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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. LE RI Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa IC AR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. n. 284/2025
tra
c.f. nella sua qualità di socio accomandante Parte_1 C.F._1 della società P.G.S. S.R.L., in Liquidazione Giudiziaria, rappresentato e difeso dall'avv. Eva De Vivo
reclamante
e
P.G.S. s.r.l., in Liquidazione Giudiziaria, in persona del Curatore
reclamata - contumace
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 8 del Tribunale fallimentare di Lagonegro del 7.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il reclamo in oggetto ha chiesto la revoca dell'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società P.G.S. s.r.l. disposta con sentenza n. 8 del 2025 dal Tribunale di Lagonegro.
Con la predetta sentenza, il Tribunale fallimentare di Lagonegro, ritenuto la stato di insolvenza di detta società e ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ne ha dichiarato l'apertura.
, in qualità di socio accomandante della società, ha interposto Parte_1 reclamo avverso detta decisione.
1 La Curatela fallimentare non si è costituita.
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è stata riservata in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025.
Così sinteticamente ricostruito l'iter del presente giudizio, si osserva quanto segue.
Va anzitutto dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale della P.G.S. s.r.l. che, pur evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, essendo il reclamo diretto a censurare la sentenza impugnata in ragione della pretesa natura di impresa minore della società P.G.S. s.r.l., è stato disposto un accertamento tecnico allo scopo di verificare il possesso congiunto dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) CII (1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).
Le conclusioni del consulente tecnico, congruamente e diffusamente motivate, escludono la ricorrenza dei presupposti ostativi all'apertura della liquidazione giudiziale.
In limine, va rilevato come il mancato deposito dei bilanci non impedisce la prova dei presupposti di non fallibilità anche attraverso altri strumenti probatori alternativi (in termini, da ultimo Cass. n. 24138/2019 secondo cui “in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi”. Più recentemente anche Cass. n. 9045/2021 in motivazione ed anche Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass., 26 novembre 2018, n. 3054).
Cionondimeno, la documentazione esaminata in sede di operazioni peritali, ha escluso il possesso congiunto dei presupposti di non fallibilità.
In particolare, quanto all'attivo patrimoniale, la documentazione prodotta dal reclamante non ha consentito un accertamento in merito.
Ad ogni modo, è emersa l'assenza degli altri due presupposti, e pertanto, le considerazioni che seguono sono di per sé sufficienti a ritenere che la società non sia qualificabile alla stregua di impresa minore.
Difatti, è emerso che i ricavi, almeno nell'anno 2021, hanno superato l'importo di euro duecentomila (p. 13 della CTU).
2 Ancora, il consulente ha altresì evidenziato che i debiti della P.G.S. s.r.l. risultanti dall'elenco delle cartelle e degli avvisi di addebito, e dagli estratti di ruolo rimessi dall' superano l'ammontare di euro Controparte_1 cinquecentomila.
Né il reclamante ha sufficientemente contrastato tali conclusioni tecniche. Non ha infatti svolto osservazioni alla CTU limitandosi ad articolare generiche osservazioni con le note d'udienza.
In particolare, quanto ai ricavi, ha dedotto che “(…) su questo dato si chiede alla CTU di chiarire la ragione precisa della differenza tra dato dei “Ricavi Complessivo (euro 341.036,00) e quello del “Volume di Affare/Ricavo delle vendite (267.336,00) Il CTU ha genericamente affermato che “ i due dati… coincidono perfettamente” ma i dati in Tabella III e V (pag. 11-12) mostrano una differenza di oltre 73.000,00 euro. Si ri chiede di chiarire questa differenza (se i 73.000, euro siano costituiti da ricavi di natura finanziaria
o straordinaria, che non confluiscono nel volume d'affari IVA, ma rientrano nel concetto di “ricavi, in qualche modo essi risultino” ex art. 2 CCII)”.
In disparte l'articolazione di osservazioni tecniche solo successivamente al termine all'uopo concesso, deve rilevarsi come la pretesa discrasia non è in grado di incidere sul superamento della soglia di euro 200.000,00 di cui all'art. 2 lett. d) CII.
Ancora, quanto all'ammontare dei debiti, il reclamante si è limitato ad un generico disconoscimento del debito riscontrato dal consulente, sollecitando chiarimenti da parte del CTU al fine di accertare “la natura e l'origine di questo enorme debito (che si disconosce sin d'ora). In particolare, se si tratti di disconoscimento di crediti d'imposta che ha generato un ruolo straordinario e se tale disconoscimento sia stato oggetto di contenzioso o di sospensione, o se rappresenti un debito certo, liquido ed esigibile ai fini del calcolo del passivo per l'art. 2 CCII”.
Deve rilevarsi, tuttavia, come tale approccio si riveli contrario all'onere della prova incombente sul reclamante il quale, laddove come prospettato, avesse inteso contestare l'an di tale pretesa creditoria, avrebbe dovuto produrre i riscontri del contenzioso in essere o, comunque, di elementi idonei a censurare la ricostruzione dell'ammontare dei debiti così come operata dal consulente tecnico.
Invero, lo stesso art. 121 CII assegna tale onere all'imprenditore sancendo che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Pertanto, invocare la non applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale avrebbe imposto la prova del possesso congiunto dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) cit. (in giurisprudenza sull'onere probatorio incombente sul debitore cfr. Cass. n. 9045/2021 secondo cui “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le pronunce sopra citate), l'onere di provare la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. sta in capo al debitore nei cui confronti è stata presentata l'istanza di fallimento (anche se la mancata costituzione del debitore non impedisce di certo al Tribunale di constatare, nel caso, la concreta presenza degli stessi e di prendere i provvedimenti che ne conseguono in via diretta)”.
3 Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va rigettato perché infondato.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte reclamata.
Sono poste a definitivo carico del reclamante le spese di CTU così come liquidate in separato decreto.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe trascritto, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. dichiara l'obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02; 3. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte reclamante.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
IC AR
IL PRESIDENTE
LE RI
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Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. LE RI Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa IC AR Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. n. 284/2025
tra
c.f. nella sua qualità di socio accomandante Parte_1 C.F._1 della società P.G.S. S.R.L., in Liquidazione Giudiziaria, rappresentato e difeso dall'avv. Eva De Vivo
reclamante
e
P.G.S. s.r.l., in Liquidazione Giudiziaria, in persona del Curatore
reclamata - contumace
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 8 del Tribunale fallimentare di Lagonegro del 7.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il reclamo in oggetto ha chiesto la revoca dell'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società P.G.S. s.r.l. disposta con sentenza n. 8 del 2025 dal Tribunale di Lagonegro.
Con la predetta sentenza, il Tribunale fallimentare di Lagonegro, ritenuto la stato di insolvenza di detta società e ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ne ha dichiarato l'apertura.
, in qualità di socio accomandante della società, ha interposto Parte_1 reclamo avverso detta decisione.
1 La Curatela fallimentare non si è costituita.
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è stata riservata in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025.
Così sinteticamente ricostruito l'iter del presente giudizio, si osserva quanto segue.
Va anzitutto dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale della P.G.S. s.r.l. che, pur evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, essendo il reclamo diretto a censurare la sentenza impugnata in ragione della pretesa natura di impresa minore della società P.G.S. s.r.l., è stato disposto un accertamento tecnico allo scopo di verificare il possesso congiunto dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) CII (1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).
Le conclusioni del consulente tecnico, congruamente e diffusamente motivate, escludono la ricorrenza dei presupposti ostativi all'apertura della liquidazione giudiziale.
In limine, va rilevato come il mancato deposito dei bilanci non impedisce la prova dei presupposti di non fallibilità anche attraverso altri strumenti probatori alternativi (in termini, da ultimo Cass. n. 24138/2019 secondo cui “in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi”. Più recentemente anche Cass. n. 9045/2021 in motivazione ed anche Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass., 26 novembre 2018, n. 3054).
Cionondimeno, la documentazione esaminata in sede di operazioni peritali, ha escluso il possesso congiunto dei presupposti di non fallibilità.
In particolare, quanto all'attivo patrimoniale, la documentazione prodotta dal reclamante non ha consentito un accertamento in merito.
Ad ogni modo, è emersa l'assenza degli altri due presupposti, e pertanto, le considerazioni che seguono sono di per sé sufficienti a ritenere che la società non sia qualificabile alla stregua di impresa minore.
Difatti, è emerso che i ricavi, almeno nell'anno 2021, hanno superato l'importo di euro duecentomila (p. 13 della CTU).
2 Ancora, il consulente ha altresì evidenziato che i debiti della P.G.S. s.r.l. risultanti dall'elenco delle cartelle e degli avvisi di addebito, e dagli estratti di ruolo rimessi dall' superano l'ammontare di euro Controparte_1 cinquecentomila.
Né il reclamante ha sufficientemente contrastato tali conclusioni tecniche. Non ha infatti svolto osservazioni alla CTU limitandosi ad articolare generiche osservazioni con le note d'udienza.
In particolare, quanto ai ricavi, ha dedotto che “(…) su questo dato si chiede alla CTU di chiarire la ragione precisa della differenza tra dato dei “Ricavi Complessivo (euro 341.036,00) e quello del “Volume di Affare/Ricavo delle vendite (267.336,00) Il CTU ha genericamente affermato che “ i due dati… coincidono perfettamente” ma i dati in Tabella III e V (pag. 11-12) mostrano una differenza di oltre 73.000,00 euro. Si ri chiede di chiarire questa differenza (se i 73.000, euro siano costituiti da ricavi di natura finanziaria
o straordinaria, che non confluiscono nel volume d'affari IVA, ma rientrano nel concetto di “ricavi, in qualche modo essi risultino” ex art. 2 CCII)”.
In disparte l'articolazione di osservazioni tecniche solo successivamente al termine all'uopo concesso, deve rilevarsi come la pretesa discrasia non è in grado di incidere sul superamento della soglia di euro 200.000,00 di cui all'art. 2 lett. d) CII.
Ancora, quanto all'ammontare dei debiti, il reclamante si è limitato ad un generico disconoscimento del debito riscontrato dal consulente, sollecitando chiarimenti da parte del CTU al fine di accertare “la natura e l'origine di questo enorme debito (che si disconosce sin d'ora). In particolare, se si tratti di disconoscimento di crediti d'imposta che ha generato un ruolo straordinario e se tale disconoscimento sia stato oggetto di contenzioso o di sospensione, o se rappresenti un debito certo, liquido ed esigibile ai fini del calcolo del passivo per l'art. 2 CCII”.
Deve rilevarsi, tuttavia, come tale approccio si riveli contrario all'onere della prova incombente sul reclamante il quale, laddove come prospettato, avesse inteso contestare l'an di tale pretesa creditoria, avrebbe dovuto produrre i riscontri del contenzioso in essere o, comunque, di elementi idonei a censurare la ricostruzione dell'ammontare dei debiti così come operata dal consulente tecnico.
Invero, lo stesso art. 121 CII assegna tale onere all'imprenditore sancendo che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Pertanto, invocare la non applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale avrebbe imposto la prova del possesso congiunto dei presupposti di cui all'art. 2 lett. d) cit. (in giurisprudenza sull'onere probatorio incombente sul debitore cfr. Cass. n. 9045/2021 secondo cui “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le pronunce sopra citate), l'onere di provare la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. sta in capo al debitore nei cui confronti è stata presentata l'istanza di fallimento (anche se la mancata costituzione del debitore non impedisce di certo al Tribunale di constatare, nel caso, la concreta presenza degli stessi e di prendere i provvedimenti che ne conseguono in via diretta)”.
3 Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va rigettato perché infondato.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte reclamata.
Sono poste a definitivo carico del reclamante le spese di CTU così come liquidate in separato decreto.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe trascritto, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. dichiara l'obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02; 3. pone le spese di CTU a definitivo carico della parte reclamante.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
IC AR
IL PRESIDENTE
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