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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 121/2020
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 121/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento dei danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 8/01/2025
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati dall'avv. Maria Annunziata Chiarizio (c.f.: C.F._2
e dall'avv. Alfonso Vassallo (c.f.: in C.F._3 C.F._4 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, con questi elettivamente domiciliati presso l'avv. Marcello Falcone in Napoli al Corso Meridionale n. 7
Ricorrente
E
(c.f.: ) con sede in alla piazza S. Agostino n. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
4, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato in forza di Parte_3
Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali del
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Parte_4
[...] [...]
del 17.01.2020, giusta procura alle liti allegata alla comparsa
[...] di costituzione, dall'avv. Margherita Pagano (c.f.: ), unitamente C.F._5
alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 61
Resistente
E 2 (c.f.: ) in persona del legale rappresentante Presidente Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata dall'avv. Paola Parente (c.f.
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6 Persona_1
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19/11/2019 al e alla Controparte_1
e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, alla in Controparte_3 CP_3
data 28/02/2020, e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
i predetti Enti, affinché l'adito Tribunale, previo accertamento della loro responsabilità per l'esondazione dell'alveo Trave, verificatasi in il 19/06/2014 li condanni al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 35.149,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che:
-- è proprietario di un terreno censito in catasto del Comune di Parte_2
Forchia (BN) al foglio n. 2, particelle nn. 145 e 776, in virtù di atto di compravendita a mezzo Notaio dott.ssa da San Felice a Cancello del 03/11/2006 Persona_2
Rep. n. 38544 – Racc. n. 5208;
-- AR è proprietaria del fondo sito nel Comune di Arienzo (CE) Parte_1
riportato in catasto al foglio n. 9 particella n. 5018, in virtù di atto di compravendita a mezzo Notaio dott.ssa da San Felice a Cancello del 29 luglio 1999 – Persona_3
repertorio n. 49118 – fascicolo n. 10307, destinato prevalentemente alla coltura di ciliegie e noci;
-- inoltre, è coltivatrice diretta e titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola con oggetto coltivazione di tabacchi, olivi e frutta;
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 -- in particolare, “lo straripamento del 19/06/2014 ha completamento inquinato i terreni, deteriorando e danneggiando le proprietà chimiche, fisiche e microbiologiche del terreno;
inoltre, la permanenza nei terreni di quanto esondato dall'EO (acqua – fango e detriti) per più giorni, ha comportato una condizione di asfissia delle piante ivi esistenti ed in particolare delle piante di noci e ciliegio presenti sul fondo coltivato 3 dalla sig.ra al fg. 9, p.lla 5018 del Comune di (6 piante di Parte_1 CP_1
noci e 12 piante di ciliegio) che, a sua volta, ha indotto alla morte le medesime piante”
(così a pag. 3 dell'atto di citazione);
-- i danni complessivamente verificatisi ammontano a € 35.149,50 di cui € 13.700,00 per ed € 21.449,50 per , come quantificati nella Parte_2 Parte_1
perizia di parte versata in atti;
-- con raccomandata a/r dell'8/06/2015, indirizzata alla ed al Controparte_3
, e ricevuta dagli Enti rispettivamente in data 11 e 10 giugno 2015, Controparte_1
hanno richiesto il risarcimento dei danni patiti;
-- con successiva nota a/r del 14/10/2015, ricevuta dal il 20/10/2015 Controparte_1
e dalla il 22/10/2015, hanno formulato nei confronti dei medesimi Controparte_3
Enti un invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L.
n. 132/14, convertito con la Legge n. 162/14 per la risoluzione in via amichevole della controversia;
-- hanno anche avanzato la stessa richiesta e lo stesso invito ex art. 2 D.L. n. 132/14 nei confronti delle Provincie di Benevento e Caserta con raccomandata a mezzo P.E.C. del
15/03/2019;
-- tutte le richieste e gli inviti formulati sono rimasti privi di riscontro.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata in data 4/02/2020, si è costituito il
, eccependo in via preliminare il suo difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in quanto la custodia ed il controllo dell'alveo Trave spetterebbero solo alla ex art. 34 del D.Lgs. n. 96 del 30.03.1999. Controparte_3
2.2. Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, Controparte_1 perché lo straripamento dell'alveo sarebbe stato conseguenza diretta di un evento alluvionale eccezionale, integrante forza maggiore o caso fortuito.
3. Con comparsa di costituzione deposita il 25/11/2020 si è costituita la CP_3
che ha eccepito l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in
[...]
favore del Giudice Ordinario, sotto un duplice aspetto.
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 Sotto un primo profilo, la deduce che per costante giurisprudenza della CP_3
Cassazione, il giudizio avente ad oggetto la delibazione della violazione delle “comuni regole di prudenza”, come nel caso di specie, e non atti o scelte amministrative sarebbe di competenza del Giudice Ordinario.
Sotto altro aspetto, la sostiene l'incompetenza del Tribunale delle Acque CP_3 4 Pubbliche per difetto di demanialità delle acque esondate, poiché il Controparte_1
avrebbe costruito una vasca di decantazione sui luoghi per cui è causa con una barriera metallica (griglia) ed, inoltre, perchè in seguito alla realizzazione del Collettore
Caudino, l'alveo Trave sarebbe stato in parte tombato e trasformato in fogna. Pertanto, non potendosi considerare la rete fognaria come opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del R.D. n. 1755 del 1933, competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera sarebbe il Giudice Ordinario.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 4 febbraio 2020, stante la mancata comparizione della il giudice designato ha disposto la rinnovazione Controparte_3 della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, rinviando la causa all'udienza dell'1/12/2020.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 6 giugno 2023 il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per l'espletamento della prova delegata e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 4/06/2024.
Acquisita la prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8/01/2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto dell'8/11/2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate l'11/12/2024 dalla il 27/12/2024 dai ricorrenti e Controparte_3 Parte_2
e il 7/01/2025 dal il Tribunale, nella Parte_1 Controparte_1
composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Questioni preliminari
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio da parte della Controparte_3
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi 5 del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un.,
20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n.
9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n.
172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012, n.
16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
L'alveo Trave è un corso d'acqua naturale, a carattere torrentizio, che nasce in territorio di AR (dove è denominato vallone Palata) ed attraversa i comuni di Forchia,
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
[...] [...]
e San Felice a Cancello, per confluire, una tempo, nell'EO Arena e per
[...] terminare, attualmente, a fondo cieco in località Monticello Volpone di quest'ultimo
(cf TRAP di Napoli 3915/2021), che è una semplice depressione naturale del CP_1
terreno, svolgendo la funzione originaria di raccogliere e far defluire le acque meteoriche, che cadono sul bacino imbrifero che lo alimenta (cfr. TRAP Napoli n. 6 30/1993; n. 40/2002; etc.).
Esso, dunque, fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.), atteso che il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, attuato per effetto dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15. 1.72 n. 8 e degli art. 9, 11 e 87 ss. del D.P.R. 24.7.77
n. 616, non ha inciso sulla titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio fluviale, che è rimasta dello Stato (C. Cost.
9.6.86 n. 133), ma sulla relativa manutenzione, che è a carico della CP_3
Tuttavia, è pacifico e risulta da tutti gli atti di causa e dall'istruttoria svolta che nel luogo di causa l'alveo Trave è per un tratto tombato e rinchiuso in uno scatolare in cemento, in particolare dalla deposizione del teste che peraltro è ingegnere Tes_1
funzionario alle dipendenze del;
si è trattato di un intervento ad Controparte_1
opera del per incanalare il sistema fognario nel sistema dei Regi Controparte_1
Lagni, fino a far confluire le acque di scarico nel Collettore Caudino. Il tutto senza alcuna autorizzazione da parte della responsabile del corso d'acqua. CP_3
Infatti, con la nota prot. 237291 del 2016 indirizzata al la Controparte_1 CP_3
ha specificato di essere venuta a conoscenza del tombamento in occasione di
[...]
sopralluoghi effettuati in seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2015 e, stante l'assenza di una specifica autorizzazione, ha intimato – senza esito ma anche senza darvi seguito, per quanto consta in questa sede - al di Controparte_1
provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante la rimozione dei tratti tombati.
Dal complesso dei dati disponibili, emerge che la ha omesso di Controparte_3 intervenite efficacemente per impedire al di trasformare l'alveo Controparte_1
Trave, almeno in parte, in una fogna che contribuisce alle esondazioni del reticolo idraulico vicino in occasione delle piogge più abbondanti.
Pertanto, attesa la natura di corso d'acqua del Trave e, per altro verso, considerato che l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza affidati alla ai sensi del R.D. n. CP_3
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 523/1904 rientra pienamente nel governo delle acque pubbliche, si radica la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche.
***
5.1. Sempre in via preliminare, va dato atto che il ha eccepito la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuto, a suo avviso, alla 7 manutenzione del corso d'acqua in questione.
Deve osservarsi, tuttavia, che l'eccezione è infondata, in quanto lo stesso ing. Tes_1
dipendente del ha spiegato che in via Fontana il proprio in occasione CP_1 CP_1 della creazione dell'attuale sistema fognario con tombatura dell'alveo Trave ha creato uno scavo dentro l'alveo per meglio convogliare i flussi di acqua. Dunque non vi è dubbio che il sia responsabile sia della rimozione dei rifiuti che hanno ostruito CP_1 il tratto tombato e al contempo per l'esondazione delle acque reflue dalla rete fognaria, favorita dalle abbondanti piogge e che ha certamente ha aggravato i danni.
Pertanto, sussiste la concorrente responsabilità della quale ente Controparte_3
titolare della proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, e del CP_1
per il collegamento del sistema fognario alla rete dei corsi d'acqua della zona.
[...]
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti, derivanti dall'esondazione dell'alveo
Trave avvenuta il 19/06/2014, come descritti e quantificati nella relazione tecnico- peritale dell'agronomo del 20/12/2014, depositata agli atti unitamente al Persona_4
ricorso.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello). 8 Nel caso di specie, la circostanza che in data 19/06/2014 l'alveo Trave è esondato, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa con acqua, melma, detriti e fango, oltre a non essere contestata, è attestata dalla relazione tecnico-peritale dell'agr.
e dai testi escussi, ed è anche dimostrata per via cartolare Parte_2 dall'ordinanza n. 20 del 20/06/2014 del Sindaco di (con la quale si individuava CP_1
un sito di stoccaggio temporaneo per lo smaltimento dei rifiuti riversatisi sulle strade in seguito all'alluvione), mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla CP_3
e dal .
[...] Controparte_1
Infatti, il cattivo stato di manutenzione dell'alveo Trave è stato provato attraverso le fotografie prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince che l'alveo si presentava invaso da detriti e vegetazione, oltre ad essere, come sopra illustrato, utilizzato come fogna nel tratto di interesse per il ricorrente.
Di contro gli enti resistenti hanno dedotto l'eccezionalità dell'evento, ma in modo generico, senza nemmeno accennare ad un tempo di ritorno dell'evento all'uopo significativo;
comunque non lo hanno affatto provato.
***
7. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte redatta dall'agr. e dalla deposizione dei testi escussi. Persona_4
7.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi, il perito di parte ha constatato che sui fondi dei ricorrenti si erano riversate enormi quantità di acqua miste a rifiuti, tra cui ruote, pezzi di ferro, alluminio, legna e materiale alluvionale che successivamente si sono depositati sul terreno.
C N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Comune Parte_2 Controparte_2 CP_1 In particolare, dopo aver descritto le caratteristiche dei terreni dei ricorrenti, il perito ha affermato che “l'area appena descritta in data 19.06.2014 è stata vittima di un allagamento riconducibile allo straripamento del confinante EO Trave (o Palata).
Tale straripamento si è verificato perché, a seguito della caduta in quella data, ingenti quantità di materiali, trasportati dall'acqua riversatasi nel detto fiume occludono le 9 sbarre di una vasca di contenimento posta nei pressi dell'EO versa valle, favorendo di conseguenza l'esondazione dell' nei terreni circostanti proprio Parte_5
in corrispondenza della vasca stessa (vedi foto 1- 2 - 3). Tale fenomeno ha, nella circostanza, completamente deteriorato e danneggiato le proprietà chimiche, fisiche e microbiologiche dei terreni sopracitati.”
Per i danni subiti dai terreni di , il perito ha indicato la somma di € Parte_2
9.000,00 per la rimozione del materiale alluvionale, € 900,00 per riporto del terreno allo stato originale, ed € 800,00 per il costo orario di lavorazione, come preventivato dalla ditta nonché € 3.000,00 per il rifacimento della rete metallica. Parte_6
Per quanto concerne i danni subiti dai terreni di , il perito ha indicato Parte_1
€ 3.937,50 per la perdita di piante di noci e del correlato raccolto di noci, € 6.912,00 per la perdita di piante di ciliegio e dei rispettivi frutti, oltre a € 9.000,00 per il riporto terreno allo stato originale ed € 1.600,00 per il costo orario di lavorazione.
7.2. Il Collegio non ritiene attendibile a fini probatori la stima contenuta nella relazione di parte, che è sfornita di qualsiasi supporto circa l'effettiva entità dei danni subiti da ciascun ricorrente, del tutto disancorata dalla documentazione di spese effettivamente fatte e predisposta secondo criteri generali, che sembrano prescindere dall'analisi del caso concreto. Del resto si rinvengono nel fascicolo di parte dei meri preventivi di spesa fatti da imprese che offrono servizi di pulizia, ma a distanza di oltre 10 anni dall'evento nessun giustificativo di spesa risulta depositato dalle parti.
Sotto altro profilo, va opportunamente considerato che, con particolare riferimento ai danni alle piante di , la ricorrente non ha fornito prova certa delle Parte_1 piantagione di alberi da frutto effettivamente presenti sui fondi al momento dell'evento, né dei danni subiti: il perito di parte dopo aver si è limitato ad affermare che lo straripamento dell'alveo Trave ha causato la morte n. 6 alberi di noce e n. 12 alberi di ciliegio.
Infatti, nessun documento, ad eccezione della visura relativa all'azienda agricola di
, circa l'attività agricola svolta dalla ricorrente risulta prodotto, Parte_1
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 nemmeno il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le 10 aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle piante presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano dunque, per tutti gli istanti, i documenti da cui – partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti - ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni concretamente prodotti dall'alluvione.
Tale deficit non è colmato nemmeno dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato il perimento di alcune piante, ma in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti.
Infatti, interrogato sul relativo capo di domanda, ha affermato: “ricordo Parte_7
che circa un 15-20 piante andarono distrutte, ma non riesco a ricordare quante di noci
e quante di ciliegie” e: “le piante sono state sostituite con altre nuove ma non so se le stesse stiano crescendo bene o meno”; mentre sul medesimo capo di domanda il teste ha riferito: “non ricordo il numero delle piante che andarono distrutte Testimone_2
sebbene fossero parecchie, essendo ritornato sui terreni nei giorni e mesi successivi” e che “delle ciliegie non so dire molto. Ricordo che il raccolto di noci per quell'anno fu di molto inferiore a quello degli anni precedenti”.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 CP_1 CP_1 in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e delle colture ivi praticate.
Inoltre, i rilievi fotografici non riproducono il numero delle piante divelte e, soprattutto, non recano una data certa e, pertanto, non sono dirimenti, poiché i terreni dei ricorrenti insistono su una zona soggetta a frequenti alluvioni. 11 7.2.1. Per tutti gli elementi di incertezza, non dissipati dall'istruttoria, sul numero di piante che perirono, dato su cui i testimoni sono stati molto generici e per cui non è affatto sufficiente la CTP, peraltro nemmeno confermata in sede di esame testimoniale, ma anche in considerazione dei mancati costi di produzione e commercializzazione (non sostenuti), inoltre per la mancata prova dell'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili), applicando i criteri di valutazione del prezzo delle noci e delle ciliegie indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 20% di quanto richiesto da per i danni da perdita di piante e di Parte_1 raccolta dei relativi frutti, ovvero € 2.170,00.
***
7.3. Per i lavori di ripristino dei fondi, le cifre indicate nella perizia non possono essere riconosciute, in quanto la perizia è sfornita di prova documentale, mentre i preventivi della e della non indicano né la tipologia di lavori da Parte_6 Parte_8
effettuare né i mezzi necessari a tal fine.
In particolare, va rilevata la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi sul capo di domanda relativo alla riparazione della rete metallica del terreno di proprietà di
, in quanto il teste ha riferito che “a tutt'oggi è Parte_1 Parte_7 rimasta danneggiata e non risulta riparata”, mentre il teste ha riferito Testimone_2
che “la recinzione venne riparata dallo Anche il terreno della è Pt_2 Pt_1 provvisto di recinzione che venne distrutta dall'allagamento. Detta recinzione venne riparata dalla proprietaria”.
In ogni caso, il risarcimento per i danni subiti dalla rete di recinzione è stato chiesto solo in favore di e non anche in favore di . Parte_2 Parte_1
Per il ripristino dei fondi il CTP menziona lavori di rimozione del materiale alluvionale, quali detriti e terra e riporto di terreno vegetale, oltre ad acquisto di pali e rete metallica: si tratta di attività specialistiche, da farsi con ricorso ad imprese specializzate, attività che suppongono per la rimozione di detriti anche le apposite certificazioni per lo
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_4
[...] [...]
in discarica, di guisa che è inverosimile che per affrontarne il costo non vi
[...]
sia stato nessun acquisto o pagamento documentato.
Nel contempo, la dichiarazione del tecnico nella propria perizia e le dichiarazioni testimoniali riguardanti l'invasione di acqua mista a rifiuti sui terreni rendono verosimile che i ricorrenti abbiano dovuto compiere tali attività quantomeno in 12 economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole – tenuto conto della diversa estensione dei fondi - riconoscere, in via equitativa, la somma di € 1.500,00 per i lavori di ripristino dei terreni ed € 1.000,00 per la riparazione della rete metallica in favore di ed € 3.000,00 per i lavori di ripristino dei Parte_2
terreni in favore di . Parte_1
7.4. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
5.170,00 in favore di , di cui € 3.000,00 per i lavori di ripristino Parte_1 dei terreni ed € 2.170,00 per le colture andate perse, ed € 2.500,00 in favore di
per i lavori di ripristino dei terreni e la riparazione della rete Parte_2
di recinzione.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
7.5. In difetto di prova di diversa graduazione della responsabilità dei due Enti convenuti, l'obbligazione risarcitoria grava – nei rapporti interni - sulla e sul CP_3
nella misura del 50% per ognuna;
i due enti sono condannati in Controparte_1
solido al pagamento della sorte capitale e degli accessori indicati nei confronti dei ricorrenti e . Pt_2 Pt_1
***
8. Le spese di lite
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste in solido a carico della e Controparte_3
del , nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui Controparte_1
al D.M. 147/2022, considerando, per il valore della controversia, la misura del diritto 13 accertato, parametro assente nella nota spese;
la liquidazione è in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Maria Annunziata Chiarizio e Alfonso Vassallo per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 121/2020 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna la e il al Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 pagamento, in solido tra di loro, dell'importo complessivo di € 2.500,00 in favore di e di € 5.170,00 in favore di , oltre rivalutazione Parte_2 Parte_1 monetaria dalla data dell'evento (19/06/2014) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_3 CP_1
a pagare ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 259,00 per esborsi
[...]
documentati ed euro 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv.ti Maria Annunziata Chiarizio e
Alfonso Vassallo per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 8/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 121/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento dei danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 8/01/2025
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati dall'avv. Maria Annunziata Chiarizio (c.f.: C.F._2
e dall'avv. Alfonso Vassallo (c.f.: in C.F._3 C.F._4 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, con questi elettivamente domiciliati presso l'avv. Marcello Falcone in Napoli al Corso Meridionale n. 7
Ricorrente
E
(c.f.: ) con sede in alla piazza S. Agostino n. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
4, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato in forza di Parte_3
Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali del
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Parte_4
[...] [...]
del 17.01.2020, giusta procura alle liti allegata alla comparsa
[...] di costituzione, dall'avv. Margherita Pagano (c.f.: ), unitamente C.F._5
alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 61
Resistente
E 2 (c.f.: ) in persona del legale rappresentante Presidente Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata dall'avv. Paola Parente (c.f.
