Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., non è impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
Commentario • 1
- 1. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 41033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41033 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
41 0 33/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Palla Stefano- Presidente - C.C. - 3.6.2015 Sentenza N. 850 dott. Maurizio Fumo dott.ssa Miccoli Grazia R.G.N. 54218/2014 dott. Guardiano Alfredo Relatore dott. Pistorelli Luca ha pronunziato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA IE, nato a Bagno a [...] il [...], e da SE AU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 16.9.2014; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria con cui il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Firenze in composizione collegiale rigettava la richiesta di messa alla prova ex art. 168 bis, c.p., formulata nell'interesse di SE AU e di MA IE, in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585, 576, co. 1, n. 1) e 61, n. 2, c.p., per cui si procede nei loro confronti.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, il MA personalmente, il SE a mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Rossi, del Foro Perugia, con autonomi atti di impugnazione, lamentando il medesimo vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 168 bis, c.p., in quanto il tribunale, nel rigettare la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova sul presupposto che la pena detentiva prevista per il reato innanzi indicato è superiore ai quattro anni di reclusione, ha preso in considerazione ai fini del relativo calcolo anche l'aumento derivante dalle contestate aggravanti, di cui, invece, non si deve tenere conto. Con memoria depositata il 28.5.2015 l'avv. Rossi si associava alla richiesta del sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte, insistendo per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586, c.p.p., solo unitamente alla sentenza (cfr. Cass., sez. V, 15.12.2014, n. 2 5673, rv. 262106), che nel caso in esame non ha formato oggetto di impugnazione.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1500,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3.6.2015 Il Consigliere EstensoreM Il Presidente Jana DEPOSITATA IN CANCELLERIA ade 12 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO mindla Lanzuise 3