Articolo 11 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 10Articolo 12
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9 gennaio 1963
Art. 11.
In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.
La graduatoria e' trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa e', a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro per la grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Il Consiglio superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 .
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963