Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
Nel giudizio camerale in grado di appello (art. 599 cod. proc. pen.), l'imputato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere presente all'udienza ma può soltanto richiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza della circoscrizione del luogo di detenzione; ne', per tale audizione, la normativa vigente prevede - al contrario di quanto accade nel procedimento camerale "de libertate" - che sia dato avviso al difensore: il magistrato di sorveglianza, infatti, si limita a raccogliere le dichiarazioni dell'imputato destinate ad essere successivamente valutate nel giudizio, ed in tale sede il difensore può svolgere eventuali osservazioni e difese. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l'imputato aveva dedotto la nullità per non essere stato tradotto in udienza nonostante l'espressa richiesta di presenziarvi e per essere stato sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione in assenza del difensore, non avvisato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/1999, n. 9563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9563 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 5/7/1999
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti " N. 993
3. " Giuseppe D'Errico " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Falcone " N. 45319/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da 1) PE LU CI n. Bergamo il 14.12.1959, 2) EC ER IZ n. Campiglia Marittima il 16.9.1947, 3) HE LO n. Paliano il 10.8.1961 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'11.6.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco De Chiara
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori avv. Scalvi e Giancalì che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza in data 11.6.1998 la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Firenze del 14.7.1997 riduceva la pena al EC ad anni 9 mesi 9 di reclusione e L. 35.000.000 di multa, al PE ad anni 9 mesi 6 di reclusione e L. 35.000.000 di multa, al HE ad anni 4 mesi 6 di reclusione e L. 30.000.000 di multa, confermava nel resto la sentenza e sostituiva per HE la pena dell'interdizione perpetua dai ppuu. con quella temporanea per anni cinque.
Gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, importazione di cocaina ed il solo EC anche di violazione della legge sulle armi.
Con i motivi del ricorso svolto per PE si deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) CPP per vizio di motivazione ed erronea valutazione delle prove, si sosteneva il contatto tra LO con il PE al quale viene chiesto se vuole acquistare droga il 24 giugno, le telefonate con il ZI, il viaggio di PE a Livorno per ritirare la droga non sono elementi decisivi per l'affermazione di responsabilità in quanto ???? con ???? ???? con (?)LO; nelle telefonate emergono i ruoli di venditore del ZI ed acquirente del PE.
Anche con riguardo al reato contestato ???? il PE viene condannato per aver finanziato l'associazione con 1500 dollari ma non vi è prova che il PE fosse a conoscenza che i soldi riguardavano l'associazione criminale. Si contesta, inoltre, la declaratoria di inammissibilità dei motivi ???? ????. Per EC ER IZ si deduce la nullità della sentenza per non aver la Corte disposte le deduzioni dell'imputato nonostante le espresse richieste di essere pervenuto all'udienza nonché per aver disposto che fosse ascoltato dal Magistrato di Sorveglianza di Modena secondo il disposto dell'art. 127 co. 3 C.P.P. senza che fosse dato avviso al difensore.
Si contesta, infine, il giudizio di responsabilità e la mancata concessione dell'attenuante ex art. 73 L.S.
Per HE LO si deduce il difetto di motivazione della sentenza per il reato ex art. 74 L.S.
La Corte esaminando i motivi svolti dal PE ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? di merito dell'impugnata sentenza ???? ????
logicamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica del reato ed alla responsabilità del ???? ???? le importazioni di droga non possono essere considerate occasionali ma risultano collegato nell'interno di una stabile organizzazione facente capo a ZI spedito in Italia per organizzare il traffico di droga quale referente di una grossa organizzazione criminale. L'agente infiltrato nella organizzazione è presente all'incontro tra ZI e PE, al ritiro di 3 Kg. di cocaina da parte di quest'ultimo senza pagare alcunché, ha evidenziato che le somme corrisposte dal PE non era corrispettivo ma finanziamento dell'organizzazione per ulteriori ????.
Con riguardo alla pretesa nullità della sentenza per avere dichiarato inammissibili i motivi emersi, si rileva che il motivo è infondato in quanto i motivi non erano collegati con il motivo principale. Secondo ???? ???? in tale ipotesi i motivi sono inammissibili. (SS.UU. sent. n. 2 del 25.2.1998). Con riguardo ai motivi svolto dal EC si rileva che nessuna nullità si è verificata con riguardo alla mancata traduzione ed all'omesso avviso al difensore del giorno in cui il Magistrato di Sorveglianza sentiva il EC.
Invero, nel procedimento camerale in grado di appello, l'imputato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere presente all'udienza ma può soltanto richiedere di essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza della circoscrizione del luogo di detenzione. (Cass. pen. ???? 6^ 26.5.1993 n. 5313, ????). Quanto al mancato avviso del difensore, la Corte rileva che soltanto nei provvedimenti relativi alla libertà personale è previsto l'obbligo di avviso al difensore del giorno in cui l'indagato sarà sentito dal Magistrato di Sorveglianza (ed in tal senso si è svolta la giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo ai procedimenti ex artt. 309 e 310 c.p.p., configurando la omissione dell'avviso quale nullità intermedia). Nel caso in esame, ove trattasi di procedimento camerale in sede di appello ex art. 599 c.p.p. la normativa vigente non prevede alcun avviso al difensore. Il Magistrato di Sorveglianza si limita a raccogliere le dichiarazioni dell'imputato che saranno, successivamente, valutate dalla Corte di Appello ed in tal sede il difensore potrà svolgere eventuale assunzione e difesa. Gli altri motivi svolti relativamente alla sussistenza del reato associativo nonché al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 73 co. 7 L.S., sviluppano censure di merito alla impugnata sentenza, che ha motivato logicamente evidenziando l'attività del EC che aveva contatti con esponenti criminali dell'organizzazione operante ???? ed otteneva quantitativi di cocaina di relato valore economico senza pagare altro che ???? ???? ???? ????.
Anche il diniego delle attenuanti è ben motivato dal momento che la spontanea consegna della droga non è decisiva dal momento che le autorità inquirenti erano già a conoscenza che essa era ???? nel ???? e predisponevano per il recupero.
Per HE le censure si svolgono in merito contrastando la logica motivazione della sentenza che evidenzia il ruolo attivo nei contatti con il EC che lo invia a Zurigo per ritirare rilevante quantitativo di cocaina. Tali fatti dimostrano la partecipazione alla associazione criminale.
I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999