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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5812/2018 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la Parte_1 Pt_ carica presso la sede sociale in San RE TE (Selva di sotto rappresentato e difeso dall'Avv. RE Nicola Verrillo, presso lo studio del quale in EL RM (BN) alla via Benevento nr.19 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede della Giunta in Napoli alla via Santa Lucia nr. 81, rappresentato e difeso nel primo grado del giudizio dall'avv. Pasquale D'Onofrio, procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.6.2017 la proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla Pt_1 con decreto dirigenziale n. 2 del 24.5.2017, Dir. Gen. 6, UOD 11, notificata a mezzo posta in data Controparte_1
30.5.2017, con cui si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa, la sanzione pecuniaria di Euro 6.857,95 per la violazione dell'art. 133, comma 1 e 2, del D.Lgvo 152/2006 per il superamento del valore soglia del solo parametro relativo alla escherichia coli.
La S.I.T. esponeva:
- che, in data 10.02.2015 l' dipartimento di LL effettuava un sopralluogo presso CP_2 il depuratore comunale del ubicato in località San Martino con Controparte_3 prelievo di campioni delle acque di scarico;
- che, dalle analisi effettuate, comunicate dall' a tutte le autorità interessate ed al CP_2
con nota prot.22541 del 14.04.2015, emergeva il superamento del Controparte_3 valore di soglia del solo parametro relativo alla escherichia coli risultando tutti gli altri nella norma;
- che, con il medesimo verbale, pertanto, l' contestava la violazione dell'art.133 CP_2 commi 1 e 2 D.lgs. 152/06 ed al la violazione del'art.124 comma Controparte_3
1 ed art.101 comma 1 d.lgs. 152/06 per aver scaricato in corpo ricettore senza la prescritta autorizzazione;
- che, con nota del 04.05.2015 -trasmessa a mezzo PEC- il ricorrente trasmetteva alla CP_1 ed agli Enti interessati chiarimenti scritti e documentazione con espressa richiesta
[...] di audizione ai sensi dell'art.18 L.689/81;
- che, la suddetta nota veniva inoltrata dalla società ricorrente a mezzo pec sia all'indirizzo della sia al dipartimento di LL con la formale con richiesta di Controparte_1
“esplicitamente di essere sentiti in opportuna audizione”;
- che tali note restavano lettera morta, tanto che la regione non dava alcun riscontro CP_1
e, di conseguenza, non veniva mai formalizzata alcuna convocazione nonostante l'espressa e formale richiesta;
- che, con la stessa nota la di gestore dell'impianto- inviava alla Pt_1 CP_4 CP_1 osservazioni in merito alla contestazione segnalando che il superamento del
[...] parametro relativo all'escherichia coli era stato determinato dalla natura cosiddetta “mista” della rete fognaria del che consentiva l'adduzione anche delle acque Parte_3 meteoriche all'impianto non dotato di uno “scolmatore di piena” che a causa di eventi piovosi di particolare intensità avevano determinato il temporaneo disservizio dell'impianto così come dichiarato nello stesso verbale di sopralluogo e come risultava dalla documentazione allegata (comunicazione di disservizio del 30.01.2015).
Anche il inviava chiarimenti scritti e formalizzava richiesta di audizione rimasta senza esito. Controparte_3
La S.I.T., quindi, contestava la sanzione sostenendo, anzitutto, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.18 L.689/81 in relazione alla mancata convocazione per l'audizione ed omessa e/o incompleta motivazione.
Evidenziava che dall'attestato rilasciato dall'impiegato addetto al protocollo del Comune di , la nota CP_3 prot.625245 del 21.09.2015 della Regine Campania ed avente ad oggetto “Convocazione del Sindaco per audizione
01/10/2015…” “non risulta mai pervenuta agli atti del Comune”.
Osservava, inoltre, che l'ordinanza non faceva alcun riferimento agli scritti difensivi inviati dalla e, Parte_1 soprattutto, alla richiesta formale di audizione.
