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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3369/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili ,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DINOI FABIO, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MINEO CP_1
MASSIMILIANO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 23.06.1984 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e ,
[...] Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e , nata il Persona_3
03.08.1993, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e che in data
23.03.2012 era stata omologata la loro separazione personale, come modificata con provvedimento emesso in data 10.06.2019 dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento avente r.g.v. n. 3487/2016, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1
divorzio, chiedendo tuttavia rigettarsi le altre domande della ricorrente,
All'udienza del 11.12.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate a verbale e che le parti, rese pienamente edotte del loro contenuto, accettavano.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 23.03.2012.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni riportate nel verbale d'udienza telematico dell'11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/06/1984 in Taranto da , nata a [...] il Parte_1
07/07/1961, e , nato a [...] il [...], CP_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1984, parte
2, serie A, numero 141;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza telematico dell'11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3369/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili ,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DINOI FABIO, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MINEO CP_1
MASSIMILIANO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 23.06.1984 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e ,
[...] Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e , nata il Persona_3
03.08.1993, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e che in data
23.03.2012 era stata omologata la loro separazione personale, come modificata con provvedimento emesso in data 10.06.2019 dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento avente r.g.v. n. 3487/2016, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1
divorzio, chiedendo tuttavia rigettarsi le altre domande della ricorrente,
All'udienza del 11.12.2024, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate a verbale e che le parti, rese pienamente edotte del loro contenuto, accettavano.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 23.03.2012.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni riportate nel verbale d'udienza telematico dell'11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/06/1984 in Taranto da , nata a [...] il Parte_1
07/07/1961, e , nato a [...] il [...], CP_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1984, parte
2, serie A, numero 141;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza telematico dell'11.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara