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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/07/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5702/2016, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta mandato a margine C.F._1
dell'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Raffaele Russo (C.F.: C.F._2
) e Rosalba D'Onofrio (C.F.: ), del foro di S. Maria
[...] C.F._3
C.V., con studio in Vitulazio (CE) alla via Tutuni n. 13, ove elettivamente domiciliano attore
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilenia Ruizzo (C.F.: ), presso C.F._5
cui è elettivamente domiciliato in Caianello (CE) alla via Ceraselle I Traversa n. 24, in virtù di procura alle liti convenuto
Conclusioni : come in atti . MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, all'uopo devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. citava in Parte_1
giudizio il sig. , per ivi sentirlo dichiarare responsabile e, per Parte_2
l'effetto, condannare all'integrale risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali che l'attore assumeva di avere subito a causa della ingiusta ed infondata denuncia contro di lui sporta dal convenuto e del successivo procedimento penale cui l'attore medesimo veniva sottoposto, che si concludeva con una sentenza di assoluzione in favore dello stesso.
In particolare, l'attore rappresentava che in data 24/10/1998 il convenuto aveva sporto denuncia nei suoi confronti, deducendo di essere stato sottoposto a controllo, durante una battuta di caccia, in data 22/10/1998 , da , unitamente Parte_1
a , in qualità di guardie venatorie. Il convenuto asseriva che gli Persona_1
agenti gli avevano richiesto di svuotare le tasche ed, essendo fuoriuscite dalle stesse 2 cartucce a palla singola cal. 12 e 4 cartucce dello stesso calibro a piombo spezzato, il sig. aveva proferito le seguenti parole: “tu stai inguaiato perché Parte_1
questo tipo di munizionamento non lo puoi portare, quindi ti dobbiamo sequestrare il fucile e ritirarti il porto d'arma, quindi per non inguaiarti ti agevoliamo facendoti una contravvenzione amministrativa per altro motivo”. Inoltre, il denunciante asseriva che il sig. , in occasione del predetto controllo, faceva Parte_1
firmare al cacciatore un verbale di contravvenzione per non avere annotato la giornata di caccia sul tesserino venatorio e, che, andando via, gli agenti si impossessavano delle 4 cartucce a pallettoni senza sottoscrizione di verbale. A seguito della suindicata denuncia, in data 10/07/1999, al sig. Parte_1
veniva notificata un'ordinanza cautelare applicativa della misura della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di guardia venatoria e dell'interdizione da tutte le attività ad essa inerenti, nei confronti dello stesso e del sig. . All'udienza Persona_1
penale del 14/03/2000 l'agente di Polizia Provinciale veniva rinviato a giudizio per il reato di peculato. Tuttavia, all'esito del dibattimento, con sentenza del 12/11/2008,
l'attore veniva completamente assolto dalle accuse mosse contro di lui, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
Sicché, si costituiva nel presente giudizio il sig. , il quale eccepiva, Parte_2
in via preliminare, la presunta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dall'attore, nonché l'asserita nullità ed inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Il convenuto, nel merito, contestava altresì la ricostruzione fattuale e la fondatezza della domanda.
Veniva svolta l'istruttoria mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti. Dopo ripetuti rinvii per vacanza del ruolo, il fascicolo veniva assegnato al magistrato decidente in data 20.3.2024. Successivamente trattato in presenza, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice, all'udienza dell'08/07/2025, riservava la causa in decisione.
Ciò posto, preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dispiegata dal convenuto.
In materia di risarcimento del danno derivante da condotte illecite, la norma che disciplina i termini di prescrizione del diritto è l'art. 2947 c.c., ai sensi della quale il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, laddove il fatto sia considerato dalla legge come reato e per lo stesso sia disposto un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo dovrà applicarsi anche all'azione civile.
Nel caso di cui si controverte, il fatto da cui trae origine la domanda risarcitoria, formulata dal sig. , è considerato dalla legge come reato di Parte_1 calunnia ex art. 368 c.p. e per lo stesso è prevista una prescrizione di sei anni decorrente dal giorno della consumazione. Sicchè, in base al disposto di cui all'art. 2947 c.c., il termine prescrizionale ed il dies a quo di decorrenza sono quelli previsti dalla fattispecie penale, anche per quanto concerne l'azione risarcitoria esperibile dal danneggiato.
Il principio da applicare è quello per il quale il termine di prescrizione previsto per il reato di calunnia - che a norma dell'art 2947, co. III c.c è applicabile anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato che per l'azione civile dalla stessa data, e cioè dalla data in cui l'Autorità ha conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale poiché il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa giunge la falsa denuncia.
In particolare, nel momento in cui l'autorità giudiziaria riceve la denuncia o la notitia criminis, la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto (Cass. ord. n. 21534/2017; Cass. sent. 21940/2017; Cass. sent. N.
940/1972).
Pertanto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può essere individuato nella data di accertamento dell'insussistenza del fatto e, dunque, nella pubblicazione della sentenza di assoluzione.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass.
S.U. n. 23763/2011). Quindi, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947
c.c. la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata che è individuabile nel momento della presentazione della denuncia asseritamente calunniosa, o al massimo nel momento in cui il danneggiato ne sia venuto a conoscenza.
Ed invero, nel caso di specie, posto che la data in cui è stata sporta la querela da nei confronti di è il 24/10/1998, conteggiando Parte_2 Parte_1
sei anni da tale data, il termine prescrizionale per promuovere l'azione civile di risarcimento deve considerarsi compiuto il 24/10/2004.
Sennonché, anche accogliendo l'orientamento della Corte Suprema, ribadito in una recentissima pronuncia, non può non ritenersi prescritto il termine per l'esercizio dell'azione civile. Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabili ad un determinato soggetto, ovvero nel momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza. Si richiede, inoltre, che il danneggiato abbia consapevolezza del fatto che il danno è non solo causalmente riferibile ad un determinato autore, ma anche che lo è dal punto di vista soggettivo, del dolo e della colpa. Bisogna distinguere i casi nei quali il danneggiato da un reato è egli stesso imputato nel processo penale, dai casi nei quali non lo è. Nel caso di vittima non imputata, è ragionevole supporre che al momento del rinvio a giudizio dell'autore del reato, la vittima possa avere una consapevolezza di aver subito il danno o che si tratti di danno ingiusto. Nel caso, invece, di vittima imputata, le parti sono invertite (il danneggiato è l'imputato e l'autore dell'illecito è parte civile), quindi il danneggiato dovrebbe avere la consapevolezza di essere tale
(ossia di essere stato ingiustamente accusato) dal suo stesso rinvio a giudizio. In questo caso il rinvio a giudizio indica la responsabilità del danneggiato, a differenza del caso tipico di vittima di illecito penale, ove il rinvio a giudizio indica la responsabilità altrui(Cass. Civ. sez. III, 23 febbraio 2023, n. 5650).
Pertanto, nel caso di specie, qualora si volesse postecipare il dies a quo alla data successiva del rinvio a giudizio dell'attore, deve comunque osservarsi che anche in questo caso il termine prescrizionale è decorso.
Ed invero, il sig. veniva rinviato a giudizio con decreto del Parte_1
07/11/2000. Tra l'altro, già in precedenza, e segnatamente in data 10/07/1999, quest'ultimo riceveva la notifica di un'ordinanza cautelare emanata nei suoi confronti.
Sicché, non pare revocabile in dubbio che l'attore abbia avuto piena contezza del danno e del dolo dell'autore dell'asserito illecito già prima della sentenza di assoluzione. Tantomeno si può ritenere che, per la percezione del dolo del convenuto, il sig. abbia avuto bisogno di una sentenza che gli rendesse nota la Parte_1
falsità della notitia criminis.
A nulla rilevano, quindi, ai fini interruttivi della prescrizione, le lettere raccomandate con avviso di ricevimento, allegate in atti, contenenti le diffide al risarcimento danni, inviate per conto dell'avv. Raffaele Russo in data 25/05/2010 e 17/05/2016, essendo in quella data il termine prescrizionale de quo già decorso.
Deve, pertanto, concludersi che la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta per intervenuta prescrizione del diritto.
L'accoglimento dell'eccezione proposta dal convenuto osta a qualsiasi ulteriore approfondimento di merito e determina il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore.
