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Sentenza 27 dicembre 2023
Sentenza 27 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/12/2023, n. 51449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51449 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LU EM;
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori L'avvocato BRUNO GIUSEPPE insiste sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata e insiste sull'accoglimento del ricorso. L'avvocata GRECO GIORGIA si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51449 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: EM LU Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 31 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di LE IS il 6 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, limitatamente al capo 8), mentre ha confermato nel resto l'ordinanza genetica per i capi n. 62), 142), 163), 165), 166), 167). 1.1. LE IS è indagato per i reati di cui ai capi: - 62) ex artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, e 416-bis.1 cod. pen., perché, in associazione con altre 14 persone, quale partecipe con ruolo di spacciatore al dettaglio e riscossore dei crediti dagli acquirenti, costituiva e gestiva la piazza di spaccio operante in San Lucido e Comuni limitrofi;
con le circostanze aggravanti del numero di associati superiore a 10, tra i quali anche persone dedite all'uso di stupefacenti, dell'associazione armata e dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa AL-IS, descritta al capo n. 1) dell'imputazione provvisoria (in San Lucido e zone limitrofe, dal 2010); - 142) ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con il fratello ND IS, mandante e coordinatore dell'azione, consegnando la merce, cedeva un quantitativo imprecisato di cocaina a NN RE (in Paola, il 6 marzo 2020); - 163), 165), 166) e 167) ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuava plurime cessioni di sostanza stupefacente (di imprecisata qualità e quantità), rispettivamente a LU NN CO, NC CA, SA NC NO e ND AN (in San Lucido e zone limitrofe, nelle date indicate nei capi di imputazione, nell'arco del 2020). 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 309, commi 8 e 9-bis, e 178 cod. proc. pen., per aver il Tribunale, con motivazione apodittica, rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione del diritto di difesa. I difensori, pur avendone fatto richiesta, non avrebbero ricevuto copia degli atti di indagine i quali sarebbero stati trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale del riesame solo il 1 giugno 2023, due giorni dopo l'udienza camerale. Non sarebbe stato possibile visionare integralmente gli atti poiché il 26 maggio 2023 la Procura della Repubblica avrebbe comunicato alla difesa il danneggiamento di alcuni files relativi al procedimento. 2 Il mancato pagamento dei diritti di cancelleria non sarebbe ostativo, in quanto l'istante «Vommaro» (pag. 3 ricorso), sarebbe ammesso al gratuito patrocinio. Il ritardo nel rilascio delle copie avrebbe compresso il diritto di difesa, non essendo sufficiente la facoltà di visionare gli atti del processo, in ragione della mole degli atti di indagine. Il diritto di estrarre copia, in un c.d. rnaxi-processo quale quello in esame, con numerose intercettazioni da ascoltare, non potrebbe essere equiparato a quello di prendere visione degli atti e la sua lesione avrebbe generato una nullità di ordine generale. Non si sarebbe potuto procedere nei tempi dettati dall'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., in quanto la richiesta di copie avrebbe potuto essere evasa sino al giorno precedente a quello di udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. e 273, 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la gravità indiziaria del reato di cui al capo n. 62) ritenendo LE IS partecipe dell'associazione per aver commesso l'attività di cessione dal 2020 al 2022; tale indicazione temporale non sarebbe suffragata dagli atti di indagine in quanto il tempus commissi delicti dei reati per cui è stata applicata la misura cautelare sarebbe circoscritto al 2020. Le episodiche cessioni di stupefacenti nell'anno 2020 non sarebbero sintomatiche della stabile partecipazione dell'indagato ad un'associazione dedita al narco-traffico, la quale opererebbe sin dal 2012. Il Tribunale del riesame avrebbe dedotto l'adesione di LE IS alla associazione in base alla consumazione dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in contrasto con il principio di diritto enunciato da Sez. 4, n. 8312 del 23/11/2021, dep. 2022, Giardino, non massimata. In ogni caso, sarebbe pretestuosa e incompleta la motivazione dell'ordinanza, sul linguaggio criptico che sarebbe stato utilizzato dagli indagati per cedere la sostanza stupefacente e sulla gravità indiziaria dei reati-fine. L'occultamento della sostanza stupefacente nei pressi dell'abitazione della famiglia IS non sarebbe stato contestato al ricorrente, la cui presenza in prossimità di tale luogo sarebbe casuale: tale elemento sarebbe stato erroneamente valorizzato dal Tribunale del riesame quale indice dell'inserimento nella struttura associativa. L'intercettazione n. 1438 del 1 aprile 2020, delle ore 12:46:25, ritenuta indizio della partecipazione associativa, sarebbe stata travisata e non si sarebbe spiegato quale sarebbe il dato dimostrativo della provenienza illecita del denaro o «dei numeri contenuti nella conversazione» (pag. 8 ricorso). 3 Il ruolo di fornitore della sostanza stupefacente attribuito a LE IS sarebbe frutto di un ragionamento pretestuoso e inverosimile: l'intercettazione n. 13310 del 19 maggio 2020, ore 18:40:01, sarebbe inconferente e la motivazione dell'ordinanza sul punto illogica, in quanto il contenuto di tale conversazione sarebbe neutro e non criptico. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestata con i motivi di riesame, in quanto frutto di automatismi. 2.3. Con il terzo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistente la gravità indiziaria con riguardo ai reati-fine di cui ai capi n. 142), 163), 165), 166) e 167). 2.3.1. Sul capo n. 142) il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato l'intercettazione n. 101453 del 6 marzo 2020, delle ore 10:22:04, senza esporne il contenuto e senza motivare in ordine agli elementi indiziari significativi. 2.3.2. In relazione al capo n. 163) non emergerebbe dalla motivazione il percorso logico seguito per ritenere che i termini «birra», «maglietta» e «pantalone» costituissero linguaggio criptico e simulassero le sostanze stupefacenti, poiché il cessionario, CO Vommaro, sarebbe un venditore ambulante di articoli di abbigliamento. 2.3.3. Analoghe considerazioni varrebbero per il capo n. 165) ed i termini «filo», «cavi» e «tubi», in quanto il cessionario, NC CA, svolgerebbe la professione di elettricista. Per tale imputazione, inoltre, la motivazione sarebbe distonica rispetto all'assenza di gravità indiziaria ritenuta per il capo n. 283) in cui l'intercettazione a supporto - n. 186678 del 6 gennaio 2022 - avrebbe analogo contenuto. Sarebbe una congettura ricondurre il sequestro di sostanza stupefacente a carico del detentore alla cessione effettuata dal ricorrente solo perché tra i due vi sarebbe stato un contatto telefonico a distanza di qualche ora. 2.3.4. Sui capi n. 166) e 167) il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria in base ad una «doppia presunzione» (pag. 14 ricorso), sulla scorta solo di colloqui telefonici brevi e fugaci per incontri in luoghi non prestabiliti. 2.3.5. Il Tribunale del riesame avrebbe disatteso, senza alcuna motivazione logica, la richiesta di riqualificazione dei capi di imputazione nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della mancata verifica della quantità, della qualità e della tipologia della sostanza stupefacente ceduta;
avrebbe motivato sulla complessiva attività dell'associazione per delinquere di cui il ricorrente dovrebbe far parte, benché egli ne fosse consapevole. 2.3.6. Le esigenze cautelari, sub specie di attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati, sarebbero state ritenute sussistenti in base ad un ragionamento illogico e congetturale: lo stato di incensuratezza dell'indagato e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa non sarebbero elementi negativi, ma circostanze idonee ad escludere indici di proclività a delinquere. Le condotte si arresterebbero al 2020 e non emergerebbero né professionalità né particolare allarme sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Con l'istanza del 30 maggio 2023 la difesa dell'indagato ha chiesto differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. in base all'impossibilità di estrarre copia degli atti del procedimento. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 30 maggio 2023, il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza rilevandone la tardività e ritenendo che la richiesta di copie de plano degli atti fosse stata inoltrata alla cancelleria senza la preventiva anticipazione delle spese. 1.2. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per l'eccepita lesione del diritto di difesa, provocata secondo l'istante dal mancato rilascio di copie delle intercettazioni a fondamento del provvedimento cautelare, con l'ordinanza impugnata affermando che: non sussiste nel procedimento dinanzi al Tribunale del riesame un diritto della difesa di formale rilascio di copie degli atti;
tutti gli atti del procedimento erano stati tempestivamente messi a disposizione ed erano prontamente visionabili, recandosi presso gli uffici della cancelleria;
solo per inerzia difensiva tale facoltà non è stata esercitata;
non era dimostrata una lesione del diritto di difesa ma, anzi, dai motivi di riesame emergeva la sufficiente conoscenza del materiale probatorio. 1.3. Non è impugnabile la decisione di rigetto dell'istanza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022, dep. 2023, Eurolido S.r.l., Rv. 284355-01). 1.4. Va rilevato che nella procedura incidentale cautelare l'ordinanza genetica, una volta eseguita, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. pen., è depositata nella cancelleria del giudice che la ha emessa insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. 5 1.4.1. Il diritto di difesa, già nell'immediatezza dell'esecuzione, è garantito mediante l'avviso del deposito notificato al difensore, da cui decorre il termine per l'impugnazione, e dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. che riconosce al difensore il diritto «... di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1 ...» ed alla «... trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni ...». 1.4.2. Sin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza, sussiste anche la facoltà per il difensore di estrarre copia, per effetto della sentenza n. 192 del 17 giugno 1997 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (nel testo all'epoca in vigore); la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la facoltà per il difensore di estrarre copia, dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa. Secondo la Corte costituzionale, la dichiarazione di incostituzionalità derivava dalla circostanza che la facoltà di acquisire le copie assicurava al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero, «... al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello ...». 1.4.3. Pertanto, il legislatore ha distinto, nell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., gli atti rispetto ai quali si riconosce il diritto di averne la copia da quelli in cui vi è l'attribuzione di una mera facoltà. 1.4.4. L'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prevede che nella procedura dinanzi al Tribunale del riesame, «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria» ed attribuisce al difensore solo la facoltà di esaminarli e di estrarne copia. L'accesso agli atti è, dunque, garantito sin dall'esecuzione della misura cautelare ed il diritto di richiedere la copia degli atti relativi alle intercettazioni deve essere esercitato non nella procedura incidentale dinanzi al Tribunale del riesame ma ai sensi dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. La giurisprudenza ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 342 del 07/11/2006, dep. 2007, Berardi, Rv. 235673 - 01) che non sussiste nullità per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art.178, lett. c) cod. proc. pen., per il solo fatto che nel procedimento di riesame il difensore non sia stato messo in condizione di estrarre copia di alcuni atti, in quanto è sufficiente che egli abbia potuto esaminare tutti gli 6 atti depositati e sia stato messo in condizione di interloquire sull'intero materiale probatorio. Inoltre, nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali - a prescindere, si aggiunge, dal numero degli indagati e dalla mole degli atti - non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale;
così Sez. 3, n. 31196 del 16/09/2020, Coccarielli, Rv. 280365-01, che in motivazione ha puntualizzato che il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, non contenendo l'art. 127 cod. proc. pen. alcuna disposizione che autorizzi il rilascio di copie degli atti. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 17594 del 31/03/2021, Sagajeva, non nnassimata. 1.5. Va ricordato che ai sensi dell'art. 187, comma 2, cod. proc. pen. chi invoca l'applicazione di una norma processuale ha l'onere di provare il fatto da cui ne dipende l'applicazione. 1.5.1. L'eccezione proposta dal ricorrente è del tutto sfornita di prova. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dagli atti risulta che non solo le intercettazioni, ma tutta la documentazione indiziaria sia stata messa a disposizione e fosse visionabile prima dell'udienza di riesame, con conseguente possibilità di estrarne copia. 1.5.1. La comunicazione PEC inviata alla difesa dalla cancelleria del Tribunale del 1 giugno 2023, allegata al ricorso, non riguarda il procedimento incidentale nei confronti del ricorrente. L'istanza allegata al ricorso fa riferimento agli indagati Cristian Vommaro, RO AL, US AL e ND IS, ma non al ricorrente LE IS;
