Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2025, proposto da
ON MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103, prot. n. P-NA/L/N/2020/118721 emesso in data 19.02.2025 e notificato in data 20.02.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. OC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 11 agosto 2020 l’allora datore di lavoro del ricorrente instava per la emersione ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/20.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione il ricorrente, nelle more del procedimento, in ogni caso iniziava una nuova attività lavorativa.
1.2. Tuttavia, con il gravato provvedimento, veniva disposto il rigetto della istanza di emersione, stante la mancata integrazione documentale riferita al precedente datore di lavoro.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare rimarcando che –in disparte la mancata prova dell’effettivo invio della richiesta di integrazione documentale afferente alla capienza reddituale dell’originario datore di lavoro- il lunghissimo lasso temporale intercorso avrebbe imposto una rivalutazione all’attualità della condizione lavorativa e reddituale del ricorrente; e ciò anche al fine del rilascio di un permesso per attesa occupazione; del resto, pregnante si appaleserebbe, altresì, la circostanza della nuova occupazione rinvenuta nelle more del procedimento.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 19 novembre 2025.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente concludere il procedimento, lasciandolo in stato di pendenza per quasi un lustro;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso per la definizione del procedimento -ben oltre quattro anni- che appare assumere vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale volta alla richiesta di integrazione documentale e alla chiusura della fattispecie.
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente di ottenere una valutazione attuale delle condizioni personali, lavorative e redditali, siccome esistenti al momento della conclusione del procedimento, senza per contro riferimento ormai risalenti ed anacronistici a situazione e vicende che rimontano al 2020; e ciò al fine della valorizzazione della nuova occasione lavorativa medio tempore reperita, ovvero il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa con la percezione di redditi adeguati, siccome quivi comprovato dalla documentazione prodotta (cfr., buste paga versate in atti).
2.2.3. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno 17 novembre 2020 n. 4623 (emesse proprio in relazione alle procedure di emersione ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34 del 2020).
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, siccome interinalmente già sancito dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Ivana Nicolò, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TI LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC VA | TI LE |
IL SEGRETARIO