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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile
All'udienza dell'11/03/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al 786/2024 R.G.A.C., è presente, per delega dell'avv. Stefania
INTERDONATO, l'avv. Angela Simona Borrello, la quale si riporta ai propri atti difensivi ed insiste in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte.
Il giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 786 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Interdonato;
- appellante- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-appellata contumace -
*******
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi,
n. 1082/2023, depositata in cancelleria in data 29.12.2023, con la quale è stata accolta la domanda proposta in primo grado dalla società appellata, e per l'effetto è stata dichiarata nulla la cartella esattoriale n. 094 20210007935482000, sottesa all'intimazione di pagamento Contr n. 0942023900197889000, con condanna della resistente alla refusione delle spese.
1 Con il ricorso introduttivo del gravame, notificato via PEC in data 17.7.2024,
[...]
illustra in sintesi i seguenti motivi d'appello: 1) violazione ed erronea Parte_1 applicazione dell'art. 3 bis della l. 53/1994 e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, nonché dell'art. 26 del DPR n. 602/73, per avere la sentenza erroneamente ritenuto fondata la doglianza relativa all'invalidità della notifica della cartella esattoriale e di una successiva comunicazione preventiva di ipoteca, invocata dal concessionario quale atto interruttivo della prescrizione, applicando l'art. 3 bis sopra citato (in base al quale la notificazione con modalità telematica è valida solo se eseguita utilizzando un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi), norma che riguarda le notificazioni eseguite dagli avvocati, mentre la materia delle notifiche degli atti esattoriali è disciplinata dall'art. 26 del DPR n. 602/73 che, come confermato anche da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, contempla l'obbligo che l'indirizzo del destinatario, e non anche quello del mittente, risulti da pubblichi elenchi;
2) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., avendo il giudice a quo ritenuto che il suddetto vizio di notifica comporti una nullità insanabile dell'atto, mentre – anche a voler ritenere la nullità della notifica dell'intimazione e della sottostante cartella –, si tratterebbe di vizio sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione; 3) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, perché alla notifica della cartella, in data
23.3.2022, ha fatto seguito la notifica del preavviso di ipoteca in data 22.11.2022, sicchè la mancata impugnazione di quegli atti impedisce di invocare la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente.
Chiede dunque che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale voglia
“annullare/riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso introduttivo” e condannare l'appellata alle spese anche del primo grado.
L'appellata pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza del 10.12.2024, mutato il rito da speciale a ordinario, in considerazione della natura della controversia, è stata fissata per la discussione e decisione l'odierna udienza, alla quale la causa è stata decisa.
2. L'appello è fondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Controparte_1
aveva chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di
[...] pagamento sopra meglio indicata, nonché della cartella di pagamento e del ruolo presupposto, inerente sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per
2 l'importo di euro 301,03, invocando la prescrizione della pretesa, per decorso del termine quinquennale, in difetto di notifica di qualsivoglia atto interruttivo. Contr Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva depositato, in allegato alla Cont memoria di costituzione, la copia del messaggio, in formato . di ricevuta di avvenuta consegna, all'indirizzo PEC della notifica della cartella di Email_1 pagamento n. 094 20210007935482000, sottesa all'intimazione di pagamento n.
0942023900197889000.
A fronte dei documenti depositati dalla resistente, la società ricorrente, anche con le note depositate dinanzi al primo giudice il 3.10.2023, aveva poi contestato unicamente la provenienza da indirizzo inesistente nei pubblici registri, senza lamentare alcuno specifico pregiudizio sostanziale.
La sentenza di primo grado, accogliendo le tesi esposte dalla ricorrente, ha dichiarato “la nullità della cartella esattoriale n…, sottesa all'intimazione di pagamento n…”, ritenendo nulla la notificazione eseguita via PEC da un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici registri ( t) e citando la massima di un Email_2 precedente giurisprudenziale (Cass. 17346/2019), ove si faceva riferimento alla necessaria applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994.
Tuttavia, la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973, il quale stabilisce che “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il testo della norma di riferimento è significativamente diverso da quello che, disciplinando la “Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, prevede che “La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019).
In altri termini, per le notificazioni delle cartelle esattoriali, non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dagli avvocati e dai procuratori legali, ma le regole
3 dettate dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC) e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici
o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Ciò posto, ai fini della validità della notifica della cartella., deve ritenersi necessaria l'iscrizione nei Registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche del mittente della stessa.
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684 del
03/07/2023).
Nel caso che occupa, non risultando contestato alcuno specifico pregiudizio sostanziale, la notifica telematica della cartella presupposta, intervenuta il 23.3.2022 all'indirizzo PEC del destinatario, deve ritenersi provata;
né dalla data di notifica della cartella a quella dell'intimazione, notificata il 13.4.2023, è decorso il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 della l. 689/81, applicabile in ragione della natura del credito.
In accoglimento totale dell'appello, la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto della domanda introdotta in primo grado dalla società Controparte_4
4. Attesa la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto controverso, rispetto al momento dell'introduzione della domanda in primo grado, le spese di lite del doppio grado vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da contro in persona del legale Parte_1 Controparte_4 rappresentanti pro-tempore, così provvede:
4 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1082/2023 del Giudice di pace di Palmi, rigetta la domanda proposta in primo grado da parte appellata;
2. compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Palmi, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
5
Sezione civile
All'udienza dell'11/03/2025, dinanzi al Giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al 786/2024 R.G.A.C., è presente, per delega dell'avv. Stefania
INTERDONATO, l'avv. Angela Simona Borrello, la quale si riporta ai propri atti difensivi ed insiste in tutte le domande eccezioni e deduzioni ivi proposte.
Il giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono allegati al presente verbale per farne parte integrante.
