Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 169/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/02/2024, da
, nata in [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Pasubio 3/B (Cod. Fisc. ), rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Barbara Martedì (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, Piazza Emilia 1, presso e nello studio del suo difensore ricorrente nato a [...] il [...] residente in [...]
Ferdinando Bona 2/15 (Cod. Fisc. ), rappresentata, assistita e difesa, come C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Silvia Vallisneri (Cod. Fisc. ed elettivamente C.F._4
domiciliata in Scandiano (RE) via Fogliani n.2, presso e nello studio del suo difensore resistente con i seguenti figli: nato a [...] in data [...]; Controparte_1 Tes_1
nata a [...] in data [...]
[...]
con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
a) disporre l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori con collocamento degli CP_1 Tes_1
stessi presso la residenza materna, ovverosia nell'immobile di proprietà della OR dove i Pt_1
minori risiedono dalla nascita, sito in AR Via Monte Pasubio 3/b.
b) disporre il diritto di visita del signor nei confronti dei figli regolandolo nel modo Pt_2
seguente:
fine settimana alternati e, in ogni caso, tenuto conto dei loro desideri e delle loro necessità sia scolastiche, sia sportive che ludiche;
Per quanto riguarda le festività Natalizie il Tribunale di Verbania voglia disporre che le parti si accordino di volta in volta e comunque, Voglia il Giudice del Tribunale di Verbania disporre che le giornate di Natale e Santo NO siano godute in via alternata dai genitori così come quella del 31 dicembre- 1 gennaio e del 6 gennaio, salvo diversa disposizione in ragione delle specifiche esigenze
e richieste dei figli. Per quanto concerne le festività Pasquali ad anni alterni con ciascun genitore.
Compleanni dei minori da decidere di volta in volta a seconda degli impegni sociali dei minori.
Compleanni dei genitori da trascorrere con il genitore festeggiato. Per quanto concerne le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con il padre da decidere entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti.
c) Voglia, inoltre il Giudice, disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei Parte_2
figli minori con la corresponsione, a favore della OR , tramite bonifico bancario ogni Pt_1 giorno 15 del mese, di una somma mensile pari ad € 550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente, secondo quanto stabilito dal protocollo elaborato dal Tribunale di Verbania. L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verbania Voglia, altresì, disporre che la OR percepisca il 100% dell'Assegno Unico Universale.” Pt_1
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
e hanno avuto una relazione affettiva dalla Parte_3 Parte_2
quale sono nati in Gallarate in data 20 novembre 2006 e in Controparte_1 Testimone_1
Gallarate in data 8 febbraio 2013. La ricorrente, col ricorso introduttivo, ha chiesto l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la casa materna, la regolamentazione del diritto di visita del padre (un pomeriggio a settimana e fine settimana alternati), la determinazione del contributo al mantenimento in € 800,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie in ragione del 50% e il riconoscimento del 100% dell'assegno Unico
Universale.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla richiesta di parte ricorrente dell'affido condiviso,
e chiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento pari ad € 400,00 (€ 200,00 mensili per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, in merito al diritto di visita, di poter vedere i figli a weekend alternati.
Le parti, nel corso del giudizio, hanno trovato un accordo che merita di essere recepito, apparendo rispondente al superiore interesse della prole minore
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno indicato le condizioni concordate, sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le conclusioni congiunte delle parti possono pertanto essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si dà atto che il figlio è, nelle more, diventato maggiorenne. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così dispone
1) Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori e la colloca presso la Tes_1
residenza materna, ove sarà residente a[...];
2) Dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le indicazioni:
- A fine settimana alternati e, in ogni caso, tenuto conto dei loro desideri e delle loro necessità sia scolastiche, sia sportive che ludiche;
- per quanto riguarda le festività natalizie le giornate di Natale e Santo NO saranno godute in via alternata dai genitori così come quella del 31 dicembre- 1° gennaio e del 6 gennaio, salvo diversa disposizione in ragione delle specifiche esigenze e richieste dei figli. Per quanto concerne le festività Pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. Compleanni dei minori da decidere di volta in volta a seconda degli impegni sociali dei minori. Compleanni dei genitori da trascorrere con il genitore festeggiato. Per quanto concerne le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con il padre da decidere entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la corresponsione, a favore della OR tramite bonifico bancario ogni giorno 15 del Pt_1
mese, di una somma mensile pari ad € 550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché di concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente, secondo quanto stabilito dal protocollo elaborato dal Tribunale di Verbania
Dispone che la OR percepisca il 100% dell'Assegno Unico Pt_1
Così deciso in Verbania, il 20/01/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco