Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2025, proposto da VI IA, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Pierina Gucciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’ottemperanza
- alla sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, pubblicata in data 31 gennaio 2024.
Visti
– il ricorso e i documenti allegati;
– l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Amministrazione intimata;
– tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AT;
Udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO
Con il ricorso in esame, VI IA ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire in suo favore la Carta elettronica del docente e ad accreditare i relativi importi, pari complessivamente a euro 2.000,00, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La sentenza è divenuta definitiva, come da attestazione di passaggio in giudicato depositata in atti.
Il titolo giudiziale è stato notificato all’Amministrazione debitrice in data 13 febbraio 2024, senza che sia seguita l’esecuzione del comando giudiziale, nonostante l’integrale decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996.
Con il ricorso per ottemperanza, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’ordine di esatta esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nonché la condanna dell’Amministrazione alle spese del presente giudizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ha poi depositato memoria difensiva senza documentare l’avvenuto adempimento del giudicato.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi degli artt. 112 e 114 del codice del processo amministrativo, è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, la mancata esecuzione della sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale.
Va pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza indicata, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente e l’accredito delle somme dovute in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo, senza ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese del presente giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC BR, Presidente
Anna AT, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AT | SC BR |
IL SEGRETARIO