Le spese legali possono essere compensate alla luce della natura della pronuncia che non ha consentito un accertamento dei fatti nel merito anche se, dalla complessiva valutazione della vicenda, anche in sede penale, può ritenersi equo procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, nato a [...] il [...] (C.F.: nei
[...] C.F._1
confronti di , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), così provvede: C.F._4
- Rigetta la domanda attorea, dichiarando prescritta l'azione risarcitoria esercitata dall'attore;
- Compensa per intero le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5702/2016, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta mandato a margine C.F._1
dell'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Raffaele Russo (C.F.: C.F._2
) e Rosalba D'Onofrio (C.F.: ), del foro di S. Maria
[...] C.F._3
C.V., con studio in Vitulazio (CE) alla via Tutuni n. 13, ove elettivamente domiciliano attore
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilenia Ruizzo (C.F.: ), presso C.F._5
cui è elettivamente domiciliato in Caianello (CE) alla via Ceraselle I Traversa n. 24, in virtù di procura alle liti convenuto
Conclusioni : come in atti . MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, all'uopo devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. citava in Parte_1
giudizio il sig. , per ivi sentirlo dichiarare responsabile e, per Parte_2
l'effetto, condannare all'integrale risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali che l'attore assumeva di avere subito a causa della ingiusta ed infondata denuncia contro di lui sporta dal convenuto e del successivo procedimento penale cui l'attore medesimo veniva sottoposto, che si concludeva con una sentenza di assoluzione in favore dello stesso.
In particolare, l'attore rappresentava che in data 24/10/1998 il convenuto aveva sporto denuncia nei suoi confronti, deducendo di essere stato sottoposto a controllo, durante una battuta di caccia, in data 22/10/1998 , da , unitamente Parte_1
a , in qualità di guardie venatorie. Il convenuto asseriva che gli Persona_1
agenti gli avevano richiesto di svuotare le tasche ed, essendo fuoriuscite dalle stesse 2 cartucce a palla singola cal. 12 e 4 cartucce dello stesso calibro a piombo spezzato, il sig. aveva proferito le seguenti parole: “tu stai inguaiato perché Parte_1
questo tipo di munizionamento non lo puoi portare, quindi ti dobbiamo sequestrare il fucile e ritirarti il porto d'arma, quindi per non inguaiarti ti agevoliamo facendoti una contravvenzione amministrativa per altro motivo”. Inoltre, il denunciante asseriva che il sig. , in occasione del predetto controllo, faceva Parte_1
firmare al cacciatore un verbale di contravvenzione per non avere annotato la giornata di caccia sul tesserino venatorio e, che, andando via, gli agenti si impossessavano delle 4 cartucce a pallettoni senza sottoscrizione di verbale. A seguito della suindicata denuncia, in data 10/07/1999, al sig. Parte_1
veniva notificata un'ordinanza cautelare applicativa della misura della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di guardia venatoria e dell'interdizione da tutte le attività ad essa inerenti, nei confronti dello stesso e del sig. . All'udienza Persona_1
penale del 14/03/2000 l'agente di Polizia Provinciale veniva rinviato a giudizio per il reato di peculato. Tuttavia, all'esito del dibattimento, con sentenza del 12/11/2008,
l'attore veniva completamente assolto dalle accuse mosse contro di lui, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
Sicché, si costituiva nel presente giudizio il sig. , il quale eccepiva, Parte_2
in via preliminare, la presunta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dall'attore, nonché l'asserita nullità ed inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Il convenuto, nel merito, contestava altresì la ricostruzione fattuale e la fondatezza della domanda.
Veniva svolta l'istruttoria mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti. Dopo ripetuti rinvii per vacanza del ruolo, il fascicolo veniva assegnato al magistrato decidente in data 20.3.2024. Successivamente trattato in presenza, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice, all'udienza dell'08/07/2025, riservava la causa in decisione.
Ciò posto, preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dispiegata dal convenuto.
In materia di risarcimento del danno derivante da condotte illecite, la norma che disciplina i termini di prescrizione del diritto è l'art. 2947 c.c., ai sensi della quale il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, laddove il fatto sia considerato dalla legge come reato e per lo stesso sia disposto un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo dovrà applicarsi anche all'azione civile.
Nel caso di cui si controverte, il fatto da cui trae origine la domanda risarcitoria, formulata dal sig. , è considerato dalla legge come reato di Parte_1 calunnia ex art. 368 c.p. e per lo stesso è prevista una prescrizione di sei anni decorrente dal giorno della consumazione. Sicchè, in base al disposto di cui all'art. 2947 c.c., il termine prescrizionale ed il dies a quo di decorrenza sono quelli previsti dalla fattispecie penale, anche per quanto concerne l'azione risarcitoria esperibile dal danneggiato.
Il principio da applicare è quello per il quale il termine di prescrizione previsto per il reato di calunnia - che a norma dell'art 2947, co. III c.c è applicabile anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato che per l'azione civile dalla stessa data, e cioè dalla data in cui l'Autorità ha conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale poiché il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa giunge la falsa denuncia.
In particolare, nel momento in cui l'autorità giudiziaria riceve la denuncia o la notitia criminis, la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto (Cass. ord. n. 21534/2017; Cass. sent. 21940/2017; Cass. sent. N.
940/1972).
Pertanto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può essere individuato nella data di accertamento dell'insussistenza del fatto e, dunque, nella pubblicazione della sentenza di assoluzione.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass.
S.U. n. 23763/2011). Quindi, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947
c.c. la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata che è individuabile nel momento della presentazione della denuncia asseritamente calunniosa, o al massimo nel momento in cui il danneggiato ne sia venuto a conoscenza.
Ed invero, nel caso di specie, posto che la data in cui è stata sporta la querela da nei confronti di è il 24/10/1998, conteggiando Parte_2 Parte_1
sei anni da tale data, il termine prescrizionale per promuovere l'azione civile di risarcimento deve considerarsi compiuto il 24/10/2004.
Sennonché, anche accogliendo l'orientamento della Corte Suprema, ribadito in una recentissima pronuncia, non può non ritenersi prescritto il termine per l'esercizio dell'azione civile. Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabili ad un determinato soggetto, ovvero nel momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza. Si richiede, inoltre, che il danneggiato abbia consapevolezza del fatto che il danno è non solo causalmente riferibile ad un determinato autore, ma anche che lo è dal punto di vista soggettivo, del dolo e della colpa. Bisogna distinguere i casi nei quali il danneggiato da un reato è egli stesso imputato nel processo penale, dai casi nei quali non lo è. Nel caso di vittima non imputata, è ragionevole supporre che al momento del rinvio a giudizio dell'autore del reato, la vittima possa avere una consapevolezza di aver subito il danno o che si tratti di danno ingiusto. Nel caso, invece, di vittima imputata, le parti sono invertite (il danneggiato è l'imputato e l'autore dell'illecito è parte civile), quindi il danneggiato dovrebbe avere la consapevolezza di essere tale
(ossia di essere stato ingiustamente accusato) dal suo stesso rinvio a giudizio. In questo caso il rinvio a giudizio indica la responsabilità del danneggiato, a differenza del caso tipico di vittima di illecito penale, ove il rinvio a giudizio indica la responsabilità altrui(Cass. Civ. sez. III, 23 febbraio 2023, n. 5650).
Pertanto, nel caso di specie, qualora si volesse postecipare il dies a quo alla data successiva del rinvio a giudizio dell'attore, deve comunque osservarsi che anche in questo caso il termine prescrizionale è decorso.
Ed invero, il sig. veniva rinviato a giudizio con decreto del Parte_1
07/11/2000. Tra l'altro, già in precedenza, e segnatamente in data 10/07/1999, quest'ultimo riceveva la notifica di un'ordinanza cautelare emanata nei suoi confronti.
Sicché, non pare revocabile in dubbio che l'attore abbia avuto piena contezza del danno e del dolo dell'autore dell'asserito illecito già prima della sentenza di assoluzione. Tantomeno si può ritenere che, per la percezione del dolo del convenuto, il sig. abbia avuto bisogno di una sentenza che gli rendesse nota la Parte_1
falsità della notitia criminis.
A nulla rilevano, quindi, ai fini interruttivi della prescrizione, le lettere raccomandate con avviso di ricevimento, allegate in atti, contenenti le diffide al risarcimento danni, inviate per conto dell'avv. Raffaele Russo in data 25/05/2010 e 17/05/2016, essendo in quella data il termine prescrizionale de quo già decorso.
Deve, pertanto, concludersi che la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta per intervenuta prescrizione del diritto.
L'accoglimento dell'eccezione proposta dal convenuto osta a qualsiasi ulteriore approfondimento di merito e determina il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore.
Le spese legali possono essere compensate alla luce della natura della pronuncia che non ha consentito un accertamento dei fatti nel merito anche se, dalla complessiva valutazione della vicenda, anche in sede penale, può ritenersi equo procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, nato a [...] il [...] (C.F.: nei
[...] C.F._1
confronti di , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), così provvede: C.F._4
- Rigetta la domanda attorea, dichiarando prescritta l'azione risarcitoria esercitata dall'attore;
- Compensa per intero le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli