Articolo 19 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Articolo 18Articolo 20
Versione
19 marzo 2004
Art. 19. 1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell' art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.».
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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