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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2268/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da:
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina cubana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi assistiti dagli avvocati Roberto Dotti e Federico Dotti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14.7.2007 nel Comune di Laglio (atto iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Laglio - anno 2007, atto n. 3, parte II, serie C) e separati consensualmente con sentenza n. 318/2024 del 10.12.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con la figlia minore non economicamente indipendente, (C.F. Persona_1
), nata in [...] il [...] C.F._3
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 5.9.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile, con conferma delle condizioni di separazione, di seguito trascritte: 1. le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto
2. la figlia di 16 anni (alla data della separazione e oggi di anni 17) che si trova(va, all'epoca Per_1 della separazione) presso la Comunità ATI S. PE di SO (dalla quale è poi stata dimessa nel mese di giugno 2025) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - i quali dichiarano e prendono atto di essere entrambi economicamente indipendenti ed autonomi - e vivrà una settimana alternata con ciascuno di loro a partire dal giorno in cui verrà dimessa dalla Comunità ove attualmente si trova”(va) all'epoca della separazione ma dalla quale è poi stata dimessa nel mese di giugno 2025.
3. i genitori pertanto:
= adotteranno congiuntamente ogni rilevante decisione nell'esclusivo interesse dalla figlia
= si faranno carico di ogni spesa ordinaria nei periodi in cui la figlia vivrà con loro
= suddivideranno, invece ed in uguale misura (50% ciascuno) le spese mediche specialistiche, quelle scolastiche e quelle per le attività ludiche (che dovranno essere preventivamente concordate) nonché tutte le spese straordinarie per la figlia così come previste dal
“Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori” redatto dal Tribunale di Como il 24.5.18
= concorderanno preventivamente i periodi di vacanza e, fin da ora, danno atto che la figlia trascorrerà ogni anno ed alternativamente con ciascun genitore:
* il pranzo e la cena di Natale, di Capodanno, Pasqua e Carnevale
* non meno di 15 giorni per le vacanze estive per il periodo che verrà preventivamente concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno
4. le parti si impegnano a:
= scambiarsi i recapiti anche telefonici durante i periodi in cui la figlia starà con loro
= sottoscrivere - previo consenso reciproco - tutti gli atti o dichiarazioni dovessero essere necessari per consentire l'espatrio della figlia
5. gli eventuali assegni familiari verranno versati su un conto corrente vincolato alla minore e sul quale i genitori avranno entrambi il potere di firma, fino alla maggiore età della minore, data in cui concorderanno l'utilizzo del deposito nell'esclusivo interesse di Per_1
6. la casa coniugale, di proprietà di terzi, con tutti i beni mobili comuni ivi esistenti, viene assegnata al signor Parte_1
7. i ricorrenti dichiarano e danno reciprocamente atto di aver regolato ogni ulteriore aspetto personale ed economico.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PQM
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
in data 14.7.2007, in Laglio (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_2 di Laglio - anno 2007, n. 3, parte II, serie C);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Laglio, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 6.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da:
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina cubana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi assistiti dagli avvocati Roberto Dotti e Federico Dotti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14.7.2007 nel Comune di Laglio (atto iscritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Laglio - anno 2007, atto n. 3, parte II, serie C) e separati consensualmente con sentenza n. 318/2024 del 10.12.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
con la figlia minore non economicamente indipendente, (C.F. Persona_1
), nata in [...] il [...] C.F._3
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 5.9.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile, con conferma delle condizioni di separazione, di seguito trascritte: 1. le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto
2. la figlia di 16 anni (alla data della separazione e oggi di anni 17) che si trova(va, all'epoca Per_1 della separazione) presso la Comunità ATI S. PE di SO (dalla quale è poi stata dimessa nel mese di giugno 2025) viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - i quali dichiarano e prendono atto di essere entrambi economicamente indipendenti ed autonomi - e vivrà una settimana alternata con ciascuno di loro a partire dal giorno in cui verrà dimessa dalla Comunità ove attualmente si trova”(va) all'epoca della separazione ma dalla quale è poi stata dimessa nel mese di giugno 2025.
3. i genitori pertanto:
= adotteranno congiuntamente ogni rilevante decisione nell'esclusivo interesse dalla figlia
= si faranno carico di ogni spesa ordinaria nei periodi in cui la figlia vivrà con loro
= suddivideranno, invece ed in uguale misura (50% ciascuno) le spese mediche specialistiche, quelle scolastiche e quelle per le attività ludiche (che dovranno essere preventivamente concordate) nonché tutte le spese straordinarie per la figlia così come previste dal
“Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori” redatto dal Tribunale di Como il 24.5.18
= concorderanno preventivamente i periodi di vacanza e, fin da ora, danno atto che la figlia trascorrerà ogni anno ed alternativamente con ciascun genitore:
* il pranzo e la cena di Natale, di Capodanno, Pasqua e Carnevale
* non meno di 15 giorni per le vacanze estive per il periodo che verrà preventivamente concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno
4. le parti si impegnano a:
= scambiarsi i recapiti anche telefonici durante i periodi in cui la figlia starà con loro
= sottoscrivere - previo consenso reciproco - tutti gli atti o dichiarazioni dovessero essere necessari per consentire l'espatrio della figlia
5. gli eventuali assegni familiari verranno versati su un conto corrente vincolato alla minore e sul quale i genitori avranno entrambi il potere di firma, fino alla maggiore età della minore, data in cui concorderanno l'utilizzo del deposito nell'esclusivo interesse di Per_1
6. la casa coniugale, di proprietà di terzi, con tutti i beni mobili comuni ivi esistenti, viene assegnata al signor Parte_1
7. i ricorrenti dichiarano e danno reciprocamente atto di aver regolato ogni ulteriore aspetto personale ed economico.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PQM
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
in data 14.7.2007, in Laglio (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_2 di Laglio - anno 2007, n. 3, parte II, serie C);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Laglio, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 6.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao