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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1098/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 6 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
02820231460000015008 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6448/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: ASSENTE
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
CI VA proponeva impugnazione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto beni immobili siti in Sant'Angelo d'Alife (CE): un'abitazione civile indirizzo_1 e due terreni/uliveti fl.
Indirizzo_2 per omesso versamento delle somme indicate nella cartella di pagamento in epigrafe.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta, con la sentenza n. 127 del 13 gennaio 2025, ha rigettato il ricorso.
Ha osservato che il ricorrente proponeva impugnazione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria posta a tutela di una serie di crediti indicati nella cartella esattoriale, senza contestare gli stessi, ma poneva in evidenza che i beni oggetto dell'atto impugnato erano destinati ai bisogni della famiglia, in forza di fondo patrimoniale costituito con atto del 23.11.23, chiedendo di accertare l'impignorabilità dei beni immobili e, conseguentemente, la nullità dell'atto impositivo.
Invero, in tema di riscossione coattiva di crediti tributari,
l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 cc. L'iscrizione, dunque, è legittima se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.
In ogni caso grava in capo al debitore l'onere della prova, non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma nel caso in cui il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, deve aversi riguardo al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.
In tal senso l'orientamento della Suprema Corte, come da ordinanza n. 25010/2021 e sentenza n. 5369/2020, secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo deve essere ricercato non nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può intendersi contratto per soddisfare tale finalità.
Nel caso in esame, i debiti tributari sorti per l'esercizio dell'attività professionale del ricorrente potevano ritenersi contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, in assenza di prova in ordine alla diversa finalità del debito.
Infatti, non emergeva alcun dato circa la finalità del debito per scopi estranei ai bisogni della famiglia né sussisteva la prova che il creditore fosse stato a conoscenza di tale estraneità.
Di fatto, i debiti per la cui tutela veniva iscritta l'ipoteca erano per la quasi totalità relativi al mancato pagamento di imposte sui redditi, ovvero sui proventi dell'attività professionale del ricorrente, somme che, comunemente, sono utilizzate per i bisogni della famiglia.
A nulla rilevava la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui l'attività professionale libera era stata svolta in aggiunta a quella di lavoro dipendente, dato che non appariva provato che i redditi prodotti dalla prima attività fossero destinati a scopi “voluttuari”.
In ultima analisi, la sentenza di primo grado precisava che la disposizione di cui all'art. 170 c.c. si riferisce esclusivamente alle procedure esecutive e non anche all'attivazione delle misure cautelari, quale deve intendersi l'iscrizione ipotecaria in esame, da considerarsi solo propedeutica ad una eventuale fase esecutiva, non ancora certa.
In forza di tale principio, ricordava che la Corte di
Cassazione ha stabilito che, in materia di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale, l'ente concessionario possa procedere all'iscrizione ipotecaria sull'immobile del contribuente costituito nel fondo patrimoniale (Corte di
Cassazione Sezioni Unite n. 19667 del 18.9.2014).
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata appare evidentemente retta da una duplice ratio, e precisamente, da un lato, si sostiene che l'eccezione di esclusione dai beni dal novero di quelli suscettibili di iscrizione ipotecaria, in quanto inseriti nel fondo patrimoniale, sarebbe priva di fondamento, non emergendo la prova delle condizioni che, in base alla giurisprudenza di legittimità, permettono di invocare la sottrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale alle pretese dei creditori. Dall'altro si aggiunge,
e nella seconda parte della motivazione, che il limite dettato dall'art. 170 c.c. opererebbe solo per le procedure esecutive e non anche per l'iscrizione ipotecaria oggetto di causa, che assolverebbe ad una finalità essenzialmente di natura cautelare.
La lettura dell'appello consente di rinvenire una critica solo alla prima ratio, ma manca una contestazione in ordine alle affermazioni relative alla inapplicabilità del limite di cui all'art. 170 c.c. alle iscrizioni ipotecarie, ciò sebbene si tratti di argomentazioni che appaiono di per sé sole idonee a sorreggere il rigetto del ricorso del contribuente.
Coglie pertanto nel segno la deduzione difensiva dell'Ufficio che, in ragione di tale omessa contestazione, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello, in quanto in presenza di una duplice ratio decidendi, il gravame che si appunti solo su di una di esse è da reputarsi inammissibile, in quanto in ogni caso residuerebbe, ove anche fondata la censura svolta, la seconda ratio che renderebbe perciò inattaccabile la decisione in quanto supportata dalla argomentazione non oggetto di specifica censura.
In tale direzione è stato affermato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte
"rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 1,
14/08/2020, n. 17182; Cass. n. 10815/2019).
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, non senza rilevare che comunque ricorre la manifesta infondatezza del primo motivo.
La Corte di cassazione ha in più occasioni ribadito il principio per cui, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. Sez. 3,
23/08/2018, n. 20998; Cass. n. 10166/2020; Cass. n.
22761/2016). E' stato altresì precisato che, poiché l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., essedo legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, tuttavia tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa
(Cass. Sez. 6, 23/11/2015, n. 23876).
La sentenza appellata risulta avere fatto corretta applicazione di siffatti principi soprattutto nella parte in cui ha sottolineato che, anche a voler ritenere che l'attività libero professionale fosse aggiuntiva a quella di lavoratore dipendente, mancava la prova, evidentemente incombente sul contribuente, che la prima attività fosse destinata a produrre redditi da destinare esclusivamente a finalità egoistiche o voluttuarie del contribuente, senza che quindi vi fosse alcuna ipotetica possibilità che i redditi così prodotti risultassero suscettibili di fruizione da parte del nucleo familiare, e quindi estranei alla nozione di inerenza ai bisogni della famiglia.
Il motivo di appello, pur condividendo i principi ai quali ha fatto richiamo la sentenza appellata, si risolve nel richiamo alla natura tributaria dell'obbligazione a garanzia della quale si è inteso iscrivere ipoteca, quasi a voler sostenere che tale carattere denoterebbe un'intrinseca connotazione di estraneità rispetto ai bisogni della famiglia, ma omette però di ponderare, ed in contrasto con i precedenti di legittimità richiamati, che anche le obbligazioni tributarie possono trovare soddisfacimento sui beni costituiti in fondo patrimoniale, così che, più che guardare all'in sé dell'obbligazione, occorre avere riguardo agli indici della capacità contributiva, da cui è scaturita la pretesa tributaria,
e cioè al fatto che i redditi sottoposti a tassazione fossero o meno destinati ad esigenze estranee a quelle della famiglia.
Tuttavia, di tale estraneità era onerato di fornire la prova il contribuente, che anche in questa sede ha omesso di adempiere a quanto impostogli.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile e condanna l'appellante al rimborso dele spese del grado che si liquidano in €
1.500,00, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1098/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 6 e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
02820231460000015008 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6448/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: ASSENTE
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
CI VA proponeva impugnazione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto beni immobili siti in Sant'Angelo d'Alife (CE): un'abitazione civile indirizzo_1 e due terreni/uliveti fl.
Indirizzo_2 per omesso versamento delle somme indicate nella cartella di pagamento in epigrafe.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta, con la sentenza n. 127 del 13 gennaio 2025, ha rigettato il ricorso.
Ha osservato che il ricorrente proponeva impugnazione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria posta a tutela di una serie di crediti indicati nella cartella esattoriale, senza contestare gli stessi, ma poneva in evidenza che i beni oggetto dell'atto impugnato erano destinati ai bisogni della famiglia, in forza di fondo patrimoniale costituito con atto del 23.11.23, chiedendo di accertare l'impignorabilità dei beni immobili e, conseguentemente, la nullità dell'atto impositivo.
Invero, in tema di riscossione coattiva di crediti tributari,
l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 cc. L'iscrizione, dunque, è legittima se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni.
In ogni caso grava in capo al debitore l'onere della prova, non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma nel caso in cui il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, deve aversi riguardo al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.
In tal senso l'orientamento della Suprema Corte, come da ordinanza n. 25010/2021 e sentenza n. 5369/2020, secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo deve essere ricercato non nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può intendersi contratto per soddisfare tale finalità.
Nel caso in esame, i debiti tributari sorti per l'esercizio dell'attività professionale del ricorrente potevano ritenersi contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, in assenza di prova in ordine alla diversa finalità del debito.
Infatti, non emergeva alcun dato circa la finalità del debito per scopi estranei ai bisogni della famiglia né sussisteva la prova che il creditore fosse stato a conoscenza di tale estraneità.
Di fatto, i debiti per la cui tutela veniva iscritta l'ipoteca erano per la quasi totalità relativi al mancato pagamento di imposte sui redditi, ovvero sui proventi dell'attività professionale del ricorrente, somme che, comunemente, sono utilizzate per i bisogni della famiglia.
A nulla rilevava la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui l'attività professionale libera era stata svolta in aggiunta a quella di lavoro dipendente, dato che non appariva provato che i redditi prodotti dalla prima attività fossero destinati a scopi “voluttuari”.
In ultima analisi, la sentenza di primo grado precisava che la disposizione di cui all'art. 170 c.c. si riferisce esclusivamente alle procedure esecutive e non anche all'attivazione delle misure cautelari, quale deve intendersi l'iscrizione ipotecaria in esame, da considerarsi solo propedeutica ad una eventuale fase esecutiva, non ancora certa.
In forza di tale principio, ricordava che la Corte di
Cassazione ha stabilito che, in materia di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale, l'ente concessionario possa procedere all'iscrizione ipotecaria sull'immobile del contribuente costituito nel fondo patrimoniale (Corte di
Cassazione Sezioni Unite n. 19667 del 18.9.2014).
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata appare evidentemente retta da una duplice ratio, e precisamente, da un lato, si sostiene che l'eccezione di esclusione dai beni dal novero di quelli suscettibili di iscrizione ipotecaria, in quanto inseriti nel fondo patrimoniale, sarebbe priva di fondamento, non emergendo la prova delle condizioni che, in base alla giurisprudenza di legittimità, permettono di invocare la sottrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale alle pretese dei creditori. Dall'altro si aggiunge,
e nella seconda parte della motivazione, che il limite dettato dall'art. 170 c.c. opererebbe solo per le procedure esecutive e non anche per l'iscrizione ipotecaria oggetto di causa, che assolverebbe ad una finalità essenzialmente di natura cautelare.
La lettura dell'appello consente di rinvenire una critica solo alla prima ratio, ma manca una contestazione in ordine alle affermazioni relative alla inapplicabilità del limite di cui all'art. 170 c.c. alle iscrizioni ipotecarie, ciò sebbene si tratti di argomentazioni che appaiono di per sé sole idonee a sorreggere il rigetto del ricorso del contribuente.
Coglie pertanto nel segno la deduzione difensiva dell'Ufficio che, in ragione di tale omessa contestazione, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello, in quanto in presenza di una duplice ratio decidendi, il gravame che si appunti solo su di una di esse è da reputarsi inammissibile, in quanto in ogni caso residuerebbe, ove anche fondata la censura svolta, la seconda ratio che renderebbe perciò inattaccabile la decisione in quanto supportata dalla argomentazione non oggetto di specifica censura.
In tale direzione è stato affermato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte
"rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 1,
14/08/2020, n. 17182; Cass. n. 10815/2019).
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, non senza rilevare che comunque ricorre la manifesta infondatezza del primo motivo.
La Corte di cassazione ha in più occasioni ribadito il principio per cui, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. Sez. 3,
23/08/2018, n. 20998; Cass. n. 10166/2020; Cass. n.
22761/2016). E' stato altresì precisato che, poiché l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., essedo legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, tuttavia tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa
(Cass. Sez. 6, 23/11/2015, n. 23876).
La sentenza appellata risulta avere fatto corretta applicazione di siffatti principi soprattutto nella parte in cui ha sottolineato che, anche a voler ritenere che l'attività libero professionale fosse aggiuntiva a quella di lavoratore dipendente, mancava la prova, evidentemente incombente sul contribuente, che la prima attività fosse destinata a produrre redditi da destinare esclusivamente a finalità egoistiche o voluttuarie del contribuente, senza che quindi vi fosse alcuna ipotetica possibilità che i redditi così prodotti risultassero suscettibili di fruizione da parte del nucleo familiare, e quindi estranei alla nozione di inerenza ai bisogni della famiglia.
Il motivo di appello, pur condividendo i principi ai quali ha fatto richiamo la sentenza appellata, si risolve nel richiamo alla natura tributaria dell'obbligazione a garanzia della quale si è inteso iscrivere ipoteca, quasi a voler sostenere che tale carattere denoterebbe un'intrinseca connotazione di estraneità rispetto ai bisogni della famiglia, ma omette però di ponderare, ed in contrasto con i precedenti di legittimità richiamati, che anche le obbligazioni tributarie possono trovare soddisfacimento sui beni costituiti in fondo patrimoniale, così che, più che guardare all'in sé dell'obbligazione, occorre avere riguardo agli indici della capacità contributiva, da cui è scaturita la pretesa tributaria,
e cioè al fatto che i redditi sottoposti a tassazione fossero o meno destinati ad esigenze estranee a quelle della famiglia.
Tuttavia, di tale estraneità era onerato di fornire la prova il contribuente, che anche in questa sede ha omesso di adempiere a quanto impostogli.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
Dichiara l'appello inammissibile e condanna l'appellante al rimborso dele spese del grado che si liquidano in €
1.500,00, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente