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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2201/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco di Natale e Antonia Giannella Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_1
Banchetti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Lucia Anna D'Alessandro
- OPPOSTI -
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 04380202400004369000, notificato in data 13.02.2024, emesso dall' di Foggia del valore di €.4.793,46, relativamente all'avviso di Controparte_2
CP_ addebito n. 34320220002156292000 del valore di €.14.096,87, notificato in data 05.12.2022 dall' di Andria, avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi, chiedendone l'annullamento. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha così dedotto: “pur contestando le avverse doglianze, oltre che
l'avversa ricostruzione dei fatti di causa, si rileva che la comunicazione di fermo preventivo è stata Cont emessa dall in data 13/02/2024 in relazione all'AVA 34320220002156292000 per contribuzione relativa alla Gestione Imprenditori Agricoli Professionali per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2021. Quest'ultimo, però, è stato chiuso con pagamento con F35 del 19/03/2024 pagina 1 di 3 Cont effettuato alla stessa come riportato dalla procedura di controllo dell'Istituto (all.1/2). La comunicazione preventiva di fermo, notificata prima del pagamento da parte della ricorrente, deve
Cont essere dunque annullata dalla stessa che l'ha adottata.
In precedenza il competente Ufficio aveva già provveduto ad effettuare, per il restante importo, sgravio per contribuzione precedentemente versata (dal 2015 al 2018). L'avvenuto pagamento da Cont parte della ricorrente delle somme portate dall' determina - quanto meno nei confronti dell'Istituto - la cessazione della materia del contendere”, dunque chiedendo la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
L si è costituita in giudizio, contestando l'avverso ricorso, Controparte_2 precisando “è doveroso evidenziare che il credito riportato nell'Avviso di addebito n.
34320220002156292000, sotteso al preavviso di fermo amministrativo impugnato, risulta azzerato per effetto del parziale discarico dell'Ente Impositore (cfr.all.2) nonché del pagamento del CP_1
residuo al netto di tale discarico effettuato dalla ricorrente il 19.03.2024 (cfr.all.3), e dunque in data successiva rispetto alla notifica del preavviso oggi impugnato (Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 04380202400004369000, notificata a mezzo pec in data 13.02.2024, cfr.all.1).”
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Essendo il preavviso di fermo amministrativo fondato su un credito dell' , pagato dall'opponente CP_1
in corso di causa – ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo –, è venuto meno il presupposto della comunicazione oggetto d'impugnazione.
La circostanza, dedotta con le note di trattazione scritta dal ricorrente (soccombente virtuale), che, sebbene vi sia stato il pagamento del dovuto, non vi è stato un annullamento della comunicazione da parte dell' suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite. Controparte_5
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2201/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco di Natale e Antonia Giannella Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_1
Banchetti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Lucia Anna D'Alessandro
- OPPOSTI -
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 04380202400004369000, notificato in data 13.02.2024, emesso dall' di Foggia del valore di €.4.793,46, relativamente all'avviso di Controparte_2
CP_ addebito n. 34320220002156292000 del valore di €.14.096,87, notificato in data 05.12.2022 dall' di Andria, avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi, chiedendone l'annullamento. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha così dedotto: “pur contestando le avverse doglianze, oltre che
l'avversa ricostruzione dei fatti di causa, si rileva che la comunicazione di fermo preventivo è stata Cont emessa dall in data 13/02/2024 in relazione all'AVA 34320220002156292000 per contribuzione relativa alla Gestione Imprenditori Agricoli Professionali per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2021. Quest'ultimo, però, è stato chiuso con pagamento con F35 del 19/03/2024 pagina 1 di 3 Cont effettuato alla stessa come riportato dalla procedura di controllo dell'Istituto (all.1/2). La comunicazione preventiva di fermo, notificata prima del pagamento da parte della ricorrente, deve
Cont essere dunque annullata dalla stessa che l'ha adottata.
In precedenza il competente Ufficio aveva già provveduto ad effettuare, per il restante importo, sgravio per contribuzione precedentemente versata (dal 2015 al 2018). L'avvenuto pagamento da Cont parte della ricorrente delle somme portate dall' determina - quanto meno nei confronti dell'Istituto - la cessazione della materia del contendere”, dunque chiedendo la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
L si è costituita in giudizio, contestando l'avverso ricorso, Controparte_2 precisando “è doveroso evidenziare che il credito riportato nell'Avviso di addebito n.
34320220002156292000, sotteso al preavviso di fermo amministrativo impugnato, risulta azzerato per effetto del parziale discarico dell'Ente Impositore (cfr.all.2) nonché del pagamento del CP_1
residuo al netto di tale discarico effettuato dalla ricorrente il 19.03.2024 (cfr.all.3), e dunque in data successiva rispetto alla notifica del preavviso oggi impugnato (Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 04380202400004369000, notificata a mezzo pec in data 13.02.2024, cfr.all.1).”
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Essendo il preavviso di fermo amministrativo fondato su un credito dell' , pagato dall'opponente CP_1
in corso di causa – ossia successivamente al deposito del ricorso introduttivo –, è venuto meno il presupposto della comunicazione oggetto d'impugnazione.
La circostanza, dedotta con le note di trattazione scritta dal ricorrente (soccombente virtuale), che, sebbene vi sia stato il pagamento del dovuto, non vi è stato un annullamento della comunicazione da parte dell' suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite. Controparte_5
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3