Il giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 786 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Interdonato;
- appellante- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-appellata contumace -
*******
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palmi,
n. 1082/2023, depositata in cancelleria in data 29.12.2023, con la quale è stata accolta la domanda proposta in primo grado dalla società appellata, e per l'effetto è stata dichiarata nulla la cartella esattoriale n. 094 20210007935482000, sottesa all'intimazione di pagamento Contr n. 0942023900197889000, con condanna della resistente alla refusione delle spese.
1 Con il ricorso introduttivo del gravame, notificato via PEC in data 17.7.2024,
[...]
illustra in sintesi i seguenti motivi d'appello: 1) violazione ed erronea Parte_1 applicazione dell'art. 3 bis della l. 53/1994 e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, nonché dell'art. 26 del DPR n. 602/73, per avere la sentenza erroneamente ritenuto fondata la doglianza relativa all'invalidità della notifica della cartella esattoriale e di una successiva comunicazione preventiva di ipoteca, invocata dal concessionario quale atto interruttivo della prescrizione, applicando l'art. 3 bis sopra citato (in base al quale la notificazione con modalità telematica è valida solo se eseguita utilizzando un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi), norma che riguarda le notificazioni eseguite dagli avvocati, mentre la materia delle notifiche degli atti esattoriali è disciplinata dall'art. 26 del DPR n. 602/73 che, come confermato anche da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, contempla l'obbligo che l'indirizzo del destinatario, e non anche quello del mittente, risulti da pubblichi elenchi;
2) violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., avendo il giudice a quo ritenuto che il suddetto vizio di notifica comporti una nullità insanabile dell'atto, mentre – anche a voler ritenere la nullità della notifica dell'intimazione e della sottostante cartella –, si tratterebbe di vizio sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione; 3) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, perché alla notifica della cartella, in data
23.3.2022, ha fatto seguito la notifica del preavviso di ipoteca in data 22.11.2022, sicchè la mancata impugnazione di quegli atti impedisce di invocare la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente.
Chiede dunque che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale voglia
“annullare/riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso introduttivo” e condannare l'appellata alle spese anche del primo grado.
L'appellata pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza del 10.12.2024, mutato il rito da speciale a ordinario, in considerazione della natura della controversia, è stata fissata per la discussione e decisione l'odierna udienza, alla quale la causa è stata decisa.
2. L'appello è fondato.
Deve premettersi che, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, in atti, emerge che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Controparte_1
aveva chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di
[...] pagamento sopra meglio indicata, nonché della cartella di pagamento e del ruolo presupposto, inerente sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per
2 l'importo di euro 301,03, invocando la prescrizione della pretesa, per decorso del termine quinquennale, in difetto di notifica di qualsivoglia atto interruttivo. Contr Nel costituirsi in primo grado, il concessionario aveva depositato, in allegato alla Cont memoria di costituzione, la copia del messaggio, in formato . di ricevuta di avvenuta consegna, all'indirizzo PEC della notifica della cartella di Email_1 pagamento n. 094 20210007935482000, sottesa all'intimazione di pagamento n.
0942023900197889000.
A fronte dei documenti depositati dalla resistente, la società ricorrente, anche con le note depositate dinanzi al primo giudice il 3.10.2023, aveva poi contestato unicamente la provenienza da indirizzo inesistente nei pubblici registri, senza lamentare alcuno specifico pregiudizio sostanziale.
La sentenza di primo grado, accogliendo le tesi esposte dalla ricorrente, ha dichiarato “la nullità della cartella esattoriale n…, sottesa all'intimazione di pagamento n…”, ritenendo nulla la notificazione eseguita via PEC da un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici registri ( t) e citando la massima di un Email_2 precedente giurisprudenziale (Cass. 17346/2019), ove si faceva riferimento alla necessaria applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994.
Tuttavia, la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973, il quale stabilisce che “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il testo della norma di riferimento è significativamente diverso da quello che, disciplinando la “Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, prevede che “La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, cui si riferisce l'ordinanza della S.C., citata dal ricorrente, n. 17346 del 27 giugno 2019).
In altri termini, per le notificazioni delle cartelle esattoriali, non si applica l'art. 3 bis sopra citato, destinato alle notificazioni curate dagli avvocati e dai procuratori legali, ma le regole
3 dettate dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 (secondo cui solo l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC) e dal d.P.R. n. 68/2005 (tra le quali quella di cui all'art. 16, secondo cui “
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici
o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”).
Ciò posto, ai fini della validità della notifica della cartella., deve ritenersi necessaria l'iscrizione nei Registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non anche del mittente della stessa.
Le considerazioni che precedono sono confortate dall'orientamento della S.C., che qui si condivide, secondo il quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (in tal senso, v. Cass. Sez. V, Sentenza n. 18684 del
03/07/2023).
Nel caso che occupa, non risultando contestato alcuno specifico pregiudizio sostanziale, la notifica telematica della cartella presupposta, intervenuta il 23.3.2022 all'indirizzo PEC del destinatario, deve ritenersi provata;
né dalla data di notifica della cartella a quella dell'intimazione, notificata il 13.4.2023, è decorso il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 della l. 689/81, applicabile in ragione della natura del credito.
In accoglimento totale dell'appello, la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto della domanda introdotta in primo grado dalla società Controparte_4
4. Attesa la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto controverso, rispetto al momento dell'introduzione della domanda in primo grado, le spese di lite del doppio grado vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice d.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da contro in persona del legale Parte_1 Controparte_4 rappresentanti pro-tempore, così provvede:
4 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1082/2023 del Giudice di pace di Palmi, rigetta la domanda proposta in primo grado da parte appellata;
2. compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
Palmi, 11 marzo 2025.
Il Giudice
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