07/2002.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13.10.2005. Per_1
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi la somma mensile di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento, Pt_2 da intendersi così suddiviso: Euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia che verrà erogato direttamente alla stessa ed Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento alla coniuge;
per il resto delle spese relative alla figlia i coniugi si impegnano a contribuire in maniera Persona_2 paritaria.
PRENDE ATTO che le spese universitarie saranno a carico del sig. ella misura del Parte_2 100% e che la figlia sarà fiscalmente a carico dello stesso.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Pino Torinese (TO), Via Monviso n. 2, di proprietà esclusiva della sig.ra , verrà abitata dal sig. che andrà ad Parte_1 Parte_2 occupare il piano mansardato. La sig.ra si trasferirà in altra abitazione entro Parte_1 il fissando termine di deposito delle note in sostituzione dell'udienza e comunque entro la data di emissione della sentenza.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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