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19 marzo 2004
19 marzo 2004
Art. 19. 1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell' art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.».
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell' art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.».
Giurisprudenza • 4
- 1. CGUE, n. C-394/18, Sentenza della Corte, I.G.I. Srl contro Maria Grazia Cicenia e altri, 30/01/2020Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 30 gennaio 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana» Nella causa C-394/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte di Appello di Napoli (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2018, nel procedimento I.G.I. Srl contro IA IA EN, MA Di RR, RE de TO, NI FA, con l'intervento di: CO NG. G. IA Srl, LA CORTE (Seconda Sezione), …Leggi di più...
- inopponibilità scissione·
- direttiva 82/891/CEE·
- art. 19 sesta direttiva·
- azione pauliana·
- tutela creditori·
- scissione societaria·
- art. 12 sesta direttiva·
- responsabilità solidale·
- nullità scissione·
- opposizione creditori