Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2011, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/11/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3759
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 20588/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA EN N. IL 31/10/1963;
avverso l'ordinanza n. 1019/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 03/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 febbraio 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha accolto solo parzialmente il reclamo, proposto da PA OM, detenuto presso la casa di reclusione di Sulmona, in esecuzione di un cumulo di pena disposto dalla Procura Generale di Reggio Calabria il 3 dicembre 2008, avverso l'ordinanza del 21 luglio 2007, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Macerata aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata di cui all'art. 54 o.p., per il semestre 24 maggio 1999-24 novembre 1999, nonché per i semestri 24 novembre 2001-24 novembre 2008.
2. Il Tribunale, accolto il reclamo proposto dal PA con riferimento ai semestri dal 24 maggio 1999 al 24 novembre 1999 e dal 24 novembre 2001 al 24 maggio 2002, ha invece escluso la concedibilità dei semestri di liberazione compresi fra il 24 maggio 2002 ed il 24 novembre 2008, avendo rilevato che, per detto periodo, il reclamante non aveva svolto alcun tipo di attività trattamentale;
il che era particolarmente significativo, essendo il reclamante soggetto sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., per il quale lo svolgimento di attività lavorativa, anche se domestica ed a turnazione, costituiva occasione risocializzante importante ed irrinunciabile. Il Tribunale ha altresì rilevato che nel semestre 24 maggio 2003-24 novembre 2003 il reclamante era incorso in rapporto disciplinare;
in data 23 gennaio 2007 aveva preso parte a disordini presso la sezione di appartenenza ed era stato sanzionato con isolamento diurno per giorni 10 durante le ore d'aria;
in data 23 maggio 2008 era stato sanzionato con due ammonizioni;
e tali episodi, valutati nel loro complesso, erano da ritenere dimostrativi di una mancata sua partecipazione all'opera rieducativa.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona propone ricorso per cassazione PA OM per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione illogica in quanto dal carcere di Cuneo non era stato indicata l'attività trattamentale disposta nei suoi confronti e le relative informazioni erano state redatte in modo frettoloso ed incompleto;
inoltre non era stato tenuto presente che per due anni consecutivi era stato bocciato agli esami sostenuti per conseguire il titolo di geometra. La motivazione addotta dal Tribunale di sorveglianza era altresì illogica, per essergli stati negati ben 13 semestri di liberazione anticipata, riferiti a 6 anni e mezzo di carcerazione effettiva, per soli due rapporti disciplinari e due ammonizioni nello stesso semestre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da PA OM è infondato.
2. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, di cui all'art. 54 Ord. Pen., la valutazione della condotta del condannato, da frazionare normalmente per ciascun semestre di liberazione anticipata chiesto, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia mantenuto un condotta particolarmente grave e sintomatica, idonea a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione (cfr., in termini, Cass. 1^, 30.10.08 n. 47015, rv. 242057).
3. Il provvedimento impugnato, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome rispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione, ha specificamente rilevato come il ricorrente non avesse svolto fra il 2002 ed il 2008 alcuna attività trattamentale;
non si è invero dedicato, in detto periodo, agli studi da autodidatta, come aveva invece fatto nel periodo antecedente, non avendo, nell'arco di tale periodo, superato alcun esame per conseguire il titolo di geometra;
non ha inteso svolgere, sebbene sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis, Ord. Pen., alcuna attività lavorativa, sia pur domestica ed a turnazione;
ed inoltre ha tenuto un comportamento inframurario inoltre discutibile, siccome sottoposto a procedimenti disciplinari nel 2003, nel 2007 e nel 2008. Tali elementi, valutati nel loro complesso, hanno fondatamente indotto il Tribunale a ritenere che il ricorrente non abbia aderito in modo convinto e pienamente adesivo all'opera di rieducazione, alla quale era stato sottoposto, si da non essere meritevole dei benefici della liberazione anticipata riferita ai semestri 24 maggio 2002-24 novembre 2008.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da PA OM, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012