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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa LA CC Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. GI IS Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Ficarra, c. da S. Mauro n. 5, presso lo studio dell'avv.
Francesco Marchese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 [...]
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
AVV. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
, quale CURATORE SPECIALE DELLE MINORI , C.F._3 CP_1 CP_3 nata a [...] il [...] (c.f. e CodiceFiscale_4 CP_4
nata a [...] il [...] (c.f. )
[...] CodiceFiscale_5
INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – affido esclusivo – decadenza dalla responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – Con ricorso del 27 novembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale l'ex compagno chiedendo la Controparte_1 modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale emesso il 16 maggio 2023 nella causa n. 1725/2022 R.G. e, in particolare,
l'affidamento esclusivo delle figlie nata a [...] il [...], Persona_1 nata a [...] il [...] ed Persona_2 Controparte_4 nata a [...] il [...] con la revoca del diritto di visita del padre e assegnazione a sé dell'assegno unico ovvero di ogni altro contributo previdenziale in ragione dell'applicazione a quest'ultimo di misura cautelare custodiale per fatti di abuso sulla prole.
Assegnato il procedimento il 28 gennaio 2024, il giudice delegato con decreto del 1° febbraio 2025 fissava l'udienza di comparizione al 3 aprile 2025, chiedendo altresì “al
Pubblico Ministero e al G.I.P., ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 5, c.p.c., la trasmissione entro 15 giorni degli atti ostensibili relativi al procedimento n. 1545/2024 R.G.N.R. – n. 1370/2024 R.G.I.P.
(eventuali verbali di incidente probatorio delle minori, provvedimenti di esercizio dell'azione penale nei confronti di tc.)”. Controparte_1
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il Tribunale dei Minorenni disponeva la trasmissione per competenza degli atti relativi al procedimento n. 982/2024 Min. promosso dal Pubblico
Ministero minorile ex art. 330 c.c. nei confronti di a tutela Controparte_1 di ed CP_3 Controparte_4
Alla prima udienza il giudice delegato prendeva atto della costituzione medio tempore del già nominato Curatore Speciale, avv. , riservando la decisione. Controparte_2
Con ordinanza del 4 aprile 2025, venivano disposti la riunione ex art. 38 disp. att. c.c. del fascicolo pervenuto nonché, in via provvisoria e urgente, l'affidamento super-esclusivo delle minori alla madre con conferma del divieto di incontri tra padre e Parte_1 figlie, affidando tra l'altro al Consultorio familiare il compito di indagare “la capacità genitoriale di nonché la sua capacità di comprendere i doveri di cura e Controparte_1 custodia derivanti dalla figura genitoriale” e rinviando all'udienza del 6 novembre 2025 anche per l'eventuale decisione.
Depositate le relazioni sugli accertamenti richiesti, all'udienza del 6 novembre 2025, entrambe le parti costituite rinunciavano allo scambio di scritti conclusivi e la causa era assunta in decisione sulle conclusioni precisate a verbale con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2 2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito ragioni logiche impongono al Collegio di esaminare prioritariamente la domanda di decadenza di dalla responsabilità genitoriale Controparte_1 sulle figlie minori ed avanzata dal Persona_2 Controparte_4
Pubblico Ministero minorile nel procedimento n. 982/2024 Min. riunito al presente giudizio.
L'art. 330, comma 1, c.c. statuisce che “il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La norma sanziona le ipotesi in cui i genitori non esercitino la responsabilità in modo conforme alle intenzioni del legislatore e in particolare al principio di realizzazione degli interessi dei figli sicché la decadenza è la logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che essa conferisce.
Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai genitori, è riconosciuto anche dalla Carta
Costituzionale, ove viene sottolineato che ai diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr. art. 30 Cost., alla cui stregua “[è] dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”).
Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono, pertanto, al Giudice – ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore – il potere di intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere uno o entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri-doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione “preventiva” e non repressiva, sicché il danno da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un nocumento attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato o verosimile il rischio di un danno grave.
3 Al fine di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario, allora, che la condotta del genitore abbia cagionato il pericolo di un grave pregiudizio al minore, ma poiché tale provvedimento costituisce una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto giuridico tra genitore e figlio, è necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite nella esigenza di evitare un danno allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio (Cass., n. 9691/2022) e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo minore.
La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., n. 9763/2019).
In ogni caso, lo strumento della decadenza dalla responsabilità genitoriale non va inteso come sanzione contro il genitore (Cass., n. 6186/2023), ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli che dovessero essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a causa di gravi e puntuali mancanze di uno dei genitori.
Nel caso di specie a sono stati contestati: Controparte_1
a) il reato p. e p. dagli artt. 56, 609 bis, 609 ter n. 1) e comma 2 c.p. “per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la propria figlia Controparte_4
a subire atti sessuali contro la sua volontà. In particolare, mentre si trovavano presso l'abitazione dello stesso di rientro da una passeggiata, uscito dal bagno si abbassava i pantaloni e le mutande e sdraiatosi sul divano della cucina diceva alla figlia di toccare il suo organo genitale e, poiché quest'ultima si rifiutava, le afferrava la mano per farglielo toccare.
Evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà atteso che la persona offesa ritraeva velocemente la mano e si allontanava” con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona alla quale è legato dal rapporto di genitorialità e che non ha compiuto gli anni dieci nonché
b) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter, n. 1) e comma 2 c.p. “per avere costretto, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, la propria figlia a subire atti sessuali contro la sua volontà. In particolare, Persona_2 in un'occasione le palpeggiava il seno mentre si trovavano nel medesimo letto, in un'altra circostanza, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, palpeggiava l'interno coscia
4 della persona offesa che si trovava seduta dal lato passeggero, dicendole che le mancava la madre ed infine in un'altra occasione le palpeggiava il sedere” con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti una persona alla quale è legato dal rapporto di genitorialità
e che non ha compiuto gli anni quattordici.
Per i medesimi fatti egli è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, avendo il
Giudice per le Indagini Preliminari rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza che sia stato documentata la proposizione del giudizio di riesame.
Dalle dichiarazioni di riportate nel provvedimento applicativo della Testimone_1 cautela emerge che le minori “non andavano volentieri da[l padre], ogni volta che tornavano erano sempre nervose”; che aveva raccontato alla madre “che quando erano in CP_3 macchina, sembravano due fidanzati, lui le metteva la mano nell'interno coscia, le diceva di dormine nel mezzo e non di lato, facendo dormire all'estremità del letto la bambina più piccola. Poi un giorno mi ha detto che una mattina svegliandosi, ha visto la mano di suo padre già svegli, sul suo seno”; che dopo un incontro con il padre
“era un po' scossa e ho cercato di tranquillizzarla dicendole di stare tranquilla e che le
CP_4 discussioni erano solo tra di noi e che per lei non cambiava niente. Dopo si metteva a
CP_4 piangere e diceva io da papà non vado più. Io le chiedevo perché e lei diceva che era successa una cosa brutta. Poi piangendo mi cercava di spiegare cosa fosse successo. Io più che sapere cosa fosse successo cercavo di tranquillizzarla, ma ancora non si calmava. Prendevo le
CP_4 sigarette, tornavo in macchina e lei diceva non vado più, non vado più. Io le chiedevo se le avesse dato botte, se non l'avesse portata alla festa, e lei diceva di no, ma che aveva fatto una cosa brutta. Sempre mentre eravamo in macchina, mentre io guidav mi diceva che quando
CP_4 era tornata a casa, il papà era andato in bagno perché si sentiva pieno ma non so a cosa si riferisse di preciso e uscito dal bagno si metteva sul divano, abbassava pantaloni e mutande e la afferrava per la mano e le chiedeva di toccarlo nelle parti intime. Chiedevo cosa avesse fatto e lei mi diceva che aveva tolto la mano e
CP_4 che si era spostata. Poi li l'ha richiamata facendole di nuovo la stessa domanda ed si rifiutava”.
CP_4
Anche la sorella maggiore ha confermato che “prima che Per_1 CP_3 interrompesse i rapporti con mio padre, mi raccontò che lui gli metteva la mano sulla gamba ed una volta si svegliò in casa sua con la mano di papà sul seno;
per quanto riguarda me, ricordo che quando nacque mia madre si trovava a CP_4
Palermo ed io rimasi da sola co e mio padre per circa 40 giorni;
lo stesso, CP_3
5 in quel periodo, mi chiese un paio di volte di cercargli dei siti porno e, siti di incontri dal suo telefonino ed io avendo solo 12 anni, accettai di fare queste ricerche tanto che sono stata vittima di un virus informatico allorquando mi fece fare tali ricerche sul mio smartphone”.
Le minori – sentite in sede di indagini con l'ausilio di un esperto in psicologia, dott.ssa
(di qui la necessità di evitare alle stesse in sede civile ulteriori contatti con Per_3
l'Autorità Giudiziaria fonte di sicuro pregiudizio emotivo) – hanno confermato i fatti appena indicati.
In particolare ha riferito che il padre “Mi diceva, tipo, che gli mancava la CP_3 mamma, tipo iniziava a toccare, e comunque, dico, dava fastidio. DOTT.SSA
Toccava papà? Che intendi iniziava a toccare? TI RAMONA: Tipo quando Per_3 stavamo in macchina, tipo diceva: “Ah, mi manca mamma”, e iniziava, tipo, a mettere la mano sulla gamba. (Ramona si accarezza la coscia) DOTT.SSA
PINTAUDI: Per te parli? (La dottoressa indica la ragazzina) TI RAMONA: Sì sì. DOTT.SSA
Okay. TI : Perché io stavo davanti in macchina, dietro. E va be', Per_3 CP_3 CP_4 iniziava a toccare e comunque non dicevo niente anche se mi dava fastidio, non è che gli dicevo, tipo: “Togli la mano”. Quindi, tipo, rimanevo là. Poi, tipo, dormivamo nello stesso letto. Questa cosa io, tipo, ci litigavo con lui, perché comunque, dico, va'... nel senso: un conto è che dormi con un conto è che dormi con me che CP_4 ho tredici anni, sono più grande. Quindi volevo dormire in un letto a parte, e lui mi diceva comunque no. Quindi io dormivo con lui. Inizialmente, tipo, quando dormivo non è successo niente;
dopo, invece, tipo, la notte mi svegliavo perché dormivo male e, tipo, mi ritrovavo la... la sua mano sul... sul mio seno e comunque mi dava fastidio... oppure le mani comunque nelle parti del corpo. (...) E poi niente, dato che comunque con la mamma non ne parlavo, mi portavo più vestiti così da mettermeli addosso, tipo mettevo tre… dormivo con i vestiti e mi mettevo due, tre magliette di sopra, così comunque, cioè, se metteva le mani sul seno non riusciva a toccarmi proprio del tutto.
DOTT.SSA Avevi un po' paura? Sì. E poi mettevo Per_3 Persona_2
a nel mezzo così... cioè lui là, io di qua nel mezzo così gli veniva pure CP_4 CP_4 più difficile”. ha dichiarato che “Sì. Poi si voleva abbassare le mutande, no? Per CP_4 venire… “vieni, tocca”, però io non l'ho toccato, capito? D.SSA Ah, e Per_3 papà che ha fatto? ENZA: Si voleva fare toccare là. D.SSA PINTAUDI: E tu gli hai
6 Test detto? ENZA: o. D.SSA PINTAUDI: Quando tu gli hai detto di no, papà che ha fatto? Prima mi ha preso per mano e io sono uscita dalla porta. D.SSA CP_4
PINTAUDI: Ti ha preso per mano così? (Prende la manina della bambina CP_4
Sì, e io ho fatto così (Allontana le proprie mani da quelle della dottoressa) e sono andata nella porta (...) Ma tu come lo sai che ti voleva fare CP_5 toccare là? Perché… cioè, perché me l'ha detto lui, là. D.SSA CP_4 Per_3
Ahh! E io ci ho detto “No!”; e poi mi ha preso così, no? (Afferra la mano CP_4 della dottoressa e l'avvicina a sé Eh. ENZA: Io l'ho mollata la CP_5 mano (Ritrae la propria mano verso di sé), perché ce la faccio;
e sono… sono uscita un attimo. D.SSA PINTAUDI: Uhm. ENZA: Poi ci ho detto… CP_5
(Sottovoce) In quale stanza eravate, gioia? Della casa? ENZA: Nella casa. D.SSA
PINTAUDI: In quale stanza Cucina, abbiamo il divano”. CP_4
Essendo stato escluso dal G.I.P. qualsivoglia intento calunniatorio da parte di Pt_1
(per le ragioni indicate nell'ordinanza applicativa della misura e che qui devono
[...] intendersi integralmente riportate) e non essendo emersi, all'esito di apposita perizia disposta in sede penale, disturbi psicopatologici in grado di inficiare i ricordi della piccola e di incidere sulla sua capacità a testimoniare, può affermarsi la fondatezza CP_4 prima facie degli addebiti in capo al resistente che, non costituendosi in questo giudizio, ha pure mostrato disinteresse nei confronti della vicenda relativa alle figlie né ha fornito elementi ulteriori (anche rispetto all'interrogatorio di garanzia da cui, invero, non si evincono elementi a discarico) per infirmare le argomentazioni del giudice della cautela penale.
Rileva il Collegio che l'inadeguatezza del TI a ricoprire il ruolo paterno trova ulteriore riscontro negli accertamenti compiuti dal Consultorio Familiare che, all'esito di un'approfondita indagine – non limitatasi all'analisi del materiale probatorio raccolto in sede penale, ma consistente nella somministrazione di test e colloqui clinici con il resistente
– ha così concluso: “l'analisi psicodiagnostica e clinica conferma che la condizione del Sig. CP_ è strutturalmente incompatibile con l'esercizio di una sana genitorialità. Le criticità rilevate sono di natura strutturale e indicano una compromissione radicale delle funzioni genitoriali basilari:
1. Grave Carenza di Capacità Protettiva ed Empatica: la sistematica negazione delle accuse e la minimizzazione dei vissuti delle figlie rappresentano un ostacolo clinico
7 insormontabile alla sua capacità di riconoscere il disagio e proteggere le minorenni da futuri rischi evolutivi.
2. Inidoneità strutturale confermata: l'indice di competenza genitoriale (punteggio globale 141) si attesta nella categoria “comportamenti gravemente inadeguati”, indicando una compromissione grave e pervasiva che espone la salute psicofisica delle figlie a un rischio evolutivo significativo.
3. Assenza di insight e immodificabilità: l'irremovibilità nelle posizioni, la mancanza di elaborazione dei fatti e l'assenza di auto-critica confermano l'incapacità del genitore di attivare strategie riparative o riqualificare in modo autonomo la propria funzione.
4. Incapacità a soddisfare il superiore interesse delle figlie: la rigidità difensiva,
l'egocentrismo e la scarsa capacità affettiva ed empatica precludono la possibilità di stabilire un legame sano, rendendolo inadeguato a garantire un ambiente di crescita sicuro e responsivo ai bisogni emotivi e fisici delle figlie.
La struttura di personalità e i meccanismi di difesa in atto costituiscono un impedimento clinico sostanziale e duraturo all'esercizio del ruolo genitoriale e rappresentano un grave pregiudizio potenziale per il loro sviluppo psicofisico” (enfasi nella relazione).
Infine, dalle ultime relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali si evince che il distacco dalla figura paterna – già disposto mediante il divieto di incontri – è stato funzionale alla tranquillità della prole giacché “ ha evidenziato con determinazione che il padre non le manca CP_3 affatto, non ne avverte minimamente la mancanza anzi, per quanto riferito, sta proprio bene da quando si è allontanata da lui e che comunque non ha nessuna voglia di rivederlo in quanto rimane in lei vivo il ricordo di quegli episodi sgradevoli posti in essere” e che “non [ha] nessuna voglia di vedere il padre CP_4
La percezione e la visione che ha espresso nei confronti della figura paterna ha continuato CP_1 CP_4 ad essere negativa” (v. l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del Comune di
Naso).
Non essendo il legame con la figura paterna idoneo a realizzare lo sviluppo della personalità delle minori e dovendosi al momento escludere, per tutte le superiori ragioni, il recupero delle competenze genitoriali (Cass., n. 12237/2023), Controparte_1 va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle minori
[...] Persona_2 ed e va confermata la sospensione degli incontri tra
[...] Controparte_4 padre e minori, non apparendo allo stato funzionale per le stesse il ripristino dei rapporti
(cfr. la relazione della N.P.I.A. a cui ha riferito “di incubi durante il sonno che CP_3 vedono protagonista il padre che entra per controllare la casa e l'abbraccia, quindi si sveglia” e da cui
8 emerge che quando nomina il padre, “si turba e cambia espressione in viso CP_4 cercando di cambiare discorso”).
È allora evidente che non occorre neppure provvedere sull'affidamento della prole, posto che la decisione sull'affidamento concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale e presuppone che la titolarità di detta responsabilità spetti ad entrambi i genitori, mentre quando sia stato emesso, come nel caso in esame, un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, viene meno la necessità di affidare la prole all'altro genitore, poiché questi è l'unico genitore che può in concreto esercitare la responsabilità genitoriale
Nondimeno, alla luce dei gravi episodi verificatisi è necessario affidare ai Servizi Sociali del
Comune di Naso un mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto anche al fine di attivare ogni intervento ritenuto nel prosieguo opportuno nell'interesse delle minori (quale, e.g., un percorso di psicoterapia tramite il Consultorio familiare, come suggerito dalla N.P.I.A.).
Va invece pronunciato il non luogo a provvedere sull'affidamento di Persona_1 giacché la stessa, invero già al tempo della proposizione del ricorso, era maggiorenne.
Quanto al profilo del mantenimento della prole da cui il genitore (anche se dichiarato decaduto) non è esonerato (v., ex multis, Cass. n. 32030/2024), osserva il Collegio che non ha chiesto la modifica del provvedimento già adottato da questo Parte_1
Tribunale nella causa n. 1725/2022 R.G. (“pone a carico del padre in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 450,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata, entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative e di istruzione, come in parte motiva, da concordare preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche”), ma di assegnarle l'assegno unico e qualsivoglia beneficio previdenziale per le figlie. Sennonché, alla luce della dichiarazione di decadenza del resistente, è venuta a cessare la materia del contendere in quanto solo la ricorrente ha la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale e, pertanto, il diritto a percepire le provvidenze pubbliche in favore delle figlie.
3. – Le spese di lite seguono il criterio di causalità e soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente e dal Curatore Speciale e già considerata l'attività dinnanzi al Tribunale per i
Minorenni. Avendo le parti vittoriose presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto in favore dell'Erario.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa iscritta al n. 1270/2024 R.G. cui è stata riunita la causa n. 982/2024 Min., in parziale modifica del provvedimento già reso tra le parti il 12 maggio (dep. 16 maggio) 2023, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citato, Controparte_1 non si è costituito;
2) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle Controparte_1 minori ed confermando il divieto di Persona_2 Controparte_4 incontri già disposto;
3) affida ai Servizi Sociali del Comune di Naso un mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto nell'interesse delle minori ai fini indicati in parte motiva;
4) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento di in ragione della Persona_1 sua maggiore età;
5) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidate in € 5.431,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'Erario;
6) condanna a rifondere all'avv. Controparte_1 Controparte_2
n.q. di Curatore Speciale le spese di lite, liquidate in € 5.431,00 oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'Erario;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
GI IS LA CC
10
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa LA CC Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. GI IS Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Ficarra, c. da S. Mauro n. 5, presso lo studio dell'avv.
Francesco Marchese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1 [...]
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
AVV. nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
, quale CURATORE SPECIALE DELLE MINORI , C.F._3 CP_1 CP_3 nata a [...] il [...] (c.f. e CodiceFiscale_4 CP_4
nata a [...] il [...] (c.f. )
[...] CodiceFiscale_5
INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – affido esclusivo – decadenza dalla responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – Con ricorso del 27 novembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale l'ex compagno chiedendo la Controparte_1 modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale emesso il 16 maggio 2023 nella causa n. 1725/2022 R.G. e, in particolare,
l'affidamento esclusivo delle figlie nata a [...] il [...], Persona_1 nata a [...] il [...] ed Persona_2 Controparte_4 nata a [...] il [...] con la revoca del diritto di visita del padre e assegnazione a sé dell'assegno unico ovvero di ogni altro contributo previdenziale in ragione dell'applicazione a quest'ultimo di misura cautelare custodiale per fatti di abuso sulla prole.
Assegnato il procedimento il 28 gennaio 2024, il giudice delegato con decreto del 1° febbraio 2025 fissava l'udienza di comparizione al 3 aprile 2025, chiedendo altresì “al
Pubblico Ministero e al G.I.P., ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 5, c.p.c., la trasmissione entro 15 giorni degli atti ostensibili relativi al procedimento n. 1545/2024 R.G.N.R. – n. 1370/2024 R.G.I.P.
(eventuali verbali di incidente probatorio delle minori, provvedimenti di esercizio dell'azione penale nei confronti di tc.)”. Controparte_1
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il Tribunale dei Minorenni disponeva la trasmissione per competenza degli atti relativi al procedimento n. 982/2024 Min. promosso dal Pubblico
Ministero minorile ex art. 330 c.c. nei confronti di a tutela Controparte_1 di ed CP_3 Controparte_4
Alla prima udienza il giudice delegato prendeva atto della costituzione medio tempore del già nominato Curatore Speciale, avv. , riservando la decisione. Controparte_2
Con ordinanza del 4 aprile 2025, venivano disposti la riunione ex art. 38 disp. att. c.c. del fascicolo pervenuto nonché, in via provvisoria e urgente, l'affidamento super-esclusivo delle minori alla madre con conferma del divieto di incontri tra padre e Parte_1 figlie, affidando tra l'altro al Consultorio familiare il compito di indagare “la capacità genitoriale di nonché la sua capacità di comprendere i doveri di cura e Controparte_1 custodia derivanti dalla figura genitoriale” e rinviando all'udienza del 6 novembre 2025 anche per l'eventuale decisione.
Depositate le relazioni sugli accertamenti richiesti, all'udienza del 6 novembre 2025, entrambe le parti costituite rinunciavano allo scambio di scritti conclusivi e la causa era assunta in decisione sulle conclusioni precisate a verbale con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2 2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito.
Nel merito ragioni logiche impongono al Collegio di esaminare prioritariamente la domanda di decadenza di dalla responsabilità genitoriale Controparte_1 sulle figlie minori ed avanzata dal Persona_2 Controparte_4
Pubblico Ministero minorile nel procedimento n. 982/2024 Min. riunito al presente giudizio.
L'art. 330, comma 1, c.c. statuisce che “il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La norma sanziona le ipotesi in cui i genitori non esercitino la responsabilità in modo conforme alle intenzioni del legislatore e in particolare al principio di realizzazione degli interessi dei figli sicché la decadenza è la logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che essa conferisce.
Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai genitori, è riconosciuto anche dalla Carta
Costituzionale, ove viene sottolineato che ai diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr. art. 30 Cost., alla cui stregua “[è] dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”).
Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono, pertanto, al Giudice – ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore – il potere di intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere uno o entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri-doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione “preventiva” e non repressiva, sicché il danno da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un nocumento attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato o verosimile il rischio di un danno grave.
3 Al fine di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario, allora, che la condotta del genitore abbia cagionato il pericolo di un grave pregiudizio al minore, ma poiché tale provvedimento costituisce una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto giuridico tra genitore e figlio, è necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite nella esigenza di evitare un danno allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio (Cass., n. 9691/2022) e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo minore.
La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., n. 9763/2019).
In ogni caso, lo strumento della decadenza dalla responsabilità genitoriale non va inteso come sanzione contro il genitore (Cass., n. 6186/2023), ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli che dovessero essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a causa di gravi e puntuali mancanze di uno dei genitori.
Nel caso di specie a sono stati contestati: Controparte_1
a) il reato p. e p. dagli artt. 56, 609 bis, 609 ter n. 1) e comma 2 c.p. “per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la propria figlia Controparte_4
a subire atti sessuali contro la sua volontà. In particolare, mentre si trovavano presso l'abitazione dello stesso di rientro da una passeggiata, uscito dal bagno si abbassava i pantaloni e le mutande e sdraiatosi sul divano della cucina diceva alla figlia di toccare il suo organo genitale e, poiché quest'ultima si rifiutava, le afferrava la mano per farglielo toccare.
Evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà atteso che la persona offesa ritraeva velocemente la mano e si allontanava” con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona alla quale è legato dal rapporto di genitorialità e che non ha compiuto gli anni dieci nonché
b) il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter, n. 1) e comma 2 c.p. “per avere costretto, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, la propria figlia a subire atti sessuali contro la sua volontà. In particolare, Persona_2 in un'occasione le palpeggiava il seno mentre si trovavano nel medesimo letto, in un'altra circostanza, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, palpeggiava l'interno coscia
4 della persona offesa che si trovava seduta dal lato passeggero, dicendole che le mancava la madre ed infine in un'altra occasione le palpeggiava il sedere” con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti una persona alla quale è legato dal rapporto di genitorialità
e che non ha compiuto gli anni quattordici.
Per i medesimi fatti egli è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, avendo il
Giudice per le Indagini Preliminari rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e senza che sia stato documentata la proposizione del giudizio di riesame.
Dalle dichiarazioni di riportate nel provvedimento applicativo della Testimone_1 cautela emerge che le minori “non andavano volentieri da[l padre], ogni volta che tornavano erano sempre nervose”; che aveva raccontato alla madre “che quando erano in CP_3 macchina, sembravano due fidanzati, lui le metteva la mano nell'interno coscia, le diceva di dormine nel mezzo e non di lato, facendo dormire all'estremità del letto la bambina più piccola. Poi un giorno mi ha detto che una mattina svegliandosi, ha visto la mano di suo padre già svegli, sul suo seno”; che dopo un incontro con il padre
“era un po' scossa e ho cercato di tranquillizzarla dicendole di stare tranquilla e che le
CP_4 discussioni erano solo tra di noi e che per lei non cambiava niente. Dopo si metteva a
CP_4 piangere e diceva io da papà non vado più. Io le chiedevo perché e lei diceva che era successa una cosa brutta. Poi piangendo mi cercava di spiegare cosa fosse successo. Io più che sapere cosa fosse successo cercavo di tranquillizzarla, ma ancora non si calmava. Prendevo le
CP_4 sigarette, tornavo in macchina e lei diceva non vado più, non vado più. Io le chiedevo se le avesse dato botte, se non l'avesse portata alla festa, e lei diceva di no, ma che aveva fatto una cosa brutta. Sempre mentre eravamo in macchina, mentre io guidav mi diceva che quando
CP_4 era tornata a casa, il papà era andato in bagno perché si sentiva pieno ma non so a cosa si riferisse di preciso e uscito dal bagno si metteva sul divano, abbassava pantaloni e mutande e la afferrava per la mano e le chiedeva di toccarlo nelle parti intime. Chiedevo cosa avesse fatto e lei mi diceva che aveva tolto la mano e
CP_4 che si era spostata. Poi li l'ha richiamata facendole di nuovo la stessa domanda ed si rifiutava”.
CP_4
Anche la sorella maggiore ha confermato che “prima che Per_1 CP_3 interrompesse i rapporti con mio padre, mi raccontò che lui gli metteva la mano sulla gamba ed una volta si svegliò in casa sua con la mano di papà sul seno;
per quanto riguarda me, ricordo che quando nacque mia madre si trovava a CP_4
Palermo ed io rimasi da sola co e mio padre per circa 40 giorni;
lo stesso, CP_3
5 in quel periodo, mi chiese un paio di volte di cercargli dei siti porno e, siti di incontri dal suo telefonino ed io avendo solo 12 anni, accettai di fare queste ricerche tanto che sono stata vittima di un virus informatico allorquando mi fece fare tali ricerche sul mio smartphone”.
Le minori – sentite in sede di indagini con l'ausilio di un esperto in psicologia, dott.ssa
(di qui la necessità di evitare alle stesse in sede civile ulteriori contatti con Per_3
l'Autorità Giudiziaria fonte di sicuro pregiudizio emotivo) – hanno confermato i fatti appena indicati.
In particolare ha riferito che il padre “Mi diceva, tipo, che gli mancava la CP_3 mamma, tipo iniziava a toccare, e comunque, dico, dava fastidio. DOTT.SSA
Toccava papà? Che intendi iniziava a toccare? TI RAMONA: Tipo quando Per_3 stavamo in macchina, tipo diceva: “Ah, mi manca mamma”, e iniziava, tipo, a mettere la mano sulla gamba. (Ramona si accarezza la coscia) DOTT.SSA
PINTAUDI: Per te parli? (La dottoressa indica la ragazzina) TI RAMONA: Sì sì. DOTT.SSA
Okay. TI : Perché io stavo davanti in macchina, dietro. E va be', Per_3 CP_3 CP_4 iniziava a toccare e comunque non dicevo niente anche se mi dava fastidio, non è che gli dicevo, tipo: “Togli la mano”. Quindi, tipo, rimanevo là. Poi, tipo, dormivamo nello stesso letto. Questa cosa io, tipo, ci litigavo con lui, perché comunque, dico, va'... nel senso: un conto è che dormi con un conto è che dormi con me che CP_4 ho tredici anni, sono più grande. Quindi volevo dormire in un letto a parte, e lui mi diceva comunque no. Quindi io dormivo con lui. Inizialmente, tipo, quando dormivo non è successo niente;
dopo, invece, tipo, la notte mi svegliavo perché dormivo male e, tipo, mi ritrovavo la... la sua mano sul... sul mio seno e comunque mi dava fastidio... oppure le mani comunque nelle parti del corpo. (...) E poi niente, dato che comunque con la mamma non ne parlavo, mi portavo più vestiti così da mettermeli addosso, tipo mettevo tre… dormivo con i vestiti e mi mettevo due, tre magliette di sopra, così comunque, cioè, se metteva le mani sul seno non riusciva a toccarmi proprio del tutto.
DOTT.SSA Avevi un po' paura? Sì. E poi mettevo Per_3 Persona_2
a nel mezzo così... cioè lui là, io di qua nel mezzo così gli veniva pure CP_4 CP_4 più difficile”. ha dichiarato che “Sì. Poi si voleva abbassare le mutande, no? Per CP_4 venire… “vieni, tocca”, però io non l'ho toccato, capito? D.SSA Ah, e Per_3 papà che ha fatto? ENZA: Si voleva fare toccare là. D.SSA PINTAUDI: E tu gli hai
6 Test detto? ENZA: o. D.SSA PINTAUDI: Quando tu gli hai detto di no, papà che ha fatto? Prima mi ha preso per mano e io sono uscita dalla porta. D.SSA CP_4
PINTAUDI: Ti ha preso per mano così? (Prende la manina della bambina CP_4
Sì, e io ho fatto così (Allontana le proprie mani da quelle della dottoressa) e sono andata nella porta (...) Ma tu come lo sai che ti voleva fare CP_5 toccare là? Perché… cioè, perché me l'ha detto lui, là. D.SSA CP_4 Per_3
Ahh! E io ci ho detto “No!”; e poi mi ha preso così, no? (Afferra la mano CP_4 della dottoressa e l'avvicina a sé Eh. ENZA: Io l'ho mollata la CP_5 mano (Ritrae la propria mano verso di sé), perché ce la faccio;
e sono… sono uscita un attimo. D.SSA PINTAUDI: Uhm. ENZA: Poi ci ho detto… CP_5
(Sottovoce) In quale stanza eravate, gioia? Della casa? ENZA: Nella casa. D.SSA
PINTAUDI: In quale stanza Cucina, abbiamo il divano”. CP_4
Essendo stato escluso dal G.I.P. qualsivoglia intento calunniatorio da parte di Pt_1
(per le ragioni indicate nell'ordinanza applicativa della misura e che qui devono
[...] intendersi integralmente riportate) e non essendo emersi, all'esito di apposita perizia disposta in sede penale, disturbi psicopatologici in grado di inficiare i ricordi della piccola e di incidere sulla sua capacità a testimoniare, può affermarsi la fondatezza CP_4 prima facie degli addebiti in capo al resistente che, non costituendosi in questo giudizio, ha pure mostrato disinteresse nei confronti della vicenda relativa alle figlie né ha fornito elementi ulteriori (anche rispetto all'interrogatorio di garanzia da cui, invero, non si evincono elementi a discarico) per infirmare le argomentazioni del giudice della cautela penale.
Rileva il Collegio che l'inadeguatezza del TI a ricoprire il ruolo paterno trova ulteriore riscontro negli accertamenti compiuti dal Consultorio Familiare che, all'esito di un'approfondita indagine – non limitatasi all'analisi del materiale probatorio raccolto in sede penale, ma consistente nella somministrazione di test e colloqui clinici con il resistente
– ha così concluso: “l'analisi psicodiagnostica e clinica conferma che la condizione del Sig. CP_ è strutturalmente incompatibile con l'esercizio di una sana genitorialità. Le criticità rilevate sono di natura strutturale e indicano una compromissione radicale delle funzioni genitoriali basilari:
1. Grave Carenza di Capacità Protettiva ed Empatica: la sistematica negazione delle accuse e la minimizzazione dei vissuti delle figlie rappresentano un ostacolo clinico
7 insormontabile alla sua capacità di riconoscere il disagio e proteggere le minorenni da futuri rischi evolutivi.
2. Inidoneità strutturale confermata: l'indice di competenza genitoriale (punteggio globale 141) si attesta nella categoria “comportamenti gravemente inadeguati”, indicando una compromissione grave e pervasiva che espone la salute psicofisica delle figlie a un rischio evolutivo significativo.
3. Assenza di insight e immodificabilità: l'irremovibilità nelle posizioni, la mancanza di elaborazione dei fatti e l'assenza di auto-critica confermano l'incapacità del genitore di attivare strategie riparative o riqualificare in modo autonomo la propria funzione.
4. Incapacità a soddisfare il superiore interesse delle figlie: la rigidità difensiva,
l'egocentrismo e la scarsa capacità affettiva ed empatica precludono la possibilità di stabilire un legame sano, rendendolo inadeguato a garantire un ambiente di crescita sicuro e responsivo ai bisogni emotivi e fisici delle figlie.
La struttura di personalità e i meccanismi di difesa in atto costituiscono un impedimento clinico sostanziale e duraturo all'esercizio del ruolo genitoriale e rappresentano un grave pregiudizio potenziale per il loro sviluppo psicofisico” (enfasi nella relazione).
Infine, dalle ultime relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali si evince che il distacco dalla figura paterna – già disposto mediante il divieto di incontri – è stato funzionale alla tranquillità della prole giacché “ ha evidenziato con determinazione che il padre non le manca CP_3 affatto, non ne avverte minimamente la mancanza anzi, per quanto riferito, sta proprio bene da quando si è allontanata da lui e che comunque non ha nessuna voglia di rivederlo in quanto rimane in lei vivo il ricordo di quegli episodi sgradevoli posti in essere” e che “non [ha] nessuna voglia di vedere il padre CP_4
La percezione e la visione che ha espresso nei confronti della figura paterna ha continuato CP_1 CP_4 ad essere negativa” (v. l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del Comune di
Naso).
Non essendo il legame con la figura paterna idoneo a realizzare lo sviluppo della personalità delle minori e dovendosi al momento escludere, per tutte le superiori ragioni, il recupero delle competenze genitoriali (Cass., n. 12237/2023), Controparte_1 va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle minori
[...] Persona_2 ed e va confermata la sospensione degli incontri tra
[...] Controparte_4 padre e minori, non apparendo allo stato funzionale per le stesse il ripristino dei rapporti
(cfr. la relazione della N.P.I.A. a cui ha riferito “di incubi durante il sonno che CP_3 vedono protagonista il padre che entra per controllare la casa e l'abbraccia, quindi si sveglia” e da cui
8 emerge che quando nomina il padre, “si turba e cambia espressione in viso CP_4 cercando di cambiare discorso”).
È allora evidente che non occorre neppure provvedere sull'affidamento della prole, posto che la decisione sull'affidamento concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale e presuppone che la titolarità di detta responsabilità spetti ad entrambi i genitori, mentre quando sia stato emesso, come nel caso in esame, un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, viene meno la necessità di affidare la prole all'altro genitore, poiché questi è l'unico genitore che può in concreto esercitare la responsabilità genitoriale
Nondimeno, alla luce dei gravi episodi verificatisi è necessario affidare ai Servizi Sociali del
Comune di Naso un mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto anche al fine di attivare ogni intervento ritenuto nel prosieguo opportuno nell'interesse delle minori (quale, e.g., un percorso di psicoterapia tramite il Consultorio familiare, come suggerito dalla N.P.I.A.).
Va invece pronunciato il non luogo a provvedere sull'affidamento di Persona_1 giacché la stessa, invero già al tempo della proposizione del ricorso, era maggiorenne.
Quanto al profilo del mantenimento della prole da cui il genitore (anche se dichiarato decaduto) non è esonerato (v., ex multis, Cass. n. 32030/2024), osserva il Collegio che non ha chiesto la modifica del provvedimento già adottato da questo Parte_1
Tribunale nella causa n. 1725/2022 R.G. (“pone a carico del padre in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di euro 450,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata, entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative e di istruzione, come in parte motiva, da concordare preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche”), ma di assegnarle l'assegno unico e qualsivoglia beneficio previdenziale per le figlie. Sennonché, alla luce della dichiarazione di decadenza del resistente, è venuta a cessare la materia del contendere in quanto solo la ricorrente ha la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale e, pertanto, il diritto a percepire le provvidenze pubbliche in favore delle figlie.
3. – Le spese di lite seguono il criterio di causalità e soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile a complessità media, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente e dal Curatore Speciale e già considerata l'attività dinnanzi al Tribunale per i
Minorenni. Avendo le parti vittoriose presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento va disposto in favore dell'Erario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa iscritta al n. 1270/2024 R.G. cui è stata riunita la causa n. 982/2024 Min., in parziale modifica del provvedimento già reso tra le parti il 12 maggio (dep. 16 maggio) 2023, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citato, Controparte_1 non si è costituito;
2) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle Controparte_1 minori ed confermando il divieto di Persona_2 Controparte_4 incontri già disposto;
3) affida ai Servizi Sociali del Comune di Naso un mandato di vigilanza, monitoraggio e supporto nell'interesse delle minori ai fini indicati in parte motiva;
4) dichiara il non luogo a provvedere sull'affidamento di in ragione della Persona_1 sua maggiore età;
5) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidate in € 5.431,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'Erario;
6) condanna a rifondere all'avv. Controparte_1 Controparte_2
n.q. di Curatore Speciale le spese di lite, liquidate in € 5.431,00 oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'Erario;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
GI IS LA CC
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