l'istanza si riferisce all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame fissata per il 6 giugno 2023, mentre l'ordinanza impugnata è stata emessa il 31 maggio 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno prima. 1.5.2. Risulta dallo stesso scambio di PEC con la cancelleria del Tribunale, presente in atti e allegato anche all'istanza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., che per la posizione di LE IS la difesa, il 25 maggio 2023, ha richiesto indistintamente copia di tutti gli atti del procedimento. Le modalità della richiesta di per sé escluderebbero la sussistenza della nullità eccepita, avuto riguardo al principio di diritto per cui, in tema di diritto della difesa all'accesso e all'acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l'onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al Pubblico ministero di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa, con precisa 7 indicazione dei flles delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01). Ad ogni modo, la richiesta è stata riscontrata il 26 maggio 2023, con una nota del Presidente del Collegio, con cui se ne è disposta la trasmissione alla Procura e si è indicato che «gli atti sono pienamente consultabili su TIAP presso l'ufficio». Il 27 maggio 2023, la cancelleria ha ribadito che gli atti erano a disposizione «per l'estrazione delle copie e consultabili sul tiap presso gli Uffici di riferimento». Nella medesima data, la Procura della Repubblica ha comunicato alla difesa di aver trasmesso il giorno precedente al Tribunale un supporto DVD, contenente l'esportazione dei files che risultavano danneggiati sull'applicativo TIAP. Da ultimo, con PEC del 29 maggio 2023, la cancelleria ha ribadito quanto già evidenziato nella precedente comunicazione del 26 maggio 2023, in ordine alla possibilità di consultare gli atti presso l'Ufficio e alla necessità di riscuotere i diritti di copia, in assenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio. 1.5.3. Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto imputabile solo ad inerzia della difesa la mancata presa visione degli atti del procedimento, tutti disponibili per la visione in Ufficio, mediante l'applicativo TIAP. A ciò si aggiunga che nel ricorso non si allega neppure lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe conseguenza del mancato rilascio delle copie;
anzi, l'articolazione dei motivi di riesame presuppone la conoscenza degli atti processuali. 1.5.4. Con riguardo al pagamento dei diritti di cancelleria, infine, si rileva che il decreto di ammissione al gratuito patrocinio allegato al ricorso non riguarda il ricorrente, LE IS, ma un altro indagato, Cristian Vommaro, come indicato anche nel corpo del ricorso (pag. 3). Deve sottolinearsi che, in tema di intercettazioni, l'impossibilità per l'imputato di sostenere le spese per ottenere copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal p.m., non ne comporta l'inutilizzabilità, essendo posto a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all'ascolto, ai sensi dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l'onere di munirsi del materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei files, secondo la regola generale, di cui all'art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali (Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Di Nardo, Rv. 281649-01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità laddove deduce, mediante il richiamo nel titolo del ricorso all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., i 8 vizi della motivazione perché nel testo del motivo non si indica in alcun modo in 4 e' l :.14> li.* quali parti la motivazione sarebbe assente, contraddittoria arrri3nifesta illogicità; vi sono solo generici richiami all'asserita illogicità della motivazione, vizio non valutabile ex art. 606 cod. proc. pen. In punto di diritto, il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una partecipazione solo occasionale ai reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che le condotte sarebbero limitate la 2020. 2.1. Secondo l'imputazione provvisoria ascritta al ricorrente, relativa al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo n. 62), l'associazione per delinquere ha operato in San Lucido e zone limitrofe «dall'anno 2010 con condotta permanente». È vero che il tempus commissi delicti, individuato nei capi di imputazione dei reati-fine per cui è stata applicata ad LE IS la misura custodiale (capi n. 142, 163, 165, 166 e 167), copre un arco temporale che si estende dal 6 marzo 2020, data di commissione del reato di cui al capo n. 142), sino al 16 ottobre 2020, data in cui sarebbe avvenuta la cessione sub c), contestata con il capo di imputazione n. 167), avendo Giudice per le indagini preliminari ritenuto non sussistente la gravità indiziaria per il capo n. 283), relativo ad ulteriori 4 episodi di delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 13 novembre 2021 al 6 gennaio 2022. Però, non sussiste il vizio di violazione di legge dedotto, quanto alla ritenuta sussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere perché il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio di diritto per cui, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677- 01) e, nel caso in esame, il periodo temporale considerato, secondo l'ipotesi difensiva, non può neppure dirsi eccessivamente limitato, consistendo in più di 7 mesi. 2.2. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato l'orientamento della giurisprudenza di cassazione secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-02). 9 Tale conclusione è confermata dalla circostanza che si è ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria per i reati-fine con riferimento a plurime cessioni di sostanza stupefacente;
inoltre, il Tribunale del riesame ha indicato l'esistenza di altri elementi sintomatici della partecipazione all'associazione, tra cui: la presenza del ricorrente alle attività di occultamento della sostanza stupefacente, documentata con videoregistrazioni del 19 dicembre 2020 e 14 marzo 2021; è irrilevante, sul punto, che l'accusa non abbia formulato una imputazione nei confronti di LE IS per tali fatti, in quanto il Tribunale del riesame non li ha valorizzati come episodi di reato-fine, ma, in maniera logica, quali circostanze sintomatiche della partecipazione del ricorrente all'associazione; le conversazioni in cui il ricorrente rendiconta agli altri compartecipi sulla riscossione dei proventi della cessione;
