Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/04/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03644/2025REG.PROV.COLL.
N. 07295/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7295 del 2024, proposto da
Visper S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sindaco del Comune di Peio in qualità di Ufficiale del Governo, Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di Cogolo, Frazione di Cogolo Presso il Comune di Peio, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 114/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Peio;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 16 dicembre 2024 con la quale il Comune di Peio ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato Jacopo Polinari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto:
-l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., del silenzio serbato dal Comune di Peio e, in via subordinata, dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Cogolo e dalla Frazione di Cogolo, sull’istanza-diffida presentata dalla Visper s.r.l. in data 30 gennaio 2024, di sollecito a procedere con ogni necessaria urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità della via per Monte Boai fino alla Località Belvedere nel Comune di Peio, affinché la stessa possa essere riaperta alla viabilità;
-nonché per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. del Comune di Peio e, in via subordinata, dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Cogolo e della Frazione di Cogolo, rimasti inerti, a provvedere entro un congruo termine;
-nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento; dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Peio n. 23/2020 del 24 giugno 2020; della nota del Sindaco del Comune di Peio prot. n. 2100 del 5 marzo 2024; la prima laddove interpretata per mezzo della seconda quale avente effetti definitivi e comunque sine die; nonché per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte della medesima ricorrente.
Il primo giudice, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente ai sensi degli articoli 31, comma 1, e 117 cod. proc. amm..
Infatti, è risultato che il Comune avesse compiutamente risposto alla diffida inoltrata. Ha poi fissato l’udienza pubblica del 7 novembre 2024 per l’esame della domanda di annullamento della nota del Sindaco del Comune di Peio prot. n. 2100 del 5 marzo 2024 e dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. n. 3658 del 24 giugno 2020, nonché per l’esame della domanda di risarcimento.
Avverso la sentenza impugnata in data 30 settembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Peio.
In data 29 novembre 2024 ha depositato memoria il Comune di Peio.
In data 29 novembre 2024 ha depositato memoria la parte appellante.
In data 6 dicembre 2024 ha depositato memoria di replica il Comune di Peio.
In data 6 dicembre 2024 ha depositato memoria di replica la parte appellante.
In data 16 dicembre 2024 ha depositato istanza di rinvio la parte appellante.
In data 7 marzo 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
ERROR IN PROCEDENDO, ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE/ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 117 C.P.A., VIOLAZIONE/ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART. 2 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.
Argomenta l’appellante che la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui –avendo attribuito alla nota del Sindaco del Comune di Peio del 5 marzo 2024 valenza provvedimentale ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.. Al contrario, secondo l’appellante, la condotta serbata dal Comune deve essere qualificata come silenzio-inadempimento, in quanto mediante l’adozione di un atto privo di natura provvedimentale e dal contenuto meramente soprassessorio, l’Amministrazione comunale ha omesso di prendere posizione sulle richieste formulate dalla Società, eludendo così l’obbligo di conclusione del procedimento sorto a seguito della presentazione dell’istanza.
L’appello è infondato.
Il Collegio ritiene che il primo giudice ha correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, in quanto la nota prot. n. 2100 del 5 marzo 2024 del comune di Peio, come emerge chiaramente dagli atti di causa, è intervenuta successivamente a quando l’ente locale aveva già provveduto sulla diffida presentata, con una risposta ampiamente motivata che costituisce, come diffusamente evidenziato dal primo giudice, un provvedimento reiettivo dell’istanza presentata, e non un atto interlocutorio di carattere soprassessorio.
Ne consegue che non è possibile nel caso di specie configurare alcun profilo di silenzio- inadempimento, essendo idonea la nota in questione, di carattere provvedimentale, a manifestare la volontà dell’Amministrazione che ha esplicitato la propria posizione sulle richieste formulate dalla Società appellante.
Neppure può essere considerato conferente il riferimento, contenuto nell’atto di appello, alla sentenza di questo Consiglio, Sez. V, n. 5970/2023, tenuto conto che fin dall’acquisto dell’immobile in oggetto era nota alla parte appellante la condizione di non fruibilità della strada, risultandone attenuata la posizione di titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che la differenzi da quello generalizzato, nonché della circostanza che i contenuti della nota impugnata nel predetto giudizio differiscono sostanzialmente da quelli, ampiamente argomentati, della nota del Comune di Peio di cui è causa, di talchè, anche ad ammettere un limitato uso pubblico della strada in questione, il fatto di non considerare prioritario l’intervento ripristinatorio richiesto in carenza di risorse per provvedervi e del mancato finanziamento da parte della Provincia costituisce una risposta che, pur non precludendo una futura diversa valutazione in caso di sopravvenienze (reperimento dei fondi necessari), nega al ricorrente la pretesa, oggetto della istanza, di provvedere alla messa in sicurezza della strada.
Di conseguenza, non vi è più alcuna inerzia nel rispondere da parte dell’amministrazione e il ricorso avverso il silenzio è stato correttamente dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado.
L’appello, pertanto, va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO