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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2147 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali rappresentanti legali della minore C.F._2 Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, Piazza di Novella 1, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. MARIO LUCCI che li rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Sede legale in Roma alla P.IVA_1
Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 9.11.2023, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di frequenza ex art. 1 L.289/90 soltanto a decorrere dalla data dell' 1/5/2022, lamentando la genericità ed erroneità della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo nonché l'assenza di adeguata motivazione che consentisse di ancorare la decorrenza della stato invalidante.
1 A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della relazione esperita, attesa la non corretta valutazione della documentazione in atti ai fini della determinazione della decorrenza del riconoscimento dei requisiti sanitari, nonché l'assenza di argomentazione da parte del CTU circa i motivi che l'hanno portato ad individuare la data di decorrenza.
Si è costituito l' , chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto, poiché le valutazioni mediche effettuate in sede di accertamento tecnico preventivo non appaiono contestate, sul piano valutativo, in modo congruente.
Disposta una nuova consulenza medico legale, all'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la contestazione risulta depositata ritualmente il 10.10.2023, dunque entro il termine disposto con ordinanza del 13.04.2023 e che la presente opposizione è stata depositata nei 30 giorni successivi.
Passando al merito della domanda attorea, ritiene questo Tribunale che le contestazioni mosse da parte ricorrente nei confronti dell'elaborato peritale depositato nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. fossero sufficientemente precise, soprattutto con riferimento alla necessità di tenere in considerazione la documentazione medica prodotta e di specificare sulla scorta di quale certificato, tra quelli prodotti dalla parte ricorrente, il CTU sia giunto alle proprie conclusioni.
Quanto all'esistenza dei requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di frequenza, giova ricordare che gli stessi consistono ai sensi dell'art 1 co 1 L. n. 289/1990 nell'essere un soggetto minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o di avere un deficit uditivo superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore.
Quanto all'accertamento in ordine al momento della decorrenza dello status accertato in sede giudiziale, la S.C. ha avuto modo di precisare che “di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale”; pertanto “Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto
2 permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore” (così, Cassazione civile sez. lav., 11/04/2007, n.8723).
Ebbene, proprio al fine di compiere una accurata indagine, è stata disposta una nuova consulenza tecnica.
Nella relazione peritale depositata in data 9.6.2025, il CTU dott. dà atto di Persona_2 aver accertato che la minore è affetta da un complesso di infermità tali Persona_1 da integrare il requisito sanitario per ottenere il diritto all'indennità di frequenza ex art.1
L.289/90 con decorrenza dal giorno successivo a quello di inoltro della domanda amministrativa da parte dei genitori dell'interessata (15/07/2020).
Vale precisare che nella relazione, il consulente (Dott. ha evidenziato che Persona_2
“dall'esame degli atti, risulta che la ragazza è affetta da difficoltà di apprendimento della scrittura, della lettura in pregresso disturbo del linguaggio e mutismo selettivo. Queste problematiche possono produrre oggettive difficoltà nell'apprendimento dei testi scolastici, nelle relazioni sociali interpersonali tra coetanei e necessitano di assistenza logopedica e psicologica”.
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente, devono essere integralmente recepiti, anche considerando che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Deve dunque essere accertata la sussistenza in capo a dei requisiti Persona_1 sanitari previsti per l'indennità di frequenza, a decorrere da luglio 2020.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M.
n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455), seguono come di regola la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato giudizio, vanno poste a carico di . CP_1
PQM
Il Giudice del Lavoro, ogni altra istanza disattesa, accerta la sussistenza in capo a del requisito sanitario previsto dell'indennità di frequenza ex art. 1 Persona_1
L.289/90 da luglio 2020.
Condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 2697,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Mario Lucci dichiaratosi antistatario
3 Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 28/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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