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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2951/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Rosario Visalli, che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 maggio 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59520230000367024000 notificatole dall' sede di Messina il 14 maggio CP_1
2023 per il pagamento della complessiva somma di 13.347,42 euro a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo compreso gennaio – dicembre 2016, somme aggiuntive e spese.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 23 gennaio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La ricorrente ha in primo luogo eccepito che il titolo opposto deriva dall'avviso n.
TYX01EV00039 con il quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe accertato l'esistenza di un maggior reddito d'impresa per l'anno 2016, e che la stessa aveva tempestivamente impugnato innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina: l'ente previdenziale, pertanto, non poteva procedere ad iscrivere le somme a ruolo. La doglianza merita accoglimento, in quanto l'art. 4 del D.Lgs. n. 462/1997, il quale prevede che i contributi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli per la metà degli ammontari corrispondenti, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999 – che fa salva la suddetta disposizione – sicchè qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria il credito previdenziale non può essere iscritto a ruolo sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice. Quest'ultima norma, invero, si riferisce non solo all'accertamento eseguito dallo stesso ente previdenziale, ma anche a quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle
Entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo CP_1
a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario (v. Cass. n. 8379/2014, conf. da n. 4032/2016)
L'avviso di addebito, pertanto, deve considerarsi illegittimo.
Gli ulteriori motivi di opposizione quindi restano assorbiti.
3.- Tuttavia, per ius receptum in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo o accerti, come nella specie, un vizio formale del titolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa vantata dall'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 13843/2023, n. 3360/2023, n. 17858/2018).
Ciò anche in mancanza di una specifica domanda, qui inizialmente non formulata dall' – che CP_1
aveva chiesto in un primo tempo dichiararsi cessata la materia del contendere per essere stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'avviso, poi non portato a termine –, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, nella specie avanzata con le ultime note (v. Cass. n. 1558/2020).
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Si premette che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime, trattandosi di contributi relativi al 2016.
Quanto al dies a quo la Suprema Corte, con riferimento alla specifica materia in esame, ha affermato (v. Cass. n. 5413/2020) il principio secondo cui in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). È stata richiamata al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Anche in ipotesi di contributi derivanti da un accertamento fiscale, il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi eccedenti il minimale deve identificarsi sempre con la scadenza del termine originario per il loro pagamento (v. Cass. n. 13463/2017) e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle CP_1
Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462/1997, un maggior reddito.
Ebbene, considerando detta scadenza originaria, coincidente con quella per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ossia il 30 giugno 2017, il termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica al ricorrente dell'avviso n. TYX01EV00039 in data 20 settembre 2021, confermata dalla nel ricorso depositato dinanzi al giudice tributario, e poi dell'avviso di addebito Pt_1
il 14 maggio 2023, entro il quinquennio successivo.
La domanda dunque va disattesa, sicchè in mancanza di ulteriori contestazioni circa la sussistenza dell'obbligazione contributiva la va condannata a pagare all' l'importo di 13.343,31 euro Pt_1 CP_2
(escluse dunque le spese di notifica dell'AVA), oltre ulteriori accessori maturati da quest'ultima data.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese processuali, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.347,75 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara illegittimo l'avviso di addebito opposto;
2) condanna a pagare all' l'importo di 13.343,31 euro, oltre ulteriori interessi Parte_1 CP_1
e sanzioni dal 14.5.2023, a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla Gestione Commercianti per il 2016, e metà delle spese del giudizio, liquidata in 1.347,75 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Messina, 24.1.2025 Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro