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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 18/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 238 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Virginio Murino, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, parte attrice contro
(p. iva ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Marrosu, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni
***
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., per i danni patrimoniale e non dallo stesso subiti in occasione del sinistro occorsogli il 18 ottobre 2018 a Lanusei.
L'attore ha assunto che, in detta data, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva la pagina 1 di 11 circonvallazione est dell'abitato di Lanusei, in località Scala e Murtas, a bordo del suo veicolo, nell'effettuare una manovra precipitava nella scarpata sottostante la strada per circa
1,5 metri.
Lo stesso ha ricondotto la causa del sinistro alla presenza di dissesti stradali, non prevedibili né visibili, stante l'assenza di illuminazione, e non segnalati, deducendo la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di mantenere la strada in condizioni tali CP_1 da non costituire pericolo per gli utenti, in termini di transitabilità e sicurezza, omettendo di osservare le regole di vigilanza, controllo e manutenzione, che allo stesso competono in qualità di proprietario e custode della strada, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del principio del neminem laedere.
L'attore ha assunto di avere subito, come conseguenza del sinistro, dei danni patrimoniali, a seguito del danneggiamento dell'autovettura, e danni non patrimoniali, nella specie del danno biologico, che ha quantificato in complessivi euro 11.800,50.
Il non avrebbe dato seguito alla richiesta di risarcimento del danno Controparte_1 avanzata e così la Compagnia di assicurazione, incaricata di gestire il sinistro per conto del
CP_1
Si è costituito in giudizio il che ha contestato la domanda di parte Controparte_1 attrice, sia in merito all'an che al quantum, ritenendo la dinamica descritta in atto di citazione non compatibile con lo stato dei luoghi. Il convenuto ha escluso la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., deducendo il buono stato di manutenzione del manto stradale, nonché quella dedotta ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché carente di prova, riconoscendo efficacia causale esclusiva, nella causazione dell'evento, alla condotta dell'attore, il quale, procedendo in retromarcia, come dallo stesso dichiarato nella denuncia di sinistro, non si sarebbe reso conto della presenza del baratro.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, sia estimativa che medica.
***
La domanda merita accoglimento nei termini che di seguito si illustrano.
Sull'an.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1
pagina 2 di 11 oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c.
Questo Tribunale ritiene di fare propri i principi e i cardini interpretativi che la Corte di
Cassazione ha chiaramente espresso nella sentenza n. 14228 del 23 maggio 2023, secondo la quale: “Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.
2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
2.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa […]
L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
2.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
2.1.c. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
2.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come pagina 3 di 11 oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare
l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass.
17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze
e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte
(ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724), ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez.
Un., 30/06/2022, n. 20943)”.
Alla luce dei suddetti principi ed all'esito dell'istruttoria, questo Tribunale ritiene che la pagina 4 di 11 responsabilità per quanto occorso sia ascrivibile alle parti in causa in pari percentuale (50%)
e solo in tale misura possa essere riconosciuto un risarcimento del danno in favore di parte attrice.
Queste le considerazioni operate.
1. Il in qualità di proprietario e custode della strada ha omesso di adottare tutte le CP_1 precauzioni necessarie e più idonee a garantire la sicurezza per la circolazione stradale, come la predisposizione di adeguata illuminazione e di barriere di protezione.
Dalle stesse foto prodotte dal (doc. 3) emerge chiaramente che la strada di cui è CP_1 causa è una strada sterrata, non pianeggiante, segnata lateralmente da un marcato dislivello con potenziale pericolo di caduta.
Il Tribunale non ritiene di rilevare nelle foto – e parte attrice non ne ha prodotto altre – delle buche o un fondo dissestato che possa aver causato la perdita di controllo del mezzo e, tuttavia, è indubbio che la protezione sul lato che si apre sul dislivello costituisce misura idonea a evitare la caduta nella strada al livello sottostante.
E' da notare altresì che quel tratto di strada non appare illuminato, atteso che gli unici lampioni pubblici sono collocati nel proseguo della via, atti ad illuminare l'entrata del locale di ristorazione collocato più avanti.
2. La condotta di parte attrice deve, tuttavia, essere considerata una concausa efficiente del sinistro de quo, trattandosi di un comportamento assolutamente imprudente in considerazione delle circostanze di luogo, tempo e visibilità in cui l'attore si è apprestato a fare retromarcia.
L'attore ha dedotto che il sinistro si è verificato alle ore 19.30 del giorno 18 ottobre 2018 e, quindi, quando non vi era più luce naturale;
il teste escusso ha dichiarato Testimone_1 che vi era “presenza di nebbia al momento del sinistro”, in quanto (forse) aveva appena smesso di piovere (dichiarazioni rese all'udienza del 12 gennaio 2022). Rilevato che è stata esclusa la presenza di lampioni pubblici nell'immediatezza dei luoghi, è evidente che la strada era buia e che di detta situazione di scarsa visibilità l'attore doveva essere ben cosciente.
La macchina dell'attore è precipitata dal piano in fase di retromarcia, nel tornare indietro dopo aver salito la strada per recarsi dall'amico l'attore aveva, dunque, appena Tes_1 percorso quel tratto di strada pochi secondi prima e doveva essersi accorto che trattavasi di strada sterrata, stretta (come si deduce dalle foto) e, nell'occasione, soggetta a scarsa visibilità. pagina 5 di 11 È ragionevole dedurre che , nato e vissuto a Lanusei, conoscesse quel tratto di Pt_2 strada.
La condotta di è stata carente della prudenza necessaria e richiesta dallo Parte_1 stato dei luoghi e dalle condizioni meteorologiche e visibilità in atto al momento del sinistro, oltre che richiesta dal tipo di manovra (retromarcia) che lo stesso stava eseguendo;
manovra che, per sua natura, esige particolari accortezze, tanto più se effettuata in presenza di una situazione di pericolo come nel caso di specie.
È ragionevole ritenere che se avesse usato la diligenza richiesta nel caso di specie Pt_2 avrebbe potuto impedire il verificarsi del sinistro per cui è causa.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che si possa riconoscere un concorso causale paritario nella causazione del danno.
Sui danni.
Sul danno patrimoniale.
Parte attrice ha dedotto di avere subìto, in conseguenza del sinistro, un danno patrimoniale pari a euro 13.311,04 o almeno pari alla minor somma di euro 5.000,00, importi corrispondenti, rispettivamente, ai danni riportati dal veicolo di sua proprietà (Mitsubishi v60
v6 321 Pajero 3.2 DI-D 5/P GLX targato ZA908NF) ed al valore dello stesso al momento del sinistro, come stimati nel preventivo di spesa e nella relazione peritale di parte dell'Ing.
, depositati in atti (docc. 4 e 5 atto di citazione). Persona_1
Ai fini della determinazione del danno da liquidare, si richiama sul punto la pronuncia della
Suprema Corte n. 10686 del 23.01.2023, che, nel richiamare i principi già espressi in materia in precedenti pronunce, ha individuato un parametro per consentire al giudice di orientarsi nella scelta del criterio di liquidazione più adeguato, in applicazione dell'art. 2058 c.c.
Secondo la Corte “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato
(cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, pagina 6 di 11 nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
"allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo"
(Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n.
24718/2013, in motivazione, a pag. 5); ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058,2 co. c.c.;
(…) in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058,2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”.
All'evidenza, con la suddetta pronuncia si è voluto creare un equilibrio tra le opposte esigenze che si pongono in fase di liquidazione del danno, consentendo di tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi, dovuti alla scelta del danneggiato di procedere alla riparazione del mezzo, ancorché antieconomica, anziché alla sua sostituzione, ma scongiurando una locupletazione di quest'ultimo, con l'attribuzione di un valore eccessivo pagina 7 di 11 rispetto all'effettivo valore del mezzo.
Sul punto, la stessa giurisprudenza ha precisato, altresì, che “a fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica”.
Anche tale ultima considerazione deve leggersi nell'ottica del complessivo giudizio di bilanciamento di interessi che è compiuto dal giudice, in quanto, disponendo diversamente, nel senso di non riconoscere tutte le voci di danno spettanti in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, si darebbe luogo, per contro, ad una ingiustificata locupletazione per il responsabile.