Precisava che la aveva accorpato due procedimenti per violazioni diverse nei confronti di soggetti Controparte_1 diversi motivando solo in relazione a quanto contestato al . Controparte_3
Pertanto, la mancata audizione aveva generato non solo un vizio procedimentale ma anche un difetto di motivazione, con conseguente violazione di legge, atteso che avrebbe consentito alla S.I.T. di produrre i certificati di analisi che attestavano il rientro nei limiti del parametro violato che avrebbe determinato l'applicazione dell'art. 140 d.lgs. 152/06 e consentito di usufruire della diminuzione dalla metà a due terzi della sanzione che, essendo stato saltato un passaggio procedimentale e motivazionale, non è stato nemmeno valutata. Si opponeva, altresì, contestando la nullità dell'atto per mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Osservava che il decreto di ingiunzione impugnato era stato emesso in data 24.05.2017 e notificato il 30.05.2017, ovvero ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt.18 della legge n°689 del 1981 e art.2 legge 241 del 1990.
Da ciò conseguiva che doveva ritenersi tardiva l'emissione dell'ingiunzione nonché violato il diritto di difesa.
Nel merito, poi, adduceva l'insussistenza della violazione contestata con riferimento al superamento del solo parametro di soglia relativo all'escherichia coli. Pt_ Sosteneva che, nel caso di specie, il superamento del valore di soglia del solo parametro relativo all'escherichia era stato determinato dalle forti precipitazioni che si erano abbattute suoi luoghi nei giorni antecedenti al prelievo e dalla natura cosiddetta di “tipo misto” dell'impianto fognario di adduzione.
Chiariva che, come fatto rilevare già nel verbale di sopralluogo del 10.02.2015 e comunicato alla Controparte_1 nella memoria giustificativa e richiesta di audizione del 11.05.2015, nei giorni prima delle operazioni di prelievo si erano verificate forti precipitazioni.
Tale situazione, stante la natura “mista” e la tipologia obsoleta del sistema fognario del Controparte_5
- che recapitava nello stesso impianto di depurazione (cfr. convenzione e comunicazioni allegate) che non
[...] prevede il doppio canale di scarico - nei periodi di massima piovosità, determinava un afflusso di notevole quantità di acque superficiali meteoriche che, convogliate dalla fognatura erano confluite nell'impianto e, di fatto, avevano determinato un disservizio temporaneo non altrimenti evitabile.
Tale anomalo afflusso aveva modificato il normale ciclo depurativo e la funzionalità dell'impianto determinando il temporaneo superamento dei parametri che solo dopo qualche giorno, stabilizzato l'impianto e normalizzati i processi depurativi, erano rientrati nella norma.
Affermava, dunque, di aver correttamente svolto la sua attività di gestione dell'impianto utilizzando la dovuta diligenza nel rispetto del contratto e del capitolato d'appalto.
Sosteneva, infatti, di aver assicurato il normale funzionamento dell'impianto e di aver depurato i liquami rispettando la quasi totalità dei parametri di legge ad eccezione di quelli relativi all'escherichia coli il cui superamento, però, era stato determinato dall'eccezionalità della stagione metereologica.
Inoltre, sosteneva ricorressero i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che consentivano l'immediata sospensione dell'ordinanza impugnata.
Concludeva, quindi, chiedendo al giudice adito: “in via preliminare, ricorrendone i presupposti, sospendere l'efficacia dell'impugnato decreto;
nel merito, annullare l'opposta ingiunzione per la violazione dell'art.18 della legge 689/81 e dell'art.2 della legge 241/90 in combinato disposto e per la insussistenza della violazione contestata;
in subordine, annullare l'opposta ingiunzione, riconosciuta la scusabilità della condotta;
in via ulteriormente gradata, riconosciuta
l'attenuante di cui all'art.140 d.lgs 152/06, rideterminare l'importo della sanzione al minimo;
condannare la resistente
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. Controparte_1
Si costituiva la che contestava l'opposizione sostenendo, in primo luogo, non vi fosse stata alcuna Controparte_1 violazione del diritto di difesa essendo la società a conoscenza dei verbali di sopralluogo e del prelievo di campioni - avvenuti in presenza del legale rappresentante - e che aveva ricevuto l'avviso per cui avrebbe potuto nominare un consulente tecnico al fine di consentire il contraddittorio durante il procedimento di analisi sul campione prelevato.
Osservava di aver fornito adeguata motivazione in quanto il trasgressore era stato messo in condizione non solo di esporre le proprie difese ma anche di comprendere le ragioni poste a fondamento della sanzione irrogata. Infine, riteneva che la società non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato atteso che la richiesta era stata formulata in modo generico e con clausole di stile.
Il Tribunale osservava che, pur essendo mancata l'audizione del responsabile della Parte_1
a seguito della specifica istanza proposta alla nel corso del procedimento de quo,
[...] Controparte_1 cionondimeno, tale omissione non si ripercuoteva in alcun modo sulla legittimità dell'atto. Inoltre, evidenziava che il procedimento amministrativo di accertamento e di irrogazione delle sanzioni non soggiace al termine generale di 30 giorni per la sua definizione, previsto dall'art. 2 legge 241/1990 e che, quindi, non era pertinente il richiamo normativo operato dalla società. Pt_ Nel merito, rilevava che la società non aveva affatto dimostrato che lo sforamento dei limiti di escherichia era dovuto all'eccezionalità delle piogge sopravvenute nei giorni precedenti al prelievo dei campioni di liquido, tenuto conto che non aveva prodotto alcuna documentazione idonea sulla particolare abbondanza delle precipitazioni di quel periodo.
Osservava che tale eventualità non valeva ad escludere la responsabilità della società, tenuto conto che gli eventi meteorici, anche intensi, nella zona di interesse, rientravano nell'assoluta normalità, sicché la società istante, quale gestore dell'impianto di depurazione era tenuta ad adottare le opportune e necessarie cautele di ordine tecnico per evitare ogni inquinamento.
Pertanto, con sentenza n. 903/2018, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava la società alle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 01.12.2018, proponeva appello la S.I.T. avverso la sentenza in esame, contestando la motivazione nel merito ed affermando, innanzitutto, che il giudice aveva errato in ordine alla dedotta deficienza originaria dell'impianto di depurazione.
Ribadiva, preliminarmente, che quanto contestato al titolare dello scarico, integrava una chiara ipotesi originaria deficienza dell'impianto che attribuiva la responsabilità della violazione al titolare dello scarico.
Osservava, infatti, che le era stata affidata la conduzione del depuratore del solo in data Controparte_3
07.04.2009 - come si poteva evince dal disciplinare di gestione associata del depuratore tra i Comuni di e CP_3
del 19.01.2012 – ed emergeva “per tabulas” che al momento dell'assunzione della gestione (7.4.2009 ndr) Parte_3 la non era a conoscenza dell'aggravio imposto dall'aggiunta del nuovo scarico proveniente dal Comune di Pt_1 Pt_3
.
[...]
Aveva assunto, quindi, la gestione di un impianto trovandosi, di fatto e solo in epoca successiva, a gestirne altro con portate diverse.
Riteneva fosse stata fornita adeguata prova della deficienza dell'impianto atteso che ciò emergeva anche dalla nota prot.1915 del 20.8.2015 inviata dal Comune di al Comune di avente ad oggetto “sollecito CP_3 Parte_3 riscontro comunicazione prot.563 del 23.3.2015”.
Rappresentava, inoltre, che il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione causato degli eventi piovosi e del conseguente carico sovrabbondante emergeva, oltretutto, anche dallo stesso verbale di sopralluogo del CP_2
10.02.2015 ove i verbalizzanti attestano di aver accertato che “nel corso del prelievo si è verificato la fuoriuscita di parte dei reflui dagli scolmatori di piena”.
Affermava, quindi, che i documenti richiamati dimostravano in maniera inconfutabile che la società ricorrente aveva assunto la gestione di un impianto destinato al servizio del solo comune di , che solo in epoca successiva CP_3 si era associata la gestione con il comune di , e che la tipologia della rete fognaria di tale comune, Parte_3 nonostante le modifiche poste in essere, aveva determinato i disservizi che, oltretutto, sono stati sempre prontamente contestati nel corso degli anni.
Pertanto, ribadiva che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata rientrando la contestata violazione “nei casi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi” e di “responsabilità del titolare dello scarico”.
Tanto premesso sui singoli capi della sentenza impugnata, la compagine sociale lamentava che il Tribunale aveva fatto mal governo del principio di non contestazione, correttamente eccepito nel verbale di udienza del 14.03.2018, atteso che la resistente non aveva contestato i documenti allegati posti a fondamento delle pretese formulate. CP_1
Censurava, infine, la motivazione sostenendo che il Tribunale non si era assolutamente pronunciato sulla domanda di riduzione della sanzione ai sensi dell'art.140 dlgs 152/06.
Concludeva, quindi, per la riforma della impugnata sentenza con accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la che contestava in fatto e diritto il gravame affermando, anzitutto, che l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione era stata emanata sulla scorta di un verbale redatto da pubblici ufficiali e, pertanto, costituiva piena prova fino a querela di falso;
altresì, ininfluenti erano i rilievi e le eccezioni formulate dalla società in quanto le avversità metereologiche dei giorni precedenti l'accertamento non erano sufficienti a motivare la deroga dei limiti di emissione delle particelle inquinanti. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità/infondatezza dell'appello.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come d dispositivo in atti.
*********
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Con riferimento al primo capo di gravame, occorre osservare che sussiste la responsabilità dell'appellante compagine sociale, perché l'esame diacronico degli atti evidenzia una inerzia dell'impresa: la stessa assume la gestione del depuratore del solo il 07.04.2009; successivamente la società è resa edotta che con CP_3 Controparte_3 decorrenza 01.11.2009 anche il ha iniziato a sversare le proprie acque reflue nel depuratore in CP_3 Parte_3 questione. Soltanto però in data 10.01.2015, la ha contestato un disservizio dovuto alla presenza di acque Parte_1 piovane nel depuratore con problemi di tenuta delle vasche;
tale stato di cose , e cioè la deficienza dell'impianto, emerge dalla nota prot. 1915 del 20.08.2015 inviata al . Non risulta esservi documentazione Controparte_6 alcuna di questo genere prima degli atti sopra menzionati, e siccome il disciplinare di gestione prevede obblighi di gestione e di conservazione in efficienza dell'impianto, si ravvisa una responsabilità per omissione nel periodo che si snoda dal novembre 2009 al gennaio 2015; il verificarsi di precipitazioni con i pericoli connessi secondo un principio di regolarità causale si sono verificati anche nelle stagioni invernali del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013 , e del 2014; le comunicazioni di contestazione della società in più non possono esimere , come giustamente evidenziato anche dal Tribunale di LL, la responsabilità diretta della società che avrebbe dovuto porre in essere tutti gli aggiustamenti tecnici necessari per evitare -salvo rivalsa nei confronti dell'ente locale- gli eventi verificatisi e successivamente contestati.
Sul secondo motivo di doglianza, occorre osservare che il principio di circolarità delle allegazioni ( cfr. Cass. Sezioni
Unite Civili n.8202/2005) concerne i motivi di opposizione e la memoria difensiva e non già le deduzioni inserite nei verbali di udienza;
il solo incrocio delle allegazioni dei due atti determina il “thema decidendum” e non già le allegazioni contenute nei predetti verbali;
e difatti, il primo motivo di opposizione è la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.18 della legge nr.689/1981; il secondo motivo è costituito dal mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo;
questi due motivi sono stati respinti dal Tribunale di
LL e su tale parte di motivazione non è stata avanzata censura alcuna in sede di gravame. Il terzo motivo di opposizione , e cioè l'insussistenza nel merito della violazione contestata e la mancanza di responsabilità, rientra nel primo motivo di gravame, già oggetto di disamina di cui sopra, che ha messo in evidenza anche una responsabilità per omissione da parte della per il periodo dal novembre 2009 al gennaio 2015. Solo per completezza, si deve Parte_1 sottolineare che la violazione di legge risulta dai verbali in atti, come del resto messo in evidenza dalla CP_2
Controparte_1
Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che il superamento della soglia di legge è stata grave e prolungata nel tempo ( cfr. verbale di sopralluogo e prelievo delle acque di scarico dell' di LL del CP_2
10.02.2015), tanto è vero che solo con nota del 04.05.2015 la società ha potuto comunicare che la presenza di cloro attivo libero in una concentrazione minore dell'0,05 mg/l. Non sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art.140 del D.Lgs. 152/2006.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine d'ufficio si corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza: al capo b) si cassano le parole da”compensa per metà” sino alla parola “e”.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, pari ad euro
1.983,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, se dovuti;
Ai sensi dell'art,13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis cit.
Napoli , addì 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5812/2018 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la Parte_1 Pt_ carica presso la sede sociale in San RE TE (Selva di sotto rappresentato e difeso dall'Avv. RE Nicola Verrillo, presso lo studio del quale in EL RM (BN) alla via Benevento nr.19 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede della Giunta in Napoli alla via Santa Lucia nr. 81, rappresentato e difeso nel primo grado del giudizio dall'avv. Pasquale D'Onofrio, procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.6.2017 la proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla Pt_1 con decreto dirigenziale n. 2 del 24.5.2017, Dir. Gen. 6, UOD 11, notificata a mezzo posta in data Controparte_1
30.5.2017, con cui si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa, la sanzione pecuniaria di Euro 6.857,95 per la violazione dell'art. 133, comma 1 e 2, del D.Lgvo 152/2006 per il superamento del valore soglia del solo parametro relativo alla escherichia coli.
La S.I.T. esponeva:
- che, in data 10.02.2015 l' dipartimento di LL effettuava un sopralluogo presso CP_2 il depuratore comunale del ubicato in località San Martino con Controparte_3 prelievo di campioni delle acque di scarico;
- che, dalle analisi effettuate, comunicate dall' a tutte le autorità interessate ed al CP_2
con nota prot.22541 del 14.04.2015, emergeva il superamento del Controparte_3 valore di soglia del solo parametro relativo alla escherichia coli risultando tutti gli altri nella norma;
- che, con il medesimo verbale, pertanto, l' contestava la violazione dell'art.133 CP_2 commi 1 e 2 D.lgs. 152/06 ed al la violazione del'art.124 comma Controparte_3
1 ed art.101 comma 1 d.lgs. 152/06 per aver scaricato in corpo ricettore senza la prescritta autorizzazione;
- che, con nota del 04.05.2015 -trasmessa a mezzo PEC- il ricorrente trasmetteva alla CP_1 ed agli Enti interessati chiarimenti scritti e documentazione con espressa richiesta
[...] di audizione ai sensi dell'art.18 L.689/81;
- che, la suddetta nota veniva inoltrata dalla società ricorrente a mezzo pec sia all'indirizzo della sia al dipartimento di LL con la formale con richiesta di Controparte_1
“esplicitamente di essere sentiti in opportuna audizione”;
- che tali note restavano lettera morta, tanto che la regione non dava alcun riscontro CP_1
e, di conseguenza, non veniva mai formalizzata alcuna convocazione nonostante l'espressa e formale richiesta;
- che, con la stessa nota la di gestore dell'impianto- inviava alla Pt_1 CP_4 CP_1 osservazioni in merito alla contestazione segnalando che il superamento del
[...] parametro relativo all'escherichia coli era stato determinato dalla natura cosiddetta “mista” della rete fognaria del che consentiva l'adduzione anche delle acque Parte_3 meteoriche all'impianto non dotato di uno “scolmatore di piena” che a causa di eventi piovosi di particolare intensità avevano determinato il temporaneo disservizio dell'impianto così come dichiarato nello stesso verbale di sopralluogo e come risultava dalla documentazione allegata (comunicazione di disservizio del 30.01.2015).
Anche il inviava chiarimenti scritti e formalizzava richiesta di audizione rimasta senza esito. Controparte_3
La S.I.T., quindi, contestava la sanzione sostenendo, anzitutto, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.18 L.689/81 in relazione alla mancata convocazione per l'audizione ed omessa e/o incompleta motivazione.
Evidenziava che dall'attestato rilasciato dall'impiegato addetto al protocollo del Comune di , la nota CP_3 prot.625245 del 21.09.2015 della Regine Campania ed avente ad oggetto “Convocazione del Sindaco per audizione
01/10/2015…” “non risulta mai pervenuta agli atti del Comune”.
Osservava, inoltre, che l'ordinanza non faceva alcun riferimento agli scritti difensivi inviati dalla e, Parte_1 soprattutto, alla richiesta formale di audizione.
Precisava che la aveva accorpato due procedimenti per violazioni diverse nei confronti di soggetti Controparte_1 diversi motivando solo in relazione a quanto contestato al . Controparte_3
Pertanto, la mancata audizione aveva generato non solo un vizio procedimentale ma anche un difetto di motivazione, con conseguente violazione di legge, atteso che avrebbe consentito alla S.I.T. di produrre i certificati di analisi che attestavano il rientro nei limiti del parametro violato che avrebbe determinato l'applicazione dell'art. 140 d.lgs. 152/06 e consentito di usufruire della diminuzione dalla metà a due terzi della sanzione che, essendo stato saltato un passaggio procedimentale e motivazionale, non è stato nemmeno valutata. Si opponeva, altresì, contestando la nullità dell'atto per mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Osservava che il decreto di ingiunzione impugnato era stato emesso in data 24.05.2017 e notificato il 30.05.2017, ovvero ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt.18 della legge n°689 del 1981 e art.2 legge 241 del 1990.
Da ciò conseguiva che doveva ritenersi tardiva l'emissione dell'ingiunzione nonché violato il diritto di difesa.
Nel merito, poi, adduceva l'insussistenza della violazione contestata con riferimento al superamento del solo parametro di soglia relativo all'escherichia coli. Pt_ Sosteneva che, nel caso di specie, il superamento del valore di soglia del solo parametro relativo all'escherichia era stato determinato dalle forti precipitazioni che si erano abbattute suoi luoghi nei giorni antecedenti al prelievo e dalla natura cosiddetta di “tipo misto” dell'impianto fognario di adduzione.
Chiariva che, come fatto rilevare già nel verbale di sopralluogo del 10.02.2015 e comunicato alla Controparte_1 nella memoria giustificativa e richiesta di audizione del 11.05.2015, nei giorni prima delle operazioni di prelievo si erano verificate forti precipitazioni.
Tale situazione, stante la natura “mista” e la tipologia obsoleta del sistema fognario del Controparte_5
- che recapitava nello stesso impianto di depurazione (cfr. convenzione e comunicazioni allegate) che non
[...] prevede il doppio canale di scarico - nei periodi di massima piovosità, determinava un afflusso di notevole quantità di acque superficiali meteoriche che, convogliate dalla fognatura erano confluite nell'impianto e, di fatto, avevano determinato un disservizio temporaneo non altrimenti evitabile.
Tale anomalo afflusso aveva modificato il normale ciclo depurativo e la funzionalità dell'impianto determinando il temporaneo superamento dei parametri che solo dopo qualche giorno, stabilizzato l'impianto e normalizzati i processi depurativi, erano rientrati nella norma.
Affermava, dunque, di aver correttamente svolto la sua attività di gestione dell'impianto utilizzando la dovuta diligenza nel rispetto del contratto e del capitolato d'appalto.
Sosteneva, infatti, di aver assicurato il normale funzionamento dell'impianto e di aver depurato i liquami rispettando la quasi totalità dei parametri di legge ad eccezione di quelli relativi all'escherichia coli il cui superamento, però, era stato determinato dall'eccezionalità della stagione metereologica.
Inoltre, sosteneva ricorressero i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che consentivano l'immediata sospensione dell'ordinanza impugnata.
Concludeva, quindi, chiedendo al giudice adito: “in via preliminare, ricorrendone i presupposti, sospendere l'efficacia dell'impugnato decreto;
nel merito, annullare l'opposta ingiunzione per la violazione dell'art.18 della legge 689/81 e dell'art.2 della legge 241/90 in combinato disposto e per la insussistenza della violazione contestata;
in subordine, annullare l'opposta ingiunzione, riconosciuta la scusabilità della condotta;
in via ulteriormente gradata, riconosciuta
l'attenuante di cui all'art.140 d.lgs 152/06, rideterminare l'importo della sanzione al minimo;
condannare la resistente
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. Controparte_1
Si costituiva la che contestava l'opposizione sostenendo, in primo luogo, non vi fosse stata alcuna Controparte_1 violazione del diritto di difesa essendo la società a conoscenza dei verbali di sopralluogo e del prelievo di campioni - avvenuti in presenza del legale rappresentante - e che aveva ricevuto l'avviso per cui avrebbe potuto nominare un consulente tecnico al fine di consentire il contraddittorio durante il procedimento di analisi sul campione prelevato.
Osservava di aver fornito adeguata motivazione in quanto il trasgressore era stato messo in condizione non solo di esporre le proprie difese ma anche di comprendere le ragioni poste a fondamento della sanzione irrogata. Infine, riteneva che la società non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato atteso che la richiesta era stata formulata in modo generico e con clausole di stile.
Il Tribunale osservava che, pur essendo mancata l'audizione del responsabile della Parte_1
a seguito della specifica istanza proposta alla nel corso del procedimento de quo,
[...] Controparte_1 cionondimeno, tale omissione non si ripercuoteva in alcun modo sulla legittimità dell'atto. Inoltre, evidenziava che il procedimento amministrativo di accertamento e di irrogazione delle sanzioni non soggiace al termine generale di 30 giorni per la sua definizione, previsto dall'art. 2 legge 241/1990 e che, quindi, non era pertinente il richiamo normativo operato dalla società. Pt_ Nel merito, rilevava che la società non aveva affatto dimostrato che lo sforamento dei limiti di escherichia era dovuto all'eccezionalità delle piogge sopravvenute nei giorni precedenti al prelievo dei campioni di liquido, tenuto conto che non aveva prodotto alcuna documentazione idonea sulla particolare abbondanza delle precipitazioni di quel periodo.
Osservava che tale eventualità non valeva ad escludere la responsabilità della società, tenuto conto che gli eventi meteorici, anche intensi, nella zona di interesse, rientravano nell'assoluta normalità, sicché la società istante, quale gestore dell'impianto di depurazione era tenuta ad adottare le opportune e necessarie cautele di ordine tecnico per evitare ogni inquinamento.
Pertanto, con sentenza n. 903/2018, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava la società alle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 01.12.2018, proponeva appello la S.I.T. avverso la sentenza in esame, contestando la motivazione nel merito ed affermando, innanzitutto, che il giudice aveva errato in ordine alla dedotta deficienza originaria dell'impianto di depurazione.
Ribadiva, preliminarmente, che quanto contestato al titolare dello scarico, integrava una chiara ipotesi originaria deficienza dell'impianto che attribuiva la responsabilità della violazione al titolare dello scarico.
Osservava, infatti, che le era stata affidata la conduzione del depuratore del solo in data Controparte_3
07.04.2009 - come si poteva evince dal disciplinare di gestione associata del depuratore tra i Comuni di e CP_3
del 19.01.2012 – ed emergeva “per tabulas” che al momento dell'assunzione della gestione (7.4.2009 ndr) Parte_3 la non era a conoscenza dell'aggravio imposto dall'aggiunta del nuovo scarico proveniente dal Comune di Pt_1 Pt_3
.
[...]
Aveva assunto, quindi, la gestione di un impianto trovandosi, di fatto e solo in epoca successiva, a gestirne altro con portate diverse.
Riteneva fosse stata fornita adeguata prova della deficienza dell'impianto atteso che ciò emergeva anche dalla nota prot.1915 del 20.8.2015 inviata dal Comune di al Comune di avente ad oggetto “sollecito CP_3 Parte_3 riscontro comunicazione prot.563 del 23.3.2015”.
Rappresentava, inoltre, che il cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione causato degli eventi piovosi e del conseguente carico sovrabbondante emergeva, oltretutto, anche dallo stesso verbale di sopralluogo del CP_2
10.02.2015 ove i verbalizzanti attestano di aver accertato che “nel corso del prelievo si è verificato la fuoriuscita di parte dei reflui dagli scolmatori di piena”.
Affermava, quindi, che i documenti richiamati dimostravano in maniera inconfutabile che la società ricorrente aveva assunto la gestione di un impianto destinato al servizio del solo comune di , che solo in epoca successiva CP_3 si era associata la gestione con il comune di , e che la tipologia della rete fognaria di tale comune, Parte_3 nonostante le modifiche poste in essere, aveva determinato i disservizi che, oltretutto, sono stati sempre prontamente contestati nel corso degli anni.
Pertanto, ribadiva che alcuna responsabilità poteva esserle addebitata rientrando la contestata violazione “nei casi di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, nei casi di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi” e di “responsabilità del titolare dello scarico”.
Tanto premesso sui singoli capi della sentenza impugnata, la compagine sociale lamentava che il Tribunale aveva fatto mal governo del principio di non contestazione, correttamente eccepito nel verbale di udienza del 14.03.2018, atteso che la resistente non aveva contestato i documenti allegati posti a fondamento delle pretese formulate. CP_1
Censurava, infine, la motivazione sostenendo che il Tribunale non si era assolutamente pronunciato sulla domanda di riduzione della sanzione ai sensi dell'art.140 dlgs 152/06.
Concludeva, quindi, per la riforma della impugnata sentenza con accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la che contestava in fatto e diritto il gravame affermando, anzitutto, che l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione era stata emanata sulla scorta di un verbale redatto da pubblici ufficiali e, pertanto, costituiva piena prova fino a querela di falso;
altresì, ininfluenti erano i rilievi e le eccezioni formulate dalla società in quanto le avversità metereologiche dei giorni precedenti l'accertamento non erano sufficienti a motivare la deroga dei limiti di emissione delle particelle inquinanti. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità/infondatezza dell'appello.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come d dispositivo in atti.
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L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Con riferimento al primo capo di gravame, occorre osservare che sussiste la responsabilità dell'appellante compagine sociale, perché l'esame diacronico degli atti evidenzia una inerzia dell'impresa: la stessa assume la gestione del depuratore del solo il 07.04.2009; successivamente la società è resa edotta che con CP_3 Controparte_3 decorrenza 01.11.2009 anche il ha iniziato a sversare le proprie acque reflue nel depuratore in CP_3 Parte_3 questione. Soltanto però in data 10.01.2015, la ha contestato un disservizio dovuto alla presenza di acque Parte_1 piovane nel depuratore con problemi di tenuta delle vasche;
tale stato di cose , e cioè la deficienza dell'impianto, emerge dalla nota prot. 1915 del 20.08.2015 inviata al . Non risulta esservi documentazione Controparte_6 alcuna di questo genere prima degli atti sopra menzionati, e siccome il disciplinare di gestione prevede obblighi di gestione e di conservazione in efficienza dell'impianto, si ravvisa una responsabilità per omissione nel periodo che si snoda dal novembre 2009 al gennaio 2015; il verificarsi di precipitazioni con i pericoli connessi secondo un principio di regolarità causale si sono verificati anche nelle stagioni invernali del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013 , e del 2014; le comunicazioni di contestazione della società in più non possono esimere , come giustamente evidenziato anche dal Tribunale di LL, la responsabilità diretta della società che avrebbe dovuto porre in essere tutti gli aggiustamenti tecnici necessari per evitare -salvo rivalsa nei confronti dell'ente locale- gli eventi verificatisi e successivamente contestati.
Sul secondo motivo di doglianza, occorre osservare che il principio di circolarità delle allegazioni ( cfr. Cass. Sezioni
Unite Civili n.8202/2005) concerne i motivi di opposizione e la memoria difensiva e non già le deduzioni inserite nei verbali di udienza;
il solo incrocio delle allegazioni dei due atti determina il “thema decidendum” e non già le allegazioni contenute nei predetti verbali;
e difatti, il primo motivo di opposizione è la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.18 della legge nr.689/1981; il secondo motivo è costituito dal mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo;
questi due motivi sono stati respinti dal Tribunale di
LL e su tale parte di motivazione non è stata avanzata censura alcuna in sede di gravame. Il terzo motivo di opposizione , e cioè l'insussistenza nel merito della violazione contestata e la mancanza di responsabilità, rientra nel primo motivo di gravame, già oggetto di disamina di cui sopra, che ha messo in evidenza anche una responsabilità per omissione da parte della per il periodo dal novembre 2009 al gennaio 2015. Solo per completezza, si deve Parte_1 sottolineare che la violazione di legge risulta dai verbali in atti, come del resto messo in evidenza dalla CP_2
Controparte_1
Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che il superamento della soglia di legge è stata grave e prolungata nel tempo ( cfr. verbale di sopralluogo e prelievo delle acque di scarico dell' di LL del CP_2
10.02.2015), tanto è vero che solo con nota del 04.05.2015 la società ha potuto comunicare che la presenza di cloro attivo libero in una concentrazione minore dell'0,05 mg/l. Non sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art.140 del D.Lgs. 152/2006.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine d'ufficio si corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza: al capo b) si cassano le parole da”compensa per metà” sino alla parola “e”.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, pari ad euro
1.983,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, se dovuti;
Ai sensi dell'art,13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art,13 comma 1 bis cit.
Napoli , addì 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone