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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7308/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò, presidente dott.ssa Maria Luciana Dughetti, giudice dott. Stefano Demontis, giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 30.7.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Bruno Meoli (C.F. ) e dall'avv. C.F._2
Filomena Alaia, (C.F. ) del Foro di Avellino, e dall'Avv. Elena Alberti (C.F. C.F._3
del foro di Roma C.F._4
ATTORE contro
, C.F. , e , C.F. , Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 C.F._6 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Montella (C.F. ) e Pietro Musto C.F._7
(cod. fisc. ) del Foro di Avellino C.F._8
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
pagina 1 di 14 In via principale:
- previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 rispetto agli obblighi da essi assunti con il contratto denominato “contratto preliminare di divisione societaria mediante l'attuazione di una serie di atti complessi” del 23.07.2021, condannare e\o ordinare ai sig.ri e di dare attuazione a tutte le operazioni ivi Controparte_2 Controparte_1 previste, così come indicate nella Premessa lett. D dello stesso e nel suo Articolo 2, che si abbia qui per integralmente ritrascritto;
- disporre che, per il caso di persistente inadempimento e tenuto conto del valore economico degli interessi in gioco, i sig.ri e siano tenuti al pagamento di una somma Controparte_2 Controparte_1 pari ad Euro 100 mila per ogni mese di protrazione del loro inadempimento, ovvero pari al diverso importo ritenuto equo;
- condannare i sig.ri e a pagare, per il caso di inadempimento, in Controparte_2 Controparte_1 favore dell'odierno attore, la somma come sopra determinata;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Il tutto con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento dei sigg.ri e . CP_1 Controparte_2
Vinte le spese del giudizio”.
Per la parte convenuta:
“in via principale, per i motivi tutti esposti negli atti di causa,
-accertare e dichiarare che non è intervenuto un inadempimento dei convenuti e per l'effetto respingere la domanda attorea di condanna all'attuazione delle operazioni indicate nella Premessa lett. D del Contratto e di condanna al pagamento della somma di € 100.000 o al diverso importo richiesto:
- in ogni caso, respingere le domande tutte formulate nei confronti dei signori e CP_2 Controparte_1
e mandarli assolti da ogni domanda nei loro confronti proposta, anche accertata la carenza di condizioni di autosufficienza del “Contratto” ai fini dell'esecuzione;
In via riconvenzionale,
In via principale,
- accertati gli effetti pregiudizievoli in danno delle società e , per mancanza di Parte_2 CP_3 una valida ragione economica e aziendale conseguenti all'esecuzione da parte delle stesse delle
pagina 2 di 14 operazioni di cui al “Contratto”, dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità o, previo accertamento, l'annullamento o comunque l'invalidità e/o dichiarazione di carenza di inefficacia del detto “Contratto” sopra indicato anche in parte qua con riferimento alle “promesse del fatto del
Terzo” e, per l'effetto, mandare sin d'ora assolti i convenuti da qualsivoglia domanda nei loro confronti proposta dal dott. ; Parte_1
In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del “Contratto preliminare di divisione societaria mediante l'attuazione di una serie di atti complessi” del 23.07.2021;” o in via ulteriormente subordinata, previo accertamento dell'inadempimento del “Contratto”, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa del dott. ; Parte_1
-ancora in via riconvenzionale e comunque, previ gli accertamenti del caso, dichiarare tenuto e condannare il dott. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai convenuti per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa da determinarsi e liquidarsi anche in via equitativa;
con ogni pronuncia necessaria e conseguente;
-in ogni caso, previ gli accertamenti del caso, condannare il dott. per lite temeraria ex Parte_1 art. 96 cod. proc. civ.
Con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso forfettario ex lege e a CPA e IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le premesse necessarie ad inquadrare la controversia, incontestate o comunque documentali, sono le seguenti:
- l'attore e i convenuti ed sono fratelli;
Parte_1 CP_1 Controparte_2
- il primo è socio unico di De Vizia Gestione & Partecipazioni srl, che sua volta detiene l'intera partecipazione di EDV Gestioni srl (già Gestione Impianti srl), costituita il 16.03.2021 da scissione parziale di;
Controparte_4
- i secondi sono insieme titolari dell'intera partecipazione in;
Controparte_4
- ciascuno dei tre è titolare di 1/3 delle quote della società immobiliare DEVIM S.r.l.;
- al fine di procedere alla divisione di DEVIM s.r.l. e separare definitivamente le rispettive attività, il
23.07.2021 tutti hanno sottoscritto un atto denominato “contratto preliminare di divisione societaria mediante l'attuazione di una serie di atti complessi”, il quale contempla la realizzazione di una serie di operazioni straordinarie, elencate alla lettera D della premessa ed essenzialmente consistenti a) nella pagina 3 di 14 scissione parziale della nella società Gestione Impianti s.r.l. (oggi denominata Controparte_4
EDV Gestioni) con assegnazione alla seconda di una serie di rapporti e attribuzione di quote di partecipazione anche a e b) nel conferimento da parte di e delle CP_1 CP_2 CP_1 Controparte_2 partecipazioni acquisite per effetto della operazione precedente nella società DEVIM srl, a valle di un aumento di capitale della stessa che essi si sono impegnati a deliberare e sottoscrivere, c) nella scissione parziale di DEVIM s.r.l. in una società di nuova costituzione, da attribuire esclusivamente a
, con contestuale uscita di questi da DEVIM s.r.l.; Parte_1
- gli obblighi incombenti sulle parti sono descritti all'art. 2 della scrittura, cui si rimanda per il dettaglio, e consistono nell'essersi le stesse impegnate, ciascuna per quanto di sua competenza, ad
“attuare” le modifiche societarie e i conferimenti puntualmente previsti e necessari per la realizzazione dei tre obbiettivi sopra ricordati, il tutto entro il termine ultimo del 31 ottobre 2021.
2) L'attore si lamenta del fatto che gli accordi, con l'eccezione di alcuni adempimenti marginali, non abbiano avuto esecuzione a causa dell'inadempimento dei convenuti.
In particolare egli, in estrema sintesi, prospetta che, dopo che era stato raggiunto un accordo sul testo della scissione parziale di De Vizia Transfer S.p.A. in Gestione Impianti s.r.l., e dopo vari incontri e scambi di corrispondenza tra i rispettivi consulenti, nelle riunioni svoltesi ad ottobre 2021 i fratelli si siano tirati indietro. Questo perché ritenevano “non attuabile (rectius, non conveniente) l'operazione di scissione asimmetrica della Devim s.r.l.”, perché avevano sottostimato il costo tributario che avrebbero dovuto affrontare a causa del conferimento, nella società DEVIM s.r.l., delle partecipazioni che sarebbero state loro attribuite per effetto della scissione parziale della a favore Controparte_4 della EDV Gestioni s.r.l., a loro dire “in considerazione della asserita incongruenza del rapporto di concambio tra le quote assegnate ad da una parte e a loro dall'altra”, e pari ad oltre 3 Parte_1 milioni di euro.
Questa posizione dei convenuti, non condivisa dal consulente di parte attrice, sarebbe cristallizzata nella mail del 22.10.2021, inviata per conto dei convenuti stessi dal loro consulente e dal loro avvocato,
a cui ha fatto seguito prima una comunicazione del 19.11.2021 contenente “una bozza di percorso alternativo alla scrittura del luglio precedente”, e poi, dopo numerosi altri colloqui, il 13.12.2021 una ulteriore proposta formulata da altro loro consulente.
Nonostante la sua disponibilità “a valutare la possibilità di modificare gli originari accordi”, le trattative però si sono arenate quando e in violazione dell'art. 7 dell'accordo CP_1 Controparte_2
(“ ed si obbligano, fino alla conclusione del Closing, a non assumere Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 14 decisioni e a non contribuire a delibere di assemblea sociale o parasociale, che possano pregiudicare gli assets, che nella scissione sono assegnati al sig. o società di suo riferimento”) Parte_1 hanno posto in essere una serie di iniziative volte “ad ostacolare una importante operazione di aumento del c.s. avviata da quale amministratore della soc. ASI- DEV Ecologia srl Parte_1
(società che è partecipata dalla soc. DEVIM srl, le cui quote, in base agli accordi, dovranno essere trasferite ad ); il tutto come si evince dalle svariate note inviate da , Parte_1 Controparte_1 quale presidente del CdA della DEVIM, all'altro socio della Asi-Dev., e cioè al Consorzio di Sviluppo
Industriale della Provincia di Avellino (cfr. all. n. 27: note del 19.11.2021, 29.12.2021 e 10.01.2022), tramite le quali, peraltro, viene contrastata una iniziativa posta in essere proprio al fine di tutelare la valorizzazione della partecipazione societaria di (partecipazione, come detto, destinata a CP_3
), così come spiegato a e , dal dott. , con la mail Parte_1 CP_1 Controparte_2 Persona_1 loro inviata in data 12.11.2021 (cfr. all. n. 28)”, arrivando anche ad impugnare la delibera dell'assemblea straordinaria che aveva deciso il suddetto aumento di capitale.
Successivamente, il 01.04.2022, con comunicazione inviata a mezzo mail, i convenuti hanno trasmesso ad il progetto di scissione di “ribadendo la loro volontà di dare Parte_1 Parte_2 attuazione alla scrittura del 23 luglio 2021 nei termini ivi indicati e nel pieno rispetto delle obbligazioni da essi contratte”. Egli ha risposto prontamente con mail del 14.04.2022 (cfr. all. n.31), contenente il progetto di scissione integrato dalle modifiche rese necessarie dal tempo trascorso, ma da quel momento nessun riscontro è stato più fornito dai convenuti, neppure a fronte delle successive diffide a dare corso agli accordi, inviate loro dall'attore prima della notifica della citazione.
3) I convenuti, regolarmente costituiti, contestano la domanda sulla base di una prospettazione in fatto che si discosta da quella dell'attore, e che può essere così sintetizzata:
- l'inattuabilità del progetto di scissione asimmetrica di DEVIM s.r.l. è emerso sin da subito in conseguenza dell'enorme carico fiscale che avrebbe comportato, superiore ad oltre 3 milioni di euro per ciascuna delle parti;
- di questo era ben consapevole anche l'attore, che per mezzo del suo consulente già con lettera del
15.10.2021 ha proposto il ricorso all'istituto della “donazione” piuttosto che alla “scissione simmetrica”;
- in realtà, l'art. 2 del contratto stabilisce che “in conseguenza dell'attuazione delle operazioni di cui sopra, , ed , si impegnano ad attuare in caso di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ostacoli alla scissione asimmetrica, la permuta senza alcun conguaglio delle Partecipazioni
pagina 5 di 14 pervenutegli per effetto delle operazioni di scissione di cui sopra facendo in modo che: -ad Parte_1
venga assegnata la Nuova società beneficiaria della scissione;
ed , in parti
[...] CP_5 CP_2 uguali la società scissa: Devim s.r.l.”;
- in aggiunta, l'art. 3 prevede che “Le parti si danno atto che le operazioni in Devim srl avverranno contestualmente e senza la corresponsione di alcun prezzo a conguaglio delle permute di
Partecipazioni: IO cederà la sua Partecipazione nella Devim s.r.l. in parti uguali a CP_1
ed;
LA ed cederanno la loro Partecipazione nella
[...] Controparte_2 Pt_1 Controparte_2 società beneficiaria della scissione della Devim s.r.l. ad ”, ed infine l'art. 9 a chiusura Parte_1 prevede che “Il presente Contratto racchiude la totalità delle intese raggiunte tra le Parti in relazione alla materia trattata … “ e, ancora, “Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli adempimenti oggetto del presente Contratto formano un'unica operazione, sicchè è espressamente esclusa qualsiasi possibilità di adempimento parziale”;
- pertanto, e sulla base di queste norme, in caso di impossibilità di scissione asimmetrica di DEVIM
s.r.l. il percorso alternativo era già previsto dal contratto e non contemplava alcuna donazione, ma una permuta senza conguagli;
- per questo, nella nota del 21 ottobre 2021, i professionisti che assistevano i convenuti hanno offerto la disponibilità a seguire questa opzione, ma l'attore sul punto non ha mai fornito alcun riscontro positivo;
- al contrario, egli ha posto in essere altri atti che costituiscono violazione degli accordi, prima promuovendo un aumento di capitale in una società partecipata da DEVIM s.r.l., facendolo sottoscrivere ad una sua società in violazione del diritto di prelazione della stessa DEVIM e diluendo la partecipazione di questa dal 49% al 23,81%, e poi introducendo un ricorso ex art. 2409 per DEVIM
s.r.l., in ritorsione all'impugnazione della delibera di aumento di capitale da parte dei fratelli, ricorso poi respinto dal Tribunale;
- infine, ciò che più conta è che, a partire dalla nota 19 novembre 2021 trasmessa a controparte dal consulente di fiducia dei convenuti, le parti hanno “intrapreso la discussione di un percorso alternativo alla scrittura di luglio, ossia hanno abbandonato il “Contratto” ed intrapreso una autonoma quando dolorosa ed infruttuosa trattativa”.
Quindi, in sostanza, secondo i convenuti il contratto sarebbe stato risolto per mutuo consenso, e comunque il suo eventuale inadempimento sarebbe addebitabile all'attore.
In aggiunta, e sollevano anche una serie di contestazioni che inciderebbero CP_1 Controparte_2 sulla validità del contratto.
pagina 6 di 14 In particolare, essi evidenziano che le obbligazioni che le parti hanno assunto sono riconducibili alla
“promessa del fatto del terzo”, consistendo in una serie di adempimenti che avrebbero dovuto essere posti in essere non da loro personalmente ma dalle varie società menzionate, che sono ovviamente soggetti giuridici distinti.
In quest'ottica, i convenuti, dopo aver premesso che sia che DEVIM s.r.l. Controparte_4 hanno proposto davanti al Tribunale domanda giudiziale per l'accertamento dell'inopponibilità nei loro confronti del contratto stipulato tra i fratelli e per la sua nullità (iscritto davanti a questa Pt_1 stessa Sezione Specializzata al n. 21436/2022 RG), eccepiscono in questa sede la nullità del contratto stesso, perché esso prevede operazioni straordinarie che coinvolgono società terze ma che non hanno valida ragione economica e aziendale, e che anzi sarebbero illecite determinando un depauperamento delle stesse. Precisamente, “la scissione di si risolverebbe nella sottrazione alla Parte_2 società di un attivo di più di 12 milioni di Euro oltrechè il sostanziale accollo di un mutuo di una società terza mentre per quanto concerne bisogna sottolineare come l'operazione, CP_3 indipendentemente dalla privazione causata dall'operazione capitanata dal dott. in Parte_1
Asidev, preveda al punto 2.2.a del “Contratto” oltre ad una deminutio del patrimonio immobiliare anche il rilascio di n. 12 effetti cambiari per l'importo di 2.990.000,00, che la società, esposta nei confronti del mondo bancario, comunque non ha a disposizione”.
Inoltre, evidenziano che l'art. 2 del Contratto menzionava, nel contesto dei beni da trasferire per effetto della scissione parziale di anche il “Contratto di locazione con Julia portfolio Parte_2
Solutions”, ma in realtà è poi emerso che al 23.7.2021 questo contratto era già risolto. Questo, alla luce delle previsioni dell'art.
9.3 del contratto (“Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli adempimenti oggetto del presente Contratto formano un'unica operazione, sicchè è espressamente esclusa qualsiasi possibilità di adempimento parziale”), ne determinerebbe l'integrale nullità per impossibilità dell'oggetto.
Ancora, secondo i convenuti il contratto sarebbe privo di “autosufficienza” e quindi non eseguibile, perché prevede che essi conferiscano nella Devim srl le loro partecipazioni in EDV Gestioni, mediante un aumento di capitale che preveda il pagamento di un sovrapprezzo per le quote di nuova emissione, da parametrarsi ad un “valore di mercato” non meglio determinato.
Infine, essi propongono anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sostenendo che avrebbe leso la loro reputazione con una nota inviata il 24 giugno 2022, tra gli altri, al Parte_1
Collegio Sindacale e alla Società di Revisione di contenente delle accuse Controparte_4 infondate verso i fratelli.
pagina 7 di 14 4) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., è stata respinta la richiesta di CTU formulata dai convenuti, superflua per le ragioni che saranno illustrate nella prosecuzione.
Le parti hanno successivamente precisato le conclusioni con note scritte e, con ordinanza del 9.5.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
(ridotti a 40 giorni quelli per il deposito delle conclusionali).
5) In via preliminare, si deve osservare che sono infondate tutte le domande riconvenzionali che riguardano la validità del contratto in esame, a cominciare da quella che ne sostiene la nullità per illiceità della causa, perché l'operazione si risolverebbe in un depauperamento ingiustificato e privo di valide ragioni economiche ed operative sia per che per DEVIM s.r.l.. Controparte_4
Infatti, è evidente che qualsiasi operazione di scissione si risolva in una diminuzione di valore della società scissa, bilanciata però dal valore acquisito dalla società beneficiaria, e trova giustificazione nella volontà delle parti di trovare nuovi assetti, per ragioni che non necessariamente devono essere operative, ma possono anche essere ricondotte alla volontà di dividere i patrimoni e separare i percorsi imprenditoriali.
L'operazione, pertanto, è del tutto lecita, e diventerebbe illecita solo ove contemplasse atti idonei a pregiudicare l'operatività o la solvibilità delle società interessate, potenzialmente pregiudizievoli per gli altri soci o per i creditori. Nella fattispecie però di questo non vi è alcuna traccia, né nei documenti né nelle allegazioni della stessa parte convenuta.
Per questo, è superflua anche la CTU richiesta da parte convenuta, e diretta ad accertare che
“l'operazione prospettata nella scrittura privata, nel suo complesso, risulta priva di ragioni economico - aziendali e che si sostanzia in un mero depauperamento del patrimonio della
[...]
della EDV Gestioni s.r.l. e della DEVIM s.r.l., ed in un incremento di valore del Controparte_4 patrimonio del Sig. ”. Parte_1
Anche l'eventualità che l'operazione si traduca in un incremento di valore del patrimonio dell'attore non la renderebbe certo illecita, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti che procedono alla divisione la determinazione dei beni da assegnare all'una o all'altra, e non incidendo una eventuale sproporzione, di per sé, sulla validità del negozio.
6) Infondata è anche la tesi della invalidità del contratto per impossibilità dell'oggetto, derivante – nella prospettazione dei convenuti - dalla risoluzione del contratto di locazione con Julia portfolio Solutions
pagina 8 di 14 e dalla conseguente impossibilità di ricomprenderlo tra i beni trasferiti da alla Controparte_4 società beneficiaria della scissione parziale.
Infatti, si tratterebbe al più di una impossibilità parziale, che potrebbe riflettersi sull'intero contratto in quanto ne sia dimostrata l'essenzialità rispetto alla volontà delle parti, mentre anche in questo caso manca qualsiasi allegazione in tal senso. I convenuti si limitano a richiamare la previsione dell'art.
9.3. del contratto (“Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli adempimenti oggetto del presente Contratto formano un'unica operazione, sicché è espressamente esclusa qualsiasi possibilità di adempimento parziale”), ma la norma non può essere interpretata nel senso da essi voluto.
Essa, infatti, sicuramente sancisce l'interesse delle parti a che l'operazione sia eseguita unitariamente nel suo complesso e fino all'esito finale programmato, ma non può certo significare che un'operazione tanto complessa sia destinata ad essere posta nel nulla per la sola impossibilità di trasferire un singolo rapporto, tra quelli che avrebbero dovuto essere compresi nella scissione parziale di Parte_2 in Gestione Impianti, salvo che se ne dimostri in concreto la sua essenzialità nell'economia complessiva dell'operazione stessa.
7) Infine, priva di fondamento è anche la tesi secondo cui il contratto sarebbe privo di
“autosufficienza” e quindi non eseguibile, perché prevede che i convenuti conferiscano nella Devim srl le loro partecipazioni in EDV Gestioni, mediante un aumento di capitale che preveda il pagamento di un sovrapprezzo per le quote di nuova emissione, da determinarsi a “valore di mercato” non meglio determinato.
Sul punto, è sufficiente osservare che si tratta di valore non determinato ma determinabile, eventualmente attraverso l'apporto di un giudizio tecnico, e che quindi l'oggetto del contratto soddisfa anche in questo caso i requisiti fissati dall'art. 1346 c.c.
8) Il tema centrale della controversia è se il contratto stipulato tra le parti possa ritenersi risolto per mutuo consenso implicito, come sostengono i convenuti.
Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza che la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, possa avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, cioè attraverso comportamenti che denotino una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto negoziale (cfr.
Cass. 15264/2006; Cass. 3245/2012; Cass. 494/2025).
pagina 9 di 14 E' allora essenziale l'esame analitico della corrispondenza scambiata tra le parti, per verificare se attraverso le reciproche comunicazioni si sia formato, in qualche momento, un accordo sulla risoluzione del contratto in esame.
9) L'accertamento deve essere operato tenendo a mente, quale premessa necessaria, che il contratto prevedeva come termine inderogabile per la chiusura delle operazioni il 31.10.2021.
Dall'esame incrociato delle produzioni di parte attrice con quelle di parte convenuta, emerge che alla sottoscrizione del contratto ha fatto seguito una prima fase di contatti apparentemente priva di criticità, nella quale all'interno di è stata predisposta la bozza di scissione parziale in Controparte_4
Gestione Impianti s.r.l., cioè l'adempimento richiesto dalla prima fase dell'operazione, il documento è stato scambiato tra le parti e comunicato al notaio individuato per il rogito, e sono intercorsi scambi di corrispondenza finalizzati a gestire aspetti meramente esecutivi e di dettaglio (cfr. le comunicazioni prodotte in atti e datate dal 2.8.2021 al 8.9.2021).
Questa fase, però, si interrompe improvvisamente con la mail del 8.9.2021, senza che dalle produzioni in atti ne emerga la ragione. Infatti, le note successive risalgono al 28.9.2021 e al 4.10.2021 e sono solo le comunicazioni con cui le parti, dandosi reciprocamente atto dell'infruttuosità delle trattative sin a quel momento svolte, nominano formalmente i rispettivi consulenti e rappresentanti per la prosecuzione della fase esecutiva dell'accordo (docc. 14 e 15 parte attrice).
A seguire, dopo una scambio di mail interlocutorie in cui i consulenti concordano un incontro, interviene una mail del 12.10.2021 del consulente di parte attrice, che all'esito dell'incontro trasmette agli altri dei prospetti delle operazioni da eseguire (doc. 20 parte attrice). La risposta di parte convenuta, del 14.10.2021, contesta che i prospetti precedenti siano una puntuale esecuzione degli accordi (doc. 3 parte convenuta).
Segue la nota del consulente parte attrice del 15.10.2021, che espressamente afferma quanto segue
(doc. 21 parte attrice):
“A seguito dell'attenta valutazione degli elementi patrimoniali emergenti dalla cessione della DEVIM
s.r.l., dopo l'effettuazione dell'operazione di conferimento nella stessa della partecipazione che CP_1 ed deterrebbe nella EDV Gestioni srl, per effetto della seconda scissione parziale della Controparte_2
nella stessa EDV Gestioni srl, è emerso che non è possibile attribuire a Controparte_4 [...]
all'intero valore della società beneficiaria della scissione parziale della DEVIM srl con la Pt_1 sola scissione asimmetrica.
pagina 10 di 14 Ovviamente, diversamente da quanto da voi “finalisticamente” dedotto, ciò non significa che la scissione asimmetrica non è attuabile.
Il fine della pedissequa esecuzione letterale degli obblighi di cui alla scrittura è quello di fare in modo che ad venga assegnata l'intera partecipazione nella newco beneficiaria della scissione della Pt_1
DEVIM srl, ed a ed la stessa società DEVIM srl quale risultante dopo l'effettuazione CP_1 CP_2 della scissione.
Per l'ottenimento dell'obiettivo, la via più semplice (la meno rischiosa, senza rischi e meno costosa) consiste nell'attuazione di una scissione asimmetrica tale da assegnare ad il valore Pt_1 corrispondente all'intera sua quota nel patrimonio, pari ad euro 8.333.333, nella newco beneficiaria della scissione, e la differenza del patrimonio attribuito alla newco a e ad (ai quali CP_1 CP_2 invece viene attribuita l'intera partecipazione nella Devin dopo la cessione).
Di conseguenza, essendo prevista l'attribuzione dell'intera partecipazione nella Newco ad , i Pt_1 fratelli ed dovendogli cedere le loro partecipazioni nella newco senza corrispettivo CP_1 CP_2 dovrebbero procedere necessariamente alla donazione delle stesse. Questo è quanto rappresentato nella mia precedente nota.
Diversamente, quale sarebbe a vostro avviso l'alternativa letterale attuabile?
Non potendosi procedere esclusivamente con la cessione asimmetrica (perché i valori non sono compatibili) per l'assegnazione ad dell'intera partecipazione nella Newco si dovrebbe Pt_1 procedere con una cessione simmetrica: l'attribuzione quindi a tutti i soci delle stesse percentuali di partecipazione che avevano nella scindenda, sia nella scissa che nella beneficiaria (newco) per poi procedere allo scambio di partecipazioni tra le parti.
Ebbene, se questo avvenisse, il risultato sarebbe del tutto identico alla scissione asimmetrica, solamente più onerosa per entrambe le parti….”.
A prescindere dai giudizi espressi dal consulente sul fatto che la sua proposta integri esecuzione
“letterale” del contratto, appare evidente che invece se ne discosti, proprio con la premessa che l'esecuzione letterale sia inattuabile perché – verosimilmente per errori di previsione – attribuirebbe ad quote di valore non corrispondente a quello che aveva prima dell'operazione, e anzi Parte_1 arrivi a proporre dei passaggi esecutivi che il contratto non prevede in alcun modo, quali la
“donazione” all'attore delle partecipazioni che i convenuti avrebbero avuto nella newco.
Parte convenuta, infatti, risponde il 21.10.2021 contestando che la proposta sia mera attuazione dell'accordo e inviando una controproposta, di cui evidenzia le implicazioni fiscali negative ma che comunque ritiene aderente alle previsioni del contratto, e che sostanzialmente contempla la scissione pagina 11 di 14 parziale simmetrica di in una newco e la successiva permuta delle quote tra i fratelli (doc. 5 CP_3 parte convenuta). Questa soluzione, effettivamente, pare quella più aderente alle previsioni dell'art.
2.2 del contratto, nella parte sopra citata al punto 3, che prevedeva, in casi di ostacoli alla scissione asimmetrica, la successiva permuta senza conguagli delle quote derivanti dalla scissione.
In seguito, non vi è traccia di ulteriori scambi di corrispondenza fino al 12.11.2021, e nel frattempo spira il termine del 31.10.2021, definito “inderogabile” dall'art. 5 del testo dell'accordo.
A questo punto, si può già affermare che il contratto si sia risolto per mutuo consenso implicito, e questo perché in prossimità allo spirare del termine essenziale individuato dalle parti, una delle due dà atto dell'inattuabilità del percorso esecutivo programmato nell'accordo e inoltra una proposta parzialmente difforme da esso, e l'altra parte, senza nulla contestare sul primo profilo, invia a sua volta una controproposta, anch'essa difforme. Dopo di che, nessuna delle due parti pretende l'esecuzione letterale dell'accordo e le parti lasciano spirare senza altre comunicazioni il termine
“inderogabilmente” pattuito.
Il comportamento di entrambe ha quindi manifestato in modo inequivocabile la volontà di non dare corso al progetto originariamente previsto nell'accordo.
10) Anche lo scambio di corrispondenza successivo, la cui analisi può essere più sintetica, conferma la conclusione sopra esposta.
Infatti, a partire dalla mail del consulente dell'attore del 12.11.2021 si apre tra le parti il tema parallelo dell'aumento di capitale in ASI-DEV Ecologia, già ricordato, e nel contesto dello scambio di corrispondenza che ne segue, tra i vari scambi che riguardano quel tema, il 19.11.2021 il consulente di parte convenuta trasmette all'altro la “bozza di ipotesi di percorso alternativo alla scrittura di luglio”
(doc. 22 parte attrice). Non risultano riscontri, e quindi segue altra proposta sempre da parte i convenuti con mail del 13.12.2021, alla quale il consulente dell'attore risponde con mail del 15.12.2021, nella quale precisa che i colloqui diretti ad approfondire il “percorso alternativo” si erano interrotti per la sopravvenienza della più urgente questione dell'aumento di capitale, e conclude poi affermando che “le pregiudiziali di cui sopra non ci consentono di andare oltre per l'approfondimento delle altre questioni del percorso alternativo, e quindi, senza la loro rimozione, in nome e per conto del mio assistito, che ci legge per conoscenza, ti comunico la volontà di procedere all'attuazione della scrittura del 23.7.2021”
(doc. 56 parte convenuta).
Anche queste mail confermano quindi l'esistenza di trattative dirette a trovare un “percorso alternativo”, e per questo il richiamo, da ultimo, alla volontà di attuare l'accordo originario appare pagina 12 di 14 privo di valore giuridico, trattandosi di accordo ormai risolto, e che peraltro lo stesso consulente dell'attore aveva dichiarato non attuabile se non con importanti integrazioni.
Infine, lo stesso professionista, con successiva mail del 18.12.2021 comunica che “l'elemento di novità emerso è la disponibilità di ad accettare il percorso alternativo da voi proposto, secondo lo Pt_1 schema di cui appresso…” (in doc. 2 di parte attrice, non meglio indicizzato), cui seguono ulteriori trattative che non avranno esito, e che a questo punto appare superfluo riportare.
11) Per i motivi sin qui esposti, il contratto può ritenersi implicitamente risolto consensualmente, alla scadenza del termine finale per la sua esecuzione, il 31.10.2021.
Di conseguenza, a nessuna delle parti può essere addebitato inadempimento.
12) Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento formulata dai convenuti per il danno alla reputazione che ritengono di aver subito per effetto della nota che il 24 giugno 2022 l'attore ha inviato a e ai suoi organi di controllo. Parte_2
Sul punto, è sufficiente osservare che non è neppure allegato alcun fatto specifico da cui desumere che la predetta comunicazione abbia davvero prodotto un qualche effetto, ad esempio stimolando iniziative di approfondimento o richiamo da parte del Collegio sindacale.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che vi sia stato un qualche pregiudizio concreto per la reputazione dei convenuti.
13) In conclusione, deve essere accolta la domanda di accertamento della risoluzione consensuale formulata in via riconvenzionale dai convenuti, mentre sono respinte tutte le altre domande proposte in via principale o riconvenzionale.
14) In considerazione della reciproca soccombenza sulla quasi totalità delle domande proposte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- respinge tutte le domande di;
Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta la risoluzione per mutuo consenso del contratto stipulato tra le parti il 23.7.2021;
pagina 13 di 14 - respinge tutte le altre domande di ed;
Controparte_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torino, 1.8.2025
Giudice relatore
Stefano Demontis
Presidente
Silvia Vitrò
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò, presidente dott.ssa Maria Luciana Dughetti, giudice dott. Stefano Demontis, giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 30.7.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Bruno Meoli (C.F. ) e dall'avv. C.F._2
Filomena Alaia, (C.F. ) del Foro di Avellino, e dall'Avv. Elena Alberti (C.F. C.F._3
del foro di Roma C.F._4
ATTORE contro
, C.F. , e , C.F. , Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 C.F._6 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Montella (C.F. ) e Pietro Musto C.F._7
(cod. fisc. ) del Foro di Avellino C.F._8
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
pagina 1 di 14 In via principale:
- previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 rispetto agli obblighi da essi assunti con il contratto denominato “contratto preliminare di divisione societaria mediante l'attuazione di una serie di atti complessi” del 23.07.2021, condannare e\o ordinare ai sig.ri e di dare attuazione a tutte le operazioni ivi Controparte_2 Controparte_1 previste, così come indicate nella Premessa lett. D dello stesso e nel suo Articolo 2, che si abbia qui per integralmente ritrascritto;
- disporre che, per il caso di persistente inadempimento e tenuto conto del valore economico degli interessi in gioco, i sig.ri e siano tenuti al pagamento di una somma Controparte_2 Controparte_1 pari ad Euro 100 mila per ogni mese di protrazione del loro inadempimento, ovvero pari al diverso importo ritenuto equo;
- condannare i sig.ri e a pagare, per il caso di inadempimento, in Controparte_2 Controparte_1 favore dell'odierno attore, la somma come sopra determinata;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Il tutto con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni provocati dall'inadempimento dei sigg.ri e . CP_1 Controparte_2
Vinte le spese del giudizio”.
Per la parte convenuta:
“in via principale, per i motivi tutti esposti negli atti di causa,
-accertare e dichiarare che non è intervenuto un inadempimento dei convenuti e per l'effetto respingere la domanda attorea di condanna all'attuazione delle operazioni indicate nella Premessa lett. D del Contratto e di condanna al pagamento della somma di € 100.000 o al diverso importo richiesto:
- in ogni caso, respingere le domande tutte formulate nei confronti dei signori e CP_2 Controparte_1
e mandarli assolti da ogni domanda nei loro confronti proposta, anche accertata la carenza di condizioni di autosufficienza del “Contratto” ai fini dell'esecuzione;
In via riconvenzionale,
In via principale,
- accertati gli effetti pregiudizievoli in danno delle società e , per mancanza di Parte_2 CP_3 una valida ragione economica e aziendale conseguenti all'esecuzione da parte delle stesse delle
pagina 2 di 14 operazioni di cui al “Contratto”, dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità o, previo accertamento, l'annullamento o comunque l'invalidità e/o dichiarazione di carenza di inefficacia del detto “Contratto” sopra indicato anche in parte qua con riferimento alle “promesse del fatto del
Terzo” e, per l'effetto, mandare sin d'ora assolti i convenuti da qualsivoglia domanda nei loro confronti proposta dal dott. ; Parte_1
In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del “Contratto preliminare di divisione societaria mediante l'attuazione di una serie di atti complessi” del 23.07.2021;” o in via ulteriormente subordinata, previo accertamento dell'inadempimento del “Contratto”, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa del dott. ; Parte_1
-ancora in via riconvenzionale e comunque, previ gli accertamenti del caso, dichiarare tenuto e condannare il dott. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai convenuti per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa da determinarsi e liquidarsi anche in via equitativa;
con ogni pronuncia necessaria e conseguente;
-in ogni caso, previ gli accertamenti del caso, condannare il dott. per lite temeraria ex Parte_1 art. 96 cod. proc. civ.
Con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso forfettario ex lege e a CPA e IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le premesse necessarie ad inquadrare la controversia, incontestate o comunque documentali, sono le seguenti:
- l'attore e i convenuti ed sono fratelli;
Parte_1 CP_1 Controparte_2
- il primo è socio unico di De Vizia Gestione & Partecipazioni srl, che sua volta detiene l'intera partecipazione di EDV Gestioni srl (già Gestione Impianti srl), costituita il 16.03.2021 da scissione parziale di;
Controparte_4
- i secondi sono insieme titolari dell'intera partecipazione in;
Controparte_4
- ciascuno dei tre è titolare di 1/3 delle quote della società immobiliare DEVIM S.r.l.;
- al fine di procedere alla divisione di DEVIM s.r.l. e separare definitivamente le rispettive attività, il
23.07.2021 tutti hanno sottoscritto un atto denominato “contratto preliminare di divisione societaria mediante l'attuazione di una serie di atti complessi”, il quale contempla la realizzazione di una serie di operazioni straordinarie, elencate alla lettera D della premessa ed essenzialmente consistenti a) nella pagina 3 di 14 scissione parziale della nella società Gestione Impianti s.r.l. (oggi denominata Controparte_4
EDV Gestioni) con assegnazione alla seconda di una serie di rapporti e attribuzione di quote di partecipazione anche a e b) nel conferimento da parte di e delle CP_1 CP_2 CP_1 Controparte_2 partecipazioni acquisite per effetto della operazione precedente nella società DEVIM srl, a valle di un aumento di capitale della stessa che essi si sono impegnati a deliberare e sottoscrivere, c) nella scissione parziale di DEVIM s.r.l. in una società di nuova costituzione, da attribuire esclusivamente a
, con contestuale uscita di questi da DEVIM s.r.l.; Parte_1
- gli obblighi incombenti sulle parti sono descritti all'art. 2 della scrittura, cui si rimanda per il dettaglio, e consistono nell'essersi le stesse impegnate, ciascuna per quanto di sua competenza, ad
“attuare” le modifiche societarie e i conferimenti puntualmente previsti e necessari per la realizzazione dei tre obbiettivi sopra ricordati, il tutto entro il termine ultimo del 31 ottobre 2021.
2) L'attore si lamenta del fatto che gli accordi, con l'eccezione di alcuni adempimenti marginali, non abbiano avuto esecuzione a causa dell'inadempimento dei convenuti.
In particolare egli, in estrema sintesi, prospetta che, dopo che era stato raggiunto un accordo sul testo della scissione parziale di De Vizia Transfer S.p.A. in Gestione Impianti s.r.l., e dopo vari incontri e scambi di corrispondenza tra i rispettivi consulenti, nelle riunioni svoltesi ad ottobre 2021 i fratelli si siano tirati indietro. Questo perché ritenevano “non attuabile (rectius, non conveniente) l'operazione di scissione asimmetrica della Devim s.r.l.”, perché avevano sottostimato il costo tributario che avrebbero dovuto affrontare a causa del conferimento, nella società DEVIM s.r.l., delle partecipazioni che sarebbero state loro attribuite per effetto della scissione parziale della a favore Controparte_4 della EDV Gestioni s.r.l., a loro dire “in considerazione della asserita incongruenza del rapporto di concambio tra le quote assegnate ad da una parte e a loro dall'altra”, e pari ad oltre 3 Parte_1 milioni di euro.
Questa posizione dei convenuti, non condivisa dal consulente di parte attrice, sarebbe cristallizzata nella mail del 22.10.2021, inviata per conto dei convenuti stessi dal loro consulente e dal loro avvocato,
a cui ha fatto seguito prima una comunicazione del 19.11.2021 contenente “una bozza di percorso alternativo alla scrittura del luglio precedente”, e poi, dopo numerosi altri colloqui, il 13.12.2021 una ulteriore proposta formulata da altro loro consulente.
Nonostante la sua disponibilità “a valutare la possibilità di modificare gli originari accordi”, le trattative però si sono arenate quando e in violazione dell'art. 7 dell'accordo CP_1 Controparte_2
(“ ed si obbligano, fino alla conclusione del Closing, a non assumere Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 14 decisioni e a non contribuire a delibere di assemblea sociale o parasociale, che possano pregiudicare gli assets, che nella scissione sono assegnati al sig. o società di suo riferimento”) Parte_1 hanno posto in essere una serie di iniziative volte “ad ostacolare una importante operazione di aumento del c.s. avviata da quale amministratore della soc. ASI- DEV Ecologia srl Parte_1
(società che è partecipata dalla soc. DEVIM srl, le cui quote, in base agli accordi, dovranno essere trasferite ad ); il tutto come si evince dalle svariate note inviate da , Parte_1 Controparte_1 quale presidente del CdA della DEVIM, all'altro socio della Asi-Dev., e cioè al Consorzio di Sviluppo
Industriale della Provincia di Avellino (cfr. all. n. 27: note del 19.11.2021, 29.12.2021 e 10.01.2022), tramite le quali, peraltro, viene contrastata una iniziativa posta in essere proprio al fine di tutelare la valorizzazione della partecipazione societaria di (partecipazione, come detto, destinata a CP_3
), così come spiegato a e , dal dott. , con la mail Parte_1 CP_1 Controparte_2 Persona_1 loro inviata in data 12.11.2021 (cfr. all. n. 28)”, arrivando anche ad impugnare la delibera dell'assemblea straordinaria che aveva deciso il suddetto aumento di capitale.
Successivamente, il 01.04.2022, con comunicazione inviata a mezzo mail, i convenuti hanno trasmesso ad il progetto di scissione di “ribadendo la loro volontà di dare Parte_1 Parte_2 attuazione alla scrittura del 23 luglio 2021 nei termini ivi indicati e nel pieno rispetto delle obbligazioni da essi contratte”. Egli ha risposto prontamente con mail del 14.04.2022 (cfr. all. n.31), contenente il progetto di scissione integrato dalle modifiche rese necessarie dal tempo trascorso, ma da quel momento nessun riscontro è stato più fornito dai convenuti, neppure a fronte delle successive diffide a dare corso agli accordi, inviate loro dall'attore prima della notifica della citazione.
3) I convenuti, regolarmente costituiti, contestano la domanda sulla base di una prospettazione in fatto che si discosta da quella dell'attore, e che può essere così sintetizzata:
- l'inattuabilità del progetto di scissione asimmetrica di DEVIM s.r.l. è emerso sin da subito in conseguenza dell'enorme carico fiscale che avrebbe comportato, superiore ad oltre 3 milioni di euro per ciascuna delle parti;
- di questo era ben consapevole anche l'attore, che per mezzo del suo consulente già con lettera del
15.10.2021 ha proposto il ricorso all'istituto della “donazione” piuttosto che alla “scissione simmetrica”;
- in realtà, l'art. 2 del contratto stabilisce che “in conseguenza dell'attuazione delle operazioni di cui sopra, , ed , si impegnano ad attuare in caso di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 ostacoli alla scissione asimmetrica, la permuta senza alcun conguaglio delle Partecipazioni
pagina 5 di 14 pervenutegli per effetto delle operazioni di scissione di cui sopra facendo in modo che: -ad Parte_1
venga assegnata la Nuova società beneficiaria della scissione;
ed , in parti
[...] CP_5 CP_2 uguali la società scissa: Devim s.r.l.”;
- in aggiunta, l'art. 3 prevede che “Le parti si danno atto che le operazioni in Devim srl avverranno contestualmente e senza la corresponsione di alcun prezzo a conguaglio delle permute di
Partecipazioni: IO cederà la sua Partecipazione nella Devim s.r.l. in parti uguali a CP_1
ed;
LA ed cederanno la loro Partecipazione nella
[...] Controparte_2 Pt_1 Controparte_2 società beneficiaria della scissione della Devim s.r.l. ad ”, ed infine l'art. 9 a chiusura Parte_1 prevede che “Il presente Contratto racchiude la totalità delle intese raggiunte tra le Parti in relazione alla materia trattata … “ e, ancora, “Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli adempimenti oggetto del presente Contratto formano un'unica operazione, sicchè è espressamente esclusa qualsiasi possibilità di adempimento parziale”;
- pertanto, e sulla base di queste norme, in caso di impossibilità di scissione asimmetrica di DEVIM
s.r.l. il percorso alternativo era già previsto dal contratto e non contemplava alcuna donazione, ma una permuta senza conguagli;
- per questo, nella nota del 21 ottobre 2021, i professionisti che assistevano i convenuti hanno offerto la disponibilità a seguire questa opzione, ma l'attore sul punto non ha mai fornito alcun riscontro positivo;
- al contrario, egli ha posto in essere altri atti che costituiscono violazione degli accordi, prima promuovendo un aumento di capitale in una società partecipata da DEVIM s.r.l., facendolo sottoscrivere ad una sua società in violazione del diritto di prelazione della stessa DEVIM e diluendo la partecipazione di questa dal 49% al 23,81%, e poi introducendo un ricorso ex art. 2409 per DEVIM
s.r.l., in ritorsione all'impugnazione della delibera di aumento di capitale da parte dei fratelli, ricorso poi respinto dal Tribunale;
- infine, ciò che più conta è che, a partire dalla nota 19 novembre 2021 trasmessa a controparte dal consulente di fiducia dei convenuti, le parti hanno “intrapreso la discussione di un percorso alternativo alla scrittura di luglio, ossia hanno abbandonato il “Contratto” ed intrapreso una autonoma quando dolorosa ed infruttuosa trattativa”.
Quindi, in sostanza, secondo i convenuti il contratto sarebbe stato risolto per mutuo consenso, e comunque il suo eventuale inadempimento sarebbe addebitabile all'attore.
In aggiunta, e sollevano anche una serie di contestazioni che inciderebbero CP_1 Controparte_2 sulla validità del contratto.
pagina 6 di 14 In particolare, essi evidenziano che le obbligazioni che le parti hanno assunto sono riconducibili alla
“promessa del fatto del terzo”, consistendo in una serie di adempimenti che avrebbero dovuto essere posti in essere non da loro personalmente ma dalle varie società menzionate, che sono ovviamente soggetti giuridici distinti.
In quest'ottica, i convenuti, dopo aver premesso che sia che DEVIM s.r.l. Controparte_4 hanno proposto davanti al Tribunale domanda giudiziale per l'accertamento dell'inopponibilità nei loro confronti del contratto stipulato tra i fratelli e per la sua nullità (iscritto davanti a questa Pt_1 stessa Sezione Specializzata al n. 21436/2022 RG), eccepiscono in questa sede la nullità del contratto stesso, perché esso prevede operazioni straordinarie che coinvolgono società terze ma che non hanno valida ragione economica e aziendale, e che anzi sarebbero illecite determinando un depauperamento delle stesse. Precisamente, “la scissione di si risolverebbe nella sottrazione alla Parte_2 società di un attivo di più di 12 milioni di Euro oltrechè il sostanziale accollo di un mutuo di una società terza mentre per quanto concerne bisogna sottolineare come l'operazione, CP_3 indipendentemente dalla privazione causata dall'operazione capitanata dal dott. in Parte_1
Asidev, preveda al punto 2.2.a del “Contratto” oltre ad una deminutio del patrimonio immobiliare anche il rilascio di n. 12 effetti cambiari per l'importo di 2.990.000,00, che la società, esposta nei confronti del mondo bancario, comunque non ha a disposizione”.
Inoltre, evidenziano che l'art. 2 del Contratto menzionava, nel contesto dei beni da trasferire per effetto della scissione parziale di anche il “Contratto di locazione con Julia portfolio Parte_2
Solutions”, ma in realtà è poi emerso che al 23.7.2021 questo contratto era già risolto. Questo, alla luce delle previsioni dell'art.
9.3 del contratto (“Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli adempimenti oggetto del presente Contratto formano un'unica operazione, sicchè è espressamente esclusa qualsiasi possibilità di adempimento parziale”), ne determinerebbe l'integrale nullità per impossibilità dell'oggetto.
Ancora, secondo i convenuti il contratto sarebbe privo di “autosufficienza” e quindi non eseguibile, perché prevede che essi conferiscano nella Devim srl le loro partecipazioni in EDV Gestioni, mediante un aumento di capitale che preveda il pagamento di un sovrapprezzo per le quote di nuova emissione, da parametrarsi ad un “valore di mercato” non meglio determinato.
Infine, essi propongono anche domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sostenendo che avrebbe leso la loro reputazione con una nota inviata il 24 giugno 2022, tra gli altri, al Parte_1
Collegio Sindacale e alla Società di Revisione di contenente delle accuse Controparte_4 infondate verso i fratelli.
pagina 7 di 14 4) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., è stata respinta la richiesta di CTU formulata dai convenuti, superflua per le ragioni che saranno illustrate nella prosecuzione.
Le parti hanno successivamente precisato le conclusioni con note scritte e, con ordinanza del 9.5.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
(ridotti a 40 giorni quelli per il deposito delle conclusionali).
5) In via preliminare, si deve osservare che sono infondate tutte le domande riconvenzionali che riguardano la validità del contratto in esame, a cominciare da quella che ne sostiene la nullità per illiceità della causa, perché l'operazione si risolverebbe in un depauperamento ingiustificato e privo di valide ragioni economiche ed operative sia per che per DEVIM s.r.l.. Controparte_4
Infatti, è evidente che qualsiasi operazione di scissione si risolva in una diminuzione di valore della società scissa, bilanciata però dal valore acquisito dalla società beneficiaria, e trova giustificazione nella volontà delle parti di trovare nuovi assetti, per ragioni che non necessariamente devono essere operative, ma possono anche essere ricondotte alla volontà di dividere i patrimoni e separare i percorsi imprenditoriali.
L'operazione, pertanto, è del tutto lecita, e diventerebbe illecita solo ove contemplasse atti idonei a pregiudicare l'operatività o la solvibilità delle società interessate, potenzialmente pregiudizievoli per gli altri soci o per i creditori. Nella fattispecie però di questo non vi è alcuna traccia, né nei documenti né nelle allegazioni della stessa parte convenuta.
Per questo, è superflua anche la CTU richiesta da parte convenuta, e diretta ad accertare che
“l'operazione prospettata nella scrittura privata, nel suo complesso, risulta priva di ragioni economico - aziendali e che si sostanzia in un mero depauperamento del patrimonio della
[...]
della EDV Gestioni s.r.l. e della DEVIM s.r.l., ed in un incremento di valore del Controparte_4 patrimonio del Sig. ”. Parte_1
Anche l'eventualità che l'operazione si traduca in un incremento di valore del patrimonio dell'attore non la renderebbe certo illecita, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti che procedono alla divisione la determinazione dei beni da assegnare all'una o all'altra, e non incidendo una eventuale sproporzione, di per sé, sulla validità del negozio.
6) Infondata è anche la tesi della invalidità del contratto per impossibilità dell'oggetto, derivante – nella prospettazione dei convenuti - dalla risoluzione del contratto di locazione con Julia portfolio Solutions
pagina 8 di 14 e dalla conseguente impossibilità di ricomprenderlo tra i beni trasferiti da alla Controparte_4 società beneficiaria della scissione parziale.
Infatti, si tratterebbe al più di una impossibilità parziale, che potrebbe riflettersi sull'intero contratto in quanto ne sia dimostrata l'essenzialità rispetto alla volontà delle parti, mentre anche in questo caso manca qualsiasi allegazione in tal senso. I convenuti si limitano a richiamare la previsione dell'art.
9.3. del contratto (“Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli adempimenti oggetto del presente Contratto formano un'unica operazione, sicché è espressamente esclusa qualsiasi possibilità di adempimento parziale”), ma la norma non può essere interpretata nel senso da essi voluto.
Essa, infatti, sicuramente sancisce l'interesse delle parti a che l'operazione sia eseguita unitariamente nel suo complesso e fino all'esito finale programmato, ma non può certo significare che un'operazione tanto complessa sia destinata ad essere posta nel nulla per la sola impossibilità di trasferire un singolo rapporto, tra quelli che avrebbero dovuto essere compresi nella scissione parziale di Parte_2 in Gestione Impianti, salvo che se ne dimostri in concreto la sua essenzialità nell'economia complessiva dell'operazione stessa.
7) Infine, priva di fondamento è anche la tesi secondo cui il contratto sarebbe privo di
“autosufficienza” e quindi non eseguibile, perché prevede che i convenuti conferiscano nella Devim srl le loro partecipazioni in EDV Gestioni, mediante un aumento di capitale che preveda il pagamento di un sovrapprezzo per le quote di nuova emissione, da determinarsi a “valore di mercato” non meglio determinato.
Sul punto, è sufficiente osservare che si tratta di valore non determinato ma determinabile, eventualmente attraverso l'apporto di un giudizio tecnico, e che quindi l'oggetto del contratto soddisfa anche in questo caso i requisiti fissati dall'art. 1346 c.c.
8) Il tema centrale della controversia è se il contratto stipulato tra le parti possa ritenersi risolto per mutuo consenso implicito, come sostengono i convenuti.
Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza che la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, possa avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà, cioè attraverso comportamenti che denotino una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto negoziale (cfr.
Cass. 15264/2006; Cass. 3245/2012; Cass. 494/2025).
pagina 9 di 14 E' allora essenziale l'esame analitico della corrispondenza scambiata tra le parti, per verificare se attraverso le reciproche comunicazioni si sia formato, in qualche momento, un accordo sulla risoluzione del contratto in esame.
9) L'accertamento deve essere operato tenendo a mente, quale premessa necessaria, che il contratto prevedeva come termine inderogabile per la chiusura delle operazioni il 31.10.2021.
Dall'esame incrociato delle produzioni di parte attrice con quelle di parte convenuta, emerge che alla sottoscrizione del contratto ha fatto seguito una prima fase di contatti apparentemente priva di criticità, nella quale all'interno di è stata predisposta la bozza di scissione parziale in Controparte_4
Gestione Impianti s.r.l., cioè l'adempimento richiesto dalla prima fase dell'operazione, il documento è stato scambiato tra le parti e comunicato al notaio individuato per il rogito, e sono intercorsi scambi di corrispondenza finalizzati a gestire aspetti meramente esecutivi e di dettaglio (cfr. le comunicazioni prodotte in atti e datate dal 2.8.2021 al 8.9.2021).
Questa fase, però, si interrompe improvvisamente con la mail del 8.9.2021, senza che dalle produzioni in atti ne emerga la ragione. Infatti, le note successive risalgono al 28.9.2021 e al 4.10.2021 e sono solo le comunicazioni con cui le parti, dandosi reciprocamente atto dell'infruttuosità delle trattative sin a quel momento svolte, nominano formalmente i rispettivi consulenti e rappresentanti per la prosecuzione della fase esecutiva dell'accordo (docc. 14 e 15 parte attrice).
A seguire, dopo una scambio di mail interlocutorie in cui i consulenti concordano un incontro, interviene una mail del 12.10.2021 del consulente di parte attrice, che all'esito dell'incontro trasmette agli altri dei prospetti delle operazioni da eseguire (doc. 20 parte attrice). La risposta di parte convenuta, del 14.10.2021, contesta che i prospetti precedenti siano una puntuale esecuzione degli accordi (doc. 3 parte convenuta).
Segue la nota del consulente parte attrice del 15.10.2021, che espressamente afferma quanto segue
(doc. 21 parte attrice):
“A seguito dell'attenta valutazione degli elementi patrimoniali emergenti dalla cessione della DEVIM
s.r.l., dopo l'effettuazione dell'operazione di conferimento nella stessa della partecipazione che CP_1 ed deterrebbe nella EDV Gestioni srl, per effetto della seconda scissione parziale della Controparte_2
nella stessa EDV Gestioni srl, è emerso che non è possibile attribuire a Controparte_4 [...]
all'intero valore della società beneficiaria della scissione parziale della DEVIM srl con la Pt_1 sola scissione asimmetrica.
pagina 10 di 14 Ovviamente, diversamente da quanto da voi “finalisticamente” dedotto, ciò non significa che la scissione asimmetrica non è attuabile.
Il fine della pedissequa esecuzione letterale degli obblighi di cui alla scrittura è quello di fare in modo che ad venga assegnata l'intera partecipazione nella newco beneficiaria della scissione della Pt_1
DEVIM srl, ed a ed la stessa società DEVIM srl quale risultante dopo l'effettuazione CP_1 CP_2 della scissione.
Per l'ottenimento dell'obiettivo, la via più semplice (la meno rischiosa, senza rischi e meno costosa) consiste nell'attuazione di una scissione asimmetrica tale da assegnare ad il valore Pt_1 corrispondente all'intera sua quota nel patrimonio, pari ad euro 8.333.333, nella newco beneficiaria della scissione, e la differenza del patrimonio attribuito alla newco a e ad (ai quali CP_1 CP_2 invece viene attribuita l'intera partecipazione nella Devin dopo la cessione).
Di conseguenza, essendo prevista l'attribuzione dell'intera partecipazione nella Newco ad , i Pt_1 fratelli ed dovendogli cedere le loro partecipazioni nella newco senza corrispettivo CP_1 CP_2 dovrebbero procedere necessariamente alla donazione delle stesse. Questo è quanto rappresentato nella mia precedente nota.
Diversamente, quale sarebbe a vostro avviso l'alternativa letterale attuabile?
Non potendosi procedere esclusivamente con la cessione asimmetrica (perché i valori non sono compatibili) per l'assegnazione ad dell'intera partecipazione nella Newco si dovrebbe Pt_1 procedere con una cessione simmetrica: l'attribuzione quindi a tutti i soci delle stesse percentuali di partecipazione che avevano nella scindenda, sia nella scissa che nella beneficiaria (newco) per poi procedere allo scambio di partecipazioni tra le parti.
Ebbene, se questo avvenisse, il risultato sarebbe del tutto identico alla scissione asimmetrica, solamente più onerosa per entrambe le parti….”.
A prescindere dai giudizi espressi dal consulente sul fatto che la sua proposta integri esecuzione
“letterale” del contratto, appare evidente che invece se ne discosti, proprio con la premessa che l'esecuzione letterale sia inattuabile perché – verosimilmente per errori di previsione – attribuirebbe ad quote di valore non corrispondente a quello che aveva prima dell'operazione, e anzi Parte_1 arrivi a proporre dei passaggi esecutivi che il contratto non prevede in alcun modo, quali la
“donazione” all'attore delle partecipazioni che i convenuti avrebbero avuto nella newco.
Parte convenuta, infatti, risponde il 21.10.2021 contestando che la proposta sia mera attuazione dell'accordo e inviando una controproposta, di cui evidenzia le implicazioni fiscali negative ma che comunque ritiene aderente alle previsioni del contratto, e che sostanzialmente contempla la scissione pagina 11 di 14 parziale simmetrica di in una newco e la successiva permuta delle quote tra i fratelli (doc. 5 CP_3 parte convenuta). Questa soluzione, effettivamente, pare quella più aderente alle previsioni dell'art.
2.2 del contratto, nella parte sopra citata al punto 3, che prevedeva, in casi di ostacoli alla scissione asimmetrica, la successiva permuta senza conguagli delle quote derivanti dalla scissione.
In seguito, non vi è traccia di ulteriori scambi di corrispondenza fino al 12.11.2021, e nel frattempo spira il termine del 31.10.2021, definito “inderogabile” dall'art. 5 del testo dell'accordo.
A questo punto, si può già affermare che il contratto si sia risolto per mutuo consenso implicito, e questo perché in prossimità allo spirare del termine essenziale individuato dalle parti, una delle due dà atto dell'inattuabilità del percorso esecutivo programmato nell'accordo e inoltra una proposta parzialmente difforme da esso, e l'altra parte, senza nulla contestare sul primo profilo, invia a sua volta una controproposta, anch'essa difforme. Dopo di che, nessuna delle due parti pretende l'esecuzione letterale dell'accordo e le parti lasciano spirare senza altre comunicazioni il termine
“inderogabilmente” pattuito.
Il comportamento di entrambe ha quindi manifestato in modo inequivocabile la volontà di non dare corso al progetto originariamente previsto nell'accordo.
10) Anche lo scambio di corrispondenza successivo, la cui analisi può essere più sintetica, conferma la conclusione sopra esposta.
Infatti, a partire dalla mail del consulente dell'attore del 12.11.2021 si apre tra le parti il tema parallelo dell'aumento di capitale in ASI-DEV Ecologia, già ricordato, e nel contesto dello scambio di corrispondenza che ne segue, tra i vari scambi che riguardano quel tema, il 19.11.2021 il consulente di parte convenuta trasmette all'altro la “bozza di ipotesi di percorso alternativo alla scrittura di luglio”
(doc. 22 parte attrice). Non risultano riscontri, e quindi segue altra proposta sempre da parte i convenuti con mail del 13.12.2021, alla quale il consulente dell'attore risponde con mail del 15.12.2021, nella quale precisa che i colloqui diretti ad approfondire il “percorso alternativo” si erano interrotti per la sopravvenienza della più urgente questione dell'aumento di capitale, e conclude poi affermando che “le pregiudiziali di cui sopra non ci consentono di andare oltre per l'approfondimento delle altre questioni del percorso alternativo, e quindi, senza la loro rimozione, in nome e per conto del mio assistito, che ci legge per conoscenza, ti comunico la volontà di procedere all'attuazione della scrittura del 23.7.2021”
(doc. 56 parte convenuta).
Anche queste mail confermano quindi l'esistenza di trattative dirette a trovare un “percorso alternativo”, e per questo il richiamo, da ultimo, alla volontà di attuare l'accordo originario appare pagina 12 di 14 privo di valore giuridico, trattandosi di accordo ormai risolto, e che peraltro lo stesso consulente dell'attore aveva dichiarato non attuabile se non con importanti integrazioni.
Infine, lo stesso professionista, con successiva mail del 18.12.2021 comunica che “l'elemento di novità emerso è la disponibilità di ad accettare il percorso alternativo da voi proposto, secondo lo Pt_1 schema di cui appresso…” (in doc. 2 di parte attrice, non meglio indicizzato), cui seguono ulteriori trattative che non avranno esito, e che a questo punto appare superfluo riportare.
11) Per i motivi sin qui esposti, il contratto può ritenersi implicitamente risolto consensualmente, alla scadenza del termine finale per la sua esecuzione, il 31.10.2021.
Di conseguenza, a nessuna delle parti può essere addebitato inadempimento.
12) Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento formulata dai convenuti per il danno alla reputazione che ritengono di aver subito per effetto della nota che il 24 giugno 2022 l'attore ha inviato a e ai suoi organi di controllo. Parte_2
Sul punto, è sufficiente osservare che non è neppure allegato alcun fatto specifico da cui desumere che la predetta comunicazione abbia davvero prodotto un qualche effetto, ad esempio stimolando iniziative di approfondimento o richiamo da parte del Collegio sindacale.
Non vi sono quindi elementi per ritenere che vi sia stato un qualche pregiudizio concreto per la reputazione dei convenuti.
13) In conclusione, deve essere accolta la domanda di accertamento della risoluzione consensuale formulata in via riconvenzionale dai convenuti, mentre sono respinte tutte le altre domande proposte in via principale o riconvenzionale.
14) In considerazione della reciproca soccombenza sulla quasi totalità delle domande proposte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- respinge tutte le domande di;
Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta la risoluzione per mutuo consenso del contratto stipulato tra le parti il 23.7.2021;
pagina 13 di 14 - respinge tutte le altre domande di ed;
Controparte_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torino, 1.8.2025
Giudice relatore
Stefano Demontis
Presidente
Silvia Vitrò
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