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6 Persona_1
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19/11/2019 al e alla Controparte_1
e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, alla in Controparte_3 CP_3
data 28/02/2020, e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_1
i predetti Enti, affinché l'adito Tribunale, previo accertamento della loro responsabilità per l'esondazione dell'alveo Trave, verificatasi in il 19/06/2014 li condanni al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 35.149,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dai fondi agricoli di loro proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che:
-- è proprietario di un terreno censito in catasto del Comune di Parte_2
Forchia (BN) al foglio n. 2, particelle nn. 145 e 776, in virtù di atto di compravendita a mezzo Notaio dott.ssa da San Felice a Cancello del 03/11/2006 Persona_2
Rep. n. 38544 – Racc. n. 5208;
-- AR è proprietaria del fondo sito nel Comune di Arienzo (CE) Parte_1
riportato in catasto al foglio n. 9 particella n. 5018, in virtù di atto di compravendita a mezzo Notaio dott.ssa da San Felice a Cancello del 29 luglio 1999 – Persona_3
repertorio n. 49118 – fascicolo n. 10307, destinato prevalentemente alla coltura di ciliegie e noci;
-- inoltre, è coltivatrice diretta e titolare dell'omonima azienda Parte_1
agricola con oggetto coltivazione di tabacchi, olivi e frutta;
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 -- in particolare, “lo straripamento del 19/06/2014 ha completamento inquinato i terreni, deteriorando e danneggiando le proprietà chimiche, fisiche e microbiologiche del terreno;
inoltre, la permanenza nei terreni di quanto esondato dall'EO (acqua – fango e detriti) per più giorni, ha comportato una condizione di asfissia delle piante ivi esistenti ed in particolare delle piante di noci e ciliegio presenti sul fondo coltivato 3 dalla sig.ra al fg. 9, p.lla 5018 del Comune di (6 piante di Parte_1 CP_1
noci e 12 piante di ciliegio) che, a sua volta, ha indotto alla morte le medesime piante”
(così a pag. 3 dell'atto di citazione);
-- i danni complessivamente verificatisi ammontano a € 35.149,50 di cui € 13.700,00 per ed € 21.449,50 per , come quantificati nella Parte_2 Parte_1
perizia di parte versata in atti;
-- con raccomandata a/r dell'8/06/2015, indirizzata alla ed al Controparte_3
, e ricevuta dagli Enti rispettivamente in data 11 e 10 giugno 2015, Controparte_1
hanno richiesto il risarcimento dei danni patiti;
-- con successiva nota a/r del 14/10/2015, ricevuta dal il 20/10/2015 Controparte_1
e dalla il 22/10/2015, hanno formulato nei confronti dei medesimi Controparte_3
Enti un invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L.
n. 132/14, convertito con la Legge n. 162/14 per la risoluzione in via amichevole della controversia;
-- hanno anche avanzato la stessa richiesta e lo stesso invito ex art. 2 D.L. n. 132/14 nei confronti delle Provincie di Benevento e Caserta con raccomandata a mezzo P.E.C. del
15/03/2019;
-- tutte le richieste e gli inviti formulati sono rimasti privi di riscontro.
2.1. Con comparsa di costituzione depositata in data 4/02/2020, si è costituito il
, eccependo in via preliminare il suo difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in quanto la custodia ed il controllo dell'alveo Trave spetterebbero solo alla ex art. 34 del D.Lgs. n. 96 del 30.03.1999. Controparte_3
2.2. Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, Controparte_1 perché lo straripamento dell'alveo sarebbe stato conseguenza diretta di un evento alluvionale eccezionale, integrante forza maggiore o caso fortuito.
3. Con comparsa di costituzione deposita il 25/11/2020 si è costituita la CP_3
che ha eccepito l'incompetenza del Tribunale delle Acque Pubbliche in
[...]
favore del Giudice Ordinario, sotto un duplice aspetto.
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 Sotto un primo profilo, la deduce che per costante giurisprudenza della CP_3
Cassazione, il giudizio avente ad oggetto la delibazione della violazione delle “comuni regole di prudenza”, come nel caso di specie, e non atti o scelte amministrative sarebbe di competenza del Giudice Ordinario.
