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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/12/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa OT SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 156 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PE RT (C.F. ) elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Monte Zebio n. 28
- PEC: Email_1 appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Fantin, domiciliata presso il suo studio sito in Vicenza, Piazza
Pontegandolfo n.114 - PEC: Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 2580/2023 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 21 dicembre 2023
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, in riforma della sentenza resa dal predetto Tribunale:
- rigettare ogni domanda ex adverso proposta per i motivi di cui sub
1 e sub 2 dell'atto di citazione in appello con istanza di sospensiva ex art. 283 cpc in quanto insussistente e/o inoperativa e/o inefficace la dedotta garanzia assicurativa, in quanto comunque infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova, e per l'effetto condannare la controparte alla restituzione di tutto quanto eventualmente versato dalla concludente in esecuzione della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e CAP del presente giudizio”.
Per CP_1
CP_
“Voglia l' ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria eccezione e domanda:
NEL MERITO rigettare l'appello proposto da con atto del Parte_1
26/01/2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata.
Con refusione di competenze e spese per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in atti ed eventualmente non ammesse in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.09.2021 la società CP_1 impegnata nell'attività di conduzione e gestione di bar, ristoranti e
2 altri esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande aperti al pubblico, conveniva in giudizio la in forza Parte_1 delle polizze assicurative “ n. 361329011, Controparte_3
361329013, 361329014 e 381076037, concluse con l'assicurazione, chiedendo che questa venisse condannata al pagamento della somma di € 127.800,00 “a titolo di indennizzo previsto dall'art. 5 punto 3 – interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive e simili del Contratto di assicurazione”, data la chiusura forzata degli esercizi commerciali sopra richiamati, ordinata dal
Governo con D.P.C.M. dell'11.3.2020 e ss. mm. ii. e D.P.C.M. del
03.11.2020 e ss. mm. ii., a seguito del diffondersi del virus Sars
Covid 19. A sostegno della domanda azionata poneva, da un lato, il concretizzarsi del rischio assicurato, attesa la sussistenza degli elementi di cui all'art. 5, n.3, della polizza (interruzione totale dell' attività commerciale;
provvedimento nazionale;
malattia contagiosa o infettiva;
prevenzione del contagio della stessa tra i dipendenti e gli avventori del locale), dall'altro, il contegno tenuto dall'assicurazione verso la fine del 2021, ossia la convocazione degli assicurati presso i loro uffici al fine di far sottoscrivere, pena il recesso dal contratto, un'appendice allo stesso volta ad escludere la copertura dei danni e delle perdite derivanti “dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità”.
Si costituiva la contestando le pretese attoree, Parte_1 negando qualsiasi obbligo indennitario in relazione alle previsioni di polizza. In particolare, la convenuta sosteneva che nella specie dovesse trovare applicazione non già la previsione generale di cui all'art. 5, co. 3, richiamata dalla nel cui ambito non era CP_1 compreso quale rischio assicurato quello invocato dall'assicurata, ma solo il limitato beneficio attribuito con la nota stampa del
02.03.2020, e già corrisposto alla volto a prestare CP_1
3 sostegno alle famiglie ed imprese in difficoltà a causa delle restrizioni imposte a causa del diffondersi del Coronavirus solo per il periodo di tre mesi. Nel dettaglio, con detta specifica e straordinaria disposizione per le imprese assicurate con polizze Commercio in corso veniva prevista la diaria per interruzione d'esercizio, per un periodo di tre mesi, e dunque l'estensione gratuita della copertura nel caso di chiusura totale degli esercizi commerciali operanti nei territori disposta dall'Autorità come misura di prevenzione Covid-19.
In attuazione di quest'ultima previsione la Parte_1 provava di aver corrisposto, a favore dell'attrice, una somma pari ad
€ 36.000,00 (€ 9.000,00 per ciascuna polizza assicurativa sottoscritta da e deduceva che null'altro era dovuto CP_1 all'attrice.
2. La causa veniva istruita documentalmente ed il Tribunale di
Vicenza, con sentenza n. 2580/2023, accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione, riconoscendo come dovuto l'indennizzo assicurativo di euro 90.000,00. Il giudice di primo grado riteneva l'evento dedotto dalla certamente rientrante nella seconda CP_1 ipotesi contemplata dall'art.
5.3 delle Condizioni generali di assicurazione, ossia quella del mancato guadagno in dipendenza dell'interruzione di attività disposta dall'Autorità per malattie contagiose o infettive del personale “atteso che le misure emergenziali adottate durante la pandemia hanno comportato una interruzione temporanea, per alcuni periodi in forma totale, anche delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti, quale è quella esercitata dall'assicurata in conseguenza della diffusione del virus Sars Covid 19, così da prevenire e contenere il contagio di tale malattia tra le persone, compresi i dipendenti e gli avventori degli esercizi commerciali” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Relativamente all'appendice del 2021, richiamata dall'attrice, il
Tribunale riteneva che le previsioni ivi contenute, pur significative,
4 avessero natura di modifica contrattuale e, pertanto, che fossero prive di efficacia retroattiva.
Con riferimento all'importo pari ad € 36.000,00 corrisposto dall'assicurazione alla in virtù della nota stampa del mese CP_1 di marzo 2020, secondo il giudice di primo grado si era trattato di un'iniziativa autonoma ed unilaterale della convenuta con la quale veniva in sostanza attribuito all'attrice un diritto alla stessa già spettante in virtù delle previsioni delle polizze sottoscritte, ma corrisposto in misura inferiore al dovuto, in considerazione dei giorni effettivi di chiusura forzata delle attività commerciali.
Il Tribunale procedeva, quindi, al calcolo del quantum dovuto tenendo conto dei giorni di chiusura effettiva e dell'indennità giornaliera pari ad € 300,00 al dì, come da contratto. Il numero complessivo dei giorni, assunto come non contestato dalla
[...]
che non aveva depositato alcuna delle memorie Parte_1 istruttorie, era stato indicato dall'attrice in 420 e il Tribunale condannava l'assicurazione al pagamento di € 90.000,00, importo ottenuto moltiplicando le 420 giornate di chiusura per l'indennità giornaliera di € 300,00 e, di seguito, sottraendo dal risultato ottenuto
(€ 126.000,00), la somma di € 36.000,00 già pagata all'assicurata.
3. Avverso questa sentenza ha proposto Parte_1 appello, affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe, nonché istanza per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensiva ex 283 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero il rigetto per infondatezza dello stesso. Con comparsa depositata il 19-6-2025
l'appellata si è costituita con un nuovo difensore, a seguito della rinuncia al mandato dell'avvocato Pignatelli, richiamandosi agli atti difensivi già depositati.
5 4. La causa, dopo la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata disposta con ordinanza del 9.5.2024, è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 19 novembre 2025, e, all'esito della sostituzione della
Cons. , trasferita ad altro ufficio, è stata trattenuta in CP_4 decisione.
5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che l'illustrazione delle doglianze consente di individuare più che sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Con il primo motivo, rubricato “Carenza e/o difetto di motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria interpretazione
e valutazione delle risultanze processuali in ordine al rigetto dell'eccezione di inoperatività/inefficacia della pretesa garanzia assicurativa a mente delle previsioni di cui all'art. 5 punto 3 delle condizioni di assicurazione”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ricondotto l'evento dedotto dall'assicurata tra le ipotesi previste dall'art.
5.3 delle Condizioni generali di assicurazioni, in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., nonché in contrasto con la logica ed inequivoca intenzione delle parti.
Nello specifico rimarca che l'art.
5.3 non contiene alcuna menzione della malattia pandemica e prevede l'operatività della garanzia assicurativa contro il rischio del danno derivante dalla perdita di ricavi dovuta alla chiusura totale dell'esercizio disposta dall'Autorità soltanto in conseguenza di: a) intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata); b) malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso l'Assicurato e i suoi familiari). Rileva che le previsioni di polizza sono chiare ed inequivocabili e ribadisce che non è affatto menzionata la malattia pandemica. Nel caso in esame, come
6 incontroverso in causa, non ricorrevano le ipotesi sub a) e sub b), ma la ben diversa e distinta situazione pandemica generale (quella cioè di una chiusura imposta per il contenimento di un'emergenza sanitaria da Covid 19), che, ad avviso di Parte_1 esulava dal rischio assicurato. L'appellante afferma che, solo per la
“nobile finalità di aiutare la platea dei propri assicurati”, aveva concesso spontaneamente l'estensione della garanzia in un momento di crisi sanitaria straordinaria, come esplicitato nella nota stampa del 2020. Secondo l'appellante la decisione adottata dal
Tribunale sarebbe frutto di un'interpretazione manipolatrice e del tutto errata.
7. Con il secondo motivo, rubricato “Carenza e/o difetto di motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria valutazione delle risultanze processuali in ordine alla statuizione sulle giornate di chiusura dei punti vendita facenti capo alla e sulla CP_1 conseguente liquidazione del danno, anche alla luce dell'inoperatività della garanzia assicurativa”, la censura la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto fornita dall'assicurata la prova del numero di giornate in cui le attività commerciali erano state forzatamente interrotte/chiuse/serrate. Al riguardo lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancata prova in ordine al numero delle giornate di chiusura (420) indicate dalla
[...]
e prese in considerazione dal Tribunale ai fini della CP_1 quantificazione dell'importo riconosciuto a titolo di indennizzo. In particolare, deduce che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, aveva esplicitato il proprio dissenso fin dalla costituzione in giudizio. Osserva, altresì, che in attuazione dei D.P.C.M. adottati dal governo per il contenimento del virus Sars Covid 19 mai era stata imposta la chiusura totale dell'esercizio commerciale adibito a bar o ristorazione, in quanto erano rimaste consentite le consegne a domicilio oppure l'asporto. Mancherebbe, a dire dell'appellante, il
7 presupposto richiesto dalla clausola contrattuale, ossia la chiusura forzata degli esercizi commerciali.
8. Il primo motivo è fondato.
8.1. Per costante orientamento di legittimità, secondo i canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, poiché reiteratamente è stato affermato il principio per cui, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica è costituito dalle parole ed espressioni del contratto (art. 1362 c.c.) e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro “intima ratio”, il giudice non può invocarne una diversa, venendo così a sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti
(tra le tante da ultimo Cass. 29161/2024).
8.2. Ritiene il Collegio che il Tribunale non si sia attenuto al suesposto principio.
La clausola di cui si discute (art. 5 punto 3 pag. 26 delle condizioni di assicurazione), intitolata “Indennità giornaliera per interruzione di esercizio Interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive e simili”, nella parte ora di interesse, è del seguente tenore:
“Per i negozi e gli esercizi ove si vendono o si somministrano alimentari o bevande (bar, ristoranti, trattorie, alimentari in genere ecc.), la Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, anche il danno derivante dalla perdita dei ricavi dovuta alla chiusura totale dell'esercizio disposta dall'Autorità (anche ai soli fini di accertamento) in conseguenza di:
- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande
(compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso
l'Assicurato e i suoi familiari)”.
8 Il testo della clausola è chiaro ed inequivocabile nel riferirsi a
“malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso
l'Assicurato e i suoi familiari)”. Il giudice di primo grado ha del tutto obliterato, nell'indagine ermeneutica, la suddetta locuzione, dirimente al fine della ricerca della volontà delle parti nell'individuazione dell'oggetto del rischio assicurato, ma ha concentrato l'attenzione sul mancato guadagno derivante dall'interruzione di attività disposta dall'autorità, che si pone, invece, come un effetto-conseguenza (così come è testualmente enunciato nella clausola) di “malattie contagiose o infettive del personale”, requisito primario e indispensabile, secondo la lettera della previsione contrattuale, la cui sussistenza non è stata affatto scrutinata dal Tribunale. Di seguito, con un salto logico ancor più scollegato dal testo della clausola, il primo giudice ha ritenuto rientrante “certamente” nella suddetta ipotesi l'interruzione temporanea delle attività di somministrazione e bevande dovuta alla pandemia da Sars Covid 19, dando, nel contempo, atto della finalità delle misure emergenziali di “prevenire e contenere il contagio di tale malattia tra le persone, compresi i dipendenti e gli avventori degli esercizi commerciali”.
Rileva il Collegio che, nella citata clausola delle polizze in esame, il diritto all'indennizzo è univocamente correlato al verificarsi di un evento endogeno, ossia ad un fattore interno all'ambito aziendale
(malattia contagiosa od infettiva del personale), che non è stato affatto allegato, né tanto meno dimostrato dalla CP_1
L'ipotesi che determina l'operatività della copertura assicurativa si concretizza se: a) uno dei dipendenti – oppure l'assicurato o i suoi familiari- contragga una malattia infettiva o contagiosa, così determinando in ambito aziendale un rischio di contagio e quindi un rischio per la salute dei colleghi;
b) sia, di conseguenza, disposta su ordine dell'autorità la chiusura dell'attività commerciale esercitata
9 dall'assicurata, anche ai soli fini dell'accertamento, da intendersi all'evidenza riferito sempre all'ambito aziendale, ossia quale accertamento della concreta situazione di sicurezza sanitaria dell'esercizio o negozio dell'assicurata, per prevenire, per l'appunto, il contagio causato dalla malattia di un lavoratore.
8.3. Così precisamente individuato l'oggetto del rischio assicurato secondo il tenore letterale chiaro ed univoco, si ripete, della clausola, all'evidenza la situazione pandemica causata dal virus Covid 19, allegata dall'assicurata solo come un evento generalizzato a livello mondiale e non anche come un evento che in concreto aveva determinato la malattia del personale impiegato nell'ambito aziendale, si configura come un fattore esogeno, esterno, che, in quanto tale, non rientra nella copertura assicurativa delle polizze, da cui non è menzionato affatto con quest'ultima connotazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il comportamento successivo, formalizzato con l'appendice del settembre 2021, di ritenuto “significativo” dal Tribunale per supportare Parte_1
l'opzione interpretativa dell'attrice (ed invece, per quanto occorra, non ravvisabile come tale, stante la finalità ricognitiva ivi nettamente esplicitata ed accettata dall'assicurata), potrebbe rilevare solo come criterio interpretativo sussidiario, che, invece, non deve essere utilizzato se, come nella specie, è chiaro il dato testuale.
Per la stessa ragione, contrariamente a quanto sostiene l'appellata, neppure può essere valorizzata nel senso da quest'ultima invocato la nota stampa del 2/3/2020, che è del seguente tenore: “Sul fronte imprese, per tutti gli assicurati di con polizze commercio in Pt_1 corso, che prevedono la diaria di interruzione d'esercizio, è stata prevista, per un periodo di tre mesi, l'estensione gratuita della copertura nel caso di chiusura totale degli esercizi commerciali operanti nei territori disposta dall'Autorità, come misura di prevenzione Covid-19”.
10 Osserva il Collegio, per quanto occorra, stante la già ricordata inutilizzabilità, nella specie, di criteri sussidiari nella ricerca della volontà delle parti, che l'estensione della copertura assicurativa alla pandemia per un periodo limitato sta proprio ad indicare il contrario di quanto assume l'appellata, e cioè che il rischio generalizzato e pandemico era escluso dalla copertura, tanto da necessitare di apposita previsione di ampliamento, peraltro disposta solo per un periodo limitato dall'odierna appellante (ed è stato accertato dal
Tribunale che la ha ricevuto quest'indennizzo con il CP_1 complessivo pagamento di € 36.000,00).
10. In conclusione, il primo motivo di appello deve essere accolto, mentre il secondo resta assorbito, e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda della diretta CP_1 ad ottenere l'indennizzo assicurativo di cui trattasi.
11. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza di
[...]
e sono liquidate come in dispositivo. La liquidazione è effettuata CP_1 secondo il criterio del disputatum (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), applicando la tariffa minima, avuto riguardo alla bassa complessità della lite, concernente un'unica questione
(interpretazione della clausola contrattuale), quanto al primo grado come da tassazione della sentenza impugnata e, quanto al presente grado, per tre fasi, esclusa quella istruttoria. Secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
11
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2580/2023 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
2) condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate, quanto al primo
[...] grado, in euro 7.052,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 4.997,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente est.
OT SE
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa OT SE Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 156 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PE RT (C.F. ) elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Monte Zebio n. 28
- PEC: Email_1 appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Fantin, domiciliata presso il suo studio sito in Vicenza, Piazza
Pontegandolfo n.114 - PEC: Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 2580/2023 del Tribunale di
Vicenza pubblicata il 21 dicembre 2023
1 CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'On. Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, in riforma della sentenza resa dal predetto Tribunale:
- rigettare ogni domanda ex adverso proposta per i motivi di cui sub
1 e sub 2 dell'atto di citazione in appello con istanza di sospensiva ex art. 283 cpc in quanto insussistente e/o inoperativa e/o inefficace la dedotta garanzia assicurativa, in quanto comunque infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova, e per l'effetto condannare la controparte alla restituzione di tutto quanto eventualmente versato dalla concludente in esecuzione della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e CAP del presente giudizio”.
Per CP_1
CP_
“Voglia l' ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria eccezione e domanda:
NEL MERITO rigettare l'appello proposto da con atto del Parte_1
26/01/2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata.
Con refusione di competenze e spese per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in atti ed eventualmente non ammesse in corso di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.09.2021 la società CP_1 impegnata nell'attività di conduzione e gestione di bar, ristoranti e
2 altri esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande aperti al pubblico, conveniva in giudizio la in forza Parte_1 delle polizze assicurative “ n. 361329011, Controparte_3
361329013, 361329014 e 381076037, concluse con l'assicurazione, chiedendo che questa venisse condannata al pagamento della somma di € 127.800,00 “a titolo di indennizzo previsto dall'art. 5 punto 3 – interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive e simili del Contratto di assicurazione”, data la chiusura forzata degli esercizi commerciali sopra richiamati, ordinata dal
Governo con D.P.C.M. dell'11.3.2020 e ss. mm. ii. e D.P.C.M. del
03.11.2020 e ss. mm. ii., a seguito del diffondersi del virus Sars
Covid 19. A sostegno della domanda azionata poneva, da un lato, il concretizzarsi del rischio assicurato, attesa la sussistenza degli elementi di cui all'art. 5, n.3, della polizza (interruzione totale dell' attività commerciale;
provvedimento nazionale;
malattia contagiosa o infettiva;
prevenzione del contagio della stessa tra i dipendenti e gli avventori del locale), dall'altro, il contegno tenuto dall'assicurazione verso la fine del 2021, ossia la convocazione degli assicurati presso i loro uffici al fine di far sottoscrivere, pena il recesso dal contratto, un'appendice allo stesso volta ad escludere la copertura dei danni e delle perdite derivanti “dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità”.
Si costituiva la contestando le pretese attoree, Parte_1 negando qualsiasi obbligo indennitario in relazione alle previsioni di polizza. In particolare, la convenuta sosteneva che nella specie dovesse trovare applicazione non già la previsione generale di cui all'art. 5, co. 3, richiamata dalla nel cui ambito non era CP_1 compreso quale rischio assicurato quello invocato dall'assicurata, ma solo il limitato beneficio attribuito con la nota stampa del
02.03.2020, e già corrisposto alla volto a prestare CP_1
3 sostegno alle famiglie ed imprese in difficoltà a causa delle restrizioni imposte a causa del diffondersi del Coronavirus solo per il periodo di tre mesi. Nel dettaglio, con detta specifica e straordinaria disposizione per le imprese assicurate con polizze Commercio in corso veniva prevista la diaria per interruzione d'esercizio, per un periodo di tre mesi, e dunque l'estensione gratuita della copertura nel caso di chiusura totale degli esercizi commerciali operanti nei territori disposta dall'Autorità come misura di prevenzione Covid-19.
In attuazione di quest'ultima previsione la Parte_1 provava di aver corrisposto, a favore dell'attrice, una somma pari ad
€ 36.000,00 (€ 9.000,00 per ciascuna polizza assicurativa sottoscritta da e deduceva che null'altro era dovuto CP_1 all'attrice.
2. La causa veniva istruita documentalmente ed il Tribunale di
Vicenza, con sentenza n. 2580/2023, accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione, riconoscendo come dovuto l'indennizzo assicurativo di euro 90.000,00. Il giudice di primo grado riteneva l'evento dedotto dalla certamente rientrante nella seconda CP_1 ipotesi contemplata dall'art.
5.3 delle Condizioni generali di assicurazione, ossia quella del mancato guadagno in dipendenza dell'interruzione di attività disposta dall'Autorità per malattie contagiose o infettive del personale “atteso che le misure emergenziali adottate durante la pandemia hanno comportato una interruzione temporanea, per alcuni periodi in forma totale, anche delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti, quale è quella esercitata dall'assicurata in conseguenza della diffusione del virus Sars Covid 19, così da prevenire e contenere il contagio di tale malattia tra le persone, compresi i dipendenti e gli avventori degli esercizi commerciali” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Relativamente all'appendice del 2021, richiamata dall'attrice, il
Tribunale riteneva che le previsioni ivi contenute, pur significative,
4 avessero natura di modifica contrattuale e, pertanto, che fossero prive di efficacia retroattiva.
Con riferimento all'importo pari ad € 36.000,00 corrisposto dall'assicurazione alla in virtù della nota stampa del mese CP_1 di marzo 2020, secondo il giudice di primo grado si era trattato di un'iniziativa autonoma ed unilaterale della convenuta con la quale veniva in sostanza attribuito all'attrice un diritto alla stessa già spettante in virtù delle previsioni delle polizze sottoscritte, ma corrisposto in misura inferiore al dovuto, in considerazione dei giorni effettivi di chiusura forzata delle attività commerciali.
Il Tribunale procedeva, quindi, al calcolo del quantum dovuto tenendo conto dei giorni di chiusura effettiva e dell'indennità giornaliera pari ad € 300,00 al dì, come da contratto. Il numero complessivo dei giorni, assunto come non contestato dalla
[...]
che non aveva depositato alcuna delle memorie Parte_1 istruttorie, era stato indicato dall'attrice in 420 e il Tribunale condannava l'assicurazione al pagamento di € 90.000,00, importo ottenuto moltiplicando le 420 giornate di chiusura per l'indennità giornaliera di € 300,00 e, di seguito, sottraendo dal risultato ottenuto
(€ 126.000,00), la somma di € 36.000,00 già pagata all'assicurata.
3. Avverso questa sentenza ha proposto Parte_1 appello, affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe, nonché istanza per la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensiva ex 283 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero il rigetto per infondatezza dello stesso. Con comparsa depositata il 19-6-2025
l'appellata si è costituita con un nuovo difensore, a seguito della rinuncia al mandato dell'avvocato Pignatelli, richiamandosi agli atti difensivi già depositati.
5 4. La causa, dopo la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata disposta con ordinanza del 9.5.2024, è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 19 novembre 2025, e, all'esito della sostituzione della
Cons. , trasferita ad altro ufficio, è stata trattenuta in CP_4 decisione.
5. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, atteso che l'illustrazione delle doglianze consente di individuare più che sufficientemente i capi della sentenza censurati e le ragioni dell'impugnazione.
6. Con il primo motivo, rubricato “Carenza e/o difetto di motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria interpretazione
e valutazione delle risultanze processuali in ordine al rigetto dell'eccezione di inoperatività/inefficacia della pretesa garanzia assicurativa a mente delle previsioni di cui all'art. 5 punto 3 delle condizioni di assicurazione”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ricondotto l'evento dedotto dall'assicurata tra le ipotesi previste dall'art.
5.3 delle Condizioni generali di assicurazioni, in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., nonché in contrasto con la logica ed inequivoca intenzione delle parti.
Nello specifico rimarca che l'art.
5.3 non contiene alcuna menzione della malattia pandemica e prevede l'operatività della garanzia assicurativa contro il rischio del danno derivante dalla perdita di ricavi dovuta alla chiusura totale dell'esercizio disposta dall'Autorità soltanto in conseguenza di: a) intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata); b) malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso l'Assicurato e i suoi familiari). Rileva che le previsioni di polizza sono chiare ed inequivocabili e ribadisce che non è affatto menzionata la malattia pandemica. Nel caso in esame, come
6 incontroverso in causa, non ricorrevano le ipotesi sub a) e sub b), ma la ben diversa e distinta situazione pandemica generale (quella cioè di una chiusura imposta per il contenimento di un'emergenza sanitaria da Covid 19), che, ad avviso di Parte_1 esulava dal rischio assicurato. L'appellante afferma che, solo per la
“nobile finalità di aiutare la platea dei propri assicurati”, aveva concesso spontaneamente l'estensione della garanzia in un momento di crisi sanitaria straordinaria, come esplicitato nella nota stampa del 2020. Secondo l'appellante la decisione adottata dal
Tribunale sarebbe frutto di un'interpretazione manipolatrice e del tutto errata.
7. Con il secondo motivo, rubricato “Carenza e/o difetto di motivazione ed erronea, incompleta e comunque contraddittoria valutazione delle risultanze processuali in ordine alla statuizione sulle giornate di chiusura dei punti vendita facenti capo alla e sulla CP_1 conseguente liquidazione del danno, anche alla luce dell'inoperatività della garanzia assicurativa”, la censura la Parte_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto fornita dall'assicurata la prova del numero di giornate in cui le attività commerciali erano state forzatamente interrotte/chiuse/serrate. Al riguardo lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancata prova in ordine al numero delle giornate di chiusura (420) indicate dalla
[...]
e prese in considerazione dal Tribunale ai fini della CP_1 quantificazione dell'importo riconosciuto a titolo di indennizzo. In particolare, deduce che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, aveva esplicitato il proprio dissenso fin dalla costituzione in giudizio. Osserva, altresì, che in attuazione dei D.P.C.M. adottati dal governo per il contenimento del virus Sars Covid 19 mai era stata imposta la chiusura totale dell'esercizio commerciale adibito a bar o ristorazione, in quanto erano rimaste consentite le consegne a domicilio oppure l'asporto. Mancherebbe, a dire dell'appellante, il
7 presupposto richiesto dalla clausola contrattuale, ossia la chiusura forzata degli esercizi commerciali.
8. Il primo motivo è fondato.
8.1. Per costante orientamento di legittimità, secondo i canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, poiché reiteratamente è stato affermato il principio per cui, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica è costituito dalle parole ed espressioni del contratto (art. 1362 c.c.) e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro “intima ratio”, il giudice non può invocarne una diversa, venendo così a sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti
(tra le tante da ultimo Cass. 29161/2024).
8.2. Ritiene il Collegio che il Tribunale non si sia attenuto al suesposto principio.
La clausola di cui si discute (art. 5 punto 3 pag. 26 delle condizioni di assicurazione), intitolata “Indennità giornaliera per interruzione di esercizio Interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive e simili”, nella parte ora di interesse, è del seguente tenore:
“Per i negozi e gli esercizi ove si vendono o si somministrano alimentari o bevande (bar, ristoranti, trattorie, alimentari in genere ecc.), la Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, anche il danno derivante dalla perdita dei ricavi dovuta alla chiusura totale dell'esercizio disposta dall'Autorità (anche ai soli fini di accertamento) in conseguenza di:
- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande
(compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso
l'Assicurato e i suoi familiari)”.
8 Il testo della clausola è chiaro ed inequivocabile nel riferirsi a
“malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso
l'Assicurato e i suoi familiari)”. Il giudice di primo grado ha del tutto obliterato, nell'indagine ermeneutica, la suddetta locuzione, dirimente al fine della ricerca della volontà delle parti nell'individuazione dell'oggetto del rischio assicurato, ma ha concentrato l'attenzione sul mancato guadagno derivante dall'interruzione di attività disposta dall'autorità, che si pone, invece, come un effetto-conseguenza (così come è testualmente enunciato nella clausola) di “malattie contagiose o infettive del personale”, requisito primario e indispensabile, secondo la lettera della previsione contrattuale, la cui sussistenza non è stata affatto scrutinata dal Tribunale. Di seguito, con un salto logico ancor più scollegato dal testo della clausola, il primo giudice ha ritenuto rientrante “certamente” nella suddetta ipotesi l'interruzione temporanea delle attività di somministrazione e bevande dovuta alla pandemia da Sars Covid 19, dando, nel contempo, atto della finalità delle misure emergenziali di “prevenire e contenere il contagio di tale malattia tra le persone, compresi i dipendenti e gli avventori degli esercizi commerciali”.
Rileva il Collegio che, nella citata clausola delle polizze in esame, il diritto all'indennizzo è univocamente correlato al verificarsi di un evento endogeno, ossia ad un fattore interno all'ambito aziendale
(malattia contagiosa od infettiva del personale), che non è stato affatto allegato, né tanto meno dimostrato dalla CP_1
L'ipotesi che determina l'operatività della copertura assicurativa si concretizza se: a) uno dei dipendenti – oppure l'assicurato o i suoi familiari- contragga una malattia infettiva o contagiosa, così determinando in ambito aziendale un rischio di contagio e quindi un rischio per la salute dei colleghi;
b) sia, di conseguenza, disposta su ordine dell'autorità la chiusura dell'attività commerciale esercitata
9 dall'assicurata, anche ai soli fini dell'accertamento, da intendersi all'evidenza riferito sempre all'ambito aziendale, ossia quale accertamento della concreta situazione di sicurezza sanitaria dell'esercizio o negozio dell'assicurata, per prevenire, per l'appunto, il contagio causato dalla malattia di un lavoratore.
8.3. Così precisamente individuato l'oggetto del rischio assicurato secondo il tenore letterale chiaro ed univoco, si ripete, della clausola, all'evidenza la situazione pandemica causata dal virus Covid 19, allegata dall'assicurata solo come un evento generalizzato a livello mondiale e non anche come un evento che in concreto aveva determinato la malattia del personale impiegato nell'ambito aziendale, si configura come un fattore esogeno, esterno, che, in quanto tale, non rientra nella copertura assicurativa delle polizze, da cui non è menzionato affatto con quest'ultima connotazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il comportamento successivo, formalizzato con l'appendice del settembre 2021, di ritenuto “significativo” dal Tribunale per supportare Parte_1
l'opzione interpretativa dell'attrice (ed invece, per quanto occorra, non ravvisabile come tale, stante la finalità ricognitiva ivi nettamente esplicitata ed accettata dall'assicurata), potrebbe rilevare solo come criterio interpretativo sussidiario, che, invece, non deve essere utilizzato se, come nella specie, è chiaro il dato testuale.
Per la stessa ragione, contrariamente a quanto sostiene l'appellata, neppure può essere valorizzata nel senso da quest'ultima invocato la nota stampa del 2/3/2020, che è del seguente tenore: “Sul fronte imprese, per tutti gli assicurati di con polizze commercio in Pt_1 corso, che prevedono la diaria di interruzione d'esercizio, è stata prevista, per un periodo di tre mesi, l'estensione gratuita della copertura nel caso di chiusura totale degli esercizi commerciali operanti nei territori disposta dall'Autorità, come misura di prevenzione Covid-19”.
10 Osserva il Collegio, per quanto occorra, stante la già ricordata inutilizzabilità, nella specie, di criteri sussidiari nella ricerca della volontà delle parti, che l'estensione della copertura assicurativa alla pandemia per un periodo limitato sta proprio ad indicare il contrario di quanto assume l'appellata, e cioè che il rischio generalizzato e pandemico era escluso dalla copertura, tanto da necessitare di apposita previsione di ampliamento, peraltro disposta solo per un periodo limitato dall'odierna appellante (ed è stato accertato dal
Tribunale che la ha ricevuto quest'indennizzo con il CP_1 complessivo pagamento di € 36.000,00).
10. In conclusione, il primo motivo di appello deve essere accolto, mentre il secondo resta assorbito, e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda della diretta CP_1 ad ottenere l'indennizzo assicurativo di cui trattasi.
11. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza di
[...]
e sono liquidate come in dispositivo. La liquidazione è effettuata CP_1 secondo il criterio del disputatum (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), applicando la tariffa minima, avuto riguardo alla bassa complessità della lite, concernente un'unica questione
(interpretazione della clausola contrattuale), quanto al primo grado come da tassazione della sentenza impugnata e, quanto al presente grado, per tre fasi, esclusa quella istruttoria. Secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
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P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2580/2023 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
2) condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate, quanto al primo
[...] grado, in euro 7.052,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 4.997,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente est.
OT SE
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