Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48502
CASS
Sentenza 18 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), neanche se egli possa essere ammesso a fruire di misure alternative alla detenzione per la sussistenza di determinate condizioni, compresa in esse l'assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata. (Fattispecie relativa a condanna a pena inferiore ai tre anni per il reato di violenza sessuale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48502
    Data del deposito : 18 novembre 2004

    Testo completo