Art. 2.
La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, e dei guardapprodi di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 , e successive modificazioni, e' elevata, dal 1 luglio 1955, ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari all'ammontare mensile netto del trattamento loro spettante al 30 giugno 1955 a titolo di retribuzione e assegni personali, di indennita' carovita (escluse le quote complementari), di assegno integrativo di cui all' articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e di assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396 .
La retribuzione mensile lorda di cui al precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso.
La retribuzione mensile lorda dei procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, e dei guardapprodi di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505 , e successive modificazioni, e' elevata, dal 1 luglio 1955, ad un importo tale che, dopo l'applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, risulti pari all'ammontare mensile netto del trattamento loro spettante al 30 giugno 1955 a titolo di retribuzione e assegni personali, di indennita' carovita (escluse le quote complementari), di assegno integrativo di cui all' articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e di assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 396 .
La retribuzione mensile lorda di cui al precedente comma e' arrotondata a lire 500 per eccesso.