Sentenza 26 ottobre 2022
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2021, proposto da
AT FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Zanghì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in data 28 ottobre 2020, n. 1498.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. IE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha proposto incidente di esecuzione per ottenere l’effettiva esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 1498/2020 in data 28 ottobre 2020, in relazione alla quale questo Tribunale ha accolto il relativo ricorso in ottemperanza con sentenza n. 2836 in data 26 ottobre 2022.
Nell'atto si espone, in sintesi, quanto segue: a) l’Amministrazione ha dato esecuzione parziale al giudicato, trasmettendo un prospetto di liquidazione e corrispondendo la somma di € 4.095,17 lordi, a fronte di un diritto riconosciuto dal giudice del lavoro alla progressione retributiva per fasce di anzianità prevista per il personale a tempo indeterminato secondo il contratto collettivo applicabile; b) il consulente tecnico di parte ha quantificato in € 33.610,17 la somma di parte; c) lo scostamento rispetto alla liquidazione effettuata dall'Amministrazione dipende dall’erronea indicazione delle somme effettivamente percepite in costanza di servizio; d) l’Amministrazione, invero, ha calcolato il trattamento considerando la ricorrente come un soggetto neoassunto per ogni anno, senza tener conto dell'anzianità maturata, mentre il giudicato imponeva la ricostruzione della carriera con riconoscimento degli scatti e delle progressioni..
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la ricorrente, ha cumulato i periodi di servizio dal 12 dicembre 2000 al 30 novembre 2023, quantificando il dovuto in € 31.025,51, mentre l’Amministrazione ha liquidato € 4.095,17 lordi, richiamando il decreto n. 264 in data 30 agosto 2022 adottato dall’Istituto Comprensivo "C. Mazzini Gallo" e vistato dalla Ragioneria di Messina; b) la sentenza del Tribunale di Messina ha dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento retributivo secondo la progressione per fasce di anzianità prevista per gli assunti a tempo indeterminato, con decorrenza dal 25 gennaio 2001, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dalla data di maturazione di ciascun credito secondo la progressione contrattuale, oltre interessi e spese; c) il riconoscimento riguarda le differenze retributive maturate per i periodi coperti dai contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione, tenendo conto dell’anzianità di servizio; d) nel giudizio civile la ricorrente aveva dedotto di aver lavorato come personale ATA con ripetuti contratti a tempo determinato, chiedendo la riliquidazione del trattamento con riconoscimento delle differenze per scatti di anzianità; e) la domanda azionata nel giudizio definito con la citata sentenza n. 1498/2020 era circoscritta al periodo compreso tra l’inizio dei contratti e la data di deposito del ricorso, ossia sino al 17 ottobre 2011; f) la pretesa di ottenere differenze retributive successive, comprese quelle successiva all’immissione in ruolo, è estranea al giudicato e non può essere azionata in sede di ottemperanza; g) i periodi successivi al 17 ottobre 2011 devono essere esclusi dal calcolo e a maggior ragione vanno esclusi i periodi successivi all’immissione in ruolo, essendo venuta meno la condizione di lavoratore a tempo determinato; h) la ricorrente, nel richiedere una maggior somma, neppure ha considerato il pagamento di € 4.095,17 già eseguito; i) la ricorrente è stata immessa in ruolo a far data dall'1 settembre 2014 e le differenze retributive maturate da tale data sono state liquidate con il decreto di ricostruzione della carriera n. 344 in data 10 febbraio 2016, vistato in data 14 ottobre 2016, nonché con il decreto di progressione e riallineamento n. 12992 del 3 ottobre 2025, vistato in data 13 gennaio 2026; l) si richiama l'art. 569 del decreto legislativo n. 297/1994, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con decreto legge n. 69/2023, e si precisa che, all’atto dell’immissione in ruolo, il servizio pre-ruolo è valutato per intero per i primi quattro anni e per due terzi per gli anni successivi, mentre con il riallineamento al ventesimo anno viene recuperata integralmente l’anzianità pre-ruolo; m) comparando i conteggi di controparte con i decreti che sono stati richiamati, risulta che le differenze richieste sono già state corrisposte, salvo per il periodo "26 marzo 2012-30 giugno 2014" e per il periodo "3 agosto 2018- 31 agosto 2020" (ma ciò dipende dal diverso criterio di valutazione del servizio pre-ruolo prima del riallineamento); n) in via subordinata si rileva che il conteggio dovrebbe essere riformulato detraendo quanto già corrisposto in forza dei provvedimenti sopra menzionati; o) eventuali ulteriori pretese, riferite a periodi successivi o alla fase di ruolo, devono essere fatte valere davanti al giudice ordinario.
