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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1947/2024 RG
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio nella data del 13.12.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa n. 1947/2024 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Crisci (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 C.F._3
Strufaldi (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATO con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI:
Parte reclamante: “voglia l'Ecc.ma. Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) Modificare e/o revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Gargiulo - in data 25.09.24 resa nell'ambito del procedimento recante il n. 949/2024 R.G., notificata in data 27.09.24 e Voglia così provvedere. 2) Autorizzare il trasferimento dei minori in Campania in Cervinara (AV) 3) L'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e i quali continueranno a vivere continuativamente con Per_1 Per_2 la madre nell' abitazione sita in Cervinara;
4) Al padre sarà garantito il diritto di visita nei confronti dei figli minori, con le seguenti modalità: i giorni di martedì e giovedì senza pernottamento, per tre ore, ed a sabati e domeniche alterne il padre potrà vedere la figli sempre per tre ore salvo orari diversi da concordare, in caso di suoi impegni lavorativi. In occasione delle festività natalizie il padre potrà tenere con sé i bambini dalle ore 10,00 del 24 Dicembre alle ore 20,00 del 25 Dicembre;
oppure dalle ore 10,00 del 31 Dicembre alle ore 20,00 del 1 Gennaio, ad anni alterni. Il giorno di natale e capodanno sempre ad anni alterni, oppure previo accordo, tenendo conto anche delle attività lavorative del padre. Nelle festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli la domenica di Pasqua oppure il Lunedì in Albis, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Per quanto attiene al periodo estivo, si stabilisce concordemente che il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi nel mese di Luglio o di Agosto (concordando entro il 30 Giugno il periodo preciso) con facoltà di portarli in vacanza con sé. periodo prescelto dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 Giugno;
5) Per il mantenimento dei figli minore, allocati presso la madre, il sig. CP_1 verserà mensilmente la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno cinque d' ogni mese, tramite vaglia postale e/o bonifico intestato alla sig.ra Parte_1
. Tali somme verranno rivalutate ogni anno secondo gli indici ISTAT, come per legge;
[...]
6) Autorizza la sig.ra a percepire per intero, la somma di € 400,00 mensili a titolo Parte_1 di Assegno Unico Universale. 7) Le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, saranno previamente concordate tra le parti e saranno a carico di ognuno di essi nella misura del 50%, previa esibizione della parte eventualmente anticipataria delle relative fatture e/o scontrini attestanti l' avvenuto pagamento, come da protocollo;
8) I figli e Persona_3 avranno la propria residenza in Cervinara. (AV) 9) Con vittoria di spese e Persona_4 competenze del giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Parte reclamata: “Per quanto sopra esposto il comparente, come in atti rappresentato domiciliato e difeso, conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, Voglia confermare l'Ordinanza reclamata emessa dal Tribunale di Pistoia in data 25.09.2024. Nella denegata ipotesi di riforma dell'Ordinanza impugnata e di trasferimento dei figli minori presso l'abitazione materna, il comparente chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, nello stabilire modalità e tempi di visita del padre ai figli minori, tenga conto della distanza che lo separa dai figli e delle difficoltà materiali a raggiungere l'abitazione della madre, prevedendo tempi di permanenza più lunghi dei figli presso il padre. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
P.G.: non conclude.
Premesso in fatto
I. In data 10 maggio 2024 adiva il Tribunale di Pistoia per la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento dei figli minori Persona_4
(nata il [...]) e (nato il [...]), nati dalla relazione Persona_3 more uxorio con il CP_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi con collocamento presso la madre nel Comune di Cervinara (AV), di regolamentare le frequentazioni del padre con i figli, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie e di riconoscere il diritto della ricorrente di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli.
costituendosi in giudizio, si opponeva al trasferimento dei figli in Campania CP_1
e chiedeva di disporre l'affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, con collocamento presso di lui o presso la madre nel caso di permanenza della stessa nel territorio pistoiese,
e regolamentazione delle frequentazioni dei figli con il genitore non collocatario;
domandava inoltre che venisse posto a carico del genitore non collocatario un assegno di mantenimento dei figli pari a 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento in favore del genitore non collocatario dell'integrale percezione dell'assegno unico universale.
Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 25.09.2024, emessa in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., così statuiva: “a) affida i figli minori (nata Persona_4 il 16 febbraio 2013) e (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con Persona_3 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per
i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesime, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente
a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
b) dispone che i minori risiedano stabilmente presso l'abitazione paterna;
c) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, la madre venga e tenga con sé i figli: - a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera;
i minori trascorreranno almeno un fine settimana al mese presso la madre;
un fine settimana ogni due mesi sarà il padre ad accompagnare i figli dalla madre in Campania;
- durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, dalla fine della scuola sino al
30 dicembre o dal 31 dicembre all'inizio della scuola;
- durante le vacanze di Pasqua: per almeno tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; - durante eventuali ponti scolastici;
- durante le vacanze estive per tre settimane nel mese di luglio e tre settimane nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli minore corrispondendo in favore del sig. entro il giorno 25 di ciascun CP_1 mese, con decorrenza dal mese di settembre 2024, la somma di euro 400, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
e) dispone che i genitori provvedano in pari quota alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come individuate e secondo le modalità previste dall'art. 6 del Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018; f) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito da entrambi i genitori in pari quota con decorrenza dal mese di settembre 2024; […]”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, in ordine alle modalità di frequentazione dei minori, il Tribunale riteneva opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio affinché il perito potesse accertare, anche mediante ascolto dei minori, quale fosse la migliore soluzione abitativa per costoro, e, nelle more, decideva di collocarli temporaneamente presso il padre, così che i bambini potessero proseguire la scuola, già iniziata, e partecipare alle eventuali consuete attività sociali, sportive e ludiche, senza subire una brusca interruzione delle loro consuetudini di vita.
