Articolo 15 della Legge 25 gennaio 1960, n. 4
Articolo 14Articolo 16
Versione
29 gennaio 1960
Art. 15.
I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del concorso a 1700 posti di ufficiale presso gli uffici locali, bandito con decreto Ministeriale 3 marzo 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1959.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1960