TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa ON MU Presidente
dott.ssa SS OP Giudice REL/EST
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 788/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. e 473 bis.51 c.p.c.
promosso congiuntamente dai ricorrenti nata a [...] il [...] e residente in [...]
Canova n. 12 -C.F. , elettivamente domiciliato in Settimo C.F._1
Via Roosevelt n. 8/A, presso lo studio dell'avv. Paola Rubuano che la rappresenta per procura alle liti in atti;
ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2042 del 17.12.2024
e nato a [...] il [...], e residente in [...]presso il Parte_2
Comando Regione Militare Nord, Caserma Riberi, C.so IV Novembre n. 66, -C.F.
C.F._2
elettivamente domiciliato in Torino Via Moretta n. 5 presso lo studio degli avv.
UL SO e OS De IC, che la rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“A) i figli minori sono affidati in modo esclusivo alla madre per i motivi di cui in
premessa, con collocazione abitativa e residenza presso la madre;
B) il padre, tenuto conto della propria attività lavorativa, potrà vedere e tenere con sé i
figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì
mattina ove ha l'obbligo di riaccompagnarli;
un pomeriggio infrasettimanale,
indicativamente il martedì fino alle ore 21,00 quando il weekend è di spettanza del padre
e in aggiunta il giovedì con il pernottamento e obbligo di riaccompagnarli a scuola il
giorno successivo quando il weekend è di spettanza della madre;
durante le vacanze
natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive, i
minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi con l'altro
genitore entro il mese di giugno di ogni anno;
C) ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, provvederà a tutte le spese ad essi
necessarie;
D) il padre parteciperà al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il 15 di
ciascun mese, la somma di euro cinquecento/00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50%
delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive secondo quanto disposto
dal Protocollo di Intesa 15.3.2016, spese tutte che siano assolutamente necessitate o
preventivamente concordate e, comunque, dietro presentazione dei relativi documenti di
spesa;
E) la madre, inoltre, percepirà l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli nella
misura del 100%;
F) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e
2 continuativo dei figli con ciascuno di essi, oltre che di tutela della figura paterna e
materna.
G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 3.4.2025, e Parte_2 Parte_1
hanno premesso che:
- hanno convissuto more uxorio, ma sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione sono nati i figli: , in Chivasso (TO) il 27/05/2014 e Persona_1
, in Chivasso (TO) il 23/08/2015, Persona_2
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, e successiva mod. DL 149/2025, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att.
c.p.c. – l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38
disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
(art. 337 quinquies c.c.);
3 E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 26.8.2025).
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-
patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd.
di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). I genitori hanno chiarito che la scelta dell'affido esclusivo alla madre
è connessa esclusivamente a professione del padre che lo vede partecipare spesso a missioni all'estero.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime.
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di , avv. Paola Parte_1
Rubiano, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
A) affida i figli minori in modo esclusivo alla madre, con collocazione abitativa e residenza presso la madre;
4 B) dispone che il padre, tenuto conto della propria attività lavorativa, possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina ove ha l'obbligo di riaccompagnarli;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì fino alle ore 21,00
quando il weekend è di spettanza del padre e in aggiunta il giovedì con il pernottamento e obbligo di riaccompagnarli a scuola il giorno successivo quando il weekend è di spettanza della madre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6
gennaio; ad anni alterni le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno;
C) ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, provvederà a tutte le spese ad essi necessarie;
D) dispone che il padre partecipi al mantenimento dei figli versando alla madre,
entro il 15 di ciascun mese, la somma di euro cinquecento/00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
sportive secondo quanto disposto dal Protocollo di Intesa 15.3.2016, spese tutte che siano assolutamente necessitate o preventivamente concordate e, comunque,
dietro presentazione dei relativi documenti di spesa;
E) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre, inoltre,
percepirà l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli nella misura del
100%;
F) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, oltre che di tutela della figura paterna e materna.
5 G) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
H) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 23 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
SS OP ON MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa ON MU Presidente
dott.ssa SS OP Giudice REL/EST
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 788/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. e 473 bis.51 c.p.c.
promosso congiuntamente dai ricorrenti nata a [...] il [...] e residente in [...]
Canova n. 12 -C.F. , elettivamente domiciliato in Settimo C.F._1
Via Roosevelt n. 8/A, presso lo studio dell'avv. Paola Rubuano che la rappresenta per procura alle liti in atti;
ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2042 del 17.12.2024
e nato a [...] il [...], e residente in [...]presso il Parte_2
Comando Regione Militare Nord, Caserma Riberi, C.so IV Novembre n. 66, -C.F.
C.F._2
elettivamente domiciliato in Torino Via Moretta n. 5 presso lo studio degli avv.
UL SO e OS De IC, che la rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“A) i figli minori sono affidati in modo esclusivo alla madre per i motivi di cui in
premessa, con collocazione abitativa e residenza presso la madre;
B) il padre, tenuto conto della propria attività lavorativa, potrà vedere e tenere con sé i
figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì
mattina ove ha l'obbligo di riaccompagnarli;
un pomeriggio infrasettimanale,
indicativamente il martedì fino alle ore 21,00 quando il weekend è di spettanza del padre
e in aggiunta il giovedì con il pernottamento e obbligo di riaccompagnarli a scuola il
giorno successivo quando il weekend è di spettanza della madre;
durante le vacanze
natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive, i
minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi con l'altro
genitore entro il mese di giugno di ogni anno;
C) ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, provvederà a tutte le spese ad essi
necessarie;
D) il padre parteciperà al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il 15 di
ciascun mese, la somma di euro cinquecento/00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50%
delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive secondo quanto disposto
dal Protocollo di Intesa 15.3.2016, spese tutte che siano assolutamente necessitate o
preventivamente concordate e, comunque, dietro presentazione dei relativi documenti di
spesa;
E) la madre, inoltre, percepirà l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli nella
misura del 100%;
F) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e
2 continuativo dei figli con ciascuno di essi, oltre che di tutela della figura paterna e
materna.
G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 3.4.2025, e Parte_2 Parte_1
hanno premesso che:
- hanno convissuto more uxorio, ma sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione sono nati i figli: , in Chivasso (TO) il 27/05/2014 e Persona_1
, in Chivasso (TO) il 23/08/2015, Persona_2
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, e successiva mod. DL 149/2025, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att.
c.p.c. – l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è
espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38
disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
(art. 337 quinquies c.c.);
3 E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 26.8.2025).
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-
patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd.
di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). I genitori hanno chiarito che la scelta dell'affido esclusivo alla madre
è connessa esclusivamente a professione del padre che lo vede partecipare spesso a missioni all'estero.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime.
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di , avv. Paola Parte_1
Rubiano, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
A) affida i figli minori in modo esclusivo alla madre, con collocazione abitativa e residenza presso la madre;
4 B) dispone che il padre, tenuto conto della propria attività lavorativa, possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina ove ha l'obbligo di riaccompagnarli;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì fino alle ore 21,00
quando il weekend è di spettanza del padre e in aggiunta il giovedì con il pernottamento e obbligo di riaccompagnarli a scuola il giorno successivo quando il weekend è di spettanza della madre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6
gennaio; ad anni alterni le vacanze di Pasqua;
durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, da concordarsi con l'altro genitore entro il mese di giugno di ogni anno;
C) ciascuno dei genitori, quando ha con sé i figli, provvederà a tutte le spese ad essi necessarie;
D) dispone che il padre partecipi al mantenimento dei figli versando alla madre,
entro il 15 di ciascun mese, la somma di euro cinquecento/00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
sportive secondo quanto disposto dal Protocollo di Intesa 15.3.2016, spese tutte che siano assolutamente necessitate o preventivamente concordate e, comunque,
dietro presentazione dei relativi documenti di spesa;
E) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre, inoltre,
percepirà l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli nella misura del
100%;
F) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, oltre che di tutela della figura paterna e materna.
5 G) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di prestare sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
H) Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 23 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
SS OP ON MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
6