La parte ricorrente ha tardivamente depositato un'ulteriore memoria in data 11 marzo 2026.
Nella camera di consiglio, previo avviso ex art. 73, terzo comma, c.p.a. in ordine al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione controversa, la causa è stata trattenuta in decisione.
La questione in esame concerne l'esatta interpretazione della decisione adottata dal giudice ordinario, sicché il Tribunale deve rilevare il proprio difetto di giurisdizione sulla base delle seguenti affermazioni giurisprudenziali: a) T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 settembre 2020, n. 2151: a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell'ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio di ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione; b) Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196: i poteri cognitori del giudice dell'ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione; conseguentemente, a fronte di una statuizione del decreto ingiuntivo che quantifica esattamente le somme dovute dall'amministrazione statale, il pagamento effettuato per un importo inferiore non potrà che dirsi inesatto, con conseguente fondatezza della domanda proposta da chi assume l'inottemperanza del provvedimento giudiziario; c) T.A.R. Sicilia, Palermo. Sez. I, 23 aprile 2020, n. 737: in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell'ottemperanza può ‘riempire’ gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione; analogo potere integrativo non sussiste, diversamente, nel caso di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario; in tale seconda ipotesi, infatti, il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, come nel caso in specie: sicché l'azione del giudice dell'ottemperanza si deve contenere nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente; il giudice amministrativo, quindi, in sede di giudizio di ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario, non può porre in essere quell'attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo; d) T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3232: secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lettera c, c.p.a., l'ottemperanza di una sentenza del giudice civile può essere richiesta al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi per quanto riguarda il caso deciso al giudicato e di conseguenza per dare esecuzione a puntuali statuizioni che non sono state eseguite, ma non per introdurre, come si vorrebbe fare nel caso, nuove questioni di cognizione che sono invece riservate alla giurisdizione del giudice ordinario; e) T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 9 ottobre 2020, n. 1194: il giudice dell'ottemperanza non può esercitare il potere di integrare il titolo azionato, se questo è stato adottato da un giudice appartenente a un diverso ordine su una questione rientrante nella di lui giurisdizione; f) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 4158: una statuizione giudiziale recante condanna generica, non è suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell'ottemperanza: invero, tale tipo di pronuncia non solo non costituisce valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo ex art. 474 c.p.c., ma implica, altresì, che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante, oggetto di cognizione del giudice ordinario, che non può tuttavia essere effettuato nell'ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest'ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto; g) Consiglio di Stato, Sez. III, 25 agosto 2020, n. 5201: a fronte di statuizioni giudiziali del giudice civile recanti condanne al pagamento di somme, a differenza delle sentenze che operano una disapplicazione, o delle sentenze amministrative di annullamento, il giudice dell'ottemperanza svolge generalmente una mera attività esecutiva e non ha alcuna possibilità di integrare la decisione civile, non foss'altro poiché, diversamente, si finirebbe per ammettere la sindacabilità del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione; g) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 agosto 2020, n. 3621: non è ammissibile il giudizio di ottemperanza di una sentenza con la quale il giudice civile abbia impartito al Comune l'ordine del ripristino dello stato dei luoghi, senza però indicare in modo puntuale quali siano le opere da eseguire, così da demandare alla fase esecutiva l'individuazione delle sole concrete modalità di esecuzione delle stesse; il giudice amministrativo può, infatti, integrare la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza esclusivamente ove si tratti di sentenza emessa da un giudice della medesima giurisdizione.
Va quindi indicato il giudice ordinario come munito di giurisdizione, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a.
Tenuto conto della natura della presente pronuncia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara inammissibile il proposto incidente di esecuzione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio relative alla presente fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE ZI, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE ZI |
IL SEGRETARIO