Quanto, invece, agli aspetti economici, il Tribunale ricostruiva le condizioni reddituali sulla base delle loro allegazioni, teneva conto delle presumibili esigenze economiche dei minori, in considerazione dell'età e del tenore di vita, valutava la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore e riteneva congruo porre a carico della l'obbligo di corrispondere in favore del un assegno perequativo a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento delle figlie dell'importo di euro 400 mensili (euro 200 in favore di ciascun figlio).
II. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1. Errata e/o omessa valutazione dei fatti di causa riguardo la mancata collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre e regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole minorenne
Lamentava la reclamante che il Giudice non aveva tenuto conto dei motivi che l'avevano indotta a trasferirsi in Campania, ossia la necessità di tornare nel luogo d'origine una volta terminata la relazione a causa di un tradimento del CP_1
Riteneva che demandare la gestione dei figli al padre, alla sua nuova compagna, alla nonna, alla zia e alla sorellastra, sarebbe stato un dramma per i minori, da sempre accuditi solo dalla madre.
Riteneva che il Giudice di prime cure non avesse valutato che i figli avevano già trascorso l'estate in Campania, si erano ambientati, avevano stretto nuove amicizie e avrebbero vissuto in un'abitazione grande e comoda. Peraltro, rilevava, il Tribunale aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti ad anno scolastico iniziato, nonostante la , tramite il proprio difensore, avesse Parte_1 prontamente chiesto un'anticipazione della stessa. Riteneva pertanto, a causa della mancata visione di detta istanza, il collocamento a Pistoia presso il padre fosse motivato proprio dalla circostanza dell'anno scolastico già in corso.
Rilevando, inoltre, di aver querelato il poiché egli continuava a lasciare i minori o CP_1 soli o presso abitazioni di fortuna, quali quella della anziana nonna paterna, della zia o della sorellastra, lamentava la mancata valutazione da parte del primo Giudice di tale grave comportamento. La reclamante aggiungeva che il padre si dimenticava di prelevare i figli a scuola, che non li seguiva nei compiti e non li accudiva in maniera adeguata, costringendoli a dormire in un appartamento senza una camera da letto.
2. Illogicità della motivazione e contraddittorietà del provvedimento reclamato anche circa il mantenimento dei minori
Quanto ai profili economici, la reclamante criticava l'illogicità e contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui riconosceva l'assegno di mantenimento di 400.00 euro a suo carico, ritenendo erroneamente sussistente una disparità tra le condizioni economiche degli ex coniugi.
Rilevava, infatti, che ciò era solo una presunzione smentita dai documenti in atti, dai quali si evinceva, da un lato, che il percepiva proventi occulti, dall'altro, che la , CP_1 Parte_1 pur percependo uno stipendio da insegnante pari ad euro 1.850,00, doveva far fronte a diverse uscite per garantire non solo le proprie esigenze di vita ma anche quelle della propria famiglia.
Sosteneva, pertanto, che l'errore del giudice di prime cure sarebbe stato quello di non considerare che il a differenza della , percepiva entrate fisse – peraltro CP_1 Parte_1 più alte di quelle dichiarate - senza dover sopportare alcuna spesa.
III. Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo. CP_1
1. Quanto al primo motivo, rilevava preliminarmente che, durante la convivenza, non solo la ma entrambi i genitori si erano occupati dei figli, dividendosi la relativa Parte_1 gestione in base alle rispettive esigenze lavorative.
Circa la collocazione dei figli presso il padre, sosteneva che il Tribunale di Pistoia aveva correttamente posto attenzione all'impatto psicologico che il trasferimento avrebbe avuto per i minori, che abitavano da sempre a Pistoia, dove frequentavano la scuola, svolgevano varie attività sportive e ludiche e avevano importanti rapporti sociali ed affettivi con il padre, con la sorella maggiorenne (nata da precedente matrimonio del , con la CP_1 famiglia della zia e con quella della nonna materna.
Affermava altresì che il trasferimento era stato frutto di una decisione arbitraria della madre, basata esclusivamente sulle proprie esigenze di vita, di cui il padre era venuto a conoscenza solo con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Quanto alle critiche relative alla cura e alla gestione dei figli, evidenziava che: da quando era cessata la convivenza con la , il lavorava solo in orario mattutino, Parte_1 CP_1 quando i figli si trovavano a scuola, e dal prossimo anno si sarebbe collocato integralmente a riposo da lavoro, così potendosi occupare di loro a tempo pieno;
attualmente tutto il tempo libero del era dedicato ai figli che venivano quotidianamente ripresi da CP_1 scuola (in particolare che frequenta ancora la scuola primaria, mentre torna Per_1 Per_2
a casa autonomamente) e accompagnati alle varie attività extrascolastiche gioca a Per_1 calcio e suona la batteria, frequenta un corso di nuoto ed entrambi escono assieme Per_2 ai loro compagni di scuola); da novembre il aveva cambiato residenza, reperendo CP_1 un appartamento più grande e adatto alle esigenze dei figli;
non sempre, ma in alcune occasioni, il chiedeva aiuto ai propri familiari nella gestione dei figli, com'è CP_1 normale che sia.
2. A proposito dell'assegno di mantenimento, il ribadiva di percepire una pensione CP_1 di circa 1.350,00 euro, oltre agli utili derivanti dalla sua partecipazione alla società Set
S.r.l., ammontanti a circa 1.000,00 euro mensili.
Sottolineava, inoltre, che sosteneva le spese relative al canone di locazione dell'abitazione familiare (pari a circa 380,00 euro mensili) e alle utenze domestiche (pari a circa 250 euro mensili), oltre alla rata mensile di un mutuo contratto nel 2020 per sostenere la propria società durante la crisi attraversata a causa del COVID19 (pari a circa 260,00 euro mensili).
Sulla situazione economica della deduceva che: percepiva uno stipendio mensile Parte_1 di 1.850,00 euro (oltre tredicesima e quattordicesima) e l'assegno unico per i figli, pari a
400,00 euro;
in Campania viveva nell'abitazione della madre, senza dunque sostenere alcuna spesa per canone di locazione e utenze.
Evidenziava dunque che la valutazione del Tribunale di Pistoia sulla situazione economica delle parti era corretta e si era fondata sulle dichiarazioni delle parti, non avendo le stesse depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis 12, comma 3 e 4, c.p.c. prima dell'udienza di comparizione. Significava, peraltro, che la reclamante non aveva mai corrisposto l'esatto ammontare dell'assegno di mantenimento, limitandosi a versare somme minori, né il 50% di tutte le spese straordinarie, rimborsando solo quelle che arbitrariamente riteneva obbligatorie, né, infine, il 50% dell'assegno unico universale per i figli.
3. Infine, parte reclamata contestava le modalità e tempi di visita del padre richiesti dalla reclamante nel caso di autorizzazione al trasferimento dei figli in Campania: la , Parte_1 infatti, chiedeva che venisse disposto che il padre vedesse i figli di martedì e giovedì senza pernottamento, per tre ore, ed a sabati e domeniche alterne, sempre per tre ore, senza considerare la distanza di 600 km tra Pistoia e Avellino;
inoltre, domandava che venisse statuito che per le festività natalizie il padre tenesse i bambini “dalle ore 10,00 del 24
Dicembre alle ore 20,00 del 25 Dicembre;
oppure dalle ore 10,00 del 31 Dicembre alle ore
20,00 del 1 Gennaio, ad anni alterni. […]” ed, invece, nelle festività Pasquali, tenesse i figli
“la domenica di Pasqua oppure il lunedì in Albis, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore
20,00”, in entrambi i casi costringendo il ad affrontare un viaggio di circa 7 ore CP_1 con i figli la sera di Natale e/o di Pasqua.
Alla luce di ciò, domandava, nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo, che la
Corte d'Appello, nello stabilire i tempi e le modalità di visita, tenesse conto della distanza e delle difficoltà materiali per raggiungere l'abitazione della madre, prevedendo dei tempi di permanenza più lunghi presso il padre.
IV. All'udienza del 13.12.2024 le parti discutevano oralmente la causa e la Corte la causa
è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
Il reclamo è infondato.
Ritiene la Corte che il rimedio del reclamo alla corte d'appello dell'ordinanza pronunciata dal giudice ex art. 473 bis. 22 c.p.c. sia limitato, così come in passato quello avverso l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, alla verifica dell'insussistenza di evidenti errori decisionali sul piano del diritto.
Infatti, proprio per il carattere interinale e sommario del provvedimento impugnato, tale rimedio non può che essere preordinato alla revisione critica degli aspetti di più macroscopica portata e di più immediata percezione, sulla base degli stessi elementi già acquisiti nella fase del procedimento che ne occupa, salvi gli esiti degli approfondimenti istruttori che dovranno essere svolti innanzi al giudice di primo grado il quale può, sussistendone i presupposti, eventualmente modificarli al fine di pervenire ad un ragionevole assetto degli interessi coinvolti nella crisi familiare. Da ciò discende, altresì, che le parti interessate non siano autorizzate a depositare nuovi documenti e che la Corte non possa disporre alcuna attività istruttoria (salva la possibilità prevista dal quarto comma dell'art. 473 bis. 24), dovendo appunto limitare il suo operato al solo controllo di assenza di errori manifesti.
Ciò premesso, nella fattispecie non sono ravvisabili profili di palese erroneità del provvedimento in esame, ritenendo questa Corte che il Tribunale abbia svolto delle valutazioni corrette, consentite dalle risultanze istruttorie allo stato utilizzabili, peraltro suscettibili di sviluppi nella successiva fase istruttoria del procedimento in corso.
Va in primo luogo ricordato che, qualunque siano le ragioni che hanno determinato la a trasferirsi a Cervinara, stabilimento e trasferimento della propria residenza e Parte_1 sede lavorativa “costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale” (cfr. Cass. Sent. n. 18087/2016,
Cass. Ord. n. 21054/2022), dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (cfr. Cass. Sent. n. 9633/2015, Cass. Sent. n. 18087/2016,
Cass. Sent. n. 19455/2019, Cass. Sent. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, e hanno sempre abitato nella provincia pistoiese, dove, Per_2 Per_1 oltre a frequentare la scuola, svolgono diverse attività sportive e ludiche (calcio, batteria, nuoto), coltivano le loro relazioni amicali ed hanno costanti rapporti con i parenti del ramo paterno.
Il loro trasferimento in un'altra regione sarebbe, allo stato, eccessivamente destabilizzante per gli stessi, i quali verrebbero sradicati dal loro habitat, con il rischio, intrinseco nel carattere provvisorio e urgente dei provvedimenti ex art 473 bis. 22 c.p.c., di dover eventualmente adattarsi, ancora una volta, ad un'altra realtà nel caso in cui il Tribunale decidesse di non collocarli presso la madre.
Sul punto, la censura della reclamante, secondo cui l'udienza di prima comparizione delle parti in primo grado si è svolta a scuola già iniziata e quindi tale ultima circostanza non poteva essere presa in considerazione, è inconferente, non essendo il già avviato anno scolastico la sola ragione che ha condotto il Tribunale a collocare i bambini presso il nel rigettare la richiesta di collocamento dei minori presso la madre in Campania, CP_1
è stato infatti valorizzata una più generale esigenza di stabilità degli stessi.
La quotidianità dei minori merita invero di essere preservata, non essendo d'altronde emersi profili di criticità per gli stessi nel continuare a vivere a Pistoia. Infatti, da un lato, l'assetto disposto dal Tribunale prevede adeguati tempi di frequentazione madre-figli (fine settimana alternati e maggiori permanenze presso la madre durante le vacanze) e garantisce un costante contatto tra i bambini e l'ambiente sociale e domestico materno (i minori devono trascorrere almeno un finesettimana al mese presso la madre in Campania).
Dall'altro, le problematiche relative all'abitazione del sono state superate, avendo CP_1 lo stesso reperito una nuova abitazione più grande e più vicina alla scuola frequentata dai minori.
Quanto, infine, alle accuse di abbandono e incuria del nei confronti dei figli, si CP_1 evidenzia che esse non risultano allo stato provate;
la querela depositata in udienza, oltre ad essere inammissibile per quanto detto in premessa, non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare quanto denunciato dalla reclamante, riportando esclusivamente la sua versione dei fatti.
Ad ogni modo, questo Collegio ritiene opportuno un approfondimento, conferendo a tal fine mandato ai Servizi Sociali di Pistoia i quali, attraverso il monitoraggio della situazione di e segnaleranno al Tribunale la presenza di eventuali situazioni Per_2 Per_1 pregiudizievoli per i minori.
Circa il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, a differenza di quanto dedotto dalla reclamante, il primo giudice non ha fondato l'onere di versamento dell'assegno sulla base di una sperequazione reddituale tra le parti, ma ha considerato le condizioni economiche e reddituali delle stesse come risultate dalle loro generiche allegazioni, tenendo altresì conto “delle presumibili esigenze economiche dei minori, in considerazione dell'età e del tenore di vita che i redditi dei genitori possono loro garantire, tenuto conto della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore, considerato quindi che il padre sarà onerato in misura maggiore della madre degli oneri di accudimento e mantenimento diretto della prole”.
La , anche in sede di reclamo, ha allegato di percepire uno stipendio di 1.850,00 Parte_1 euro ed ha genericamente asserito di dover far fronte a diverse uscite per garantire le esigenze di vita proprie e della propria famiglia, senza tuttavia darne alcuna dimostrazione.
Dichiarando la stessa di vivere in una casa di proprietà a Cervinara, deve concludersi che non sia onerata da spese locative (cfr. verbali di udienza del 24.09.2024 in primo grado e del 13.12.2024 dinnanzi alla Corte d'Appello).
Il reclamato ha dichiarato e non documentato di percepire una pensione di circa 1.350,00 euro mensili e l'ulteriore somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di utili della società Sei S.r.l., specificando che a partire da gennaio 2025 avrebbe cessato completamente quest'ultima attività, potendo dunque contare solo sulla pensione. Ha inoltre allegato, senza tuttavia fornirne supporto documentale, di sostenere mensilmente l'affitto mensile di 380,00 euro, le spese relative alle utenze domestiche di 250,00 euro circa, la rata di
260,00 euro per un mutuo contratto nel 2020.
Alla luce di ciò, deve escludersi che il primo giudice abbia palesemente errato nell'aver ritenuto sussistenti, quantomeno sulla base del giudizio sommario proprio della fase, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, nella misura indicata nell'ordinanza impugnata.
In conclusione, fermo restando che nel corso del giudizio di merito dovrà essere valutata l'effettiva rispondenza all'interesse dei minori del provvedimento adottato in via d'urgenza, tramite la CTU già disposta dal primo giudice e attraverso il monitoraggio della situazione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, l'odierno reclamo non può che essere integralmente respinto.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari, seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
la Corte di Appello, decidendo nel procedimento instaurato da nei Parte_2 confronti di CP_1
- rigetta il reclamo proposto;
- manda i Servizi Sociali di Pistoia al controllo e al monitoraggio delle condizioni di vita dei minori presso il padre e della gestione dei figli da parte di quest'ultimo, segnalando al tribunale, con relazione da depositarsi entro il 30 luglio 2025, eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori stessi;
- conferma per il resto l'ordinanza reclamata;
- condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore della parte reclamata, liquidate in € 2.336,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti del reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Pistoia. La Cons. Est.
Dr.ssa Laura D'amelio
La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio nella data del 13.12.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa n. 1947/2024 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Crisci (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 C.F._3
Strufaldi (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
RECLAMATO con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI:
Parte reclamante: “voglia l'Ecc.ma. Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: 1) Modificare e/o revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Gargiulo - in data 25.09.24 resa nell'ambito del procedimento recante il n. 949/2024 R.G., notificata in data 27.09.24 e Voglia così provvedere. 2) Autorizzare il trasferimento dei minori in Campania in Cervinara (AV) 3) L'affido congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e i quali continueranno a vivere continuativamente con Per_1 Per_2 la madre nell' abitazione sita in Cervinara;
4) Al padre sarà garantito il diritto di visita nei confronti dei figli minori, con le seguenti modalità: i giorni di martedì e giovedì senza pernottamento, per tre ore, ed a sabati e domeniche alterne il padre potrà vedere la figli sempre per tre ore salvo orari diversi da concordare, in caso di suoi impegni lavorativi. In occasione delle festività natalizie il padre potrà tenere con sé i bambini dalle ore 10,00 del 24 Dicembre alle ore 20,00 del 25 Dicembre;
oppure dalle ore 10,00 del 31 Dicembre alle ore 20,00 del 1 Gennaio, ad anni alterni. Il giorno di natale e capodanno sempre ad anni alterni, oppure previo accordo, tenendo conto anche delle attività lavorative del padre. Nelle festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli la domenica di Pasqua oppure il Lunedì in Albis, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Per quanto attiene al periodo estivo, si stabilisce concordemente che il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi nel mese di Luglio o di Agosto (concordando entro il 30 Giugno il periodo preciso) con facoltà di portarli in vacanza con sé. periodo prescelto dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 Giugno;
5) Per il mantenimento dei figli minore, allocati presso la madre, il sig. CP_1 verserà mensilmente la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno cinque d' ogni mese, tramite vaglia postale e/o bonifico intestato alla sig.ra Parte_1
. Tali somme verranno rivalutate ogni anno secondo gli indici ISTAT, come per legge;
[...]
6) Autorizza la sig.ra a percepire per intero, la somma di € 400,00 mensili a titolo Parte_1 di Assegno Unico Universale. 7) Le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, saranno previamente concordate tra le parti e saranno a carico di ognuno di essi nella misura del 50%, previa esibizione della parte eventualmente anticipataria delle relative fatture e/o scontrini attestanti l' avvenuto pagamento, come da protocollo;
8) I figli e Persona_3 avranno la propria residenza in Cervinara. (AV) 9) Con vittoria di spese e Persona_4 competenze del giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Parte reclamata: “Per quanto sopra esposto il comparente, come in atti rappresentato domiciliato e difeso, conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, Voglia confermare l'Ordinanza reclamata emessa dal Tribunale di Pistoia in data 25.09.2024. Nella denegata ipotesi di riforma dell'Ordinanza impugnata e di trasferimento dei figli minori presso l'abitazione materna, il comparente chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, nello stabilire modalità e tempi di visita del padre ai figli minori, tenga conto della distanza che lo separa dai figli e delle difficoltà materiali a raggiungere l'abitazione della madre, prevedendo tempi di permanenza più lunghi dei figli presso il padre. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
P.G.: non conclude.
Premesso in fatto
I. In data 10 maggio 2024 adiva il Tribunale di Pistoia per la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento dei figli minori Persona_4
(nata il [...]) e (nato il [...]), nati dalla relazione Persona_3 more uxorio con il CP_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi con collocamento presso la madre nel Comune di Cervinara (AV), di regolamentare le frequentazioni del padre con i figli, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie e di riconoscere il diritto della ricorrente di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli.
costituendosi in giudizio, si opponeva al trasferimento dei figli in Campania CP_1
e chiedeva di disporre l'affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, con collocamento presso di lui o presso la madre nel caso di permanenza della stessa nel territorio pistoiese,
e regolamentazione delle frequentazioni dei figli con il genitore non collocatario;
domandava inoltre che venisse posto a carico del genitore non collocatario un assegno di mantenimento dei figli pari a 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento in favore del genitore non collocatario dell'integrale percezione dell'assegno unico universale.
Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 25.09.2024, emessa in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., così statuiva: “a) affida i figli minori (nata Persona_4 il 16 febbraio 2013) e (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con Persona_3 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per
i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesime, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente
a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi;
b) dispone che i minori risiedano stabilmente presso l'abitazione paterna;
c) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, la madre venga e tenga con sé i figli: - a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera;
i minori trascorreranno almeno un fine settimana al mese presso la madre;
un fine settimana ogni due mesi sarà il padre ad accompagnare i figli dalla madre in Campania;
- durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, dalla fine della scuola sino al
30 dicembre o dal 31 dicembre all'inizio della scuola;
- durante le vacanze di Pasqua: per almeno tre giorni comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; - durante eventuali ponti scolastici;
- durante le vacanze estive per tre settimane nel mese di luglio e tre settimane nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) pone a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli minore corrispondendo in favore del sig. entro il giorno 25 di ciascun CP_1 mese, con decorrenza dal mese di settembre 2024, la somma di euro 400, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
e) dispone che i genitori provvedano in pari quota alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come individuate e secondo le modalità previste dall'art. 6 del Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018; f) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito da entrambi i genitori in pari quota con decorrenza dal mese di settembre 2024; […]”.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, in ordine alle modalità di frequentazione dei minori, il Tribunale riteneva opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio affinché il perito potesse accertare, anche mediante ascolto dei minori, quale fosse la migliore soluzione abitativa per costoro, e, nelle more, decideva di collocarli temporaneamente presso il padre, così che i bambini potessero proseguire la scuola, già iniziata, e partecipare alle eventuali consuete attività sociali, sportive e ludiche, senza subire una brusca interruzione delle loro consuetudini di vita.
Quanto, invece, agli aspetti economici, il Tribunale ricostruiva le condizioni reddituali sulla base delle loro allegazioni, teneva conto delle presumibili esigenze economiche dei minori, in considerazione dell'età e del tenore di vita, valutava la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore e riteneva congruo porre a carico della l'obbligo di corrispondere in favore del un assegno perequativo a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento delle figlie dell'importo di euro 400 mensili (euro 200 in favore di ciascun figlio).
II. Avverso tale ordinanza proponeva reclamo sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1. Errata e/o omessa valutazione dei fatti di causa riguardo la mancata collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre e regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di prole minorenne
Lamentava la reclamante che il Giudice non aveva tenuto conto dei motivi che l'avevano indotta a trasferirsi in Campania, ossia la necessità di tornare nel luogo d'origine una volta terminata la relazione a causa di un tradimento del CP_1
Riteneva che demandare la gestione dei figli al padre, alla sua nuova compagna, alla nonna, alla zia e alla sorellastra, sarebbe stato un dramma per i minori, da sempre accuditi solo dalla madre.
Riteneva che il Giudice di prime cure non avesse valutato che i figli avevano già trascorso l'estate in Campania, si erano ambientati, avevano stretto nuove amicizie e avrebbero vissuto in un'abitazione grande e comoda. Peraltro, rilevava, il Tribunale aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti ad anno scolastico iniziato, nonostante la , tramite il proprio difensore, avesse Parte_1 prontamente chiesto un'anticipazione della stessa. Riteneva pertanto, a causa della mancata visione di detta istanza, il collocamento a Pistoia presso il padre fosse motivato proprio dalla circostanza dell'anno scolastico già in corso.
Rilevando, inoltre, di aver querelato il poiché egli continuava a lasciare i minori o CP_1 soli o presso abitazioni di fortuna, quali quella della anziana nonna paterna, della zia o della sorellastra, lamentava la mancata valutazione da parte del primo Giudice di tale grave comportamento. La reclamante aggiungeva che il padre si dimenticava di prelevare i figli a scuola, che non li seguiva nei compiti e non li accudiva in maniera adeguata, costringendoli a dormire in un appartamento senza una camera da letto.
2. Illogicità della motivazione e contraddittorietà del provvedimento reclamato anche circa il mantenimento dei minori
Quanto ai profili economici, la reclamante criticava l'illogicità e contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui riconosceva l'assegno di mantenimento di 400.00 euro a suo carico, ritenendo erroneamente sussistente una disparità tra le condizioni economiche degli ex coniugi.
Rilevava, infatti, che ciò era solo una presunzione smentita dai documenti in atti, dai quali si evinceva, da un lato, che il percepiva proventi occulti, dall'altro, che la , CP_1 Parte_1 pur percependo uno stipendio da insegnante pari ad euro 1.850,00, doveva far fronte a diverse uscite per garantire non solo le proprie esigenze di vita ma anche quelle della propria famiglia.
Sosteneva, pertanto, che l'errore del giudice di prime cure sarebbe stato quello di non considerare che il a differenza della , percepiva entrate fisse – peraltro CP_1 Parte_1 più alte di quelle dichiarate - senza dover sopportare alcuna spesa.
III. Si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo. CP_1
1. Quanto al primo motivo, rilevava preliminarmente che, durante la convivenza, non solo la ma entrambi i genitori si erano occupati dei figli, dividendosi la relativa Parte_1 gestione in base alle rispettive esigenze lavorative.
Circa la collocazione dei figli presso il padre, sosteneva che il Tribunale di Pistoia aveva correttamente posto attenzione all'impatto psicologico che il trasferimento avrebbe avuto per i minori, che abitavano da sempre a Pistoia, dove frequentavano la scuola, svolgevano varie attività sportive e ludiche e avevano importanti rapporti sociali ed affettivi con il padre, con la sorella maggiorenne (nata da precedente matrimonio del , con la CP_1 famiglia della zia e con quella della nonna materna.
Affermava altresì che il trasferimento era stato frutto di una decisione arbitraria della madre, basata esclusivamente sulle proprie esigenze di vita, di cui il padre era venuto a conoscenza solo con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Quanto alle critiche relative alla cura e alla gestione dei figli, evidenziava che: da quando era cessata la convivenza con la , il lavorava solo in orario mattutino, Parte_1 CP_1 quando i figli si trovavano a scuola, e dal prossimo anno si sarebbe collocato integralmente a riposo da lavoro, così potendosi occupare di loro a tempo pieno;
attualmente tutto il tempo libero del era dedicato ai figli che venivano quotidianamente ripresi da CP_1 scuola (in particolare che frequenta ancora la scuola primaria, mentre torna Per_1 Per_2
a casa autonomamente) e accompagnati alle varie attività extrascolastiche gioca a Per_1 calcio e suona la batteria, frequenta un corso di nuoto ed entrambi escono assieme Per_2 ai loro compagni di scuola); da novembre il aveva cambiato residenza, reperendo CP_1 un appartamento più grande e adatto alle esigenze dei figli;
non sempre, ma in alcune occasioni, il chiedeva aiuto ai propri familiari nella gestione dei figli, com'è CP_1 normale che sia.
2. A proposito dell'assegno di mantenimento, il ribadiva di percepire una pensione CP_1 di circa 1.350,00 euro, oltre agli utili derivanti dalla sua partecipazione alla società Set
S.r.l., ammontanti a circa 1.000,00 euro mensili.
Sottolineava, inoltre, che sosteneva le spese relative al canone di locazione dell'abitazione familiare (pari a circa 380,00 euro mensili) e alle utenze domestiche (pari a circa 250 euro mensili), oltre alla rata mensile di un mutuo contratto nel 2020 per sostenere la propria società durante la crisi attraversata a causa del COVID19 (pari a circa 260,00 euro mensili).
Sulla situazione economica della deduceva che: percepiva uno stipendio mensile Parte_1 di 1.850,00 euro (oltre tredicesima e quattordicesima) e l'assegno unico per i figli, pari a
400,00 euro;
in Campania viveva nell'abitazione della madre, senza dunque sostenere alcuna spesa per canone di locazione e utenze.
Evidenziava dunque che la valutazione del Tribunale di Pistoia sulla situazione economica delle parti era corretta e si era fondata sulle dichiarazioni delle parti, non avendo le stesse depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis 12, comma 3 e 4, c.p.c. prima dell'udienza di comparizione. Significava, peraltro, che la reclamante non aveva mai corrisposto l'esatto ammontare dell'assegno di mantenimento, limitandosi a versare somme minori, né il 50% di tutte le spese straordinarie, rimborsando solo quelle che arbitrariamente riteneva obbligatorie, né, infine, il 50% dell'assegno unico universale per i figli.
3. Infine, parte reclamata contestava le modalità e tempi di visita del padre richiesti dalla reclamante nel caso di autorizzazione al trasferimento dei figli in Campania: la , Parte_1 infatti, chiedeva che venisse disposto che il padre vedesse i figli di martedì e giovedì senza pernottamento, per tre ore, ed a sabati e domeniche alterne, sempre per tre ore, senza considerare la distanza di 600 km tra Pistoia e Avellino;
inoltre, domandava che venisse statuito che per le festività natalizie il padre tenesse i bambini “dalle ore 10,00 del 24
Dicembre alle ore 20,00 del 25 Dicembre;
oppure dalle ore 10,00 del 31 Dicembre alle ore
20,00 del 1 Gennaio, ad anni alterni. […]” ed, invece, nelle festività Pasquali, tenesse i figli
“la domenica di Pasqua oppure il lunedì in Albis, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore
20,00”, in entrambi i casi costringendo il ad affrontare un viaggio di circa 7 ore CP_1 con i figli la sera di Natale e/o di Pasqua.
Alla luce di ciò, domandava, nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo, che la
Corte d'Appello, nello stabilire i tempi e le modalità di visita, tenesse conto della distanza e delle difficoltà materiali per raggiungere l'abitazione della madre, prevedendo dei tempi di permanenza più lunghi presso il padre.
IV. All'udienza del 13.12.2024 le parti discutevano oralmente la causa e la Corte la causa
è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
Il reclamo è infondato.
Ritiene la Corte che il rimedio del reclamo alla corte d'appello dell'ordinanza pronunciata dal giudice ex art. 473 bis. 22 c.p.c. sia limitato, così come in passato quello avverso l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, alla verifica dell'insussistenza di evidenti errori decisionali sul piano del diritto.
Infatti, proprio per il carattere interinale e sommario del provvedimento impugnato, tale rimedio non può che essere preordinato alla revisione critica degli aspetti di più macroscopica portata e di più immediata percezione, sulla base degli stessi elementi già acquisiti nella fase del procedimento che ne occupa, salvi gli esiti degli approfondimenti istruttori che dovranno essere svolti innanzi al giudice di primo grado il quale può, sussistendone i presupposti, eventualmente modificarli al fine di pervenire ad un ragionevole assetto degli interessi coinvolti nella crisi familiare. Da ciò discende, altresì, che le parti interessate non siano autorizzate a depositare nuovi documenti e che la Corte non possa disporre alcuna attività istruttoria (salva la possibilità prevista dal quarto comma dell'art. 473 bis. 24), dovendo appunto limitare il suo operato al solo controllo di assenza di errori manifesti.
Ciò premesso, nella fattispecie non sono ravvisabili profili di palese erroneità del provvedimento in esame, ritenendo questa Corte che il Tribunale abbia svolto delle valutazioni corrette, consentite dalle risultanze istruttorie allo stato utilizzabili, peraltro suscettibili di sviluppi nella successiva fase istruttoria del procedimento in corso.
Va in primo luogo ricordato che, qualunque siano le ragioni che hanno determinato la a trasferirsi a Cervinara, stabilimento e trasferimento della propria residenza e Parte_1 sede lavorativa “costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale” (cfr. Cass. Sent. n. 18087/2016,
Cass. Ord. n. 21054/2022), dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (cfr. Cass. Sent. n. 9633/2015, Cass. Sent. n. 18087/2016,
Cass. Sent. n. 19455/2019, Cass. Sent. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, e hanno sempre abitato nella provincia pistoiese, dove, Per_2 Per_1 oltre a frequentare la scuola, svolgono diverse attività sportive e ludiche (calcio, batteria, nuoto), coltivano le loro relazioni amicali ed hanno costanti rapporti con i parenti del ramo paterno.
Il loro trasferimento in un'altra regione sarebbe, allo stato, eccessivamente destabilizzante per gli stessi, i quali verrebbero sradicati dal loro habitat, con il rischio, intrinseco nel carattere provvisorio e urgente dei provvedimenti ex art 473 bis. 22 c.p.c., di dover eventualmente adattarsi, ancora una volta, ad un'altra realtà nel caso in cui il Tribunale decidesse di non collocarli presso la madre.
Sul punto, la censura della reclamante, secondo cui l'udienza di prima comparizione delle parti in primo grado si è svolta a scuola già iniziata e quindi tale ultima circostanza non poteva essere presa in considerazione, è inconferente, non essendo il già avviato anno scolastico la sola ragione che ha condotto il Tribunale a collocare i bambini presso il nel rigettare la richiesta di collocamento dei minori presso la madre in Campania, CP_1
è stato infatti valorizzata una più generale esigenza di stabilità degli stessi.
La quotidianità dei minori merita invero di essere preservata, non essendo d'altronde emersi profili di criticità per gli stessi nel continuare a vivere a Pistoia. Infatti, da un lato, l'assetto disposto dal Tribunale prevede adeguati tempi di frequentazione madre-figli (fine settimana alternati e maggiori permanenze presso la madre durante le vacanze) e garantisce un costante contatto tra i bambini e l'ambiente sociale e domestico materno (i minori devono trascorrere almeno un finesettimana al mese presso la madre in Campania).
Dall'altro, le problematiche relative all'abitazione del sono state superate, avendo CP_1 lo stesso reperito una nuova abitazione più grande e più vicina alla scuola frequentata dai minori.
Quanto, infine, alle accuse di abbandono e incuria del nei confronti dei figli, si CP_1 evidenzia che esse non risultano allo stato provate;
la querela depositata in udienza, oltre ad essere inammissibile per quanto detto in premessa, non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare quanto denunciato dalla reclamante, riportando esclusivamente la sua versione dei fatti.
Ad ogni modo, questo Collegio ritiene opportuno un approfondimento, conferendo a tal fine mandato ai Servizi Sociali di Pistoia i quali, attraverso il monitoraggio della situazione di e segnaleranno al Tribunale la presenza di eventuali situazioni Per_2 Per_1 pregiudizievoli per i minori.
Circa il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, a differenza di quanto dedotto dalla reclamante, il primo giudice non ha fondato l'onere di versamento dell'assegno sulla base di una sperequazione reddituale tra le parti, ma ha considerato le condizioni economiche e reddituali delle stesse come risultate dalle loro generiche allegazioni, tenendo altresì conto “delle presumibili esigenze economiche dei minori, in considerazione dell'età e del tenore di vita che i redditi dei genitori possono loro garantire, tenuto conto della valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore, considerato quindi che il padre sarà onerato in misura maggiore della madre degli oneri di accudimento e mantenimento diretto della prole”.
La , anche in sede di reclamo, ha allegato di percepire uno stipendio di 1.850,00 Parte_1 euro ed ha genericamente asserito di dover far fronte a diverse uscite per garantire le esigenze di vita proprie e della propria famiglia, senza tuttavia darne alcuna dimostrazione.
Dichiarando la stessa di vivere in una casa di proprietà a Cervinara, deve concludersi che non sia onerata da spese locative (cfr. verbali di udienza del 24.09.2024 in primo grado e del 13.12.2024 dinnanzi alla Corte d'Appello).
Il reclamato ha dichiarato e non documentato di percepire una pensione di circa 1.350,00 euro mensili e l'ulteriore somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di utili della società Sei S.r.l., specificando che a partire da gennaio 2025 avrebbe cessato completamente quest'ultima attività, potendo dunque contare solo sulla pensione. Ha inoltre allegato, senza tuttavia fornirne supporto documentale, di sostenere mensilmente l'affitto mensile di 380,00 euro, le spese relative alle utenze domestiche di 250,00 euro circa, la rata di
260,00 euro per un mutuo contratto nel 2020.
Alla luce di ciò, deve escludersi che il primo giudice abbia palesemente errato nell'aver ritenuto sussistenti, quantomeno sulla base del giudizio sommario proprio della fase, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, nella misura indicata nell'ordinanza impugnata.
In conclusione, fermo restando che nel corso del giudizio di merito dovrà essere valutata l'effettiva rispondenza all'interesse dei minori del provvedimento adottato in via d'urgenza, tramite la CTU già disposta dal primo giudice e attraverso il monitoraggio della situazione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, l'odierno reclamo non può che essere integralmente respinto.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari, seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
la Corte di Appello, decidendo nel procedimento instaurato da nei Parte_2 confronti di CP_1
- rigetta il reclamo proposto;
- manda i Servizi Sociali di Pistoia al controllo e al monitoraggio delle condizioni di vita dei minori presso il padre e della gestione dei figli da parte di quest'ultimo, segnalando al tribunale, con relazione da depositarsi entro il 30 luglio 2025, eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori stessi;
- conferma per il resto l'ordinanza reclamata;
- condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore della parte reclamata, liquidate in € 2.336,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti del reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Pistoia. La Cons. Est.
Dr.ssa Laura D'amelio
La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni