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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.648/2022
Tra:
e , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio
Giua e Antonella Vargiu ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri sito in Perugia, Via del Cotogno n.1, come da procura a margine dell'atto di citazione in I grado
Appellanti
e in persona del , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata come per legge in Perugia, Via degli Offici n.14 Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.433/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Ecc.ma voglia: contrariis reiectis
1) dichiarare nulla e priva di effetto la sentenza n. 433/2022 del Tribunale di Perugia;
2) col favore delle spese e, in subordine, con la compensazione delle spese dei due giudizi”.
Per la Controparte_1 “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte, voglia dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso appello, vinte le spese.”
All'udienza del 9/5/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc. Dato poi atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
interponevano appello avverso la sentenza n.433/22 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni da essi subiti a seguito della sentenza del
Tribunale di Sassari, emessa dal Giudice dr. Luca Buffoni – sentenza poi confermata sia dalla Corte
d'Appello di Cagliari che dalla Corte di Cassazione - contenente a loro dire indicazioni errate in relazione agli obblighi di facere cui era stata condannata la loro controparte in quel giudizio. I Pt_1
davano atto che in I grado si era costituita la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda sul rilievo che era stata impugnata la sola sentenza di I grado e non quelle dei giudici successivamente aditi e che l'avevano integralmente confermata ed osservando, nel merito, che in realtà le statuizioni del Tribunale di Sassari erano incensurabili in quanto in linea con le norme di diritto applicabili nonché con le risultanze probatorie emerse in quella sede. Aggiungevano quindi che, all'esito, il Tribunale di Perugia si era così pronunciato: “Rigetta la domanda;
➢ condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali che si liquidano in €
3.235,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario
(15%), come per legge.”.
Orbene gli appellanti osservavano che il Tribunale aveva erroneamente applicato alla fattispecie la normativa procedurale di cui alla legge n.117/88 nel testo modificato a seguito della novella di cui alla legge n.18/15, laddove a loro dire si sarebbe dovuto invece applicare il testo precedente in cui l'art.5 prevedeva il c.d. filtro di ammissibilità della domanda, che comportava la previa delibazione del Tribunale in merito, appunto, all'ammissibilità e, solo in caso positivo, consentiva al Collegio di esaminare il merito. I più in particolare, si dolevano del fatto che, non avendo il Tribunale Pt_1 esaminato previamente l'ammissibilità della loro domanda risarcitoria, lo stesso aveva poi reso una sorta di decisione “a sorpresa” mentre, ove fosse stato applicato il c.d. filtro, all'esito del relativo contraddittorio essi avrebbero anche potuto decidere di desistere dal giudizio anziché dover accettare l'esito della lite che li aveva poi visti condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della
. Per tali motivi concludevano come sopra. Controparte_1 Si costituiva anche in questa sede la osservando che, contrariamente a Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, il Tribunale aveva correttamente applicato la novella in ordine alla procedura applicabile essendo noto che le norme processuali sono sempre di immediata applicazione e concludeva pertanto, come si è visto, per l'integrale rigetto dell'appello.
La Corte osserva che l'appello è infondato.
Com'è noto le norme di diritto processuale sono rette dal principio per cui tempus regit actum, il che significa che le stesse sono sempre di immediata applicazione sia ai procedimenti in corso al momento della loro entrata in vigore sia, a maggior ragione, a quelli instaurati successivamente. La novella in questione è la legge n.18/2015 con la quale si è eliminato il c.d. filtro di ammissibilità delle domande risarcitorie proposte per responsabilità dei magistrati: il presente giudizio era stato instaurato in I grado nel 2019 di talché, certamente, il rito applicabile era quello modificato dalla predetta novella e privo della “vecchia” fase di ammissibilità di cui al precedente art.5 della legge n.117/88; ne consegue che nessuna lesione dei diritti difensivi degli appellanti potrebbe ritenersi avvenuta nel corso del I grado di giudizio sicché non si vede per quale ragione la sentenza dovrebbe ritenersi nulla.
Peraltro correttamente il Tribunale di Perugia aveva invece giudicato in base alla precedente normativa in relazione agli aspetti sostanziali della domanda, con particolare riguardo alle valutazioni da compiere in punto di sussistenza o meno della responsabilità del Tribunale di Sassari e ciò in quanto, poiché la sentenza oggetto di censura era stata emessa nel lontano 2008 (sentenza n.207/08), non poteva certo applicarsi al Giudicante autore di quella sentenza il più stringente regime di responsabilità che sarebbe stato introdotto diversi anni dopo con la citata novella. Tuttavia
l'applicabilità della vecchia normativa, si ripete, vale solo per gli aspetti sostanziali della causa e non invece per quelli procedurali, come già detto soggetti al principio tempus regit actum: principio la cui applicabilità è stata puntualizzata dalla Suprema Corte anche proprio in relazione a fattispecie relative alla materia di cui alla legge n.117/88, laddove è stato sancito che “In tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all'art. 5 della l. n. 117 del
1988, per effetto dell'art. 3, comma 2, della l. n. 18 del 2015, non ha efficacia retroattiva, onde
l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Ne consegue che il giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 cit. continua ad applicarsi alle domande avanzate con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n. 18 del 2015” (cfr. sent. n.25216/2015 correttamente citata dall'Avvocatura dello Stato); non dunque alle domande avanzate, come la presente, dopo il 19/3/15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria.
Peraltro deve osservarsi come risulti sussistente la responsabilità aggravata dei in relazione Pt_1 all'odierno appello, nel quale, in sostanza, essi si sono doluti del fatto che la mancata applicazione del c.d. filtro di ammissibilità non avrebbe consentito loro (non di poter affermare le loro ragioni, non sussistenti, ma) di desistere dalla loro domanda senza subire la condanna alle spese, che tuttavia rappresenta la legittima conseguenza dell'avvenuta proposizione di una domanda infondata: si ritiene quindi di applicare a loro carico - ex art.96, ultimo comma, cpc – anche una somma a tale titolo, che si determina in euro 3.000,00 in favore della . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
[...]
che si liquidano in euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Letto l'art.96, comma 3, cpc applica a carico dei il pagamento, in favore della Pt_1 [...]
, dell'ulteriore importo di euro 3.000,00; CP_1
- Da infine atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.648/2022
Tra:
e , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio
Giua e Antonella Vargiu ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri sito in Perugia, Via del Cotogno n.1, come da procura a margine dell'atto di citazione in I grado
Appellanti
e in persona del , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata come per legge in Perugia, Via degli Offici n.14 Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.433/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Ecc.ma voglia: contrariis reiectis
1) dichiarare nulla e priva di effetto la sentenza n. 433/2022 del Tribunale di Perugia;
2) col favore delle spese e, in subordine, con la compensazione delle spese dei due giudizi”.
Per la Controparte_1 “Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte, voglia dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso appello, vinte le spese.”
All'udienza del 9/5/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190, cpc. Dato poi atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
interponevano appello avverso la sentenza n.433/22 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni da essi subiti a seguito della sentenza del
Tribunale di Sassari, emessa dal Giudice dr. Luca Buffoni – sentenza poi confermata sia dalla Corte
d'Appello di Cagliari che dalla Corte di Cassazione - contenente a loro dire indicazioni errate in relazione agli obblighi di facere cui era stata condannata la loro controparte in quel giudizio. I Pt_1
davano atto che in I grado si era costituita la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda sul rilievo che era stata impugnata la sola sentenza di I grado e non quelle dei giudici successivamente aditi e che l'avevano integralmente confermata ed osservando, nel merito, che in realtà le statuizioni del Tribunale di Sassari erano incensurabili in quanto in linea con le norme di diritto applicabili nonché con le risultanze probatorie emerse in quella sede. Aggiungevano quindi che, all'esito, il Tribunale di Perugia si era così pronunciato: “Rigetta la domanda;
➢ condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali che si liquidano in €
3.235,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario
(15%), come per legge.”.
Orbene gli appellanti osservavano che il Tribunale aveva erroneamente applicato alla fattispecie la normativa procedurale di cui alla legge n.117/88 nel testo modificato a seguito della novella di cui alla legge n.18/15, laddove a loro dire si sarebbe dovuto invece applicare il testo precedente in cui l'art.5 prevedeva il c.d. filtro di ammissibilità della domanda, che comportava la previa delibazione del Tribunale in merito, appunto, all'ammissibilità e, solo in caso positivo, consentiva al Collegio di esaminare il merito. I più in particolare, si dolevano del fatto che, non avendo il Tribunale Pt_1 esaminato previamente l'ammissibilità della loro domanda risarcitoria, lo stesso aveva poi reso una sorta di decisione “a sorpresa” mentre, ove fosse stato applicato il c.d. filtro, all'esito del relativo contraddittorio essi avrebbero anche potuto decidere di desistere dal giudizio anziché dover accettare l'esito della lite che li aveva poi visti condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della
. Per tali motivi concludevano come sopra. Controparte_1 Si costituiva anche in questa sede la osservando che, contrariamente a Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, il Tribunale aveva correttamente applicato la novella in ordine alla procedura applicabile essendo noto che le norme processuali sono sempre di immediata applicazione e concludeva pertanto, come si è visto, per l'integrale rigetto dell'appello.
La Corte osserva che l'appello è infondato.
Com'è noto le norme di diritto processuale sono rette dal principio per cui tempus regit actum, il che significa che le stesse sono sempre di immediata applicazione sia ai procedimenti in corso al momento della loro entrata in vigore sia, a maggior ragione, a quelli instaurati successivamente. La novella in questione è la legge n.18/2015 con la quale si è eliminato il c.d. filtro di ammissibilità delle domande risarcitorie proposte per responsabilità dei magistrati: il presente giudizio era stato instaurato in I grado nel 2019 di talché, certamente, il rito applicabile era quello modificato dalla predetta novella e privo della “vecchia” fase di ammissibilità di cui al precedente art.5 della legge n.117/88; ne consegue che nessuna lesione dei diritti difensivi degli appellanti potrebbe ritenersi avvenuta nel corso del I grado di giudizio sicché non si vede per quale ragione la sentenza dovrebbe ritenersi nulla.
Peraltro correttamente il Tribunale di Perugia aveva invece giudicato in base alla precedente normativa in relazione agli aspetti sostanziali della domanda, con particolare riguardo alle valutazioni da compiere in punto di sussistenza o meno della responsabilità del Tribunale di Sassari e ciò in quanto, poiché la sentenza oggetto di censura era stata emessa nel lontano 2008 (sentenza n.207/08), non poteva certo applicarsi al Giudicante autore di quella sentenza il più stringente regime di responsabilità che sarebbe stato introdotto diversi anni dopo con la citata novella. Tuttavia
l'applicabilità della vecchia normativa, si ripete, vale solo per gli aspetti sostanziali della causa e non invece per quelli procedurali, come già detto soggetti al principio tempus regit actum: principio la cui applicabilità è stata puntualizzata dalla Suprema Corte anche proprio in relazione a fattispecie relative alla materia di cui alla legge n.117/88, laddove è stato sancito che “In tema di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione della disposizione di cui all'art. 5 della l. n. 117 del
1988, per effetto dell'art. 3, comma 2, della l. n. 18 del 2015, non ha efficacia retroattiva, onde
l'ammissibilità della domanda di risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie deve essere delibata alla stregua delle disposizioni processuali vigenti al momento della sua proposizione. Ne consegue che il giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 cit. continua ad applicarsi alle domande avanzate con ricorso depositato prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della legge n. 18 del 2015” (cfr. sent. n.25216/2015 correttamente citata dall'Avvocatura dello Stato); non dunque alle domande avanzate, come la presente, dopo il 19/3/15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria.
Peraltro deve osservarsi come risulti sussistente la responsabilità aggravata dei in relazione Pt_1 all'odierno appello, nel quale, in sostanza, essi si sono doluti del fatto che la mancata applicazione del c.d. filtro di ammissibilità non avrebbe consentito loro (non di poter affermare le loro ragioni, non sussistenti, ma) di desistere dalla loro domanda senza subire la condanna alle spese, che tuttavia rappresenta la legittima conseguenza dell'avvenuta proposizione di una domanda infondata: si ritiene quindi di applicare a loro carico - ex art.96, ultimo comma, cpc – anche una somma a tale titolo, che si determina in euro 3.000,00 in favore della . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
[...]
che si liquidano in euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Letto l'art.96, comma 3, cpc applica a carico dei il pagamento, in favore della Pt_1 [...]
, dell'ulteriore importo di euro 3.000,00; CP_1
- Da infine atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)