quelle in cui il ricorrente ha «dirottato» alcuni acquirenti della sostanza stupefacente verso agli membri dell'associazione. 2.3. Il Tribunale del riesame ha valutato le intercettazioni indicate nel ricorso, sicché le argomentazioni difensive non concernono il travisamento della prova, che sussiste solo ove il Tribunale del riesame avesse scritto «bianco» mentre le conversazioni riportano «rosso», bensì la loro rivalutazione, inammissibile in sede di legittimità. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Per altro, il ricorso non dimostra perché sia contraddittoria o manifestamente illogica la motivazione con cui i Giudici di merito hanno ritenuto che l'espressione «cinquanta euro», contenuta nell'intercettazione progressivo n. 1438 del 1 aprile 2020, facesse riferimento al provento della droga. 2.4. Il motivo relativo alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è inammissibile, per carenza di interesse;
secondo la giurisprudenza, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o 10 meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01; nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01). Nel caso in esame, l'affermazione della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo all'an, consente ex se la possibilità n.•,,,,,,..q• di applicare la misura cautelare personale e, con riferimento alfiuodo4 comporta la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto delitto ricompreso nel catalogo ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., al pari della circostanza aggravante in esame. Inoltre, l'interesse non è prospettabile neanche con riferimento ai termini di custodia cautelare che non muterebbero per il capo 62) in caso di accoglimento del motivo. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 3. Il terzo motivo - in cui si deduce, mediante il richiamo nel titolo del ricorso all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - i vizi della motivazione, è inammissibile per genericità per le stesse considerazioni espresse con riferimento al secondo motivo: nel testo del motivo non si indica in alcun modo in quali parti la motivazione sarebbe assente, contraddittoria o manifesta illogicità; vi sono solo generici richiami all'asserita illogicità della motivazione, vizio non valutabile ex art. 606 cod. proc. pen. Il motivo prospetta solo una lettura alternativa delle fonti di prova. Quanto al vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il motivo non specifica in cosa si sarebbe sostanziata la violazione dell'art.73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. Sul capo n. 142) il motivo è inammissibile anche a norma degli artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., in quanto con i motivi di riesame non è stata contestata la gravità indiziaria di tale delitto. 3.2. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che il linguaggio utilizzato dal ricorrente con LU Vommaro CO e NC CA sia criptico ma dissimulante le cessioni di sostanza stupefacente. Nella nota n. 1 a pag. 5 dell'ordinanza di riesame, il Tribunale del riesame afferma che la prospettazione difensiva circa i lavori, rispettivamente di venditore ambulante ed elettricista, di Vommaro CO e NC CA, sia smentita dalle ulteriori risultanze investigative a carico del primo, risultato acquirente della 11 sostanza stupefacente anche da altri sodali;
il Tribunale del riesame fa anche riferimento alle intercettazioni n. 117214 del 10 dicembre 2020 e n. 143132 del 8 febbraio 2021, a cui non vi sono riferimenti nel ricorso. Per altro, il Giudice per le indagini preliminari rilevò che la natura criptica del linguaggio emergeva anche dalla illogicità di alcuni dialoghi (pag. 119). Correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che il sequestro di sostanza stupefacente a carico di NC CA sia una chiave di lettura delle conversazioni intercettate, perché preceduto a breve distanza temporale daf /un contatto telefonico con il ricorrente, ritenuto anche per il contenuto sintomatico della cessione. È irrilevante che il Giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto non sussistente la gravità indiziaria per il capo n. 283), relativo ad ulteriori cessioni di sostanza stupefacente a NC CA in quanto, secondo l'imputazione, tali condotte sarebbero avvenute tra dicembre 2021 e gennaio 2022 e, secondo il Giudice per le indagini preliminari, «in quel periodo» (pag. 110) NC CA avrebbe realmente eseguito dei lavori di manutenzione per il ricorrente. 3.3. Sui capi n. 166 e 167) il motivo è inammissibile perché contesta la mancanza di motivazione mentre il Tribunale del riesame ha argomentato la sussistenza della gravità indiziaria a pag. 5 dell'ordinanza; le altre deduzioni sono del tutto generiche, non essendo mai stata presa in esame, per dedurre specifiche critiche, la motivazione dell'ordinanza impugnata. 3.4. Manifestamente infondato è il motivo sulla qualificazione di tutti i reati- fine nell'ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con i motivi di riesame la doglianza è stata proposta con particolare riguardo alla cessione sub e) del capo n. 165) - concernente la vendita di un grammo di cocaina a NC CA - e genericamente estesa «agli altri capi contestati al IS» (pag. 10 dell'atto di riesame), in ragione della mancata indicazione nelle imputazioni della qualità e quantità della sostanza ceduta. Il Tribunale del riesame, nel rigettare tale motivo, ha correttamente seguito il principio di diritto per cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02). 12 Alla luce, dunque, di una valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità e delle circostanze delle condotte contestate nei vari capi di imputazione, dei quali ciascuno relativo a plurimi episodi delittuosi, il Tribunale del riesame - facendo riferimento anche al contesto associativo in cui il ricorrente avrebbe operato - ha ritenuto, con motivazione esente da vizi, che non ricorresse l'ipotesi di lieve entità. 3.5. Infine, va evidenziato che la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari non è stata contestata con i motivi di riesame, nei quali si sostiene, esclusivamente, che «le residue esigenze cautelari» avrebbero potuto essere «salvaguardate anche attraverso la misura degli arresti domiciliari» (pag. 10). Il motivo sul punto è, quindi, inammissibile, perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Ad ogni modo, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato il carattere socialmente allarmante dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; la sussistenza della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; la mancata allegazione di elementi che consentissero di ipotizzare l'allontanamento del ricorrente dal circuito criminale in cui avrebbe operato. A tal fine, il Tribunale del riesame non ha ritenuto sufficiente lo stato di incensuratezza e la disponibilità di un'attività lavorativa lecita da parte di LE IS, non avendo tali circostanze costituito un ostacolo alla commissione dei delitti imputati;
ha rimarcato che «il dato della compenetrazione nelle dinamiche del sodalizio rende elevato e attuale il pericolo di reiterazione del reato» (pag. 8) in capo al ricorrente. Tale motivazione non è manifestamente illogica, né contraddittoria, e di conseguenza non è sindacabile in sede di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/11/2023.
sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori L'avvocato BRUNO GIUSEPPE insiste sulla richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata e insiste sull'accoglimento del ricorso. L'avvocata GRECO GIORGIA si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51449 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: EM LU Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 31 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di LE IS il 6 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, limitatamente al capo 8), mentre ha confermato nel resto l'ordinanza genetica per i capi n. 62), 142), 163), 165), 166), 167). 1.1. LE IS è indagato per i reati di cui ai capi: - 62) ex artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, e 416-bis.1 cod. pen., perché, in associazione con altre 14 persone, quale partecipe con ruolo di spacciatore al dettaglio e riscossore dei crediti dagli acquirenti, costituiva e gestiva la piazza di spaccio operante in San Lucido e Comuni limitrofi;
con le circostanze aggravanti del numero di associati superiore a 10, tra i quali anche persone dedite all'uso di stupefacenti, dell'associazione armata e dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa AL-IS, descritta al capo n. 1) dell'imputazione provvisoria (in San Lucido e zone limitrofe, dal 2010); - 142) ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con il fratello ND IS, mandante e coordinatore dell'azione, consegnando la merce, cedeva un quantitativo imprecisato di cocaina a NN RE (in Paola, il 6 marzo 2020); - 163), 165), 166) e 167) ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuava plurime cessioni di sostanza stupefacente (di imprecisata qualità e quantità), rispettivamente a LU NN CO, NC CA, SA NC NO e ND AN (in San Lucido e zone limitrofe, nelle date indicate nei capi di imputazione, nell'arco del 2020). 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 292, 309, commi 8 e 9-bis, e 178 cod. proc. pen., per aver il Tribunale, con motivazione apodittica, rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione del diritto di difesa. I difensori, pur avendone fatto richiesta, non avrebbero ricevuto copia degli atti di indagine i quali sarebbero stati trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale del riesame solo il 1 giugno 2023, due giorni dopo l'udienza camerale. Non sarebbe stato possibile visionare integralmente gli atti poiché il 26 maggio 2023 la Procura della Repubblica avrebbe comunicato alla difesa il danneggiamento di alcuni files relativi al procedimento. 2 Il mancato pagamento dei diritti di cancelleria non sarebbe ostativo, in quanto l'istante «Vommaro» (pag. 3 ricorso), sarebbe ammesso al gratuito patrocinio. Il ritardo nel rilascio delle copie avrebbe compresso il diritto di difesa, non essendo sufficiente la facoltà di visionare gli atti del processo, in ragione della mole degli atti di indagine. Il diritto di estrarre copia, in un c.d. rnaxi-processo quale quello in esame, con numerose intercettazioni da ascoltare, non potrebbe essere equiparato a quello di prendere visione degli atti e la sua lesione avrebbe generato una nullità di ordine generale. Non si sarebbe potuto procedere nei tempi dettati dall'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., in quanto la richiesta di copie avrebbe potuto essere evasa sino al giorno precedente a quello di udienza. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. e 273, 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la gravità indiziaria del reato di cui al capo n. 62) ritenendo LE IS partecipe dell'associazione per aver commesso l'attività di cessione dal 2020 al 2022; tale indicazione temporale non sarebbe suffragata dagli atti di indagine in quanto il tempus commissi delicti dei reati per cui è stata applicata la misura cautelare sarebbe circoscritto al 2020. Le episodiche cessioni di stupefacenti nell'anno 2020 non sarebbero sintomatiche della stabile partecipazione dell'indagato ad un'associazione dedita al narco-traffico, la quale opererebbe sin dal 2012. Il Tribunale del riesame avrebbe dedotto l'adesione di LE IS alla associazione in base alla consumazione dei reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in contrasto con il principio di diritto enunciato da Sez. 4, n. 8312 del 23/11/2021, dep. 2022, Giardino, non massimata. In ogni caso, sarebbe pretestuosa e incompleta la motivazione dell'ordinanza, sul linguaggio criptico che sarebbe stato utilizzato dagli indagati per cedere la sostanza stupefacente e sulla gravità indiziaria dei reati-fine. L'occultamento della sostanza stupefacente nei pressi dell'abitazione della famiglia IS non sarebbe stato contestato al ricorrente, la cui presenza in prossimità di tale luogo sarebbe casuale: tale elemento sarebbe stato erroneamente valorizzato dal Tribunale del riesame quale indice dell'inserimento nella struttura associativa. L'intercettazione n. 1438 del 1 aprile 2020, delle ore 12:46:25, ritenuta indizio della partecipazione associativa, sarebbe stata travisata e non si sarebbe spiegato quale sarebbe il dato dimostrativo della provenienza illecita del denaro o «dei numeri contenuti nella conversazione» (pag. 8 ricorso). 3 Il ruolo di fornitore della sostanza stupefacente attribuito a LE IS sarebbe frutto di un ragionamento pretestuoso e inverosimile: l'intercettazione n. 13310 del 19 maggio 2020, ore 18:40:01, sarebbe inconferente e la motivazione dell'ordinanza sul punto illogica, in quanto il contenuto di tale conversazione sarebbe neutro e non criptico. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestata con i motivi di riesame, in quanto frutto di automatismi. 2.3. Con il terzo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistente la gravità indiziaria con riguardo ai reati-fine di cui ai capi n. 142), 163), 165), 166) e 167). 2.3.1. Sul capo n. 142) il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato l'intercettazione n. 101453 del 6 marzo 2020, delle ore 10:22:04, senza esporne il contenuto e senza motivare in ordine agli elementi indiziari significativi. 2.3.2. In relazione al capo n. 163) non emergerebbe dalla motivazione il percorso logico seguito per ritenere che i termini «birra», «maglietta» e «pantalone» costituissero linguaggio criptico e simulassero le sostanze stupefacenti, poiché il cessionario, CO Vommaro, sarebbe un venditore ambulante di articoli di abbigliamento. 2.3.3. Analoghe considerazioni varrebbero per il capo n. 165) ed i termini «filo», «cavi» e «tubi», in quanto il cessionario, NC CA, svolgerebbe la professione di elettricista. Per tale imputazione, inoltre, la motivazione sarebbe distonica rispetto all'assenza di gravità indiziaria ritenuta per il capo n. 283) in cui l'intercettazione a supporto - n. 186678 del 6 gennaio 2022 - avrebbe analogo contenuto. Sarebbe una congettura ricondurre il sequestro di sostanza stupefacente a carico del detentore alla cessione effettuata dal ricorrente solo perché tra i due vi sarebbe stato un contatto telefonico a distanza di qualche ora. 2.3.4. Sui capi n. 166) e 167) il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria in base ad una «doppia presunzione» (pag. 14 ricorso), sulla scorta solo di colloqui telefonici brevi e fugaci per incontri in luoghi non prestabiliti. 2.3.5. Il Tribunale del riesame avrebbe disatteso, senza alcuna motivazione logica, la richiesta di riqualificazione dei capi di imputazione nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione della mancata verifica della quantità, della qualità e della tipologia della sostanza stupefacente ceduta;
avrebbe motivato sulla complessiva attività dell'associazione per delinquere di cui il ricorrente dovrebbe far parte, benché egli ne fosse consapevole. 2.3.6. Le esigenze cautelari, sub specie di attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati, sarebbero state ritenute sussistenti in base ad un ragionamento illogico e congetturale: lo stato di incensuratezza dell'indagato e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa non sarebbero elementi negativi, ma circostanze idonee ad escludere indici di proclività a delinquere. Le condotte si arresterebbero al 2020 e non emergerebbero né professionalità né particolare allarme sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Con l'istanza del 30 maggio 2023 la difesa dell'indagato ha chiesto differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. in base all'impossibilità di estrarre copia degli atti del procedimento. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 30 maggio 2023, il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza rilevandone la tardività e ritenendo che la richiesta di copie de plano degli atti fosse stata inoltrata alla cancelleria senza la preventiva anticipazione delle spese. 1.2. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per l'eccepita lesione del diritto di difesa, provocata secondo l'istante dal mancato rilascio di copie delle intercettazioni a fondamento del provvedimento cautelare, con l'ordinanza impugnata affermando che: non sussiste nel procedimento dinanzi al Tribunale del riesame un diritto della difesa di formale rilascio di copie degli atti;
tutti gli atti del procedimento erano stati tempestivamente messi a disposizione ed erano prontamente visionabili, recandosi presso gli uffici della cancelleria;
solo per inerzia difensiva tale facoltà non è stata esercitata;
non era dimostrata una lesione del diritto di difesa ma, anzi, dai motivi di riesame emergeva la sufficiente conoscenza del materiale probatorio. 1.3. Non è impugnabile la decisione di rigetto dell'istanza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6360 del 12/10/2022, dep. 2023, Eurolido S.r.l., Rv. 284355-01). 1.4. Va rilevato che nella procedura incidentale cautelare l'ordinanza genetica, una volta eseguita, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. pen., è depositata nella cancelleria del giudice che la ha emessa insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. 5 1.4.1. Il diritto di difesa, già nell'immediatezza dell'esecuzione, è garantito mediante l'avviso del deposito notificato al difensore, da cui decorre il termine per l'impugnazione, e dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. che riconosce al difensore il diritto «... di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1 ...» ed alla «... trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni ...». 1.4.2. Sin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza, sussiste anche la facoltà per il difensore di estrarre copia, per effetto della sentenza n. 192 del 17 giugno 1997 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (nel testo all'epoca in vigore); la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la facoltà per il difensore di estrarre copia, dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa. Secondo la Corte costituzionale, la dichiarazione di incostituzionalità derivava dalla circostanza che la facoltà di acquisire le copie assicurava al difensore la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero, «... al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello ...». 1.4.3. Pertanto, il legislatore ha distinto, nell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., gli atti rispetto ai quali si riconosce il diritto di averne la copia da quelli in cui vi è l'attribuzione di una mera facoltà. 1.4.4. L'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. prevede che nella procedura dinanzi al Tribunale del riesame, «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria» ed attribuisce al difensore solo la facoltà di esaminarli e di estrarne copia. L'accesso agli atti è, dunque, garantito sin dall'esecuzione della misura cautelare ed il diritto di richiedere la copia degli atti relativi alle intercettazioni deve essere esercitato non nella procedura incidentale dinanzi al Tribunale del riesame ma ai sensi dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. La giurisprudenza ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 342 del 07/11/2006, dep. 2007, Berardi, Rv. 235673 - 01) che non sussiste nullità per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art.178, lett. c) cod. proc. pen., per il solo fatto che nel procedimento di riesame il difensore non sia stato messo in condizione di estrarre copia di alcuni atti, in quanto è sufficiente che egli abbia potuto esaminare tutti gli 6 atti depositati e sia stato messo in condizione di interloquire sull'intero materiale probatorio. Inoltre, nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali - a prescindere, si aggiunge, dal numero degli indagati e dalla mole degli atti - non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale;
così Sez. 3, n. 31196 del 16/09/2020, Coccarielli, Rv. 280365-01, che in motivazione ha puntualizzato che il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, non contenendo l'art. 127 cod. proc. pen. alcuna disposizione che autorizzi il rilascio di copie degli atti. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 17594 del 31/03/2021, Sagajeva, non nnassimata. 1.5. Va ricordato che ai sensi dell'art. 187, comma 2, cod. proc. pen. chi invoca l'applicazione di una norma processuale ha l'onere di provare il fatto da cui ne dipende l'applicazione. 1.5.1. L'eccezione proposta dal ricorrente è del tutto sfornita di prova. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dagli atti risulta che non solo le intercettazioni, ma tutta la documentazione indiziaria sia stata messa a disposizione e fosse visionabile prima dell'udienza di riesame, con conseguente possibilità di estrarne copia. 1.5.1. La comunicazione PEC inviata alla difesa dalla cancelleria del Tribunale del 1 giugno 2023, allegata al ricorso, non riguarda il procedimento incidentale nei confronti del ricorrente. L'istanza allegata al ricorso fa riferimento agli indagati Cristian Vommaro, RO AL, US AL e ND IS, ma non al ricorrente LE IS;
l'istanza si riferisce all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame fissata per il 6 giugno 2023, mentre l'ordinanza impugnata è stata emessa il 31 maggio 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno prima. 1.5.2. Risulta dallo stesso scambio di PEC con la cancelleria del Tribunale, presente in atti e allegato anche all'istanza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., che per la posizione di LE IS la difesa, il 25 maggio 2023, ha richiesto indistintamente copia di tutti gli atti del procedimento. Le modalità della richiesta di per sé escluderebbero la sussistenza della nullità eccepita, avuto riguardo al principio di diritto per cui, in tema di diritto della difesa all'accesso e all'acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l'onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al Pubblico ministero di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa, con precisa 7 indicazione dei flles delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01). Ad ogni modo, la richiesta è stata riscontrata il 26 maggio 2023, con una nota del Presidente del Collegio, con cui se ne è disposta la trasmissione alla Procura e si è indicato che «gli atti sono pienamente consultabili su TIAP presso l'ufficio». Il 27 maggio 2023, la cancelleria ha ribadito che gli atti erano a disposizione «per l'estrazione delle copie e consultabili sul tiap presso gli Uffici di riferimento». Nella medesima data, la Procura della Repubblica ha comunicato alla difesa di aver trasmesso il giorno precedente al Tribunale un supporto DVD, contenente l'esportazione dei files che risultavano danneggiati sull'applicativo TIAP. Da ultimo, con PEC del 29 maggio 2023, la cancelleria ha ribadito quanto già evidenziato nella precedente comunicazione del 26 maggio 2023, in ordine alla possibilità di consultare gli atti presso l'Ufficio e alla necessità di riscuotere i diritti di copia, in assenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio. 1.5.3. Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto imputabile solo ad inerzia della difesa la mancata presa visione degli atti del procedimento, tutti disponibili per la visione in Ufficio, mediante l'applicativo TIAP. A ciò si aggiunga che nel ricorso non si allega neppure lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe conseguenza del mancato rilascio delle copie;
anzi, l'articolazione dei motivi di riesame presuppone la conoscenza degli atti processuali. 1.5.4. Con riguardo al pagamento dei diritti di cancelleria, infine, si rileva che il decreto di ammissione al gratuito patrocinio allegato al ricorso non riguarda il ricorrente, LE IS, ma un altro indagato, Cristian Vommaro, come indicato anche nel corpo del ricorso (pag. 3). Deve sottolinearsi che, in tema di intercettazioni, l'impossibilità per l'imputato di sostenere le spese per ottenere copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal p.m., non ne comporta l'inutilizzabilità, essendo posto a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all'ascolto, ai sensi dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l'onere di munirsi del materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei files, secondo la regola generale, di cui all'art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali (Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Di Nardo, Rv. 281649-01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità laddove deduce, mediante il richiamo nel titolo del ricorso all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., i 8 vizi della motivazione perché nel testo del motivo non si indica in alcun modo in 4 e' l :.14> li.* quali parti la motivazione sarebbe assente, contraddittoria arrri3nifesta illogicità; vi sono solo generici richiami all'asserita illogicità della motivazione, vizio non valutabile ex art. 606 cod. proc. pen. In punto di diritto, il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una partecipazione solo occasionale ai reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che le condotte sarebbero limitate la 2020. 2.1. Secondo l'imputazione provvisoria ascritta al ricorrente, relativa al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo n. 62), l'associazione per delinquere ha operato in San Lucido e zone limitrofe «dall'anno 2010 con condotta permanente». È vero che il tempus commissi delicti, individuato nei capi di imputazione dei reati-fine per cui è stata applicata ad LE IS la misura custodiale (capi n. 142, 163, 165, 166 e 167), copre un arco temporale che si estende dal 6 marzo 2020, data di commissione del reato di cui al capo n. 142), sino al 16 ottobre 2020, data in cui sarebbe avvenuta la cessione sub c), contestata con il capo di imputazione n. 167), avendo Giudice per le indagini preliminari ritenuto non sussistente la gravità indiziaria per il capo n. 283), relativo ad ulteriori 4 episodi di delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 13 novembre 2021 al 6 gennaio 2022. Però, non sussiste il vizio di violazione di legge dedotto, quanto alla ritenuta sussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere perché il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio di diritto per cui, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677- 01) e, nel caso in esame, il periodo temporale considerato, secondo l'ipotesi difensiva, non può neppure dirsi eccessivamente limitato, consistendo in più di 7 mesi. 2.2. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato l'orientamento della giurisprudenza di cassazione secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505-02). 9 Tale conclusione è confermata dalla circostanza che si è ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria per i reati-fine con riferimento a plurime cessioni di sostanza stupefacente;
inoltre, il Tribunale del riesame ha indicato l'esistenza di altri elementi sintomatici della partecipazione all'associazione, tra cui: la presenza del ricorrente alle attività di occultamento della sostanza stupefacente, documentata con videoregistrazioni del 19 dicembre 2020 e 14 marzo 2021; è irrilevante, sul punto, che l'accusa non abbia formulato una imputazione nei confronti di LE IS per tali fatti, in quanto il Tribunale del riesame non li ha valorizzati come episodi di reato-fine, ma, in maniera logica, quali circostanze sintomatiche della partecipazione del ricorrente all'associazione; le conversazioni in cui il ricorrente rendiconta agli altri compartecipi sulla riscossione dei proventi della cessione;
quelle in cui il ricorrente ha «dirottato» alcuni acquirenti della sostanza stupefacente verso agli membri dell'associazione. 2.3. Il Tribunale del riesame ha valutato le intercettazioni indicate nel ricorso, sicché le argomentazioni difensive non concernono il travisamento della prova, che sussiste solo ove il Tribunale del riesame avesse scritto «bianco» mentre le conversazioni riportano «rosso», bensì la loro rivalutazione, inammissibile in sede di legittimità. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Per altro, il ricorso non dimostra perché sia contraddittoria o manifestamente illogica la motivazione con cui i Giudici di merito hanno ritenuto che l'espressione «cinquanta euro», contenuta nell'intercettazione progressivo n. 1438 del 1 aprile 2020, facesse riferimento al provento della droga. 2.4. Il motivo relativo alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è inammissibile, per carenza di interesse;
secondo la giurisprudenza, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o 10 meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01; nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01). Nel caso in esame, l'affermazione della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo all'an, consente ex se la possibilità n.•,,,,,,..q• di applicare la misura cautelare personale e, con riferimento alfiuodo4 comporta la presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto delitto ricompreso nel catalogo ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., al pari della circostanza aggravante in esame. Inoltre, l'interesse non è prospettabile neanche con riferimento ai termini di custodia cautelare che non muterebbero per il capo 62) in caso di accoglimento del motivo. Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 3. Il terzo motivo - in cui si deduce, mediante il richiamo nel titolo del ricorso all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - i vizi della motivazione, è inammissibile per genericità per le stesse considerazioni espresse con riferimento al secondo motivo: nel testo del motivo non si indica in alcun modo in quali parti la motivazione sarebbe assente, contraddittoria o manifesta illogicità; vi sono solo generici richiami all'asserita illogicità della motivazione, vizio non valutabile ex art. 606 cod. proc. pen. Il motivo prospetta solo una lettura alternativa delle fonti di prova. Quanto al vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il motivo non specifica in cosa si sarebbe sostanziata la violazione dell'art.73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. Sul capo n. 142) il motivo è inammissibile anche a norma degli artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., in quanto con i motivi di riesame non è stata contestata la gravità indiziaria di tale delitto. 3.2. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ritenuto che il linguaggio utilizzato dal ricorrente con LU Vommaro CO e NC CA sia criptico ma dissimulante le cessioni di sostanza stupefacente. Nella nota n. 1 a pag. 5 dell'ordinanza di riesame, il Tribunale del riesame afferma che la prospettazione difensiva circa i lavori, rispettivamente di venditore ambulante ed elettricista, di Vommaro CO e NC CA, sia smentita dalle ulteriori risultanze investigative a carico del primo, risultato acquirente della 11 sostanza stupefacente anche da altri sodali;
il Tribunale del riesame fa anche riferimento alle intercettazioni n. 117214 del 10 dicembre 2020 e n. 143132 del 8 febbraio 2021, a cui non vi sono riferimenti nel ricorso. Per altro, il Giudice per le indagini preliminari rilevò che la natura criptica del linguaggio emergeva anche dalla illogicità di alcuni dialoghi (pag. 119). Correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che il sequestro di sostanza stupefacente a carico di NC CA sia una chiave di lettura delle conversazioni intercettate, perché preceduto a breve distanza temporale daf /un contatto telefonico con il ricorrente, ritenuto anche per il contenuto sintomatico della cessione. È irrilevante che il Giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto non sussistente la gravità indiziaria per il capo n. 283), relativo ad ulteriori cessioni di sostanza stupefacente a NC CA in quanto, secondo l'imputazione, tali condotte sarebbero avvenute tra dicembre 2021 e gennaio 2022 e, secondo il Giudice per le indagini preliminari, «in quel periodo» (pag. 110) NC CA avrebbe realmente eseguito dei lavori di manutenzione per il ricorrente. 3.3. Sui capi n. 166 e 167) il motivo è inammissibile perché contesta la mancanza di motivazione mentre il Tribunale del riesame ha argomentato la sussistenza della gravità indiziaria a pag. 5 dell'ordinanza; le altre deduzioni sono del tutto generiche, non essendo mai stata presa in esame, per dedurre specifiche critiche, la motivazione dell'ordinanza impugnata. 3.4. Manifestamente infondato è il motivo sulla qualificazione di tutti i reati- fine nell'ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con i motivi di riesame la doglianza è stata proposta con particolare riguardo alla cessione sub e) del capo n. 165) - concernente la vendita di un grammo di cocaina a NC CA - e genericamente estesa «agli altri capi contestati al IS» (pag. 10 dell'atto di riesame), in ragione della mancata indicazione nelle imputazioni della qualità e quantità della sostanza ceduta. Il Tribunale del riesame, nel rigettare tale motivo, ha correttamente seguito il principio di diritto per cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02). 12 Alla luce, dunque, di una valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità e delle circostanze delle condotte contestate nei vari capi di imputazione, dei quali ciascuno relativo a plurimi episodi delittuosi, il Tribunale del riesame - facendo riferimento anche al contesto associativo in cui il ricorrente avrebbe operato - ha ritenuto, con motivazione esente da vizi, che non ricorresse l'ipotesi di lieve entità. 3.5. Infine, va evidenziato che la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari non è stata contestata con i motivi di riesame, nei quali si sostiene, esclusivamente, che «le residue esigenze cautelari» avrebbero potuto essere «salvaguardate anche attraverso la misura degli arresti domiciliari» (pag. 10). Il motivo sul punto è, quindi, inammissibile, perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Ad ogni modo, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato il carattere socialmente allarmante dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; la sussistenza della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; la mancata allegazione di elementi che consentissero di ipotizzare l'allontanamento del ricorrente dal circuito criminale in cui avrebbe operato. A tal fine, il Tribunale del riesame non ha ritenuto sufficiente lo stato di incensuratezza e la disponibilità di un'attività lavorativa lecita da parte di LE IS, non avendo tali circostanze costituito un ostacolo alla commissione dei delitti imputati;
ha rimarcato che «il dato della compenetrazione nelle dinamiche del sodalizio rende elevato e attuale il pericolo di reiterazione del reato» (pag. 8) in capo al ricorrente. Tale motivazione non è manifestamente illogica, né contraddittoria, e di conseguenza non è sindacabile in sede di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/11/2023.