Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1962, n. 17
Articolo 2Articolo 4
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27 febbraio 1962
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25 dicembre 1964
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12 settembre 1975
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7 settembre 1988
Art. 3.
Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall' articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53 , per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei Comuni predetti, che forniranno aree di loro proprieta' idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonche' della situazione finanziaria dei Comuni. Gli edifici passano in proprieta' dei Comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.
Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e composta dal presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal direttore generale per la edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dai direttore generale dell'istruzione elementare dal direttore generale della istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.
Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata e' autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.
Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sara' destinato ai Comuni ricadenti nei territori indicati dall' articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni.(1)(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1964, n. 1358 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che "In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo , secondo , terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 , con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:
a) alto comprovante la piena proprieta' dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;
b) dichiarazione di idoneita' dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalita' degli edifici;
3)Commissione per il giudizio sulle gare di appalto concorso e' integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle Province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;
4) l'approvazione dei progetti e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilitita'. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;
5) l'indennita' di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ;
6) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro;
7) il collaudo delle opere 6 eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprieta' degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;
8) per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 ." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 agosto 1975, n. 412 ha disposto (con l'art. 7 comma 3) che " Sui progetti delle opere e sulle relative gare di appalto di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovra' essere sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall' articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 , e dall' articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , integrata con un altro membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 5 settembre 1988, n.390 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1988, n. 464 (in G.U. 4/11/1988, n. 259) ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "La commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, prevista dall' articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 , ed integrata successivamente dall' articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , e dall' articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412 , e' cosi' composta:
a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;
b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;
c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;
d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra, secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;
e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;
f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara fama;
g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri;
h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti;
i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in rappresentanza delle regioni;
l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta alla province."
Entrata in vigore il 7 settembre 1988
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