Sotto altro aspetto, la sostiene l'incompetenza del Tribunale delle Acque CP_3 4 Pubbliche per difetto di demanialità delle acque esondate, poiché il Controparte_1
avrebbe costruito una vasca di decantazione sui luoghi per cui è causa con una barriera metallica (griglia) ed, inoltre, perchè in seguito alla realizzazione del Collettore
Caudino, l'alveo Trave sarebbe stato in parte tombato e trasformato in fogna. Pertanto, non potendosi considerare la rete fognaria come opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del R.D. n. 1755 del 1933, competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera sarebbe il Giudice Ordinario.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 4 febbraio 2020, stante la mancata comparizione della il giudice designato ha disposto la rinnovazione Controparte_3 della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, rinviando la causa all'udienza dell'1/12/2020.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 6 giugno 2023 il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per l'espletamento della prova delegata e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 4/06/2024.
Acquisita la prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8/01/2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto dell'8/11/2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate l'11/12/2024 dalla il 27/12/2024 dai ricorrenti e Controparte_3 Parte_2
e il 7/01/2025 dal il Tribunale, nella Parte_1 Controparte_1
composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Questioni preliminari
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, sollevata all'atto della propria costituzione in giudizio da parte della Controparte_3
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi 5 del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque…la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti - commissivi od omissivi - implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un.,
20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n.
9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e Cass., 11/1/2012, n.
172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo, Cass., 28/9/2012, n.
16535)” (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass.,
16636/2019).
L'alveo Trave è un corso d'acqua naturale, a carattere torrentizio, che nasce in territorio di AR (dove è denominato vallone Palata) ed attraversa i comuni di Forchia,
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
[...] [...]
e San Felice a Cancello, per confluire, una tempo, nell'EO Arena e per
[...] terminare, attualmente, a fondo cieco in località Monticello Volpone di quest'ultimo
(cf TRAP di Napoli 3915/2021), che è una semplice depressione naturale del CP_1
terreno, svolgendo la funzione originaria di raccogliere e far defluire le acque meteoriche, che cadono sul bacino imbrifero che lo alimenta (cfr. TRAP Napoli n. 6 30/1993; n. 40/2002; etc.).
Esso, dunque, fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.), atteso che il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, attuato per effetto dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15. 1.72 n. 8 e degli art. 9, 11 e 87 ss. del D.P.R. 24.7.77
n. 616, non ha inciso sulla titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio fluviale, che è rimasta dello Stato (C. Cost.
9.6.86 n. 133), ma sulla relativa manutenzione, che è a carico della CP_3
Tuttavia, è pacifico e risulta da tutti gli atti di causa e dall'istruttoria svolta che nel luogo di causa l'alveo Trave è per un tratto tombato e rinchiuso in uno scatolare in cemento, in particolare dalla deposizione del teste che peraltro è ingegnere Tes_1
funzionario alle dipendenze del;
si è trattato di un intervento ad Controparte_1
opera del per incanalare il sistema fognario nel sistema dei Regi Controparte_1
Lagni, fino a far confluire le acque di scarico nel Collettore Caudino. Il tutto senza alcuna autorizzazione da parte della responsabile del corso d'acqua. CP_3
Infatti, con la nota prot. 237291 del 2016 indirizzata al la Controparte_1 CP_3
ha specificato di essere venuta a conoscenza del tombamento in occasione di
[...]
sopralluoghi effettuati in seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2015 e, stante l'assenza di una specifica autorizzazione, ha intimato – senza esito ma anche senza darvi seguito, per quanto consta in questa sede - al di Controparte_1
provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante la rimozione dei tratti tombati.
Dal complesso dei dati disponibili, emerge che la ha omesso di Controparte_3 intervenite efficacemente per impedire al di trasformare l'alveo Controparte_1
Trave, almeno in parte, in una fogna che contribuisce alle esondazioni del reticolo idraulico vicino in occasione delle piogge più abbondanti.
Pertanto, attesa la natura di corso d'acqua del Trave e, per altro verso, considerato che l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza affidati alla ai sensi del R.D. n. CP_3
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 523/1904 rientra pienamente nel governo delle acque pubbliche, si radica la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche.
***
5.1. Sempre in via preliminare, va dato atto che il ha eccepito la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuto, a suo avviso, alla 7 manutenzione del corso d'acqua in questione.
Deve osservarsi, tuttavia, che l'eccezione è infondata, in quanto lo stesso ing. Tes_1
dipendente del ha spiegato che in via Fontana il proprio in occasione CP_1 CP_1 della creazione dell'attuale sistema fognario con tombatura dell'alveo Trave ha creato uno scavo dentro l'alveo per meglio convogliare i flussi di acqua. Dunque non vi è dubbio che il sia responsabile sia della rimozione dei rifiuti che hanno ostruito CP_1 il tratto tombato e al contempo per l'esondazione delle acque reflue dalla rete fognaria, favorita dalle abbondanti piogge e che ha certamente ha aggravato i danni.
Pertanto, sussiste la concorrente responsabilità della quale ente Controparte_3
titolare della proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, e del CP_1
per il collegamento del sistema fognario alla rete dei corsi d'acqua della zona.
[...]
6. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati ai propri fondi agricoli e alle colture su di essi presenti, derivanti dall'esondazione dell'alveo
Trave avvenuta il 19/06/2014, come descritti e quantificati nella relazione tecnico- peritale dell'agronomo del 20/12/2014, depositata agli atti unitamente al Persona_4
ricorso.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello). 8 Nel caso di specie, la circostanza che in data 19/06/2014 l'alveo Trave è esondato, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa con acqua, melma, detriti e fango, oltre a non essere contestata, è attestata dalla relazione tecnico-peritale dell'agr.
e dai testi escussi, ed è anche dimostrata per via cartolare Parte_2 dall'ordinanza n. 20 del 20/06/2014 del Sindaco di (con la quale si individuava CP_1
un sito di stoccaggio temporaneo per lo smaltimento dei rifiuti riversatisi sulle strade in seguito all'alluvione), mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla CP_3
e dal .
[...] Controparte_1
Infatti, il cattivo stato di manutenzione dell'alveo Trave è stato provato attraverso le fotografie prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evince che l'alveo si presentava invaso da detriti e vegetazione, oltre ad essere, come sopra illustrato, utilizzato come fogna nel tratto di interesse per il ricorrente.
Di contro gli enti resistenti hanno dedotto l'eccezionalità dell'evento, ma in modo generico, senza nemmeno accennare ad un tempo di ritorno dell'evento all'uopo significativo;
comunque non lo hanno affatto provato.
***
7. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte redatta dall'agr. e dalla deposizione dei testi escussi. Persona_4
7.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi, il perito di parte ha constatato che sui fondi dei ricorrenti si erano riversate enormi quantità di acqua miste a rifiuti, tra cui ruote, pezzi di ferro, alluminio, legna e materiale alluvionale che successivamente si sono depositati sul terreno.
C N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Comune Parte_2 Controparte_2 CP_1 In particolare, dopo aver descritto le caratteristiche dei terreni dei ricorrenti, il perito ha affermato che “l'area appena descritta in data 19.06.2014 è stata vittima di un allagamento riconducibile allo straripamento del confinante EO Trave (o Palata).
Tale straripamento si è verificato perché, a seguito della caduta in quella data, ingenti quantità di materiali, trasportati dall'acqua riversatasi nel detto fiume occludono le 9 sbarre di una vasca di contenimento posta nei pressi dell'EO versa valle, favorendo di conseguenza l'esondazione dell' nei terreni circostanti proprio Parte_5
in corrispondenza della vasca stessa (vedi foto 1- 2 - 3). Tale fenomeno ha, nella circostanza, completamente deteriorato e danneggiato le proprietà chimiche, fisiche e microbiologiche dei terreni sopracitati.”
Per i danni subiti dai terreni di , il perito ha indicato la somma di € Parte_2
9.000,00 per la rimozione del materiale alluvionale, € 900,00 per riporto del terreno allo stato originale, ed € 800,00 per il costo orario di lavorazione, come preventivato dalla ditta nonché € 3.000,00 per il rifacimento della rete metallica. Parte_6
Per quanto concerne i danni subiti dai terreni di , il perito ha indicato Parte_1
€ 3.937,50 per la perdita di piante di noci e del correlato raccolto di noci, € 6.912,00 per la perdita di piante di ciliegio e dei rispettivi frutti, oltre a € 9.000,00 per il riporto terreno allo stato originale ed € 1.600,00 per il costo orario di lavorazione.
7.2. Il Collegio non ritiene attendibile a fini probatori la stima contenuta nella relazione di parte, che è sfornita di qualsiasi supporto circa l'effettiva entità dei danni subiti da ciascun ricorrente, del tutto disancorata dalla documentazione di spese effettivamente fatte e predisposta secondo criteri generali, che sembrano prescindere dall'analisi del caso concreto. Del resto si rinvengono nel fascicolo di parte dei meri preventivi di spesa fatti da imprese che offrono servizi di pulizia, ma a distanza di oltre 10 anni dall'evento nessun giustificativo di spesa risulta depositato dalle parti.
Sotto altro profilo, va opportunamente considerato che, con particolare riferimento ai danni alle piante di , la ricorrente non ha fornito prova certa delle Parte_1 piantagione di alberi da frutto effettivamente presenti sui fondi al momento dell'evento, né dei danni subiti: il perito di parte dopo aver si è limitato ad affermare che lo straripamento dell'alveo Trave ha causato la morte n. 6 alberi di noce e n. 12 alberi di ciliegio.
Infatti, nessun documento, ad eccezione della visura relativa all'azienda agricola di
, circa l'attività agricola svolta dalla ricorrente risulta prodotto, Parte_1
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 nemmeno il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le 10 aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle piante presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano dunque, per tutti gli istanti, i documenti da cui – partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti - ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni concretamente prodotti dall'alluvione.
Tale deficit non è colmato nemmeno dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato il perimento di alcune piante, ma in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dai ricorrenti.
Infatti, interrogato sul relativo capo di domanda, ha affermato: “ricordo Parte_7
che circa un 15-20 piante andarono distrutte, ma non riesco a ricordare quante di noci
e quante di ciliegie” e: “le piante sono state sostituite con altre nuove ma non so se le stesse stiano crescendo bene o meno”; mentre sul medesimo capo di domanda il teste ha riferito: “non ricordo il numero delle piante che andarono distrutte Testimone_2
sebbene fossero parecchie, essendo ritornato sui terreni nei giorni e mesi successivi” e che “delle ciliegie non so dire molto. Ricordo che il raccolto di noci per quell'anno fu di molto inferiore a quello degli anni precedenti”.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 CP_1 CP_1 in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e delle colture ivi praticate.
Inoltre, i rilievi fotografici non riproducono il numero delle piante divelte e, soprattutto, non recano una data certa e, pertanto, non sono dirimenti, poiché i terreni dei ricorrenti insistono su una zona soggetta a frequenti alluvioni. 11 7.2.1. Per tutti gli elementi di incertezza, non dissipati dall'istruttoria, sul numero di piante che perirono, dato su cui i testimoni sono stati molto generici e per cui non è affatto sufficiente la CTP, peraltro nemmeno confermata in sede di esame testimoniale, ma anche in considerazione dei mancati costi di produzione e commercializzazione (non sostenuti), inoltre per la mancata prova dell'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili), applicando i criteri di valutazione del prezzo delle noci e delle ciliegie indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 20% di quanto richiesto da per i danni da perdita di piante e di Parte_1 raccolta dei relativi frutti, ovvero € 2.170,00.
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7.3. Per i lavori di ripristino dei fondi, le cifre indicate nella perizia non possono essere riconosciute, in quanto la perizia è sfornita di prova documentale, mentre i preventivi della e della non indicano né la tipologia di lavori da Parte_6 Parte_8
effettuare né i mezzi necessari a tal fine.
In particolare, va rilevata la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi sul capo di domanda relativo alla riparazione della rete metallica del terreno di proprietà di
, in quanto il teste ha riferito che “a tutt'oggi è Parte_1 Parte_7 rimasta danneggiata e non risulta riparata”, mentre il teste ha riferito Testimone_2
che “la recinzione venne riparata dallo Anche il terreno della è Pt_2 Pt_1 provvisto di recinzione che venne distrutta dall'allagamento. Detta recinzione venne riparata dalla proprietaria”.
In ogni caso, il risarcimento per i danni subiti dalla rete di recinzione è stato chiesto solo in favore di e non anche in favore di . Parte_2 Parte_1
Per il ripristino dei fondi il CTP menziona lavori di rimozione del materiale alluvionale, quali detriti e terra e riporto di terreno vegetale, oltre ad acquisto di pali e rete metallica: si tratta di attività specialistiche, da farsi con ricorso ad imprese specializzate, attività che suppongono per la rimozione di detriti anche le apposite certificazioni per lo
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_4
[...] [...]
in discarica, di guisa che è inverosimile che per affrontarne il costo non vi
[...]
sia stato nessun acquisto o pagamento documentato.
Nel contempo, la dichiarazione del tecnico nella propria perizia e le dichiarazioni testimoniali riguardanti l'invasione di acqua mista a rifiuti sui terreni rendono verosimile che i ricorrenti abbiano dovuto compiere tali attività quantomeno in 12 economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole – tenuto conto della diversa estensione dei fondi - riconoscere, in via equitativa, la somma di € 1.500,00 per i lavori di ripristino dei terreni ed € 1.000,00 per la riparazione della rete metallica in favore di ed € 3.000,00 per i lavori di ripristino dei Parte_2
terreni in favore di . Parte_1
7.4. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
5.170,00 in favore di , di cui € 3.000,00 per i lavori di ripristino Parte_1 dei terreni ed € 2.170,00 per le colture andate perse, ed € 2.500,00 in favore di
per i lavori di ripristino dei terreni e la riparazione della rete Parte_2
di recinzione.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
7.5. In difetto di prova di diversa graduazione della responsabilità dei due Enti convenuti, l'obbligazione risarcitoria grava – nei rapporti interni - sulla e sul CP_3
nella misura del 50% per ognuna;
i due enti sono condannati in Controparte_1
solido al pagamento della sorte capitale e degli accessori indicati nei confronti dei ricorrenti e . Pt_2 Pt_1
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8. Le spese di lite
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste in solido a carico della e Controparte_3
del , nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui Controparte_1
al D.M. 147/2022, considerando, per il valore della controversia, la misura del diritto 13 accertato, parametro assente nella nota spese;
la liquidazione è in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Maria Annunziata Chiarizio e Alfonso Vassallo per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 121/2020 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie la domanda di risarcimento proposta da e Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna la e il al Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 pagamento, in solido tra di loro, dell'importo complessivo di € 2.500,00 in favore di e di € 5.170,00 in favore di , oltre rivalutazione Parte_2 Parte_1 monetaria dalla data dell'evento (19/06/2014) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_3 CP_1
a pagare ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 259,00 per esborsi
[...]
documentati ed euro 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avv.ti Maria Annunziata Chiarizio e
Alfonso Vassallo per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 8/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 121/2020 r.g.a.c.c. Sentenza - e e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1