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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 662/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 662/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: davanti al giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci compaiono
Nessuno per parte ricorrente , presente personalmente. Parte_1
La dr.ssa per parte convenuta Persona_1 Controparte_1
, come da delega già in atti.
[...]
Viene, a questo punto, introdotto il teste , il quale si impegna a dire Testimone_1 la verità e dichiara di essere nato a [...] il [...] e residente in . CP_1
Sono stato dipendente della ditta EL dal 2012 al 2018 circa con mansioni alla fine anche di capo cantiere.
Il teste dichiara: “confermo di essere stato sentito dagli ispettori e di aver reso le dichiarazioni a mia firma che mi vengono mostrate e che confermo integralmente”. Testi
“confermo che ero il referente dei cantieri oggetto dell'accertamento soprattutto del primo di quelli indicati, in ogni modo vi era sempre un referente EL sul posto. Il che era il referente della cooperativa, non era sempre sul cantiere si Per_2 interfacciava con uno dei dipendenti della cooperativa che era un po' più sveglio, che aveva funzioni tipo di preposto di fatto. Le mansioni svolte dai dipendenti della cooperativa erano basilari e di manovalanza, dunque, non facevamo caso alla presenza precisa di lavoratori”
pagina 1 di 9 L.C.S. (sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al teste delle dichiarazioni rese)
Il giudice revoca la sanzione inflitta la teste.
Parte resistente a questo punto si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 2 di 9 N. R.G. 662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 662/2022 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CIUFFREDA ALESSANDRO (rinunciante al mandato)
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dai dr. FERRARI LUCA e CERBAI EMILIANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
75/2022 del 25/02/2022 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con la quale l' del CP_1
pagina 3 di 9 lavoro chiedeva il pagamento dell'importo di euro 74.087,20, a titolo di sanzioni per interposizione illecita da pseudo appalto per trentasette lavoratori e da pseudo distacco per ulteriori undici lavoratori, variamente nel periodo da giugno 2017 a giugno 2018.
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna interposizione fittizia sarebbe ricostruibile nei rapporti tra l'impresa di cui la era amministratrice e la cooperativa titolare formale dei Pt_1
rapporti di lavoro, in quanto ogni vicenda imprenditoriale tra le dette compagini sarebbe sempre stato regolare e genuino.
Eccepiva, poi, in via preliminare, la decadenza dell' dal potere CP_1
sanzionatorio, per violazione del termine di legge per la notifica dell'accertamento.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di accertare in maniera chiara tutte le condotte addebitate all'impresa opponente.
3- Nel merito, il potere impositivo dell' è originato da un Controparte_1
complesso accertamento concluso il 9 aprile 2019 (cfr., doc. 3, fasc. resistente), in forza del quale i soggetti verbalizzanti avrebbero accertato che i lavoratori, formalmente assunti a tempo determinato dalla Parte_2
e facenti parte di un appalto e di un distacco, in realtà avrebbero lavorato
[...]
nei periodi indicati, presso la e, dall'esame della copiosa documentazione CP_2
richiesta e ottenuta, nonché dai riscontri ricevuti dalle dichiarazioni assunte durante l'attività ispettiva, sarebbe emerso che la cooperativa avrebbe ricoperto solo il ruolo di mero intermediario delle prestazioni di lavoro, occupandosi della formalizzazione amministrativa dei rapporti di lavoro con i dipendenti selezionati, così come della committente EL (di cui l'odierna opponente era amministatrice) sarebbero gli pagina 4 di 9 strumenti di lavoro, mentre il compenso per l'appalto avrebbe avuto come base esclusivamente il calcolo delle ore lavorate dai dipendenti.
Al tempo stesso, anche il distacco non sarebbe genuino, mancando del tutto l'interesse della parte distaccante.
In via preliminare, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, co. 2 e 6 «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
[…]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte rilevato che la decadenza in parola, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere (anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie) l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione.
Dunque, l'accertamento non coincide necessariamente con la generica percezione del fatto da parte dell' , ma con il compimento delle indagini CP_3
necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, tramite eventuale valutazione dei dati acquisiti per concludersi con la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 26734/2011 e n.
25836/2011).
In altre parole, considerando che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria, lo stesso pagina 5 di 9 accertamento risponde all'interesse pubblico in ordine alla funzione svolta dall'ente, tanto quanto all'interesse dello stesso presunto autore della condotta.
A tale esigenza si contrappone quella dello stesso presunto autore della condotta illecita di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi e nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le possibili attività finalizzate all'accertamento, gli atti di indagine, gli atti preliminari (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2014, n. 7681).
Solo al completamento dell'iter è possibile ancorare la decorrenza del termine decadenziale (cfr., Cassazione civile sez. II, 19/10/2023, n.29068: «Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»).
Nel caso di specie, vista la natura dell'accertamento e il coinvolgimento anche degli Enti previdenziali, non vi sono dubbi che la tempistica indicata nel verbale sia assolutamente congrua, con la conseguenza che la notifica all'odierna ricorrente (cfr., doc. 4, fasc. resistente) è sicuramente tempestiva.
pagina 6 di 9 4- Nel merito, si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria, o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa.
Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori e dall'ulteriore documentazione acquisita (cfr., doc. da
6 a 24, fasc. resistente).
Inoltre, dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio sono emerse ulteriori conferme della ricostruzione effettuata da parte dell' (cfr., Controparte_1
soprattutto, teste – ud. 16.9.2025). Tes_1
In particolare, è stato possibile trovare una conferma completa di quelli che sono stati i punti fondamentali dell'accertamento ispettivo, che rappresentano il completo spettro degli indici rivelatori di un appalto non genuino.
Dunque, è emerso che la , titolare formale dei rapporti di lavoro, Parte_2
non esercitasse alcun tipo di potere organizzativo nei confronti dei dipendenti, limitandosi alla predisposizione del contratto di lavoro e agli adempimenti amministrativi.
Uno dei dati maggiormente significativi attiene proprio alla gestione concreta dei rapporti di lavoro, la quale travalica il mero coordinamento tra la stessa e l'organizzazione della parte committente, per essere rimessa in maniera completa proprio a quest'ultima (cfr., dichiarazioni in atti), con una presenza saltuaria dei referenti della cooperativa, oltretutto nella persona di soggetti che avevano rapporti precedenti con la stessa EL, la quale è stata l'artefice stessa della creazione della pagina 7 di 9 , al fine di implementare il suo personale da adibire ai cantieri edili (cfr., Parte_2
dichiarazione sub doc, 25, fasc. resistente). Per_2
A ciò può essere aggiunto che, effettivamente, risulta assente del tutto ogni rischio di impresa a carico della appaltatrice, considerando che il compenso pattuito nel contratto, in realtà poi era quantificato e liquidato, come emerge dalle fatture in atti, sulla base delle ore concretamente lavorate dai dipendenti.
In altre parole, la rappresentava un mero schermo formale che Parte_2
si limitava a mettere a disposizione personale dalla stessa formalmente assunto, peraltro a tempo determinato, con ciò determinando una chiara illecita interposizione di manodopera (cfr., Corte appello Torino, sez. lav., 06/02/2023, n. 54: «L'appalto genuino si distingue dalla somministrazione irregolare di manodopera per la presenza dei seguenti requisiti:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati dall'appaltatore;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
4. mancanza di eterodirezione, ossia l'appaltante-interponente non organizza, né dirige i dipendenti dell'appaltatore. Questo, in particolare è elemento centrale della differenza tra le due figure: se il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto viene esercitato dall'appaltatore, si configura un genuino appalto;
se il potere è esercitato dal committente, si versa in una somministrazione illecita di manodopera»; Tribunale Torino, sez. III, 21/03/2023, n. 1244: «L' art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 , nel distinguere il contratto di appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera, ha sancito il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Da ciò deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore»).
pagina 8 di 9 Le circostanze risultano provate, come detto, dalle dichiarazioni rese agli ispettori e confermate integralmente dalla prova testimoniale svolta in corso di giudizio.
5- Le medesime considerazioni svolte possono essere ripetute per la non genuinità dei distacchi operati tra le due compagini, considerando che la davvero non Parte_2
risulta avere alcun interesse al distacco, considerando che i dipendenti erano tutti a termine, in un contesto in cui la costituzione della cooperativa stessa era stata funzionale non ad uno scopo mutualistico effettivo, quanto a sopperire alle carenze di organico della CP_2
In questo contesto, allora, gli addebiti mossi alla parte opponente possono considerarsi dimostrati.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
6- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.500,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, il 16/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 662/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: davanti al giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci compaiono
Nessuno per parte ricorrente , presente personalmente. Parte_1
La dr.ssa per parte convenuta Persona_1 Controparte_1
, come da delega già in atti.
[...]
Viene, a questo punto, introdotto il teste , il quale si impegna a dire Testimone_1 la verità e dichiara di essere nato a [...] il [...] e residente in . CP_1
Sono stato dipendente della ditta EL dal 2012 al 2018 circa con mansioni alla fine anche di capo cantiere.
Il teste dichiara: “confermo di essere stato sentito dagli ispettori e di aver reso le dichiarazioni a mia firma che mi vengono mostrate e che confermo integralmente”. Testi
“confermo che ero il referente dei cantieri oggetto dell'accertamento soprattutto del primo di quelli indicati, in ogni modo vi era sempre un referente EL sul posto. Il che era il referente della cooperativa, non era sempre sul cantiere si Per_2 interfacciava con uno dei dipendenti della cooperativa che era un po' più sveglio, che aveva funzioni tipo di preposto di fatto. Le mansioni svolte dai dipendenti della cooperativa erano basilari e di manovalanza, dunque, non facevamo caso alla presenza precisa di lavoratori”
pagina 1 di 9 L.C.S. (sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al teste delle dichiarazioni rese)
Il giudice revoca la sanzione inflitta la teste.
Parte resistente a questo punto si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 2 di 9 N. R.G. 662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 662/2022 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. CIUFFREDA ALESSANDRO (rinunciante al mandato)
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dai dr. FERRARI LUCA e CERBAI EMILIANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
75/2022 del 25/02/2022 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con la quale l' del CP_1
pagina 3 di 9 lavoro chiedeva il pagamento dell'importo di euro 74.087,20, a titolo di sanzioni per interposizione illecita da pseudo appalto per trentasette lavoratori e da pseudo distacco per ulteriori undici lavoratori, variamente nel periodo da giugno 2017 a giugno 2018.
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna interposizione fittizia sarebbe ricostruibile nei rapporti tra l'impresa di cui la era amministratrice e la cooperativa titolare formale dei Pt_1
rapporti di lavoro, in quanto ogni vicenda imprenditoriale tra le dette compagini sarebbe sempre stato regolare e genuino.
Eccepiva, poi, in via preliminare, la decadenza dell' dal potere CP_1
sanzionatorio, per violazione del termine di legge per la notifica dell'accertamento.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di accertare in maniera chiara tutte le condotte addebitate all'impresa opponente.
3- Nel merito, il potere impositivo dell' è originato da un Controparte_1
complesso accertamento concluso il 9 aprile 2019 (cfr., doc. 3, fasc. resistente), in forza del quale i soggetti verbalizzanti avrebbero accertato che i lavoratori, formalmente assunti a tempo determinato dalla Parte_2
e facenti parte di un appalto e di un distacco, in realtà avrebbero lavorato
[...]
nei periodi indicati, presso la e, dall'esame della copiosa documentazione CP_2
richiesta e ottenuta, nonché dai riscontri ricevuti dalle dichiarazioni assunte durante l'attività ispettiva, sarebbe emerso che la cooperativa avrebbe ricoperto solo il ruolo di mero intermediario delle prestazioni di lavoro, occupandosi della formalizzazione amministrativa dei rapporti di lavoro con i dipendenti selezionati, così come della committente EL (di cui l'odierna opponente era amministatrice) sarebbero gli pagina 4 di 9 strumenti di lavoro, mentre il compenso per l'appalto avrebbe avuto come base esclusivamente il calcolo delle ore lavorate dai dipendenti.
Al tempo stesso, anche il distacco non sarebbe genuino, mancando del tutto l'interesse della parte distaccante.
In via preliminare, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, co. 2 e 6 «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
[…]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte rilevato che la decadenza in parola, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere (anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie) l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione.
Dunque, l'accertamento non coincide necessariamente con la generica percezione del fatto da parte dell' , ma con il compimento delle indagini CP_3
necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, tramite eventuale valutazione dei dati acquisiti per concludersi con la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 26734/2011 e n.
25836/2011).
In altre parole, considerando che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria, lo stesso pagina 5 di 9 accertamento risponde all'interesse pubblico in ordine alla funzione svolta dall'ente, tanto quanto all'interesse dello stesso presunto autore della condotta.
A tale esigenza si contrappone quella dello stesso presunto autore della condotta illecita di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi e nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le possibili attività finalizzate all'accertamento, gli atti di indagine, gli atti preliminari (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2014, n. 7681).
Solo al completamento dell'iter è possibile ancorare la decorrenza del termine decadenziale (cfr., Cassazione civile sez. II, 19/10/2023, n.29068: «Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»).
Nel caso di specie, vista la natura dell'accertamento e il coinvolgimento anche degli Enti previdenziali, non vi sono dubbi che la tempistica indicata nel verbale sia assolutamente congrua, con la conseguenza che la notifica all'odierna ricorrente (cfr., doc. 4, fasc. resistente) è sicuramente tempestiva.
pagina 6 di 9 4- Nel merito, si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria, o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa.
Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori e dall'ulteriore documentazione acquisita (cfr., doc. da
6 a 24, fasc. resistente).
Inoltre, dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio sono emerse ulteriori conferme della ricostruzione effettuata da parte dell' (cfr., Controparte_1
soprattutto, teste – ud. 16.9.2025). Tes_1
In particolare, è stato possibile trovare una conferma completa di quelli che sono stati i punti fondamentali dell'accertamento ispettivo, che rappresentano il completo spettro degli indici rivelatori di un appalto non genuino.
Dunque, è emerso che la , titolare formale dei rapporti di lavoro, Parte_2
non esercitasse alcun tipo di potere organizzativo nei confronti dei dipendenti, limitandosi alla predisposizione del contratto di lavoro e agli adempimenti amministrativi.
Uno dei dati maggiormente significativi attiene proprio alla gestione concreta dei rapporti di lavoro, la quale travalica il mero coordinamento tra la stessa e l'organizzazione della parte committente, per essere rimessa in maniera completa proprio a quest'ultima (cfr., dichiarazioni in atti), con una presenza saltuaria dei referenti della cooperativa, oltretutto nella persona di soggetti che avevano rapporti precedenti con la stessa EL, la quale è stata l'artefice stessa della creazione della pagina 7 di 9 , al fine di implementare il suo personale da adibire ai cantieri edili (cfr., Parte_2
dichiarazione sub doc, 25, fasc. resistente). Per_2
A ciò può essere aggiunto che, effettivamente, risulta assente del tutto ogni rischio di impresa a carico della appaltatrice, considerando che il compenso pattuito nel contratto, in realtà poi era quantificato e liquidato, come emerge dalle fatture in atti, sulla base delle ore concretamente lavorate dai dipendenti.
In altre parole, la rappresentava un mero schermo formale che Parte_2
si limitava a mettere a disposizione personale dalla stessa formalmente assunto, peraltro a tempo determinato, con ciò determinando una chiara illecita interposizione di manodopera (cfr., Corte appello Torino, sez. lav., 06/02/2023, n. 54: «L'appalto genuino si distingue dalla somministrazione irregolare di manodopera per la presenza dei seguenti requisiti:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati dall'appaltatore;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
4. mancanza di eterodirezione, ossia l'appaltante-interponente non organizza, né dirige i dipendenti dell'appaltatore. Questo, in particolare è elemento centrale della differenza tra le due figure: se il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto viene esercitato dall'appaltatore, si configura un genuino appalto;
se il potere è esercitato dal committente, si versa in una somministrazione illecita di manodopera»; Tribunale Torino, sez. III, 21/03/2023, n. 1244: «L' art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 , nel distinguere il contratto di appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera, ha sancito il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Da ciò deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore»).
pagina 8 di 9 Le circostanze risultano provate, come detto, dalle dichiarazioni rese agli ispettori e confermate integralmente dalla prova testimoniale svolta in corso di giudizio.
5- Le medesime considerazioni svolte possono essere ripetute per la non genuinità dei distacchi operati tra le due compagini, considerando che la davvero non Parte_2
risulta avere alcun interesse al distacco, considerando che i dipendenti erano tutti a termine, in un contesto in cui la costituzione della cooperativa stessa era stata funzionale non ad uno scopo mutualistico effettivo, quanto a sopperire alle carenze di organico della CP_2
In questo contesto, allora, gli addebiti mossi alla parte opponente possono considerarsi dimostrati.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
6- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.500,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, il 16/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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