Decreto cautelare 20 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 6 luglio 2023
Ordinanza cautelare 8 agosto 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Qure S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Katia Giardini, Paolo Tormena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, RI Laura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Torino, c.so Regina Margherita, 174;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Sanifor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 nonchè per l'annullamento Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonchè per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GU il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” nonchè del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GU il 15 settembre 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Qure S.r.l. il 5/1/2023:
- del provvedimento della Regione Lombardia, Protocollo numero G1.2022.0045507 del 11/11/2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per l'anno 2018 in danno della società ricorrente;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché per l'annullamento;
- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Qure S.r.l. il 18/1/2023:
- della Determinazione della Regione Abruzzo, Protocollo numero DPF/121 del 13/12/2022, pubblicata in pari data sul sito della Regione, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in danno della società ricorrente, nonché per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Regione Piemonte;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa GI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Atteso che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, da parte della società ricorrente, dei provvedimenti adottati, a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativamente alle annualità 2015-2018, e sono stati conseguentemente determinati e ripartiti, a carico delle aziende fornitrici, gli oneri di ripiano. In particolare, la società ricorrente contesta l’illegittimità del decreto ministeriale di adozione delle linee guida e del provvedimento della Regione Abruzzo che le ha imputato una quota di payback per gli anni indicati;
Preso atto che la società ricorrente, con istanza depositata in data 7 gennaio 2026, ha rappresentato e documentato di avere provveduto al versamento, in favore della Regione Abruzzo, degli oneri di ripiano (c.d. payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Considerato che la norma sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Considerato che risulta, altresì, depositata in giudizio l’attestazione da parte della Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità Servizio Risorse Umane e Finanziarie SSR prot. n. 0465939/25 del 24 novembre 2025, circa l’avvenuto pagamento da parte della società ricorrente dell’importo dovuto;
Rilevato che l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto quanto segue:
“ 1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015” ;
Ritenuto che, in considerazione del disposto dell’art. 7 del D.L. 95/2025 e tenuto conto delle deduzioni della ricorrente e della documentazione depositata in atti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alle modalità di definizione della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA CA, Presidente FF
GI TI, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TI | RI RA CA |
IL SEGRETARIO