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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/10/2024, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'8 ottobre 2024 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1279/24 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. M. Lazzara)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare la nullità CP_1
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dei provvedimenti di riliquidazione e di recupero somme della pensione VOCOM
36047995, nonché per sentir accertare il proprio diritto al godimento dell'intera pensione quota
100, come liquidata l'1.2.2020, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere percettore di pensione “Quota
100” dall'1.2.2020, esponeva di essersi rioccupato nell'anno 2023 con contratto a chiamata dall'8.9.2023 al 24.12.2023 percependo la complessiva retribuzione di € 1.243,52.
Il aggiungeva che l' , con Pt_1 CP_1 provvedimento del 16.2.2024, gli aveva comunicato il recupero della somma di €
11.285,90, quale pensione netta indebitamente erogata nell'anno 2023.
Il ricorrente contestava la decisione dell'istituto, evidenziando come la disposizione di cui all'art. 14, comma 4, d.l. 4/19 prevedesse la non cumulabilità della pensione maturata in “Quota 100” con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, cosa diversa dalla situazione dell'incompatibilità di fatto applicata dall'istituto. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente è percettore di pensione “Quota
100” dal 1.2.2020, ma si è rioccupato con contratto a chiamata dall'8.9.2023 al 24.12.2023 percependo la complessiva retribuzione di €
1.243,52 (v. doc.
3-4 fasc. ricorrente).
L' , con provvedimento del 16.2.2024, ha CP_1 comunicato al pensionato il recupero della somma di € 11.285,90, quale pensione netta indebitamente erogata nell'anno 2023 (v. doc. 8 fasc. ricorrente).
L'art. 14, comma 1, d.l. ha previsto “in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla CP_1 gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno
62 anni e di un'anzianità contributiva minima di
38 anni, di seguito definita «pensione quota
100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre
2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non
è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”.
Il comma 3° della medesima disposizione stabiliva poi che la pensione quota 100 non fosse “cumulabile”, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La norma parla espressamente di non cumulabilità che, sia lessicalmente sia giuridicamente, è un concetto diverso da quello della incompatibilità.
Quest'ultima ipotesi, soprattutto in ambito previdenziale-assistenziale, descrive una situazione di assoluta impossibilità di coesistenza tra due prestazioni o tra una prestazione e l'eventuale svolgimento di attività lavorativa.
La non cumulabilità esprime un concetto diverso, quello per cui, durante il godimento di una prestazione, il titolare può ottenerne un'altra, decidendo di quale della due fruire.
In questo contesto, l'espressione usata dal 3° comma dell'art. 14 d.l. 4/19, sta a riconoscere la possibilità, per il pensionato con “Quota
100” (che notoriamente ha rappresentato un'eccezione di miglior favore rispetto al regime ordinario del trattamento pensionistico), di svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, ma durante tale periodo egli, essendo percettore di reddito in virtù di una propria scelta, di fatto rinuncia al trattamento pensionistico, in virtù della prevista incumulabilità.
Sostanzialmente, l'aver deciso di svolgere attività lavorativa, ancorchè pensionato, implica automaticamente, in virtù del disposto del 3° comma dell'art. 14 d.l. 4/19, la rinuncia al trattamento pensionistico a carico del sistema statale a favore della retribuzione, indipendentemente da quanto sia stato percepito a tale titolo (v. in tal senso C.d.A. Brescia disp. sent. 379/23).
Questa appare l'interpretazione più coerente con la ratio sottesa alla disposizione in esame, ragion per cui nel periodo dall'8.9.2023 al
24.12.2023 il non aveva diritto al Pt_1 trattamento pensionistico e ciò costituisce oggetto di indebito.
In definitiva, il ricorrente ha diritto al trattamento pensionistico per i mesi da gennaio
2023 ad agosto 2023, nonché per i mesi di novembre e dicembre 2021 e la domanda può dunque essere accolta in questi termini.
Si ravvisano comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1279/24:
1) dichiara il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico per i mesi da gennaio
2023 ad agosto 2023 e per l'effetto condanna l' alla sua restituzione;
CP_1
2) compensa le spese di lite.
Bergamo, 8 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL'8 ottobre 2024 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1279/24 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. M. Lazzara)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir accertare la nullità CP_1
e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dei provvedimenti di riliquidazione e di recupero somme della pensione VOCOM
36047995, nonché per sentir accertare il proprio diritto al godimento dell'intera pensione quota
100, come liquidata l'1.2.2020, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 trattenute.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere percettore di pensione “Quota
100” dall'1.2.2020, esponeva di essersi rioccupato nell'anno 2023 con contratto a chiamata dall'8.9.2023 al 24.12.2023 percependo la complessiva retribuzione di € 1.243,52.
Il aggiungeva che l' , con Pt_1 CP_1 provvedimento del 16.2.2024, gli aveva comunicato il recupero della somma di €
11.285,90, quale pensione netta indebitamente erogata nell'anno 2023.
Il ricorrente contestava la decisione dell'istituto, evidenziando come la disposizione di cui all'art. 14, comma 4, d.l. 4/19 prevedesse la non cumulabilità della pensione maturata in “Quota 100” con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, cosa diversa dalla situazione dell'incompatibilità di fatto applicata dall'istituto. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente è percettore di pensione “Quota
100” dal 1.2.2020, ma si è rioccupato con contratto a chiamata dall'8.9.2023 al 24.12.2023 percependo la complessiva retribuzione di €
1.243,52 (v. doc.
3-4 fasc. ricorrente).
L' , con provvedimento del 16.2.2024, ha CP_1 comunicato al pensionato il recupero della somma di € 11.285,90, quale pensione netta indebitamente erogata nell'anno 2023 (v. doc. 8 fasc. ricorrente).
L'art. 14, comma 1, d.l. ha previsto “in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla CP_1 gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno
62 anni e di un'anzianità contributiva minima di
38 anni, di seguito definita «pensione quota
100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre
2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non
è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122”.
Il comma 3° della medesima disposizione stabiliva poi che la pensione quota 100 non fosse “cumulabile”, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La norma parla espressamente di non cumulabilità che, sia lessicalmente sia giuridicamente, è un concetto diverso da quello della incompatibilità.
Quest'ultima ipotesi, soprattutto in ambito previdenziale-assistenziale, descrive una situazione di assoluta impossibilità di coesistenza tra due prestazioni o tra una prestazione e l'eventuale svolgimento di attività lavorativa.
La non cumulabilità esprime un concetto diverso, quello per cui, durante il godimento di una prestazione, il titolare può ottenerne un'altra, decidendo di quale della due fruire.
In questo contesto, l'espressione usata dal 3° comma dell'art. 14 d.l. 4/19, sta a riconoscere la possibilità, per il pensionato con “Quota
100” (che notoriamente ha rappresentato un'eccezione di miglior favore rispetto al regime ordinario del trattamento pensionistico), di svolgere attività lavorativa, autonoma o subordinata, ma durante tale periodo egli, essendo percettore di reddito in virtù di una propria scelta, di fatto rinuncia al trattamento pensionistico, in virtù della prevista incumulabilità.
Sostanzialmente, l'aver deciso di svolgere attività lavorativa, ancorchè pensionato, implica automaticamente, in virtù del disposto del 3° comma dell'art. 14 d.l. 4/19, la rinuncia al trattamento pensionistico a carico del sistema statale a favore della retribuzione, indipendentemente da quanto sia stato percepito a tale titolo (v. in tal senso C.d.A. Brescia disp. sent. 379/23).
Questa appare l'interpretazione più coerente con la ratio sottesa alla disposizione in esame, ragion per cui nel periodo dall'8.9.2023 al
24.12.2023 il non aveva diritto al Pt_1 trattamento pensionistico e ciò costituisce oggetto di indebito.
In definitiva, il ricorrente ha diritto al trattamento pensionistico per i mesi da gennaio
2023 ad agosto 2023, nonché per i mesi di novembre e dicembre 2021 e la domanda può dunque essere accolta in questi termini.
Si ravvisano comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1279/24:
1) dichiara il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico per i mesi da gennaio
2023 ad agosto 2023 e per l'effetto condanna l' alla sua restituzione;
CP_1
2) compensa le spese di lite.
Bergamo, 8 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini