Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 8327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8327 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5990 del 2025, proposto da
Cooperativa Sociale La Rinascita, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Savanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melito di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A. della Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 315 dell’11 luglio 2025 con oggetto: non ammissione alla massa passiva – fascicoli (….) n. 262 Cooperativa Sociale La Rinascita…”, nonché degli atti meramente richiamati nella medesima deliberazione nonché di ogni altro atto ad esso connesso e/pertinente e/o consequenziale notificato in data 16.07.2025 a mezzo pec
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melito di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melito di Napoli n.315 dell’11 luglio 2025, con la quale è stata rigettata la sua istanza di ammissione alla massa passiva del Comune.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per eccesso di potere per carenza e/o omessa di istruttoria, violazione dei doveri dell'O.S.L., violazione di legge (sub 1), eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà (sub 2) nonché per violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento, del principio di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento, dell’obbligo di motivazione (sub 3).
3. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva e l’Organo Straordinario di Liquidazione, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso alla luce della normativa di riferimento (d.lgs. n. 267/2000), che non prevederebbe alcun mezzo di opposizione o di impugnazione avverso la delibera della commissione straordinaria di liquidazione.
4. – Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 convocata per la disamina dell’istanza di tutela cautelare, il Collegio, previo avviso ex art. 60 c.p.a., ha introitato la controversia in decisione, ritenendo sussistenti i presupposti ivi previsti per la definizione della vertenza con sentenza in forma semplificata.
5. – Come già ritenuto in relazione a una controversia in tutto sovrapponibile a quella di specie (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, n. 5066/2025; Id., n. 3260/2025), il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
5.1. – Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva, infatti, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante (v. ad es. Cass. civ., SS.UU., 11 ottobre 2011, n. 20902; 16 novembre 2010, n. 23108).
5.2. – Nella fattispecie in esame, “ il ricorso è stato promosso dal soggetto che afferma di essere creditore nei confronti dell’Amministrazione comunale, e quindi di essere titolare di un diritto soggettivo a realizzare i propri crediti, per cui l’interesse del ricorrente è quello di realizzare il credito vantato. La posizione di diritto soggettivo è pertanto l’oggetto stesso della cognizione che parte ricorrente ha sottoposto al Giudice adito, determinando il perimetro di questa controversia ” (T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3260/2025, cit.).
5.3. – Sul punto, la giurisprudenza sostiene che qualsiasi verifica, anche solo parziale, sulla bontà del credito, del quale è chiesto l’inserimento nel piano di rilevazione delle passività dell’ente locale dissestato, deve ritenersi preclusa dinanzi al giudice amministrativo perché spettante al giudice ordinario (CdS, sent. n. 493/2015), nel presupposto che all’organo straordinario di liquidazione non compete, in tema di ammissione alla massa passiva, alcun potere discrezionale o comunque autoritativo, in quanto i provvedimenti da esso assumibili hanno valora paritetico-ricognitivo (CdS, sent. n. 2824/2012, n. 4641/2012, n. 5170/2012).
5.4. – È chiara la natura di diritto soggettivo della pretesa azionata da parte ricorrente, la quale, con il proprio ricorso, si duole, in buona sostanza, della compromissione e della lesione che il diniego opposto dalla Commissione straordinaria all’inserimento nella massa passiva, ha causato al proprio diritto di credito.
6. – Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e deve essere affermata la giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria competente per territorio, con conseguente applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a. ai fini della riproposizione della domanda avanti al giudice riconosciuto competente.
7. – In ragione della particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
RA OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA OR | VI NE |
IL SEGRETARIO