Nel caso di specie, è stata espletata Consulenza d'Ufficio tecnico-estimativa, la quale ha stimato in euro 11.770,00 i danni riportati dal veicolo di parte attrice, in euro 5.000,00 il valore dello stesso al momento del sinistro e in euro 300,00 il valore del relitto, ritenendo antieconomica la riparazione. Peraltro, ad analoghe conclusioni è giunto anche il consulente di parte attrice. Il CTU ha determinato, altresì, le spese necessarie alla rottamazione nella misura di euro 180,00 e quelle per l'immatricolazione di un veicolo analogo in euro 150,00.
Pur non avendo dedotto parte attrice di avere provveduto o di voler provvedere o alla riparazione o alla rottamazione del mezzo, in applicazione dei principi sopra richiamati, la riparazione del veicolo di parte attrice deve ritenersi antieconomica, essendo il costo della stessa superiore di oltre la metà rispetto al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, considerati anche gli ulteriori costi accessori da considerarsi nella valutazione dell'antieconomicità della riparazione.
Pertanto, deve riconoscersi in favore di parte attrice il risarcimento del danno per equivalente, in misura pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro (euro
5.000,00), detratto il valore del relitto (euro 300,00), ossia, il valore corrispondente alle parti pagina 8 di 11 del veicolo eventualmente recuperabili dallo stesso, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato. A tale importo deve essere aggiunto il costo necessario alla rottamazione (euro 180,00) e all'immatricolazione di un nuovo veicolo (euro 150,00), sulla base dei determinati dal CTU, e così per complessivi euro 5.030,00.
Detto importo deve essere decurtato nella misura del 50%, in ragione dell'accertato concorso di responsabilità, residuando, in favore di parte attrice, un danno patrimoniale pari a euro
2.515,00.
Trattandosi di debito di valore, la somma così liquidata deve essere devalutata alla data del sinistro (18.10.2018) e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI e comprensivi di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo i suddetti indici (Cass.,
Sez. un., 1712/1995) sino alla data della presente sentenza.
Sulla base di detto calcolo, all'attore spetta la somma di euro 2.776,23.
Sul danno non patrimoniale.
Parte attrice ha lamentato, altresì, di avere riportato, a seguito del sinistro, un danno biologico tale da determinare, oltre ad un'invalidità temporanea, anche un'invalidità permanente nella misura del 3%, come da relazione medico-legale prodotta (doc. 3 atto di citazione), che ha quantificato in complessivi euro 6.230,00, nonché di avere sostenuto spese mediche per complessivi euro 570,00 (doc. 2).
Sul punto è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. Per_2
il quale, a seguito della visita medica eseguita sulla persona di
[...] Parte_1
, ha concluso come segue “Si ritiene pertanto che all'evento traumatico di cui si
[...] tratta non siano esitati postumi suscettibili di valutazione medico-legale, posto che il quadro clinico emerso in sede di operazioni di consulenza appare integralmente ascrivibile alle preesistenze di carattere degenerativo, strumentalmente accertate”
Il CTU ha ritenuto, altresì, che le lesioni fisiche riscontrate sul periziato abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 10 al 75% (con riferimento al periodo di massima acuzie sintomatologica e di quello in cui il soggetto subì immobilizzazione del rachide in presidio ortopedico), di giorni 10 al 50% (considerata l'esecuzione della FKT prescritta) e di giorni 20 al 25% (considerata la successiva evoluzione del quadro patologico e del progressivo miglioramento clinico). Lo stesso ha escluso che dette lesioni abbiano determinato delle limitazioni di rilievo in riferimento alle attività abituali della vita quotidiana. pagina 9 di 11 Infine, il Consulente ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute da parte attrice nella misura di euro 570,00, come dalla stessa adeguatamente documentate.
La CTU espletata deve ritenersi chiara e adeguatamente motivata, nonché esaustiva, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, dott. il Persona_3 quale, seppure ammesso a farlo, non ha presenziato alle operazioni peritali, in occasione delle quali avrebbe potuto sollevare le contestazioni ritenute, a suo parere, necessarie riguardo al corretto svolgimento della visita, come già rilevato anche nell'ordinanza del 4 dicembre 2024.
Per quanto sopra, non sussistendo ragioni per discostarsi dalle risultanze del Consulente
d'Ufficio, le stesse devono essere condivise e deve riconoscersi in favore di parte attrice la sola inabilità temporanea, come determinata dal CTU e quantificabile in euro 966,70, oltre euro 570,00 per spese mediche documentate, da ridursi del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità, rispettivamente, in euro 483,35 per danno biologico e euro 285,00 per spese documentate.
L'importo di euro 483,35, devalutato alla data del sinistro e rivalutato secondo gli indici
ISTAT-FOI e comprensivo di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo i suddetti indici sino alla data della presente sentenza, ammonta a euro 533,54, oltre euro 285,00 per spese, per complessivi euro 818,54.
**
Le spese delle CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
**
Stante l'accertata responsabilità, seppure parziale, del convenuto, non merita CP_1 accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. da quest'ultimo proposta.
***
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con parziale compensazione in ragione del concorso di colpa delle parti, accertato nella misura del 50%, e sono liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle allegate al d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto dei valori previsti per le cause di cognizione dinanzi al Tribunale e dello scaglione di valore sino a euro 5.200,00, in ragione dell'importo liquidato, con applicazione dei valori tariffari medi per tutte le fasi del giudizio.
***
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la responsabilità del in concorso con la condotta di Controparte_1 Parte_1
nella causazione del sinistro di cui è causa, nella misura del 50% ciascuno, e per
[...] effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 3.594,77, oltre interessi legali sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non (somma già decurtata per la responsabilità riconosciuta in capo all'attore);
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio nella misura del
50%, che liquida, in ragione della decurtazione, in euro 1.276,00, per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Lanusei, 18 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 238 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lanusei, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Virginio Murino, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione, parte attrice contro
(p. iva ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Marrosu, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni
***
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il al Parte_1 Controparte_1 fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., per i danni patrimoniale e non dallo stesso subiti in occasione del sinistro occorsogli il 18 ottobre 2018 a Lanusei.
L'attore ha assunto che, in detta data, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva la pagina 1 di 11 circonvallazione est dell'abitato di Lanusei, in località Scala e Murtas, a bordo del suo veicolo, nell'effettuare una manovra precipitava nella scarpata sottostante la strada per circa
1,5 metri.
Lo stesso ha ricondotto la causa del sinistro alla presenza di dissesti stradali, non prevedibili né visibili, stante l'assenza di illuminazione, e non segnalati, deducendo la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di mantenere la strada in condizioni tali CP_1 da non costituire pericolo per gli utenti, in termini di transitabilità e sicurezza, omettendo di osservare le regole di vigilanza, controllo e manutenzione, che allo stesso competono in qualità di proprietario e custode della strada, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del principio del neminem laedere.
L'attore ha assunto di avere subito, come conseguenza del sinistro, dei danni patrimoniali, a seguito del danneggiamento dell'autovettura, e danni non patrimoniali, nella specie del danno biologico, che ha quantificato in complessivi euro 11.800,50.
Il non avrebbe dato seguito alla richiesta di risarcimento del danno Controparte_1 avanzata e così la Compagnia di assicurazione, incaricata di gestire il sinistro per conto del
CP_1
Si è costituito in giudizio il che ha contestato la domanda di parte Controparte_1 attrice, sia in merito all'an che al quantum, ritenendo la dinamica descritta in atto di citazione non compatibile con lo stato dei luoghi. Il convenuto ha escluso la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., deducendo il buono stato di manutenzione del manto stradale, nonché quella dedotta ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché carente di prova, riconoscendo efficacia causale esclusiva, nella causazione dell'evento, alla condotta dell'attore, il quale, procedendo in retromarcia, come dallo stesso dichiarato nella denuncia di sinistro, non si sarebbe reso conto della presenza del baratro.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, sia estimativa che medica.
***
La domanda merita accoglimento nei termini che di seguito si illustrano.
Sull'an.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1
pagina 2 di 11 oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c.
Questo Tribunale ritiene di fare propri i principi e i cardini interpretativi che la Corte di
Cassazione ha chiaramente espresso nella sentenza n. 14228 del 23 maggio 2023, secondo la quale: “Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.
2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
2.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa […]
L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
2.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
2.1.c. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
2.1.d. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come pagina 3 di 11 oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare
l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass.
17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze
e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte
(ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n.
27724), ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez.
Un., 30/06/2022, n. 20943)”.
Alla luce dei suddetti principi ed all'esito dell'istruttoria, questo Tribunale ritiene che la pagina 4 di 11 responsabilità per quanto occorso sia ascrivibile alle parti in causa in pari percentuale (50%)
e solo in tale misura possa essere riconosciuto un risarcimento del danno in favore di parte attrice.
Queste le considerazioni operate.
1. Il in qualità di proprietario e custode della strada ha omesso di adottare tutte le CP_1 precauzioni necessarie e più idonee a garantire la sicurezza per la circolazione stradale, come la predisposizione di adeguata illuminazione e di barriere di protezione.
Dalle stesse foto prodotte dal (doc. 3) emerge chiaramente che la strada di cui è CP_1 causa è una strada sterrata, non pianeggiante, segnata lateralmente da un marcato dislivello con potenziale pericolo di caduta.
Il Tribunale non ritiene di rilevare nelle foto – e parte attrice non ne ha prodotto altre – delle buche o un fondo dissestato che possa aver causato la perdita di controllo del mezzo e, tuttavia, è indubbio che la protezione sul lato che si apre sul dislivello costituisce misura idonea a evitare la caduta nella strada al livello sottostante.
E' da notare altresì che quel tratto di strada non appare illuminato, atteso che gli unici lampioni pubblici sono collocati nel proseguo della via, atti ad illuminare l'entrata del locale di ristorazione collocato più avanti.
2. La condotta di parte attrice deve, tuttavia, essere considerata una concausa efficiente del sinistro de quo, trattandosi di un comportamento assolutamente imprudente in considerazione delle circostanze di luogo, tempo e visibilità in cui l'attore si è apprestato a fare retromarcia.
L'attore ha dedotto che il sinistro si è verificato alle ore 19.30 del giorno 18 ottobre 2018 e, quindi, quando non vi era più luce naturale;
il teste escusso ha dichiarato Testimone_1 che vi era “presenza di nebbia al momento del sinistro”, in quanto (forse) aveva appena smesso di piovere (dichiarazioni rese all'udienza del 12 gennaio 2022). Rilevato che è stata esclusa la presenza di lampioni pubblici nell'immediatezza dei luoghi, è evidente che la strada era buia e che di detta situazione di scarsa visibilità l'attore doveva essere ben cosciente.
La macchina dell'attore è precipitata dal piano in fase di retromarcia, nel tornare indietro dopo aver salito la strada per recarsi dall'amico l'attore aveva, dunque, appena Tes_1 percorso quel tratto di strada pochi secondi prima e doveva essersi accorto che trattavasi di strada sterrata, stretta (come si deduce dalle foto) e, nell'occasione, soggetta a scarsa visibilità. pagina 5 di 11 È ragionevole dedurre che , nato e vissuto a Lanusei, conoscesse quel tratto di Pt_2 strada.
La condotta di è stata carente della prudenza necessaria e richiesta dallo Parte_1 stato dei luoghi e dalle condizioni meteorologiche e visibilità in atto al momento del sinistro, oltre che richiesta dal tipo di manovra (retromarcia) che lo stesso stava eseguendo;
manovra che, per sua natura, esige particolari accortezze, tanto più se effettuata in presenza di una situazione di pericolo come nel caso di specie.
È ragionevole ritenere che se avesse usato la diligenza richiesta nel caso di specie Pt_2 avrebbe potuto impedire il verificarsi del sinistro per cui è causa.
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che si possa riconoscere un concorso causale paritario nella causazione del danno.
Sui danni.
Sul danno patrimoniale.
