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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2) dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3) dott. Pietro Scuteri Consigliere est.
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 1313/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, dall'Avv. Enzo Paolini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo
Furriolo, in Catanzaro alla Via Indipendenza, 13;.
Appellante
E
(P.I. ) in p. Controparte_1 P.IVA_1
l. r. p. t., elettivamente domiciliata in viale degli Alimena n. 8, presso la propria CP_1 sede legale, rappresentata e difesa, giusta procura, dall' Avv. Giuseppe Brogno e dall'Avv.
Daniela Aceti
Appellata
CONCLUSIONI:
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte D'Appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accertare e dichiarare l'inadempimento dell' alle obbligazioni dalla medesima CP_2 assunte con la stipula del contratto del 27/09/2016 con riferimento alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalla deducente Società nel 2017 e nei limiti del pattuito budget contrattuale 2016; Contr nonché accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art. 2041 ce della convenuta con riferimento alle prestazioni erogate dalla deducente Società oltre il budget contrattuale pattuito. Indi e per l'effetto, condannare l' al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma CP_2 di € 188.478,96, di cui € 75.745,51 a titolo di remunerazione a saldo delle prestazioni sanitarie rese nei limiti del budget contrattualizzato, ed €. 112.235,66, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 ce;
il tutto oltre interessi di mora ex D.lgs 231/2002, nonché spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla avverso l'ordinanza Parte_1 ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento n. 1930/2018 r.g. in quanto invalido e/o illegittimo e/o infondato, in fatto e/o in diritto, confermando l'ordinanza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, ritualmente notificato unitamente con il relativo decreto di fissazione udienza, la società esercente attività di assistenza Parte_1 specialistica ambulatoriale e di laboratorio e accreditata con il deduceva: CP_3
- di aver sottoscritto per il 2016 convenzione con l in cui stabilito il CP_2 tetto massimo di spesa in € 410.406,06, al netto di ticket e quota fissa;
- che la suddetta convenzione conteneva all' art. 9 clausola cd. di salvaguardia in cui era previsto che “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto ... le condizioni rimangono provvisoriamente confermate”;
- di aver quindi erogato prestazioni, per il 2017 ed in attesa di sottoscrivere nuova convenzione, pari a complessivi € 593,193,53;
- di aver ricevuto, tuttavia, il pagamento della minor somma di € 334.660,55.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la condanna dell' l pagamento della somma CP_2 di € 75.745,51,16 quale differenza tra il tetto contrattuale e quanto percepito, nonché dell'ulteriore somma di € 112.733,45 a titolo di indebito arricchimento per le ulteriori prestazioni erogate, oltre interessi al saggio e secondo la decorrenza di cui al d.lgs.
231/2002, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva in via preliminare il difetto di Controparte_2 giurisdizione del G.O. in favore del G.A., discutendosi della fissazione del budget o tetto
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massimo di spesa delle prestazioni erogabili dalle strutture convenzionate, ossia di esercizio discrezionale dell'attività amministrativa.
Nel merito deduceva che la ricorrente, pur ritualmente convocata, aveva scientemente rifiutato di sottoscrivere la convenzione -con relativa fissazione del tetto massimo di spesa- per l'erogazione delle prestazioni relativamente all'anno 2017, utilizzando pretestuosamente la clausola di salvaguardia di cui all'art. 9 della convenzione 2016 al fine di sottrarsi alla previsione di un minor tetto di spesa per il 2017.
Deduceva, inoltre, che la mancata sottoscrizione dell'accordo, in ragione delle esplicita provvisorietà della clausola di proroga del tetto di spesa precedente, determinava la sospensione dell'accreditamento con il ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 CP_3 quinquies, d.lgs. n. 502/1992, richiamato dall'art. 14, comma 3, della convenzione 2016
e, in definitiva, la somma erogata doveva considerarsi esaustiva di qualsiasi pretesa della ricorrente per le prestazioni erogate, poiché compresa nel budget individuato e fissato secondo i criteri determinati dall'abbattimento del 10% tra quanto finanziato nell'anno
2016 e quanto finanziato per l'anno 2017 per effetto del decreto del Commissario ad acta
n. 128/2017.
