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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. NA HI - presidente rel. dott. Luisa Vasile - giudice dott. Luca Giani - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel P.U. n.1514-1/2025 R.G. per apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 18.11.2025
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Giulio Cesare Procaccini n. 33, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
pagina 1 di 4 B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40
CCII. La notifica tentata a mezzo PEC a cura della cancelleria non è andata a buon fine;
parte ricorrente ha provveduto alla notifica ex art. 40 comma 8 seconda parte CCII, mediante deposito presso la casa comunale avvenuto in data 25 novembre 2025. La notifica si è perfezionata nel rispetto del termine del 25 novembre 2025 stabilito nel decreto di fissazione di udienza, e dunque un giorno prima dell'udienza, fissata per il 26 novembre sussistendo gravi ragioni di urgenza: infatti, il ricorso è stato depositato il 18 novembre 2025 e la società debitrice si è cancellata dal registro delle imprese in data 4 dicembre 2024, sì che è imminente la scadenza del termine di cui all'art. 33 commi 1 e 2 CCII. La circostanza giustifica indubbiamente la riduzione del termine prevista dall'art. 41 comma 2 CCII;
C) la parte resistente, come detto, è società cancellata dal registro delle imprese in data 4.12.2024 a seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione, approvato dall'assemblea in data
30.10.2024; ha esercitato attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII. Ciò è positivamente confermato dal dato dell'attivo patrimoniale del bilancio 2022, e macroscopicamente confermato dall'ammontare dell'indebitamento residuo attuale, costituito dall'ingentissimo credito della parte ricorrente, pari a € 2.058.086,76; il debitore risulta dunque soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto es art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
E) Ricorre l'insolvenza dell'impresa. Va sottolineato che la resistente si è cancellata dal registro delle imprese al termine della liquidazione del proprio patrimonio, e non ha dunque più alcun attivo con il quale far fronte ad un debito elevatissimo verso l'erario, integralmente scaduto;
F) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro;
P.Q.M.
pagina 2 di 4 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ), con sede in Milano, via Giulio Cesare Procaccini n. 33
[...] P.IVA_2 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa NA HI;
3) NOMINA Curatore il dr. ( c.f. ), professionista iscritto Parte_2 C.F._1 all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo 25/03/2026 alle ore 10:30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 01/12/2025.
Il presidente est.
NA HI
pagina 4 di 4
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. NA HI - presidente rel. dott. Luisa Vasile - giudice dott. Luca Giani - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel P.U. n.1514-1/2025 R.G. per apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 18.11.2025
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Giulio Cesare Procaccini n. 33, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
pagina 1 di 4 B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40
CCII. La notifica tentata a mezzo PEC a cura della cancelleria non è andata a buon fine;
parte ricorrente ha provveduto alla notifica ex art. 40 comma 8 seconda parte CCII, mediante deposito presso la casa comunale avvenuto in data 25 novembre 2025. La notifica si è perfezionata nel rispetto del termine del 25 novembre 2025 stabilito nel decreto di fissazione di udienza, e dunque un giorno prima dell'udienza, fissata per il 26 novembre sussistendo gravi ragioni di urgenza: infatti, il ricorso è stato depositato il 18 novembre 2025 e la società debitrice si è cancellata dal registro delle imprese in data 4 dicembre 2024, sì che è imminente la scadenza del termine di cui all'art. 33 commi 1 e 2 CCII. La circostanza giustifica indubbiamente la riduzione del termine prevista dall'art. 41 comma 2 CCII;
C) la parte resistente, come detto, è società cancellata dal registro delle imprese in data 4.12.2024 a seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione, approvato dall'assemblea in data
30.10.2024; ha esercitato attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII. Ciò è positivamente confermato dal dato dell'attivo patrimoniale del bilancio 2022, e macroscopicamente confermato dall'ammontare dell'indebitamento residuo attuale, costituito dall'ingentissimo credito della parte ricorrente, pari a € 2.058.086,76; il debitore risulta dunque soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto es art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
E) Ricorre l'insolvenza dell'impresa. Va sottolineato che la resistente si è cancellata dal registro delle imprese al termine della liquidazione del proprio patrimonio, e non ha dunque più alcun attivo con il quale far fronte ad un debito elevatissimo verso l'erario, integralmente scaduto;
F) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro;
P.Q.M.
pagina 2 di 4 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F. ), con sede in Milano, via Giulio Cesare Procaccini n. 33
[...] P.IVA_2 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa NA HI;
3) NOMINA Curatore il dr. ( c.f. ), professionista iscritto Parte_2 C.F._1 all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo 25/03/2026 alle ore 10:30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 4 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 01/12/2025.
Il presidente est.
NA HI
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