Parte attrice ha dedotto di avere subìto, in conseguenza del sinistro, un danno patrimoniale pari a euro 13.311,04 o almeno pari alla minor somma di euro 5.000,00, importi corrispondenti, rispettivamente, ai danni riportati dal veicolo di sua proprietà (Mitsubishi v60
v6 321 Pajero 3.2 DI-D 5/P GLX targato ZA908NF) ed al valore dello stesso al momento del sinistro, come stimati nel preventivo di spesa e nella relazione peritale di parte dell'Ing.
, depositati in atti (docc. 4 e 5 atto di citazione). Persona_1
Ai fini della determinazione del danno da liquidare, si richiama sul punto la pronuncia della
Suprema Corte n. 10686 del 23.01.2023, che, nel richiamare i principi già espressi in materia in precedenti pronunce, ha individuato un parametro per consentire al giudice di orientarsi nella scelta del criterio di liquidazione più adeguato, in applicazione dell'art. 2058 c.c.
Secondo la Corte “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato
(cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, pagina 6 di 11 nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
"allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo"
(Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n.
24718/2013, in motivazione, a pag. 5); ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058,2 co. c.c.;
(…) in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058,2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”.
All'evidenza, con la suddetta pronuncia si è voluto creare un equilibrio tra le opposte esigenze che si pongono in fase di liquidazione del danno, consentendo di tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi eccessivi, dovuti alla scelta del danneggiato di procedere alla riparazione del mezzo, ancorché antieconomica, anziché alla sua sostituzione, ma scongiurando una locupletazione di quest'ultimo, con l'attribuzione di un valore eccessivo pagina 7 di 11 rispetto all'effettivo valore del mezzo.
Sul punto, la stessa giurisprudenza ha precisato, altresì, che “a fronte di un danno accertato,
l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato;
non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro, la tecnica liquidatoria prescelta;
tecnica che risulta comunque tale da comportare, per l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento in forma specifica”.
Anche tale ultima considerazione deve leggersi nell'ottica del complessivo giudizio di bilanciamento di interessi che è compiuto dal giudice, in quanto, disponendo diversamente, nel senso di non riconoscere tutte le voci di danno spettanti in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, si darebbe luogo, per contro, ad una ingiustificata locupletazione per il responsabile.
Nel caso di specie, è stata espletata Consulenza d'Ufficio tecnico-estimativa, la quale ha stimato in euro 11.770,00 i danni riportati dal veicolo di parte attrice, in euro 5.000,00 il valore dello stesso al momento del sinistro e in euro 300,00 il valore del relitto, ritenendo antieconomica la riparazione. Peraltro, ad analoghe conclusioni è giunto anche il consulente di parte attrice. Il CTU ha determinato, altresì, le spese necessarie alla rottamazione nella misura di euro 180,00 e quelle per l'immatricolazione di un veicolo analogo in euro 150,00.
Pur non avendo dedotto parte attrice di avere provveduto o di voler provvedere o alla riparazione o alla rottamazione del mezzo, in applicazione dei principi sopra richiamati, la riparazione del veicolo di parte attrice deve ritenersi antieconomica, essendo il costo della stessa superiore di oltre la metà rispetto al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, considerati anche gli ulteriori costi accessori da considerarsi nella valutazione dell'antieconomicità della riparazione.
Pertanto, deve riconoscersi in favore di parte attrice il risarcimento del danno per equivalente, in misura pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro (euro
5.000,00), detratto il valore del relitto (euro 300,00), ossia, il valore corrispondente alle parti pagina 8 di 11 del veicolo eventualmente recuperabili dallo stesso, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del danneggiato. A tale importo deve essere aggiunto il costo necessario alla rottamazione (euro 180,00) e all'immatricolazione di un nuovo veicolo (euro 150,00), sulla base dei determinati dal CTU, e così per complessivi euro 5.030,00.
Detto importo deve essere decurtato nella misura del 50%, in ragione dell'accertato concorso di responsabilità, residuando, in favore di parte attrice, un danno patrimoniale pari a euro
2.515,00.
Trattandosi di debito di valore, la somma così liquidata deve essere devalutata alla data del sinistro (18.10.2018) e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI e comprensivi di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo i suddetti indici (Cass.,
Sez. un., 1712/1995) sino alla data della presente sentenza.
Sulla base di detto calcolo, all'attore spetta la somma di euro 2.776,23.
Sul danno non patrimoniale.
Parte attrice ha lamentato, altresì, di avere riportato, a seguito del sinistro, un danno biologico tale da determinare, oltre ad un'invalidità temporanea, anche un'invalidità permanente nella misura del 3%, come da relazione medico-legale prodotta (doc. 3 atto di citazione), che ha quantificato in complessivi euro 6.230,00, nonché di avere sostenuto spese mediche per complessivi euro 570,00 (doc. 2).
Sul punto è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. Per_2
il quale, a seguito della visita medica eseguita sulla persona di
[...] Parte_1
, ha concluso come segue “Si ritiene pertanto che all'evento traumatico di cui si
[...] tratta non siano esitati postumi suscettibili di valutazione medico-legale, posto che il quadro clinico emerso in sede di operazioni di consulenza appare integralmente ascrivibile alle preesistenze di carattere degenerativo, strumentalmente accertate”
Il CTU ha ritenuto, altresì, che le lesioni fisiche riscontrate sul periziato abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 10 al 75% (con riferimento al periodo di massima acuzie sintomatologica e di quello in cui il soggetto subì immobilizzazione del rachide in presidio ortopedico), di giorni 10 al 50% (considerata l'esecuzione della FKT prescritta) e di giorni 20 al 25% (considerata la successiva evoluzione del quadro patologico e del progressivo miglioramento clinico). Lo stesso ha escluso che dette lesioni abbiano determinato delle limitazioni di rilievo in riferimento alle attività abituali della vita quotidiana. pagina 9 di 11 Infine, il Consulente ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute da parte attrice nella misura di euro 570,00, come dalla stessa adeguatamente documentate.
La CTU espletata deve ritenersi chiara e adeguatamente motivata, nonché esaustiva, anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, dott. il Persona_3 quale, seppure ammesso a farlo, non ha presenziato alle operazioni peritali, in occasione delle quali avrebbe potuto sollevare le contestazioni ritenute, a suo parere, necessarie riguardo al corretto svolgimento della visita, come già rilevato anche nell'ordinanza del 4 dicembre 2024.
Per quanto sopra, non sussistendo ragioni per discostarsi dalle risultanze del Consulente
d'Ufficio, le stesse devono essere condivise e deve riconoscersi in favore di parte attrice la sola inabilità temporanea, come determinata dal CTU e quantificabile in euro 966,70, oltre euro 570,00 per spese mediche documentate, da ridursi del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità, rispettivamente, in euro 483,35 per danno biologico e euro 285,00 per spese documentate.
L'importo di euro 483,35, devalutato alla data del sinistro e rivalutato secondo gli indici
ISTAT-FOI e comprensivo di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo i suddetti indici sino alla data della presente sentenza, ammonta a euro 533,54, oltre euro 285,00 per spese, per complessivi euro 818,54.
**
Le spese delle CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
**
Stante l'accertata responsabilità, seppure parziale, del convenuto, non merita CP_1 accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. da quest'ultimo proposta.
***
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con parziale compensazione in ragione del concorso di colpa delle parti, accertato nella misura del 50%, e sono liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle allegate al d.m. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto dei valori previsti per le cause di cognizione dinanzi al Tribunale e dello scaglione di valore sino a euro 5.200,00, in ragione dell'importo liquidato, con applicazione dei valori tariffari medi per tutte le fasi del giudizio.
***
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la responsabilità del in concorso con la condotta di Controparte_1 Parte_1
nella causazione del sinistro di cui è causa, nella misura del 50% ciascuno, e per
[...] effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore di parte attrice, della somma complessiva di euro 3.594,77, oltre interessi legali sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non (somma già decurtata per la responsabilità riconosciuta in capo all'attore);
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio nella misura del
50%, che liquida, in ragione della decurtazione, in euro 1.276,00, per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Lanusei, 18 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
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