In conclusione la convenuta richiedeva preliminarmente la declaratoria di difetto di giurisdizione o in subordine il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza ex art. 702 c.p.c. resa il 16 maggio 2019 e pubblicata in data 17 maggio
2019, il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese e competenze di lite.
Il primo giudice, in sintesi, ritenuta soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la validità convenzionale del budget 2016 anche per il 2017, in ragione di quanto espressamente pattuito nell'art. 9 comma 2 della convenzione del
2016:
- rigettava la domanda attorea ritenendo non fondata, e contrastante con l'interpretazione complessiva e sistematica del contratto e delle sue clausole, la tesi della ricorrente secondo cui la clausola convenzionale avrebbe determinato la proroga del tetto di spesa del 2016 fino alla stipula del nuovo contratto con la indicazione del nuovo tetto, indicazione non avvenuta per l'anno 2017 e che, conseguentemente, dovendosi interpretare la clausola nel senso che fino alla stipula del nuovo contratto restava comunque valido il tetto Cont precedente, l' avrebbe comunque l'obbligo di remunerare entro tale limite le prestazioni erogate prima della stipula del nuovo contratto, sebbene stabilito, nelle more, un tetto inferiore.
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- rigettava l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa" (Cass. nn. 15343/2018, 24165/2014,
11330/2009, 2312/2008).
§ 2. Il giudizio di appello.
Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Cosenza, la società Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello, affidandolo due
[...] motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, deducendo la “violazione degli artt. 1362 e ss c.c.; dell'art. 1372 c.c.; dell'art. 1218 c.c.”, la censura di erroneità la pronuncia impugnata Parte_1 per avere il tribunale fatto mal governo delle norme dettate dal codice civile italiano in materia di interpretazione del contratto, pervenendo, di conseguenza, a ritenere privo di effetti giuridici, per l'esercizio 2017, il negozio stipulato tra le odierne parti in data
27/09/2016, con evidente violazione dell'art. 1372, comma primo c.c. secondo il quale
"il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge".
A dire dell'appellante, «nel prevedere che le condizioni economiche convenute dalle partì con la stipula del contratto del 27/09/2016 rimangono provvisoriamente confermate sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto che andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'l gennaio 2017 le parti hanno inteso, da una parte, dare una copertura contrattuale (sia pure provvisoria) alle prestazioni erogate dalla deducente
Società sin dal primo gennaio 2017, garantendo così, per come anche colto dal primo
Giudice, la continuità delle prestazioni; dall'altra stimolare gli Organi regionali e l' CP_2
a concludere in tempi brevi l'iter amministrativo di riparto delle risorse
[...] disponibili e giungere a formulare una proposta di budget contrattuale in tempi ragionevoli (maggio-giugno) in modo da consentire all'odierna appellante di correggere ed adeguare per tempo i propri investimenti ad un budget contrattuale diverso (sia che fosse minore o maggiore) rispetto a quello pattuito per l'esercizio precedente e senza alcun sacrificio della remunerazione inerente le prestazioni sanitarie già erogate al momento della formulazione della proposta» (cfr. atto di appello, pag. 9 e 10).
Deduce, ancora, l'appellante che:
- «qualora le parti avessero voluto riconoscere una finalità novativa del contratto 2016 alla mera fissazione di un tetto di spesa per il 2017 (no da parte della Regione, come Cont erroneamente sotteso alla sentenza, bensì dall , non avrebbero avuto necessità di
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inserire nel contratto 2016 la clausola di cui all'art. 9, paragrafo 2. Sarebbe bastato attendere la fissazione del tetto di spesa a livello regionale e, quindi, concludere il nuovo contratto. La pattuita prorogatio, così come erroneamente intesa, sarebbe priva di senso ed improduttiva ab origine di alcun effetto giuridico, con buona pace dell'art. 1367 c.c.»
(cfr. atto di appello, pag. 10 e 11);
- «l'interpretazione del tribunale IO è sconfessata dalla recente Sentenza del TAR
Calabria (sez. seconda) n. 1076/2018, proprio riguardo il menzionato DCA 128/2017».
Con il secondo motivo di appello, deducendo “Violazione dell'art. 2041 c.c.”, si duole del rigetto dell'ulteriore domanda spiegata, di condanna dell' al pagamento delle CP_2 prestazioni erogate oltre il budget 2016, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., sull'erroneo presupposto della insussistenza del presupposto della sussidiarietà.
Deduce l'appellante la ricorrenza - nella fattispecie - di tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2041 e 2042 c.c., primo tra tutti, il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.). Infatti,
l'assenza di un contratto per il 2017 ed il limite di spesa previsto per quello del 2016, comporta l'assenza di tutela contrattuale con riferimento al diritto della Società appellante alla remunerazione delle prestazioni sanitarie di fatto erogate oltre il budget pattuito;
diritto che rimarrebbe privo di tutela contrattuale, rimanendo l'azione prevista ex art. 2041cc. L'altro requisito indispensabile è la sussistenza - oggettiva - dell'ingiusto arricchimento del soggetto che abbia beneficiato della prestazione ed il correlativo depauperamento del soggetto che tale prestazione abbia erogato (art. 2041 cc) (cfr. atto di appello, pag. 21).
2.1. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistendo Controparte_2 all'appello e chiedendone il rigetto.
Instaurato il giudizio innanzi alla terza sezione civile e acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza del 12.11.2019, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 ottobre 2022.
La causa veniva, quindi, alla predetta udienza nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024.
Alla predetta udienza il collegio disponeva nuovo rinvio.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla seconda sezione civile e veniva fissata l'udienza del 26.03.2025.
Le parti costituite in giudizio depositavano note di trattazione e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Appellato e appellante hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. La questione oggetto dell'atto di gravame è stata oggetto di ripetute decisioni di questa Corte che, con giurisprudenza costante, ha già deciso su situazioni analoghe, trovando, peraltro, conferma in sede di legittimità (tra le altre si segnalano, da ultimo, le sentenze prodotte da parte appellata in allegato alla comparsa conclusionale, peraltro, relative a situazione analoga ed alle stesse annualità 2016 e 2017).
A fronte di tale univoco indirizzo interpretativo, dal quale non vi è ragione di discostarsi e che, pertanto, non può che riproporsi e riprodursi, le pur pregevoli deduzioni difensive articolate nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, sono totalmente recessive.
3.2. In via preliminare, stante l'oggetto della controversia, va osservato che la giurisprudenza amministrativa ha sancito la piena legittimità della clausola di proroga degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1999.
Il giudice amministrativo ha precisato che la clausola di proroga automatica dell'accordo nell'anno seguente sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, nel consentire – sia pure con le necessarie garanzie per la finanza pubblica – un regime di proroga per lo svolgimento delle prestazioni, risulta funzionale al sistema e finalizzata al regolare svolgimento del servizio sanitario. Ciò in quanto, nell'attuale assetto ordinamentale non può negarsi che strutture pubbliche e private concorrano – sulla base della richiamata programmazione – a garantire i livelli essenziali di assistenza, espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Ne deriva che nessuna interruzione dell'erogazione delle prestazioni può essere ipotizzata. A fronte di ciò, neppure appare possibile delineare
– in un sistema fisiologicamente caratterizzato, come ricordato dalla decisione n. 8 del
2006, dalla sopravvenienza degli atti di determinazione del budget da parte dell'Amministrazione – un'interruzione delle prestazioni da parte degli erogatori 'privati' accreditati, né tanto meno risulta ipotizzabile che gli stessi operatori continuino ad erogare il servizio in assenza di alcuna previsione contrattuale, seppur provvisoria (cfr.
Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724).
3.3. Posta dunque la piena legittimità della clausola di proroga di cui all'articolo 9 comma
2 dell'accordo stipulato nell'anno 2016, da ritenersi vigente anche nel 2017, occorre allora vagliare la fondatezza dell'assunto dell'appellante secondo cui, in sostanza, l' CP_2 dovrebbe erogare i corrispettivi per l'anno 2017 entro il tetto massimo già previsto per l'anno 2016, dovendosi ritenere l'accordo, implicitamente ma inequivocabilmente, insensibile alla previsione dei tetti massimi stabiliti per l'anno 2017.
L'assunto non può essere condiviso, siccome esattamente ritenuto dal Tribunale cosentino.
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La giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che è pur vero che al fine dell'erogazione delle prestazioni è necessario che – ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2,
d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999 – sia stipulato un contratto di servizio tra Autorità e soggetto accreditato, che contenga la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni “che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza” (art. 8-quinquies, comma 2 lett. b), purtuttavia, caratteristiche e volume delle prestazioni, non sono oggetto di una vera e propria negoziazione, bensì discendono dalla programmazione di cui al Piano preventivo annuale regionale, al fine di razionalizzare il sistema delle prestazioni sanitarie sul territorio. Con la conseguenza che, risulta, dunque, delineato un sistema bifasico tra negoziazione e programmazione in cui la prima è strettamente determinata dalla seconda
(cfr Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724, cit.).
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, in materia di determinazione di tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito sanitario, la pubblica amministrazione è dotata di un potere ampiamente discrezionale, il cui esercizio –suscettibile di vaglio giurisdizionale ove illogico, irragionevole e manifestamente ingiusto– deve individuare un punto di sintesi in esito alla comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale e l'efficienza delle strutture pubbliche sanitarie (così Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608; si veda anche Cass. n. 26334 del 29/09/2021).
Nella Regione Calabria, interessata dal regime emergenziale del Piano di rientro,
l'individuazione delle somme da destinare all'acquisto delle prestazioni sanitarie da strutture accreditate spetta al Commissario ad acta, nominato al fine di colmare l'imponente esposizione debitoria calabrese nel settore sanitario, così da rendere stringenti i criteri di fissazione del tetto massimo di spesa, posto a monte dell'erogazione dei singoli budgets destinati alle strutture private.
È, dunque, indubbio che il volume massimo delle prestazioni per le singole strutture sanitarie, pubbliche o private o per gruppi di strutture, pur indicato nel contratto, viene stabilito in via autoritativa e vincolante in sede di programmazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
In tal senso, la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2002, n.
418) ha precisato che spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto
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massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppo di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni.
Data la complessità delle valutazioni da operare nell'esercizio di detta potestà programmatica, da operare di regola annualmente, è del tutto fisiologico che la determinazione dei tetti di spesa sopravvenga nel corso dell'anno, quando le strutture sanitarie hanno già avviato la erogazione del servizio.
Ciò comporta che gli atti di programmazione abbiano un legittimo effetto retroattivo.
L'esercizio consapevole del potere di programmazione non può che implicare una cognizione puntuale, da parte della Regione, delle risorse alle quali poter attingere onde garantire la remunerazione delle prestazioni sanitarie.
In questa cornice, la fissazione dei tetti in corso di anno -pur se preventiva- risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili (v. Cons. Stato, Ad. Plen. 12 aprile 2012, nn. 3 e 4).
Ed allora, l'atto autoritativo e vincolante di determinazione del tetto di spesa indubbiamente concorre a determinare il contenuto del contratto per volontà legislativa e, nel caso che qui occupa, anche per esplicita volontà negoziale delle parti.
Ed invero, l'articolo 14 del contratto prorogato, rubricato “Clausola di salvaguardia”, al comma 1 dispone: «Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti». È indubbio che, per effetto della clausola in parola, la struttura privata operante in regime di prorogatio, abbia accettato «espressamente, completamente ed incondizionatamente» il contenuto e gli effetti del provvedimento di determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2017, adottato con decreto commissariale n. 128 del 2017 provvedimento autoritativo intervenuto nel corso dell'anno 2017 (27.10.2017) ed avente, come sopradetto, efficacia retroattiva e vincolatività ex lege.
D'altro canto, recepire le tesi dell'appellante significherebbe riconoscere alle parti la facoltà di sottraendosi ai futuri programmi di determinazione annuale di tetti di spesa, il che condurrebbe evidentemente a conseguenze contra legem, vale a dire alla neutralizzazione della normativa che impone un limite di spesa, che non esplicherebbe più alcun effetto di controllo delle pubbliche finanze.
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Né, tantomeno, alcuna disposizione normativa o negoziale impone invece che l'adozione dell'atto determinativo dei tetti massimi di spesa debba necessariamente avvenire sempre prima che la produzione raggiunga il budget dell'anno precedente, vigente in prorogatio.
Piuttosto, la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche a distanza notevole dall'inizio delle attività assistenziali, pone un problema di tutela dell'affidamento degli operatori privati ad agire, in coerenza con il fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, secondo una logica imprenditoriale e sulla base di un quadro quanto più possibile sicuro e chiaro circa le prestazioni remunerabili e le regole da applicare (si veda Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5632).
Tutela che, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 aprile 2012,
n. 3, richiede che le decurtazioni imposte al tetto dell'anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all'esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio o nel corso dell'anno. Gli operatori hanno dunque un punto di riferimento regolatore.
Le censure articolate nel primo motivo di appello devono, pertanto, essere rigettate.
3.4. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Pacifica la insuperabilità del budget massimo di spesa, le prestazioni sanitarie extra budget rese da non possono essere neppure indennizzate ai sensi dell'art. 2041 c.c. Parte_1
Come detto, l'originaria parte attrice ravvisa un indebito arricchimento della amministrazione sanitaria, a fronte di prestazioni sanitarie effettivamente rese, con il corrispondente depauperamento della (che ha sostenuto i costi) e l'insussistenza Pt_1 della giusta causa (di tale indebito arricchimento), consistente nella specie nella non negabilità delle prestazioni rese e nel risparmio di spesa ricavatone.
Ora, è noto che, alla stregua di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 26 maggio 2015, n. 10798, i presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste privata o pubblica del soggetto che ha conseguito l'arricchimento, sono sempre e soltanto quelli previsti dall'art. 2041 c.c.; vale a dire che l'indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto fosse stato negoziale.
Superando il precedente orientamento che riteneva affidata alla valutazione discrezionale della sola amministrazione, unica legittimata ad esprimersi sulla rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse, secondo il nuovo corso giurisprudenziale, una volta provato l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato,
l'accipiens, P.A., sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non
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esserne stato consapevole. In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica
Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto).
Applicando tali principi alle prestazioni sanitarie extra budget, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito; al contrario, “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (…). Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene chiesto”. Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi “inequivocabilmente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”: Cass. 24/04/2019, n. 12129)” (cfr. Cass. civ.,
29 ottobre 2019, n. 27608).
Se ne conclude che nel caso in esame l'ipotetico arricchimento arrecato alla P.A. deve ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione “imposto” deve essere dato alla stregua delle coordinate normative ed interpretative dinanzi evidenziate;
il che esclude ogni indennizzo. Ed infatti, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando alla struttura privata accreditata il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocabilmente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
§
4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi dettati dai DD.MM. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22, (scaglione da € 52.001 a € 260.000), escluso il compenso per la fase istruttoria in appello perché non tenuta.
4.2. Ricorrono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 c.p.c. resa il 16 maggio 2019 e pubblicata in data 17 maggio 2019, il Tribunale di Cosenza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' , che si liquidano in complessivi € 9.991,00 Controparte_1 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del
15% ed accessori come per legge;
- Condanna, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, l'appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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